In tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e di concessione di servizi pubblici

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 8 luglio 2019, n. 18267.

La massima estrapolata:

In tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e di concessione di servizi pubblici, la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi, nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende alle questioni inerenti l’adempimento e l’inadempimento della concessione, nonché le conseguenze risarcitorie, vertendosi nell’ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui la P.A. eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge.

Ordinanza 8 luglio 2019, n. 18267

Data udienza 7 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente f.f.

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez.

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez.

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8539-2017 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 33007/2016 del Tribunale di ROMA.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, il quale chiede che le Sezioni Unite dichiarino la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle seguenti domande, quali sopra indicate nel paragrafo 5.1: domanda n. 1 (pg. 12 del ricorso), domanda n. 2 (pg. 13 del ricorso), domanda n. 3 (pg. 13 del ricorso), domanda n. 4 (pg. 14 del ricorso), domanda n. 7 (pg. 15 del ricorso); dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle seguenti domande, quali sopra indicate nel paragrafo 5.1: domanda n. 5 (pg. 14 del ricorso), domanda n. 6 (pg. 15 del ricorso).

RILEVATO

CHE:
1.- (OMISSIS) Spa (di seguito, (OMISSIS)) ha proposto istanza di regolamento di giurisdizione, in riferimento al giudizio promosso davanti al Tribunale ordinario di Roma nei confronti dell'(OMISSIS) Spa e del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo che le Sezioni Unite dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.
2.- (OMISSIS) e’ stata costituita, quale Societa’ di progetto, da (OMISSIS) Spa – (OMISSIS) Spa, aggiudicatasi la gara pubblica per l’affidamento in concessione del completamento, adeguamento e gestione della rete autostradale costituita dalle Autostrade (OMISSIS) ((OMISSIS)), la progettazione e costruzione della seconda carreggiata del tronco (OMISSIS) e l’adeguamento del tratto a tre corsie dell’Autostrada (OMISSIS) tra via (OMISSIS) e la (OMISSIS).
3.- (OMISSIS), con atto di citazione notificato il 29 aprile 2016, ha affermato di gestire, in qualita’ di concessionaria dell'(OMISSIS) e poi del Ministero, le autostrade (OMISSIS), in forza di “convenzione di concessione del 21.12.2001” e della “convenzione unica del 2009”, ricognitiva della prima, che “costituisce oggi la fonte principale della disciplina dei rapporti tra (OMISSIS)… e (OMISSIS)” ed ha proposto le domande di cui si dira’ in seguito.
4.- (OMISSIS), cui e’ subentrato, quale concedente, il Ministero, a far data dal 1 ottobre 2012, ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo.
Le parti hanno presentato memorie.

