In tema di concorso di persone nel reato di cessione di stupefacenti

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 3 giugno 2020, n. 16598.

Massima estrapolata:

In tema di concorso di persone nel reato di cessione di stupefacenti, il medesimo fatto storico può essere ascritto ad un imputato ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e ad un altro a norma dell’art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R. qualora il contesto complessivo nel quale si collochi la condotta assuma caratteri differenti per ciascun correo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l’esclusione della ipotesi di lieve entità per il venditore della sostanza perché, a differenza del compratore, aveva contatti stabili e continuativi con i grandi canali di approvvigionamento).

Sentenza 3 giugno 2020, n. 16598

Data udienza 20 febbraio 2020

Tag – parola chiave: sostanze stupefacenti – Reato associativo – Art. 74 DPR 309 del 1990 – Promotore – cessione di sostanze stupefacenti – Agli altri appartenenti al sodalizio criminale – Art. 73 commi 1 e 1 bis DPR 309 del 1990 – Concorso di persone – Diversa qualificazione del medesimo fatto – Ammissibilità – Condizioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente

Dott. GAI Emanuele – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro – rel. Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/07/2019 della Corte d’Appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDRONIO Alessandro Maria;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MOLINO Pietro, che ha concluso chiedendo che il ricorso di (OMISSIS) sia dichiarato inammissibile e quello di (OMISSIS) sia rigettato;
uditi, l’avv. (OMISSIS), per (OMISSIS), e l’avv. (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 dicembre 2015, il Tribunale di Frosinone ha condannato (OMISSIS) – ritenuta la continuazione – alla pena di sette anni di reclusione per i reati di cui: al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6, perche’ quale promotore di un’associazione criminosa, organizzava e dirigeva l’attivita’ della stessa, coordinando i traffici inerenti le sostanze stupefacenti, sovraintendeva le operazioni di approvvigionamento della cocaina coltivando rapporti con il fornitore (OMISSIS), ricercava nuovi canali di approvvigionamento, si interessava al trasporto, alla custodia e all’occultamento dello stupefacente nonche’ alla cura della fase di recupero dei crediti derivanti dalla fornitura, osservava le dinamiche locali di gruppi contrapposti al suo, intervenendo attivamente per mantenere l’egemonia nello spaccio, anche sfruttando la collaborazione di altri sodali (capo A dell’imputazione); al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 110 e articolo 73, comma 5 (in origine, articolo 110 e articolo 73, commi 1 e 1-bis), perche’, in concorso con altre persone, in plurime occasioni, acquistava da (OMISSIS) diversi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina per poi rivenderla ad una moltitudine di acquirenti (capi C1, C2, C3, D1, D7, E2, E6, FB, FC, G2, IA, 3, K, L); ha condannato (OMISSIS) riconosciute le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione – alla pena di sei anni di reclusione ed Euro 25.000,00 di multa, per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 110 e articolo 73, commi 1 e 1-bis, perche’ cedeva in diverse occasioni plurime dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina a (OMISSIS) e ad altri appartenenti al sodalizio criminale (capi Cl, C2, C3, C8, Y, Z).
Avverso la sentenza di primo grado – ai fini che qui interessano – hanno proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, (OMISSIS) e (OMISSIS). Con sentenza del 12 luglio 2019, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto dal pubblico ministero e da (OMISSIS), mentre ha parzialmente accolto l’appello proposto da (OMISSIS), dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati-scopo di cui ai capi C1), C2), C3), D1), D7), E2), E6), FB), FC), G2), Ia), J), K), L), e rideterminando conseguentemente la pena, per il residuo reato di cui al capo A), in anni 4 e mesi 6 di reclusione.
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello (OMISSIS) ha proposto, tramite ih difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con un’unica doglianza, l’erronea applicazione della legge penale ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b). Secondo la prospettazione difensiva, la Corte d’appello avrebbe ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato contestato al capo A) dell’imputazione basandosi esclusivamente su presunzioni ed elementi fattuali inconsistenti e tra loro discordanti presi in esame dal primo giudice. In particolare, la difesa lamenta l’erronea interpretazione del contenuto dei verbali di sequestro e perquisizione, nonche’ delle intercettazioni telefoniche e ambientali, il cui tenore criptico e confuso non permetteva di evincere alcun dato certo relativo al quantitativo della sostanza stupefacente oggetto di cessione e compravendita o al prezzo fissato come corrispettivo, ne’ consentiva di individuare con precisione i soggetti acquirenti della sostanza psicotropa.
