Il processo esecutivo che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 gennaio 2021| n. 1096.

Il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto, è viziato da nullità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso e decidendo nel merito, la Suprema Corte ha dichiarato la nullità dell’atto di precetto, rispetto al quale i ricorrenti, in veste di debitori precettati, avevano proposto opposizione dolendosi della omessa previa notificazione del titolo esecutivo; il giudice adito aveva tuttavia rigettato l’opposizione osservando che la mera contestazione formale della mancata notificazione del titolo esecutivo, non accompagnata dalla specifica lesione dei diritti di difesa derivata da tale vizio, era tale da determinare l’irrilevanza del vizio dedotto).

Ordinanza|21 gennaio 2021| n. 1096

Data udienza 15 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Esecuzione forzata – Processo esecutivo – Processo esecutivo iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto – Nullità formale – Rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23163-2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), domiciliati ex articolo 366 c.p.c., comma 2, in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2586/2018 del Tribunale di Roma, depositata il 05/02/2018;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli articoli 376 e 380-bis c.p.c.;
letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 ottobre 2020 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

RITENUTO

(OMISSIS) intimava ai fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS) precetto di pagamento della somma di Euro 120.656,61, sulla base di un rogito notarile di cessione di quote ereditarie sottoscritto fra le parti in data 31 luglio 2015.
I debitori precettati proponevano opposizione ex articolo 617 c.p.c., comma 1, lamentando, fra l’altro, che l’atto di precetto non era stato preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione, rilevando – ai fini che qui interessano – che la mera contestazione formale della mancata notificazione del titolo esecutivo, non accompagnata dalla deduzione di una specifica lesione dei diritti di difesa che sia derivata da tale vizio, determina l’irrilevanza del vizio medesimo.
Avverso tale decisione (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Successivamente e’ stata depositata un atto di costituzione di nuovo difensore, munito di procura speciale.
L’intimata ha depositato un “atto di costituzione” contenente la sola indicazione del difensore “ai soli fini di poter eventualmente partecipare all’udienza di discussione e di ricevere le comunicazioni di cancelleria”.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 380-bis c.p.c. (come modificato dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento puo’ essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.
Preliminarmente deve rilevarsi l’irritualita’ della costituzione in giudizio di (OMISSIS), la quale anziche’ depositare un controricorso, ha depositato un generico atto di nomina del difensore per la sola fase della discussione orale; fase non prevista nel procedimento di cui all’articolo 380-bis c.p.c.
Venendo all’esame del ricorso, con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’articolo 479 c.p.c., dell’articolo 480 c.p.c., comma 2, e dell’articolo 617 c.p.c., sostenendo che la mancata notificazione del titolo esecutivo determina la nullita’ dell’atto di precetto.
Il motivo e’ manifestamente fondato.
Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto, e’ viziato da invalidita’ formale, che puo’ essere fatta valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24662 del 31/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 15275 del 04/07/2006, Rv. 591706 – 01).
Non colgono nel segno le ragioni della decisione impugnata, che fanno riferimento ad un orientamento giurisprudenziale che riguarda le irregolarita’ processuali in generale, ma che non puo’ trovare applicazione nel caso in esame, in cui la nullita’ dell’atto di precetto e’ espressamente comminata, dall’articolo 480 c.p.c., comma 2, Tale nullita’ testuale esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilita’ di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano.
All’accoglimento del primo motivo segue l’assorbimento delle ulteriori censure.
La sentenza impugnata e’, dunque, cassata, ma, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, e’ possibile decidere nel merito ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, dichiarando la nullita’ dell’atto di precetto per le ragioni teste’ esposte. L’opposta-intimata deve essere, quindi, condannata al pagamento delle spese di lite del processo di primo grado e del giudizio di merito, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la nullita’ dell’atto di precetto notificato da istanza di (OMISSIS) a (OMISSIS) e (OMISSIS) in data 28 giugno 2016.
Condanna (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali del grado di merito, liquidate in Euro 8.500,00, e del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00, nonche’ al pagamento delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *