Risarcimento del danno derivante dalla dichiarazione di fallimento

Consiglio di Stato, Sentenza 27 ottobre 2020, n. 6543.

La domanda di risarcimento del danno, derivante dalla dichiarazione di fallimento, proposta nei confronti di un terzo al cui comportamento illecito sia addebitata la verificazione dello stato di insolvenza, la prescrizione quinquennale del relativo diritto decorre dalla data della dichiarazione di fallimento, sia perché questa data (e non quella della chiusura del fallimento) rappresenta il momento di produzione del pregiudizio, sia perché non è configurabile l’impossibilità di far valere il diritto durante la pendenza della procedura fallimentare, dato che il curatore del fallimento è legittimato a far valere la responsabilità di terzi per fatti anteriori e colpevolmente causativi dello stato di insolvenza e che, in caso di inerzia degli organi fallimentari rispetto a diritti patrimoniali astrattamente suscettibili di entrare a far parte della massa fallimentare, questo disinteresse giustifica la diretta legittimazione del fallito.

Sentenza 27 ottobre 2020, n. 6543

Data udienza 9 luglio 2020

Tag – parola chiave: Fallimento – Dichiarazione di fallimento – Azione di risarcimento danni – Prescrizione quinquennale – Decorrenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7157 del 2017, proposto da
Fa. Pi. Sp. Cl. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Al. Ma. Br. e El. Ce., con domicilio eletto presso lo studio Al. Ma. Br. in Roma, viale (…).
contro
Lega Nazionale Professionisti in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pi. Sa. Pu. e Ru. St., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pi. Sa. Pu. in Roma, (…);
F.I.G.C.-Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Al. An., Le. Ma., Lu. Me., con domicilio eletto presso lo studio Lu. Me. in Roma, via (…).
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio Sezione Prima n. 6701/2017.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Lega Nazionale Professionisti in liquidazione e della F.I.G.C.-Federazione Italiana Giuoco Calcio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2020 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Br., Ce., An., Ma., Me., Gr. su delega di Pu.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dal Fa. Pi. Sp. Cl. s.p.a. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. e la Lega Nazionale Professionisti – L.N.P. per il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterata illegittima iscrizione della società al campionato di competenza, a far data dalla stagione calcistica 1990/1991 sino alla dichiarazione di fallimento del 31 ottobre 1994; alla omessa richiesta di messa in liquidazione della società ai sensi dell’art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91; alla omessa revoca dell’affiliazione ai sensi dell’art. 10 della legge n. 91 del 1981 cit. e dell’art. 16 delle N.O.I.F. (Norme organizzative interne federali).
1.1. L’articolata vicenda processuale è ricostruita nei seguenti termini nella sentenza di primo grado:
“Dichiarato il fallimento della società calcistica in data 31 ottobre 1994, con sentenza del Tribunale di Pisa n. 105/94,…, la curatela fallimentare ha proposto, innanzi al giudice ordinario, con atto di citazione del 16 ottobre 1995, domanda di risarcimento danni, avverso gli amministratori e i sindaci del Pi. S.C., da un lato, e Federazione e Lega Nazionale, dall’altro, a titolo di responsabilità solidale, deducendo che le gravi omissioni della Federazione e della Lega, in uno con i descritti illeciti degli amministratori e sindaci della società fallita, avessero concorso a ledere il diritto dei creditori all’integrità patrimoniale della società medesima.
F.I.G.C. e Lega Nazionale, costituitesi in giudizio hanno, innanzitutto, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Prima che il giudizio entrasse nella fase decisoria, con ricorsi rispettivamente del 30 aprile 2010 e del 27 settembre 2010, la F.I.G.C. e la L.N.P. hanno, quindi, proposto regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 Cod. proc. civ., chiedendo alla Suprema Corte di Cassazione che venisse dichiarata la giurisdizione esclusiva del g.a. sulla domanda risarcitoria loro concernente.
Con ordinanza n. 21577 del 19 ottobre 2011, le Sezioni Unite della Cassazione hanno accolto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dagli enti federali, statuendo la sussistenza della giurisdizione esclusiva del g.a.