30. La sentenza e’ stata impugnata anche da (OMISSIS), tramite il difensore.
3.1 Con una prima doglianza, si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1. Secondo la prospettazione difensiva, la Corte d’appello avrebbe ritenuto l’imputato responsabile del suddetto reato sulla base di valutazioni incomplete e meramente ripetitive delle conclusioni del giudice di prima istanza. In particolare, avrebbe valorizzato il presunto inserimento del ricorrente in un mercato importante di riferimento, anche internazionale, e l’assiduita’ nella condotta di spaccio, in assenza di adeguati riscontri probatori e pretermettendo l’analisi di taluni elementi che avrebbero consentito di ricondurre’ i fatti contestati all’imputato nell’ipotesi minore di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5. Secondo la tesi difensiva, il giudice avrebbe l’onere di dimostrare, per negare l’applicazione del richiamato comma 5, di avere vagliato complessivamente tutti gli aspetti normativamente rilevanti e di averne riscontrato l’insussistenza; valutazione che sarebbe stata omessa nel caso di specie. In particolare, la difesa sottolinea che lo stesso ricorrente ha reso ampia confessione, descrivendo specificamente il suo modo di procedere all’approvvigionamento e alla rivendita della sostanza stupefacente, che consisteva nell’acquistarne piccoli quantitativi, in parte dedicati al soddisfacimento del proprio fabbisogno e in parte alla copertura delle spese di acquisto. Inoltre, il modesto quantitativo di sostanza detenuto, la scarsa purezza della stessa e la bassa percentuale di principio attivo troverebbero pieno riscontro nell’esito dei test tossicologici eseguiti e nel tenore delle rimostranze mosse dagli acquirenti della sostanza nelle diverse conversazioni telefoniche intercettate. In ogni caso, la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria nella parte in cui riserva al ricorrente un trattamento punitivo di maggior rigore rispetto a quello inflitto ai partecipi all’associazione, nonostante anche questi ultimi fossero a loro volta rivenditori della sostanza e il quantitativo di droga detenuto fosse il medesimo. Parimenti, non si spiegherebbe il motivo per il quale il giudice ha ritenuto di assolvere i concorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) per i reati di cui ai capi Y) e Z), per mancanza di riscontri idonei a comprovare la rivendita della sostanza, mentre sulla base dei medesimi elementi probatori sia giunto a confermare la colpevolezza del ricorrente. Si argomenta ulteriormente che non ricorrerebbe alcuna delle ipotesi legislativamente previste in ordine all’affermazione di responsabilita’ a diverso titolo nell’ambito del concorso di persone nel reato, non sussistendo i presupposti di cui agli articoli 112, 116 e 117 c.p..
3.2. Con un secondo motivo, si censurano la violazione dell’articolo 81 c.p., comma 2 e vizi della motivazione circa la determinazione del trattamento sanzionatorio, anche per l’eccessivita’ dell’aumento di pena applicato alla luce dei sei episodi di cessione di sostanza stupefacente contestati all’imputato, senza considerare la resipiscenza da lui manifestata e la condotta processuale collaborativa da lui tenuta mediante il rilascio di dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) e’ inammissibile, perche’, pur essendo formalmente riferito a violazione di legge, e’ in realta’ diretto ad ottenere da questa Corte una rivalutazione del merito della responsabilita’ penale, preclusa in sede di legittimita’. Lo stesso e’, inoltre, basato su generiche considerazioni che non richiamano elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa, tali dg’ dimostrare lacune o vizi logici rilevanti; con la conseguenza che, poiche’ le censure del ricorrente non sono tali da scalfire la logicita’ e linearita’ del provvedimento impugnato, queste devono ritenersi proposte per motivi diversi da quelli consentiti (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 3, n. 30464 del 18/03/2015). Come correttamente rilevato dal giudice di secondo grado, infatti, la tesi sostenuta dal ricorrente circa l’impossibilita’ di evincere informazioni sufficientemente certe dal contenuto delle intercettazioni telefoniche viene palesemente smentita non solo da un’attenta analisi dei tabulati telefonici, ma anche dall’intero compendio probatorio, frutto di una complessa e articolata attivita’ di indagine. La Corte d’appello ha ritenuto pienamente dimostrata dalle risultanze investigative l’esistenza di un’organizzazione criminale che operava stabilmente nell’ambito dell’attivita’ di spaccio di sostanze stupefacenti al cui vertice era posto (OMISSIS), all’epoca dei fatti agente in servizio nella polizia penitenziaria presso il carcere di Rebibbia. Quest’ultimo, in qualita’ di direttore dell’associazione criminosa, oltre a ricercare canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente, riscuotere il prezzo delle cessioni e reperire mezzi e i luoghi utili al trasporto e all’occultamento della sostanza, sfruttava la peculiare qualifica soggettiva da lui rivestita per colpire con denunce spacciatori rivali operanti nella stessa zona nonche’ per monitorare l’attivita’ di indagine dei carabinieri in occasione dei viaggi dei corrieri. A corroborare ulteriormente la correttezza degli approdi cui sono giunti i giudici di primo e secondo grado, e conseguentemente l’inconsistenza della tesi difensiva, sono anche intervenute le dichiarazioni testimoniali e le confessioni di altri correi, appartenenti e non al sodalizio criminale. Nello specifico, dai racconti di (OMISSIS), complice del ricorrente che era solita accompagnarlo nei suoi viaggi per il rifornimento della sostanza, e dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie dello (OMISSIS), risultava confermata la frequenza di almeno tre volte settimanali con la quale il ricorrente provvedeva all’approvvigionamento della droga, cosi’ come la commercializzazione della stessa, la quale era destinata al rifornimento di tre diversi canali. Ulteriori dati di certezza probatoria in ordine alla colpevolezza di (OMISSIS) emergono – secondo la corretta valutazione dei giudici di merito – dalla deposizione del maresciallo (OMISSIS), dai pedinamenti e dagli appostamenti dei carabinieri, nonche’ dalle perquisizioni e dai sequestri, che hanno condotto al rinvenimento presso l’abitazione del ricorrente di materiale per il confezionamento delle dosi della sostanza.
2. Il ricorso proposto da (OMISSIS) e’ infondato.
2.1. Il primo motivo, con il quale si contesta la qualificazione giuridica dei fatti ai sensi del comma 1, anziche’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 e’ infondato.
Deve preliminarmente rilevarsi che, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di stupefacenti, la giurisprudenza di legittimita’ ha affermato il principio secondo il quale il medesimo fatto storico possa essere ascritto ad un imputato ai sensi dell’articolo 73, comma 1, e ad un altro imputato a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, qualora il contesto complessivo nel quale si collochi la condotta assuma caratteri differenziali per ciascun correo. In siffatta valutazione, infatti, non assume rilevanza solo il dato qualitativo o quantitativo della sostanza detenuto o ceduto bensi’ il disvalore complessivo del fatto di reato, delineato dalle modalita’ dell’azione (Sez. 6, n. 2157 del 09/11/2018, dep. 2019, Rv. 274961).
2.1.1. Tale principio – espressamente richiamato nella sentenza impugnata e criticato dalla difesa del ricorrente – e’ stato, piu’ di recente, messo in discussione da Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Rv. 276676, secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico non puo’ essere qualificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 o 4, nei confronti di alcuni concorrenti e contemporaneamente ricondotto nell’ambito dell’articolo 73, comma 5, nei confronti di altri, stante l’unicita’ del reato nel quale si concorre, che non puo’, quindi, atteggiarsi in modo diverso rispetto ai singoli concorrenti. Per giungere a questa conclusione, si interpreta l’articolo 110 c.p., come riferito ad una unicita’ di reato, che non ammette la differenziazione del titolo di responsabilita’ dei concorrenti. A cio’ si aggiunge che le disposizioni successive del codice pongono una serie di regole dirette ad assicurare, anche laddove vi siano elementi di differenziazione tra i vari concorrenti, la parificazione e non la diversificazione del titolo di responsabilita’, salvo l’eventuale adeguamento del trattamento sanzionatorio alle specifiche posizioni in base o all’attenuante generale di cui all’articolo 114 c.p. o a previsioni specifiche. In particolare, ai sensi dell’articolo 116 c.p., qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento e’ conseguenza della sua azione od omissione; tuttavia, se il reato commesso e’ piu’ grave di quello voluto, la pena e’ diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave; ai sensi dell’articolo 117 c.p., se, per le condizioni o le qualita’ personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l’offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi anche gli altri rispondono dello stesso reato; nondimeno, se questo e’ piu’ grave il giudice puo’, rispetto a coloro per i quali non sussistano le condizioni, le qualita’ o i rapporti predetti, diminuire la pena. Si afferma, in altri termini, che, dalla regola generale di cui all’articolo 110 c.p. si desume la tendenziale necessita’ della parificazione della responsabilita’ dei concorrenti, attesa l’unicita’ del reato in cui concorrono, mentre i successivi articoli 116 e 117 c.p., pongono regole speciali che mirano a rendere omogeneo il titolo di responsabilita’ tra i concorrenti anche laddove sussistano elementi di differenziazione delle specifiche posizioni: non residuano, dunque, in linea di principio, possibilita’ per l’attribuzione ai concorrenti di reati diversi, salvo ulteriori specifiche previsioni di segno opposto, che, tuttavia, mancano con riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, il quale caratterizza la minore gravita’ del fatto in modo oggettivo e globale.
2.1.2. Le critiche appena esposte non appaiono condivisibili, dovendo preferirsi la ricostruzione interpretativa fatta propria dalla sentenza n. 2157 del 2019, secondo cui e’ ammissibile la configurabilita’ di diversi titoli di responsabilita’ in relazione a diversi concorrenti, perche’ dalla combinazione delle norme di parte speciale con quelle sul concorso di persone nel reato discendono tante fattispecie plurisoggettive differenziate quanti sono i concorrenti; fattispecie che hanno in comune il medesimo nucleo di accadimento materiale, ma possono distinguersi tra loro per l’atteggiamento psichico di ciascun compartecipe e per alcuni aspetti esteriori, inerenti soltanto alla condotta dell’uno o dell’altro compartecipe; di conseguenza, sarebbe ammissibile anche l’affermazione di responsabilita’ a diverso titolo per due o piu’ dei diversi concorrenti. Del resto – come ricorda la stessa pronuncia – anche la giurisprudenza di legittimita’ riconosce la configurabilita’ di responsabilita’ a diverso titolo tra piu’ concorrenti in relazione allo stesso fatto storico, laddove afferma che il soggetto non concorrente nel reato presupposto, il quale contribuisca alla realizzazione, da parte dell’autore di quest’ultimo, di condotte di autoriciclaggio, risponde di riciclaggio e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio (Sez. 2, n. 17245 del 17/01/2018, Rv. 272652). E tale ricostruzione trova conferma nel tenore dell’articolo 117 c.p., disposizione diretta ad omogeneizzare, nel senso di un potenziale aggravamento, la posizione dei concorrenti nel reato – che non fissa una generale equiparazione fra le posizioni dei concorrenti in caso di mutamento del titolo del reato per taluno di loro, ma limita l’equiparazione al caso in cui il mutamento del reato sia determinato dalle condizioni o dalle qualita’ personali del colpevole, o dai rapporti fra il colpevole e l’offeso. Al di fuori di tali casi, dunque, deve ritenersi che l’equiparazione in questione non operi e che i concorrenti nello stesso fatto possano risponderne a diverso titolo. Analoga funzione aggravatrice e’ svolta dall’articolo 116 c.p., che non a caso, in relazione al reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, pur prevedendo per tutti lo stesso trattamento, stabilisce una diminuzione di pena per chi abbia voluto il reato meno grave. Dunque, le due disposizioni appena citate risultano escludere, in linea generale, che l’istituto del concorso di persone nel reato possa dare luogo ad una “mitigazione” della responsabilita’ penale, e rendono ragionevole, in caso di loro inapplicabilita’, correlare il titolo della stessa, per ciascun agente, al fatto al medesimo riferibile oggettivamente e soggettivamente. Muovendo da queste considerazioni, risulta giuridicamente ammissibile concludere che il medesimo episodio di cessione (o detenzione) di sostanza stupefacente possa essere ascritto ad un imputato a norma del comma 1 e ad un altro imputato a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, quando, ai fini della qualificazione del fatto, rilevi il contesto complessivo nel quale si colloca la condotta, e di questo contesto sia oggettivamente e soggettivamente partecipe il primo soggetto, ma non anche il secondo. In questo caso, infatti, non opera il criterio di “parificazione” fissato dall’articolo 117 c.p., perche’ la differenziazione tra i reati dipende non dalle condizioni o dalle qualita’ personali del colpevole, o dai rapporti fra il colpevole e l’offeso, bensi’, secondo quanto prevede il Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, dai mezzi, dalle modalita’ e dalle circostanze dell’azione. Del resto, la legge non contiene chiari criteri che consentano di stabilire, in caso di concorso di piu’ soggetti nella cessione o detenzione, se in concreto debba prevalere la minore gravita’ o la maggiore gravita’ del fatto; con la conseguenza che l’obbligatoria e automatica equiparazione verso l’alto o verso il basso di tutti concorrenti rischierebbe di generare scelte arbitrarie da parte del giudice.