CONSIDERATO

CHE:
1.- Preliminarmente, va rilevato che l’ammissibilita’ dell’istanza di regolamento preventivo non e’ esclusa dalla pronuncia da parte del Tribunale di un provvedimento di rigetto della domanda cautelare, confermato in sede di reclamo, anche se argomentato per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il provvedimento cautelare non costituisce, infatti, sentenza, neppure qualora risolva contestualmente la questione di giurisdizione, sempre che questa sia riferita al giudizio di merito (e non esclusivamente al procedimento cautelare), come nella specie, dal momento che il regolamento e’ proposto per ragioni riguardanti le domande di merito, essendo posta in discussione la giurisdizione relativamente al procedimento principale in corso (per tutte, Cass. SU 27 gennaio 2016, n. 1512; 20 giugno 2014, n. 14041; 19 gennaio 2007, n. 1144).
2.- Neppure incide sull’ammissibilita’ del ricorso la proposizione del medesimo dalla stessa parte attrice, la quale ha adito il Tribunale di Roma ed ora chiede conferma dell’esattezza di tale scelta, sussistendo un ragionevole dubbio sulla giurisdizione del giudice adito, tenuto conto dell’eccezione sollevata da parte convenuta e della prospettazione svolta al riguardo dal giudice della cautela, che concorre a radicare un interesse processualmente rilevante della parte ricorrente a vedere affermata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione la giurisdizione del giudice adito (Cass. SU 18 dicembre 2018, n. 32727; 6 dicembre 2013, n. 27997; 21 settembre 2006, n. 20504).
3.- La questione di giurisdizione e’ proposta in relazione a domande della ricorrente concernenti, in larga misura, il corretto adempimento delle obbligazioni derivanti da detta concessione, aventi ad oggetto la gestione dei tronchi autostradali dianzi indicati.
In particolare, le domande proposte sono le seguenti:
1) Rimborso degli oneri (es. di acquisizione sanante) che (OMISSIS) ha dovuto accollarsi perche’ alcune particelle di aree che rientravano nell’oggetto della concessione autostradale non erano formalmente intestate ad (OMISSIS).
2) Perdita del guadagno (per mancato incasso delle royalties previste dalla convenzione) che (OMISSIS) avrebbe ritratto dall’affidamento delle aree di servizio ad operatori privati, rivendicate da soggetti terzi, lungo il tracciato autostradale assentito in concessione.
3) Rimborso degli oneri per la sopravvenuta rilevazione della presenza di interferenze e sottoservizi non censiti da (OMISSIS), rinvenuti in occasione dei lavori stradali previsti dalla convenzione (minor guadagno per la mancata possibilita’ di acquisire il canone per una polifera (OMISSIS)).
4) Rimborso degli oneri sostenuti da (OMISSIS) per tributi locali (Tosap e Cosap) e difesa in giudizio in controversia relativa ad usi civici.
5) Danni per illecita decurtazione da parte di (OMISSIS) dell’aliquota di legge per spese generali per le attivita’ di progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento e riqualificazione urbana.
6) Danni per omissioni di (OMISSIS) nella manutenzione della rete autostradale, a seguito dei fenomeni sismici nella zona di (OMISSIS) (per ricorso al credito bancario ecc.).
7) Rimborso degli oneri di bonifica del sito di interesse nazionale di (OMISSIS), accollati al concessionario e non previsti dalla convenzione, e alterazione dell’equilibrio sinallagmatico della convenzione.
3.1.- Ad avviso di (OMISSIS), in ordine a dette domande, sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario, alla luce della salvezza disposta dall’articolo 133, comma 1, lettera b) e c), c.p.a., in quanto la stessa sarebbe riferibile a tutte le controversie che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento dell’Amministrazione e non venendo in questione alcun intreccio tra diritti soggettivi e interessi o poteri pubblici.
A tale prospettazione (OMISSIS) oppone che l’articolo 133, comma 1, lettera b) e c), e articolo 7, comma 5, c.p.a. attribuiscono alla giurisdizione del giudice ordinario le sole controversie concernenti “indennita’, canoni ed altri corrispettivi”, mentre tutte le controversie in cui si discuta della violazione degli obblighi nascenti dal rapporto concessorio, concernenti anche la fase esecutiva, quali sarebbero quelle determinate dalle domande di (OMISSIS), rientrerebbero nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