Conseguentemente è stata disposta la scissione della causa risarcitoria proposta avverso amministratori e sindaci della società, F.I.G.C. e L.N.P., a titolo di responsabilità solidale: la controversia risarcitoria avverso gli amministratori e sindaci è proseguita innanzi al giudice ordinario, mentre quella avverso Federazione e Lega è stata riassunta innanzi a questo Tar.”.
1.2. La curatela ha domandato il risarcimento dei danni che assume cagionati dagli enti federali per avere omesso la vigilanza economica e contabile sui bilanci del Pi. S.C. del 1989/1990, 1990/1991, 1992/1993 e 1993/1994, dai quali sarebbe stato agevole desumere le gravi perdite del capitale sociale, nel corso degli esercizi suddetti, secondo una progressione esponenziale. La responsabilità della Federazione e della Lega si fonderebbe, in particolare, sul sistema di norme introdotte con la legge. 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti), vigenti all’epoca dei fatti di causa, che prevedevano, secondo l’appellante, poteri di controllo e di vigilanza ben più penetranti rispetto al regime attualmente vigente, inaugurato con la riforma del 1996 ad opera della legge 18 novembre 1996, n. 586 [recte: decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996, n. 586], che ha, all’opposto, determinato la definitiva equiparazione della società sportiva professionistica a qualsiasi altra società di capitali, con conseguente arretramento della sfera di controllo degli organi federali.
1.3. L’appellata sentenza – dopo aver dato atto della ricostruzione del quadro normativo di riferimento effettuata dalla curatela ricorrente e della deduzione dell’omessa attività di vigilanza da parte degli organi federali, nonché delle difese svolte dalle parti resistenti- ha deciso nei seguenti termini:
– ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Lega Nazionale Professionisti;
– ha delimitato l’ambito di cognizione spettante al giudice amministrativo “alla sola responsabilità conseguente al cattivo ovvero omesso esercizio di pubblici poteri da parte degli organi federali coinvolti”;
– ha dato conto del fatto che, nelle more, “dinanzi al giudice ordinario la causa risarcitoria azionata a titolo di responsabilità solidale, proseguita nei confronti dei soli amministratori e sindaci della società, si è conclusa a mezzo di accordi transattivi tra le suddette parti private e la curatela” e che “l’avvenuta sottoscrizione di tali accordi in sede civile è fatto non contestato dalle parti costituite, come emerge dal verbale d’udienza del 24 gennaio 2017 nonché dalle memorie di replica, e come tale, ai sensi dell’art. 64, comma 2, Cod. proc. amm., deve essere dal giudice posto a fondamento della propria decisione”;
– ha quindi ritenuto che, essendo l’obbligazione dedotta in giudizio un’obbligazione solidale di natura extracontrattuale, per il concorso delle azioni e omissioni degli amministratori e sindaci, da un lato, e delle omissioni della Federazione e Lega, dall’altro, si era esteso all’obbligazione solidale della Federazione, ai sensi dell’art. 1304 Cod. civ., il fatto estintivo che aveva riguardato l’obbligazione in sede civile, a seguito degli accordi transattivi convenuti dinanzi al giudice ordinario tra la curatela e le parti private, poiché aventi ad oggetto l’intero debito -circostanza quest’ultima, per la sentenza, non contestata dalla curatela;
– quanto alla posizione della Lega, la sentenza ha invece reputato che “se è vero che l’apporto causale della Lega nella causazione del danno lamentato dalla curatela non possa essere escluso in astratto, ancorché in misura del tutto inferiore rispetto alla Federazione, il nesso di causalità tra l’attività posta in essere nella specie dalla Lega e il danno lamentato dalla curatela, essenziale presupposto della responsabilità aquiliana, non risulta essere stato in alcun modo provato”.
1.4. In conclusione, il ricorso è stato respinto:
– con riguardo alla Federazione, stante l’applicabilità, nella fattispecie obbligatoria di cui in causa, dell’art. 1304, comma 1, Cod. civ.;
– con riguardo alla Lega, per l’insussistenza del nesso eziologico tra l’attività ad essa demandata dalla F.I.G.C. in materia di iscrizione al campionato e il danno lamentato dalla ricorrente curatela.
Le spese di lite sono state compensate.
2. Il Fa. Pi. Sp. Cl. s.p.a., in persona del curatore dott. Gi. Ta. Va., ha avanzato appello, con tre motivi, articolati in più censure, e riproposizione dei motivi del ricorso introduttivo.
La F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Nazionale Professionisti in liquidazione si sono costituite per resistere all’appello. La prima ha riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, Cod. proc. amm., le eccezioni e le difese svolte in primo grado e non esaminate.
2.1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Nazionale Professionisti in liquidazione hanno chiesto, con istanze depositate rispettivamente il 9 e 14 aprile 2020, la rimessione in termini ex art. 84, comma 5, d.-l. n. 18 del 2020 per i depositi di cui all’art. 73 Cod. proc. amm. in vista dell’udienza; l’istanza è stata accolta, poiché i termini in questione scadevano nel periodo di sospensione stabilito dal comma 1, secondo periodo, del medesimo art. 84 d.-l. n 18 del 2020, sicché la trattazione è stata rinviata.
2.2. Quindi le parti appellate hanno depositato distinte memorie difensive nella stessa data del 5 giugno 2020 e l’appellante in data 23 giugno 2020; memorie di replica sono state depositate sia dal Fallimento che dalla F.I.G.C. il 26 giugno 2020.
Il Fallimento e la F.I.G.C. hanno poi formulato istanza di discussione da remoto ai sensi dell’art. 4 del d.l-. n. 28 del 2020, convertito dalla legge n. 70 del 2020; la Lega Nazionale Professionisti in liquidazione ha aderito all’istanza.
2.3. All’udienza del 9 luglio 2020, tenuta ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.-l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, la causa è stata discussa da remoto e riservata in decisione; quindi deliberata in camera di consiglio ai sensi del detto art. 84, comma 6.
3. I motivi di appello censurano le due principali statuizioni della sentenza impugnata.
3.1. Il primo e il secondo motivo concernono l’applicazione dell’art. 1304 Cod. civ., che viene contestata sotto diversi profili.
3.1.1. Col primo motivo (Violazione e falsa applicazione art. 167 Cod. proc. civ. e 39 Cod. proc. amm.. Violazione e falsa applicazione art. 1304 Cod. civ.) è avanzato il seguente, duplice, ordine di rilievi:
1) l’eccezione di estinzione dell’obbligazione per intervenuta transazione non sarebbe in realtà mai stata espressamente sollevata dalla F.I.G.C., che si sarebbe limitata a formulare un’istanza istruttoria, tutt’al più finalizzata a sollevare detta eccezione; in ogni caso quest’ultima sarebbe stata avanzata per la prima volta con la memoria del 23 dicembre 2016, ossia tardivamente dal momento che si tratterebbe di un’eccezione in senso stretto che, ai sensi dell’art. 167 Cod. proc. civ. (applicabile attraverso il rinvio di cui all’art. 39 Cod. proc. amm.), deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione; il Tribunale amministrativo regionale avrebbe dovuto dichiararla inammissibile;
2) anche a voler ammettere che la dichiarazione di adesione di cui all’art. 1304, primo comma, Cod. civ. non sia soggetta a particolari formalità o termini di decadenza, configurandola non come eccezione di parte bensì come diritto potestativo esercitabile nel corso del giudizio, rimarrebbe che l’ammissibilità di tale dichiarazione è comunque esclusa dalla contraria volontà già implicitamente espressa dalla medesima parte processuale che abbia proseguito il giudizio senza sollevarla alla prima occasione utile (come da precedente di legittimità di cui a Cass. 11 luglio 2013, n. 17198).
3.1.2. Col secondo motivo (Violazione e falsa applicazione artt. 63 e 64 Cod. proc. amm. – Violazione e falsa applicazione art. 115 Cod. proc. civ. – Violazione e falsa applicazione art. 1304 Cod. civ.. – Violazione e falsa applicazione art. 2697 Cod. civ..) è denunciata l’erroneità della sentenza perché fondata sul presupposto erroneo che la transazione intervenuta tra la curatela e le parti private avesse riguardato l’intero debito risarcitorio e che tale circostanza fosse non contestata dalla parte ricorrente.