2.1.3. Le considerazioni che precedono si riferiscono – come visto – al concorso di piu’ persone nel reato di cessione o detenzione di stupefacenti, ovvero al caso in cui piu’ persone tengano la stessa condotta e non condotte diverse, tra quelle elencate nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 commi 1 e 1-bis. In quest’ultima casistica rientra, a ben vedere, la fattispecie in esame, nonostante la ricostruzione che implicitamente ne fanno la sentenza impugnata e il ricorso: dall’imputazione emerge che le condotte per le quali e’ intervenuta la condanna di (OMISSIS) non sono contestate allo stesso a titolo di concorso, perche’ questi era il venditore dello stupefacente, cosicche’ il richiamo all’articolo 110 c.p., contenuto nei capi C1, C2, C3, C8, deve intendersi come riferito alle sole posizioni dei coimputati, concorrenti nell’acquisto dello stupefacente, tanto che tale riferimento e’ assente nei capi Y, Z, nei quali la vendita dello stupefacente da parte di (OMISSIS) avveniva a soggetti singoli. A maggior ragione, dunque, puo’ ritenersi configurabile nel caso di specie una qualificazione della vendita dello stupefacente ai sensi dell’articolo 73, comma 1, e dell’acquisto dello stesso stupefacente ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, in mancanza di un concorso tra il venditore e l’acquirente, che hanno tenuto condotte diverse, seppure aventi ad oggetto lo stesso quantitativo di stupefacente. In altri termini, lo stesso quantitativo di droga puo’ essere oggetto di piu’ reati qualificati a diverso titolo da parte di piu’ soggetti, cosicche’ la condotta del venditore, soggetto dotato di maggiori contatti e canali di approvvigionamento, il quale svolge professionalmente e reiteratamente la sua attivita’, puo’ essere ritenuta piu’ grave, mentre quella dell’acquirente, in quanto limitata a quantitativi singoli, piu’ sporadica nel tempo e sganciata da stabili rapporti con i grandi canali di approvvigionamento della criminalita’ organizzata, puo’ essere qualificata di minore gravita’.
Sulla base di tali considerazioni, possono essere ritenute sostanzialmente corrette le argomentazioni adottate dai giudici di primo e secondo grado, in ordine all’impossibilita’ di ricondurre i fatti contestati al ricorrente (OMISSIS) nell’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, per il maggior disvalore della condotta di vendita a lui ascritta – rispetto a quelle di acquisto contestate agli altri imputati – derivante dal suo attivo inserimento nel mercato del narcotraffico. In particolare, la Corte d’appello ha valorizzato in senso negativo l’abitualita’ e la frequenza dell’attivita’ di spaccio cui era dedito l’imputato – che per sua stessa ammissione ha costituito fino al giorno dell’arresto la sua unica fonte di sostentamento – i suoi contatti stabili e continuativi con i grandi canali di approvvigionamento, che gli consentivano di rivendere la sostanza in diversi contesti, nonche’ il rilevante giro di affari, non intaccato dalla cattiva qualita’ dello stupefacente effettivamente piu’ volte riscontrata. Per converso, ha ritenuto prive di pregio le argomentazioni difensive volte a evidenziare l’eguale quantitativo di sostanza venduta da (OMISSIS) e comprata dagli acquirenti, sulla base della logica considerazione secondo la quale il quantitativo di sostanza complessivamente posseduto dallo stesso, in qualita’ di principale fornitore della zona, fosse inevitabilmente superiore a quello ceduto ai singoli membri dell’associazione, i quali, per parte loro, destinavano alcuni quantitativi all’uso personale e non al successivo spaccio al minuto, come ad esempio nel caso degli acquirenti (OMISSIS) e (OMISSIS).
2.2. Il secondo motivo, con il quale si lamenta l’eccessivita’ della pena applicata, e’ inammissibile. A fronte di generiche deduzioni difensive sostanzialmente riprodotte con il ricorso per cassazione – la Corte d’appello ha correttamente evidenziato che la condotta collaborativa dell’indagato con gli organi di polizia – in realta’ assai parziale e in parte non coincidente con altre risultanze istruttorie obiettive, perche’ tesa a realizzare un alleggerimento della propria posizione – era gia’ stata presa in considerazione dal giudice di prima istanza ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ed ha analiticamente argomentato il calcolo effettuato: partendo dalla pena base di sei anni di reclusione ed Euro 27.000,00 di multa, corrispondente al minimo edittale applicabile, ridotta per l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche a quattro anni ed Euro 18.000,00 di multa, ha considerato quale reato piu’ grave la cessione di cui al capo C1) dell’imputazione – avente ad oggetto cinquanta grammi di sostanza stupefacente – e su questo ha operato, in misura abbastanza contenuta, gli aumenti per la continuazione con le ulteriori cinque cessioni, fino a giungere alla pena finale di anni 6 di reclusione ed Euro 25,000,00 di multa.
3. In conclusione il ricorso di (OMISSIS) deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.
Il ricorso di (OMISSIS) deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta il ricorso di (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese processuali.
Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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