In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 15 ottobre 2020, n. 22326.

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai “diritti inerenti” queste ultime, di cui all’art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del D.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del “petitum” sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della “causa petendi”, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha negato sussistere la competenza funzionale del giudice specializzato in riferimento ad una controversia promossa dal ricorrente nei confronti di un istituto di credito per sentirne affermare la responsabilità, ai sensi dell’art. 23, comma 6, T.U.F., in merito all’acquisto, concluso per il tramite di esso, di titoli azionari azzeratisi a seguito del c.d. “bail in”)

Ordinanza 15 ottobre 2020, n. 22326

Data udienza 15 settembre 2020

Tag/parola chiave: Titoli di credito – Regolamento di competenza – Responsabilità ex art. 23 co. 6 TUF – Azzeramento delle azioni a seguito del “bail in” – Sussistenza della competenza funzionale per materia del tribunale delle imprese – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28866-2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in RONA, PIAZZA CAVOR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MACERATA, depositata il 29/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI MARCO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa SOLDI ANNA MARIA, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il presente regolamento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti Renzo (OMISSIS) insta questa Corte per il regolamento della competenza in relazione all’ordinanza 29.8.2019 con la quale il Tribunale di Macerata ha dichiarato la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale delle imprese di Ancona in relazione alla controversia promossa dall’istante nei confronti dell’ (OMISSIS) s.p.a. al fine di sentirne dichiarare la responsabilita’ ai sensi dell’articolo 23 TUF, comma 6, in merito all’acquisto, concluso per il tramite della banca, di azioni della Banca Marche azzerate a seguito del bail in.
2. Il decidente di merito ha ritenuto sussistente la competenza funzionale del predetto giudice specializzato nella convinzione che “poiche’ all’acquisto di azioni di partecipazione sociale segue per l’acquirente l’acquisto anche della qualita’ di socio, viene integrato il criterio di collegamento di cui al Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 3, come sostituito dal Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, articolo 2, comma 1, lettera d), secondo il quale sono – inter alias – di competenza del cd Tribunale delle Imprese le controversie relative ai rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario”.
3. Il mezzo cosi’ proposto si vale di un solo motivo di gravame che lamenta l’erroneita’ del manifestato convincimento deducendo che la norma richiamata dal decidente valorizza ai fini della individuazione della competenza del giudice specializzato il legame diretto della controversia con il rapporto societario, onde quella proposta nella specie esula da essa essendo basata sul mancato rispetto degli obblighi nascenti dal contratto di intermediazione.
Il pubblico ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte ex articolo 380-ter c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Va previamente rilevata l’ammissibilita’ del mezzo dispiegato poiche’, seppur non costa che il provvedimento impugnato, rettamente emesso nella forma prescritta dall’articolo 279 c.p.c., comma 1, sia stato pronunciato a seguito di espressa rimessione della causa in decisione e di invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni anche di merito, esso attesta, tuttavia, in termini di assoluta e oggettiva inequivocita’ ed incontrovertibilita’, che mediante la sua adozione il decidente abbia voluto esternare la propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a se’, la suddetta questione (Cass., Sez. U, 29/09/2014, n. 20449).
5. Cio’ premesso, l’istanza e’ fondata e merita di essere accolta.
Va qui ribadito il principio piu’ volte enunciato da questa Corte (Cass., Sez. VI-I, 7/12/2018, n. 31691; Cass. civ. Sez. VI-I, 20/03/2018, n. 6882; Cass., Sez. VI-I, 24/01/2018, n. 1826) proprio in relazione a vicende di analogo tenore, secondo cui “in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai “diritti inerenti” queste ultime, di cui al Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 3, commi 2, lettera b), e comma 3, come sostituito dal Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 2, comma 1, lettera d), conv., con modif., dalla L. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del “petitum” sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della “causa petendz”, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la competenza delle sezioni ordinarie del tribunale in relazione ad un’azione diretta ad ottenere la nullita’ di un contratto di intermediazione nell’acquisto di azioni a fine di investimento, la cui “causa petendi” andava, quindi, individuata nel contratto di investimento e non nel trasferimento delle partecipazioni sociali) (Cass., Sez. VI-I, 4/04/2017, n. 8378).
6. Il ricorso va percio’ accolto e va conseguentemente dichiarata la competenza per materia del Tribunale di Macerata.
7. Spese al merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara la competenza per materia del Tribunale di Macerata avanti al quale rimette le parti anche ai fini della liquidazione delle spese del presente procedimento.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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