Dato quanto esposto ad illustrazione del motivo nell’atto di appello (cui è qui sufficiente fare rinvio), la curatela sostiene che, essendo mancata la prova del fatto transattivo (cioè l’acquisizione delle transazioni e la conoscenza del loro contenuto), il giudice avrebbe dovuto semmai respingere l’eccezione perché non provata ai sensi dell’art. 2697 Cod. civ. e comunque, se avesse acquisito le transazioni, si sarebbe reso conto che non hanno affatto avuto ad oggetto l’intero debito risarcitorio (ossia l’intero danno patito dal Pi. Ca.), bensì esclusivamente le singole quote imputabili a ciascun amministratore o sindaco.
3.2. Il terzo motivo (Violazione e falsa applicazione art. 2043 Cod. civ.. Violazione e falsa applicazione art. 2697 Cod. civ.. e art. 115 Cod. proc. civ.) concerne il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti della L.N.A. per mancanza, in concreto, del nesso causale.
Secondo l’appellante, sarebbe decisiva, in senso contrario, la circostanza che è stata la Lega ad iscrivere il Pi. S.C. ai campionati in questione, laddove il primo giudice avrebbe errato perché ha trascurato del tutto le norme del Regolamento della stessa L.N.P., che le attribuiscono un autonomo potere di vigilanza e di iscrizione delle società di calcio al campionato. In base a tali norme (illustrate nel ricorso), la Lega, secondo l’appellante, avrebbe dovuto negare alla società l’iscrizione ai campionati di competenza dal 1990/91 fino alla dichiarazione di fallimento (1994), il che avrebbe impedito di svolgere l’attività sportiva e sociale così evitando il suo ulteriore indebitamento.
3.3. Dati i tre motivi di gravame, la curatela ha poi riproposto -al punto sub 4 dell’atto di appello- le domande rimaste assorbite in primo grado, quanto agli elementi costitutivi della responsabilità della F.I.G.C. e della L.N.P., evidenziando, in punto di fatto, che la situazione patrimoniale del Pi. S.C. era già ampiamente compromessa a partire dall’esercizio 1990/91 (in tal senso v. anche la CTU disposta dal Tribunale di Pisa), ma che, fino alla dichiarazione di fallimento del 31 ottobre 1994, né la F.I.G.C. né la L.N.P. hanno adottato i doverosi provvedimenti di propria competenza, consistenti, rispettivamente, nella richiesta di messa in liquidazione della società ai sensi dell’art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91, nella revoca dell’affiliazione ai sensi dell’art. 10 della medesima legge e dell’art. 16 delle N.O.I.F. e nella non ammissione al campionato di competenza ai sensi degli artt. 2 e 4 del Regolamento della L.N.P.
Tali provvedimenti avrebbero evitato il grave deteriorarsi della situazione debitoria del Pi. S.C. ed i conseguenti danni al patrimonio sociale (v. la CTU resa nel corso del giudizio davanti al Tribunale di Pisa e in particolare le conclusioni di pp. 70-71).
3.3.1. L’appellante svolge quindi articolate considerazioni in merito:
– 1) all’ingiustizia del danno, in riferimento al potere/dovere di vigilanza e controllo ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 della legge n. 91 del 1981, nel testo vigente all’epoca dei fatti di causa (tra il 1990 e il 1994), ed ai sensi delle norme interne della F.I.G.C. (art. 13 dello statuto e artt. 77 e seg. delle Norme organizzative interne federali – N.O.I.F.), nonché in merito al potere di controllo della Commissione per la vigilanza e il controllo delle società calcistiche professionistiche (Co.Soc.), quale organo interno della F.I.G.C., che sarebbe posto a garanzia non solo del corretto svolgimento delle competizioni sportive e del campionato di calcio, ma anche a tutela dei creditori delle società e dei terzi, come sarebbe reso evidente dal fatto che la legge n. 91 del 1981 impone alla federazione di chiedere al tribunale la liquidazione delle società . L’appellante precisa che questa conclusione sarebbe obbligata -malgrado il diverso avviso manifestato dalla giurisprudenza (in ricorso è richiamato il precedente di cui al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, III-quater, 25 novembre 2014, n. 11776)- perché il quadro normativo di riferimento, come sopra ricostruito, sarebbe mutato radicalmente soltanto dopo i fatti di causa, a seguito dell’entrata in vigore del d.