4.- La giurisprudenza tradizionale formatasi sulla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, articolo 5, in tema di concessioni “di beni o di servizi” – estesa ai “servizi pubblici”, a norma dell’articolo 133, comma 1, lettera c), c.p.a. (benche’ detta nozione non coincida con la categoria dei “servizi” resi all’Amministrazione) – e’ nel senso che la giurisdizione amministrativa esclusiva riguardi tendenzialmente tutta la fase esecutiva del rapporto, pure in assenza di impugnativa di un atto o provvedimento dell’autorita’ pubblica, essendovi comprese le controversie che coinvolgano il contenuto del rapporto concessorio nel suo aspetto genetico e funzionale, anche riguardanti la violazione degli obblighi nascenti dal medesimo rapporto (ad esempio, in tema di adempimento e di risoluzione), ad eccezione soltanto delle controversie “di contenuto meramente patrimoniale”, senza alcuna implicazione sul contenuto della concessione, cosi’ riduttivamente intesa la salvezza della giurisdizione ordinaria sulle controversie concernenti “indennita’, canoni e altri corrispettivi” (da ultimo, Cass. SU 4 agosto 2018, n. 20682 e, in tema di raccolta e smaltimento di rifiuti, SU n. 26 settembre 2017, n. 22357); nel senso che non riguarda il rapporto meramente patrimoniale la lite riguardante l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del dovuto (Cass. SU 19 giugno 2014, n. 13940, propende per la giurisdizione esclusiva nel caso in cui venga in rilievo la determinazione del criterio di calcolo dell’indennizzo dovuto al gestore del servizio idrico integrato; cfr. SU 25 novembre 2011, n. 24902).
Il suddetto orientamento, tuttavia, e’ stato superato con riferimento sia alle concessioni di costruzione e gestione di opera (quale e’ quella di cui si tratta nella fattispecie in esame) sia a quelle di soli servizi.
5.1.- Si e’ rilevato che le controversie relative alla fase esecutiva di una concessione di servizio, successiva all’aggiudicazione – sia se implicanti la costruzione (e gestione) dell’opera pubblica, sia se non collegate all’esecuzione di un’opera – sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetta di giudicare sugli adempimenti (e sui relativi effetti) con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell’amministrazione e del concessionario, nonche’ di valutare, in via incidentale, la legittimita’ degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione del corrispettivo; resta ferma, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo nei casi in cui l’amministrazione, successivamente all’aggiudicazione definitiva, intervenga con atti autoritativi incidenti direttamente sulla procedura di affidamento, mediante esercizio del potere di annullamento d’ufficio, o comunque adotti atti autoritativi in un procedimento amministrativo disciplinato dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, oltre che nei casi previsti dalla legge (Cass. SU 18 dicembre 2018, n. 32728, anticipata da Cass. SU 13 settembre 2017, n. 21200 e 20 maggio 2014, n. 11022).
Le ragioni che hanno determinato questa evoluzione possono riassumersi come segue.
5.2.- E’ emerso in primo luogo il principio (risalente, dopo la riforma degli anni 1998 e 2000, a Cass. SU 19 novembre 2001, n. 14539 e 18 aprile 2002, n. 5640) secondo cui la stipulazione del contratto di appalto rappresenta lo spartiacque delle giurisdizioni, quella amministrativa esclusiva nelle controversie relative alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture (articolo 133, comma 1, lettera e, n. 1, c.p.a.), cui devono aggiungersi le controversie “relative all’affidamento di un pubblico servizio” (articolo 133, comma 1, lettera c, c.p.a.), e quella ordinaria nelle controversie attinenti alla successiva fase riguardante l’esecuzione del rapporto.
Come rilevato dalla Corte costituzionale, “e’ pertanto necessario distinguere la fase che precede la stipulazione del contratto da quella di conclusione ed esecuzione dello stesso”; “in relazione alla fase negoziale che ha inizio con la stipulazione del contratto, questa Corte ha piu’ volte precisato (da ultimo citata sentenza n. 160 del 2009) come l’amministrazione si ponga in una posizione di tendenziale parita’ con la controparte ed agisca nell’esercizio non di poteri amministrativi, bensi’ della propria autonomia negoziale” (Corte Cost. n. 43 e 53 del 2011).
La carica propulsiva del principio giurisprudenziale che vede nella stipulazione del contratto (o nell’aggiudicazione definitiva, cfr. Cass. S.U. 5 ottobre 2018, n. 24411) lo spartiacque delle giurisdizioni idoneo a proiettare i suoi effetti oltre la disciplina degli appalti di lavori, servizi e forniture e quindi alle concessioni di servizi – si spiega in ragione del suo diretto fondamento costituzionale (articolo 103 Cost.): “la materia dei pubblici servizi puo’ essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo” (Corte Cost. n. 204 del 2004, p. 3.4.2).
Tale potere non e’ ravvisabile in linea di principio quando, esaurita la fase pubblicistica della scelta del concessionario, sia sorto il “vincolo” contrattuale e siano in contestazione la delimitazione del contenuto del rapporto, gli adempimenti delle obbligazioni contrattuali e i relativi effetti sul piano del rapporto, salvo che l’amministrazione intervenga con atti autoritativi che incidono direttamente, seppure successivamente all’aggiudicazione, sulla procedura di affidamento mediante esercizio del potere di annullamento d’ufficio o comunque nella fase esecutiva mediante altri poteri riconosciuti dalla legge.