-l. 20 settembre 1996, n. 485, convertito dalla legge 19 novembre 1996, n. 586 (che ha modificato gli artt. 12 e 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91), e delle conseguenti modifiche degli artt. 86 e seg. delle N.O.I.F.. Ad avviso della curatela, soltanto con la riforma del 1996, nel consentire alle società sportive professionistiche il perseguimento dello scopo di lucro, da un lato, queste sarebbero state sottoposte alla disciplina dettata dal Codice civile per le società commerciali e, dall’altro, sarebbero state (in parte) sottratte ai controlli della F.I.G.C. e della Co.Soc., solo da detta data circoscritti e finalizzati a garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive; laddove nel regime normativo previgente i controlli economici e contabili sarebbero stati riservati esclusivamente alla F.I.G.C. e alla L.N.P. Tale ultimo assunto è sorretto dal confronto delle richiamate disposizioni nei testi vigenti prima e dopo le modifiche introdotte dalla novella legislativa del 1996;
– 2) alla condotta colposa della F.I.G.C. e della L.N.P., perché negligente e contraria alle norme organizzative e regolamentari interne, in quanto i poteri e gli strumenti di cui disponeva la Co.Soc., in base alle norme all’epoca vigenti, sarebbero stati più che sufficienti a consentirle di accertare e verificare le gravissime irregolarità presenti nel bilancio del Pi. S.C. già a partire dall’esercizio 1989/90 e quindi nei bilanci degli anni successivi fino all’esercizio sociale 1993/94 (come illustrato alle pagg. 27-31 del ricorso in appello); tanto più che la Co.Soc. le aveva segnalate in occasione delle verifiche ispettive del 3 giugno 1993, 23 novembre 1993 e 24 luglio 1994 (le uniche messe a disposizione del curatore fallimentare);
– 3) al nesso di causalità tra detta condotta colposa e “l’aggravarsi dello stato di dissesto patrimoniale del Pi. S.C.”, perché se gli organi federali avessero revocato l’affiliazione e avessero chiesto la liquidazione della società, negando l’iscrizione ai campionati, avrebbero impedito, o concorso ad impedire, “la lesione dell’integrità del patrimonio sociale connessa al perpetuarsi della crisi finanziaria della società e alla conseguente smisurata dilatazione dell’indebitamento sociale”, di modo che tra le “gravissime omissioni” della F.I.G.C. e della L.N.P. e l’incremento del passivo sociale vi sarebbe stato un nesso di causalità diretta, come sarebbe stato accertato dalla CTU disposta dal Tribunale civile di Pisa; il curatore fallimentare sarebbe legittimato a far valere la lesione non solo del patrimonio sociale, ma del “diritto dei creditori all’integrità del patrimonio sociale”, azionando la pretesa risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 Cod. civ.;
– 4) ai danni risarcibili, sia per i terzi poi divenuti creditori della società sia per il patrimonio di quest’ultima, quantificati in misura pari all’aumento esponenziale del passivo sociale di bilancio che si è verificato tra il 30 giugno 1989 (quando si sarebbe dovuta negare l’iscrizione al campionato 1990/1991 e richiedere lo scioglimento della società ) e il 31 ottobre 1994 (data della dichiarazione di fallimento), cioè nella misura di Euro 17.000.000 oltre rivalutazione ed interessi legali.
4. Conviene qui prendere le mosse dalle argomentazioni dell’appellante sulla sussistenza degli elementi dell’illecito aquiliano, poiché la relativa infondatezza – per le ragioni di seguito esposte – ha portata assorbente dei tre motivi di appello.
4.1. In primo luogo, va posto in evidenza che l’ingiustizia del danno è riferita dalla curatela non alla lesione di un interesse legittimo, bensì alla lesione di un diritto soggettivo, precisamente alla lesione del diritto soggettivo dei creditori all’integrità del patrimonio sociale.