Una conferma di queste conclusioni viene anche dall’articolo 133, comma 1, lettera c), c.p.a., dedicato alla giurisdizione in materia di concessioni di pubblici servizi (il cui contenuto risale alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, p. 3.4.2) che, oltre a richiamare ad excludendum le controversie concernenti “indennita’, canoni e altri corrispettivi”, tipizza le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quelle che costituiscono espressione dell’esercizio di poteri autoritativi (inerenti sia alla fase anteriore che a quella successiva alla stipulazione del contratto), quali sono quelle “relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore (…)”.
5.3.- In secondo luogo, la distanza tra le figure dell’appalto e della concessione, su impulso del diritto eurounitario, si e’ andata riducendo fino a dissolversi, costituendo ormai entrambe “contratti a titolo oneroso”. All’esecuzione dell’opera e’ connessa la gestione della stessa (in tal senso gia’ la dir. 89/440/CEE, articolo 1, lettera d), alla quale inerisce spesso la prestazione di servizi in favore dell’Amministrazione o della collettivita’, nel qual ultimo caso i servizi si configurano come “pubblici”: il corrispettivo consiste “unicamente nel diritto di gestire i servizi (o l’opera) o in tal diritto accompagnato da un prezzo” (Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 3, commi 11 e 12), con assunzione del rischio operativo (sul lato della domanda o dell’offerta o di entrambi) in capo al concessionario (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 3, lettera uu-vv, in attuazione delle direttive n. 2014/23, 2014/24 e 2014/25/UE; vd., con riferimento al rischio di gestione, l’articolo 178, comma 8, Decreto Legislativo n. ult. cit. nelle concessioni autostradali e Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 174 nelle concessioni relative alle infrastrutture).
Il punto terminale del processo di “contrattualizzazione” delle concessioni, in particolare per quanto concerne la fase esecutiva, e’ costituito dal Decreto Legislativo n. 50 del 2016, articoli 106 e 108 che, in attuazione della direttiva n. 2014/23/UE citata, configurano cause di modifica e di risoluzione del contratto di concessione (anche per inadempimento), sulla falsariga di quanto previsto per la modifica e la risoluzione del contratto di appalto.
Cio’ non significa “che, in relazione a peculiari esigenze di interesse pubblico, non possano residuare in capo all’autorita’ procedente poteri pubblici riferibili, tra l’altro, a specifici aspetti organizzativi afferenti alla stessa fase esecutiva” (Corte Cost. n. 43 del 2011), in relazione ai quali e’ prevista la giurisdizione esclusiva, a norma dell’articolo 133, comma 1, lettera c), c.p.a., sempre che detti poteri (in particolare, di autotutela) siano tipizzati dalla legge nazionale in senso compatibile con la legislazione Eurounitaria (vd. il Decreto Legislativo n. 50 del 2016, articolo 176 in rapporto alla direttiva n. 2014/23/UE).
5.4.- Al contrario, le controversie nelle quali il petitum sostanziale e’ l’accertamento dell’adempimento o dell’inadempimento delle parti alle obbligazioni assunte nell’ambito del rapporto concessorio, ai fini (nella specie) del risarcimento del danno, non coinvolgono sotto alcun profilo un controllo sull’esercizio del potere pubblico, in relazione ai parametri di legittimita’ dell’azione amministrativa provvedimentale.
Al giudice di merito e’ chiesto di valutare la corrispondenza al vero dei fatti di inadempimento dedotti a fondamento delle pretese e di qualificarli giuridicamente, per trarne le conseguenze sul piano privatistico, vertendosi in tema di diritti soggettivi vantati in posizione di parita’ dal privato nei confronti dell’ente pubblico o parificato.
Per radicare la giurisdizione esclusiva non e’ sufficiente la mera attinenza della controversia con una determinata materia, occorrendo pur sempre che la controversia abbia ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimita’ di provvedimenti amministrativi che siano espressione di pubblici poteri (Cass. SU 25 febbraio 2011, n. 4614). Ed infatti, l’attinenza della vicenda ad interessi di ordine pubblicistico – in qualche misura sempre implicati nell’agire della Pubblica amministrazione – non e’ sufficiente a risolvere il problema del riparto della giurisdizione, perche’ quel che veramente conta e’ stabilire se, in funzione del perseguimento di quell’interesse, l’amministrazione sia o meno dotata di un potere di supremazia, in relazione – si intende allo specifico oggetto del contenzioso portato dinanzi al giudice (Cass. SU 21 luglio 2015, n. 15207; 20 ottobre 2014, n. 22116).
Pertanto, per dirimere la questione di giurisdizione, nessun rilievo puo’ avere la necessita’ che per decidere sul fatto (inadempimento) dedotto come causa del danno il giudice (ordinario) debba conoscere e valutare il contenuto delle obbligazioni cristallizzate nell’atto convenzionale presupposto, poiche’ non e’ la mera occasionalita’ del collegamento con il potere pubblico (di cui e’ espressione l’atto concessorio) a determinare il radicamento della giurisdizione (Cass. SU 5 giugno 2018, n. 14434; 11 luglio 2017, n. 17110).
Non si capirebbe altrimenti la ragione della riserva al giudice ordinario delle controversie in tema di “indennita’, canoni e altri corrispettivi”, che ugualmente rivelano un collegamento indiretto con l’atto concessorio (e quindi con il potere pubblico) e tuttavia inidoneo a far radicare la giurisdizione esclusiva.
La tradizionale interpretazione riduttiva della predetta (e oggettivamente ampia) riserva alla giurisdizione ordinaria – che comunque non ha precluso (e non preclude) al giudice di conoscere e interpretare incidentalmente l’atto amministrativo (Regio Decreto 20 marzo 1865, n. 2248, ex articolo 5, all. E), nonche’ di valutare il contenuto e la disciplina del rapporto di concessione (Cass. SU 2 marzo 2017, n. 5303; 8 ottobre 2008, n. 24785; 19 maggio 2008, n. 12640) – deve tenere conto del decisivo rilievo attribuito (a partire dalla sentenza della Corte Cost. n. 204 del 2004) al criterio del concreto collegamento con il potere, quale presupposto costituzionalmente imprescindibile per radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Diversamente opinando si dovrebbe concludere che al giudice ordinario, pur fornito di giurisdizione, sarebbe precluso di somministrare una tutela effettiva alla parte che chieda il pagamento di indennita’ e altri corrispettivi in conseguenza dell’altrui inadempimento, essendogli inibito di esaminare il contenuto del rapporto concessorio e dovendo arrestarsi in presenza di atti amministrativi privi di rilievo provvedimentale, esito questo non condivisibile, a norma dell’articolo 24 Cost. e articolo 113 Cost., comma 2.
5.5.- Una diversa conclusione non potrebbe essere argomentata qualificando la convenzione, in ragione della natura pubblicistica degli interessi curati in via negoziale, come accordo amministrativo, a norma della L. 7 agosto 1990, n. 241, articolo 11 (vd. articolo 133, comma 1, lettera b), c.p.a.), non condividendosi taluni arresti delle Sezioni Unite in tal senso (Cass. SU 14 gennaio 2014, n. 584, e 24 gennaio 2013, n. 1713).
Come condivisibilmente rilevato nella requisitoria del Procuratore Generale, “in contrario, va rilevato che, ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera b), c), c.p.a. in materia di rapporti concessori, a conoscere delle controversie indennitarie rimane comunque competente il giudice ordinario, mentre per gli accordi amministrativi il giudice amministrativo e’ competente per l’intera fase di “esecuzione” e quindi anche per i profili indennitari. Pertanto, la riconduzione delle convenzioni di concessioni al richiamato articolo 11 non sembra compatibile con la distinzione che lo stesso codice pone, all’articolo 133, tra l’ambito di giurisdizione amministrativa in materia di accordi e quello che caratterizza le concessioni di beni e servizi pubblici, poiche’ la stessa comporterebbe, come osservato dal preferibile orientamento della dottrina, l’affermazione di un’inammissibile (perche’ contrastante con il chiaro dettato delle norme) abrogazione tacita dell’articolo 133, lettere b), c), c.p.a.”.
E’ significativo che le Sezioni Unite, pur ravvisando un atto integrativo o sostitutivo del provvedimento concessorio di beni in un accordo relativo alla gestione di una struttura alberghiera, abbiano dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario su una domanda a contenuto meramente patrimoniale, che sarebbe stata altrimenti di competenza del giudice amministrativo, a norma dell’articolo 133 c.p.c., comma 1, lettera b), (Cass. SU 4 luglio 2014, n. 15303).
Per comprendere la distanza tra le due tipologie negoziali, e’ utile rilevare che agli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento (sui quali e’ prevista la giurisdizione esclusiva) si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti “in quanto compatibili”, a norma della L. n. 241 del 1990, articolo 11, mentre l’articolo 30, comma 8, codice dei contratti pubblici del 2016 dispone perentoriamente che “per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi (o’..) alla stipula del contratto (anche di concessione) e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”.
6.- In conclusione, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario su tutte le domande proposte da (OMISSIS) in base alla seguente regola di riparto: in tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e di concessione di servizi pubblici, la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le indennita’, i canoni e altri corrispettivi, nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende alle questioni inerenti ai profili di adempimento e inadempimento della concessione e alle conseguenze risarcitorie, vertendosi nell’ambito di un rapporto paritetico tra le parti, fermo restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui l’Amministrazione eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge.
7.-. Le spese del procedimento sono compensate tra le parti, in considerazione della complessita’ della questione trattata.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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