Tale riferimento, esplicitato negli scritti della curatela, non risulta smentito dall’ordinanza della Corte di Cassazione a S.U. 19 ottobre 2011, n. 21577, che ha deciso sul regolamento preventivo di giurisdizione. Le Sezioni Unite -pur richiamando il proprio precedente di cui all’ordinanza 22 novembre 2010, n. 23598, attinente alla diversa fattispecie della lamentata lesione di un interesse legittimo- hanno ritenuto la controversia risarcitoria di spettanza del giudice amministrativo, non perché vi si fa questione di interessi legittimi, ma perché devoluta alla sua giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. z) [in quanto controversia avente ad oggetto “atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti”], Cod. proc. amm., in forza del rilievo che la verifica del possesso dei requisiti per l’ammissione ai campionati di calcio delle società professionistiche comporti l’esercizio di poteri autoritativi “quali quelli caratterizzanti i rapporti tra un ente pubblico, quali il CONI e le singole Federazioni associate, e i singoli appartenenti ad esso”.
Dato ciò, non appare corretto -pur se evidentemente strumentale alla difesa- l’assunto teorico da cui muove la F.I.G.C. quando afferma che “la pretesa risarcitoria avanzata in questa sede dalla Curatela si fonda sulla prospettazione di una responsabilità aquiliana derivante (in tesi) dalla lesione di un interesse legittimo, cagionata dall’esercizio dei poteri di cui si chiede venga accertato, in via incidentale, il malgoverno”.
In effetti, l’ordinanza 22 novembre 2010, n. 23598, richiamata dall’ordinanza 19 ottobre 2011, n. 21577, venne pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in un caso in cui il danno di cui si chiedeva il ristoro si assumeva prodotto dall’illegittima iscrizione di una società calcistica al campionato di calcio di competenza; ma, a differenza del caso di specie, i soggetti danneggiati -facenti capo ad una società calcistica concorrente (che, a causa dell’asserita illegittima iscrizione della convenuta, aveva avuto preclusa la propria)- lamentavano la lesione giustappunto dell’interesse legittimo pretensivo che sta a fondamento della procedura ammissiva gestita da F.I.G.C. e L.N.P.. Pertanto, in quel caso, il danno da risarcire appariva direttamente riconducibile all’attività provvedimentale illegittima, secondo lo schema tipico della responsabilità c.d. da atto amministrativo illegittimo.
4.2. Nel caso oggetto del presente giudizio, invece, il danno si assume contra ius, malgrado non si configuri affatto lesa la situazione soggettiva della stessa società Pi. Ca. S.C., così come atteggiantesi nel procedimento di iscrizione ai campionati. Qui la curatela fallimentare lamenta non già l’indebita ammissione al campionato di un’altra e concorrente società calcistica, bensì della stessa società poi fallita.
Invero, non è contestato, nemmeno dall’appellante curatela, che la società in bonis, conseguendo detta iscrizione, abbia visto soddisfatto il proprio interesse legittimo pretensivo a partecipare ai campionati di calcio, perseguendo con ciò il proprio fine statutario nel contesto dell’ordinamento sportivo.
L’aporia viene risolta dal curatore fallimentare affermando che agisce a tutela di una situazione soggettiva che fa capo non alla società ma ai creditori sociali – che ora la curatela rappresenta – e che, come detto, verrebbe a configurarsi come diritto soggettivo dei creditori all’integrità del patrimonio sociale.
4.3. L’illecito aquiliano dedotto in causa dalla ricorrente curatela si connota poi in termini peculiari quanto all’ulteriore elemento costitutivo della condotta colposa che si ascrive alle parti qui appellate. Questa condotta, infatti, pur essendo genericamente collegata al malgoverno di poteri autoritativi -come d’altronde ritenuto dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza risolutiva del regolamento di giurisdizione- non è configurata come commissiva (dunque coincidente con i provvedimenti di iscrizione ai campionati di calcio in questione), bensì come colposamente omissiva: tale cioè che -se la vigilanza fosse stata svolta diligentemente e, per la curatela, in conformità alle norme di legge e federali sopra richiamate- avrebbe dovuto comportare il diniego di iscrizione ai campionati da parte della Lega e la revoca dell’affiliazione e la richiesta di messa in liquidazione da parte della F.I.G.C., (n. d.r. con evidente insoddisfazione dell’interesse pretensivo della società in bonis, ma) a tutela dell’integrità del patrimonio e quindi dei creditori sociali.
In sintesi, la responsabilità aquiliana non è (configurata come) integrata dagli atti di amministrazione degli organi federali, bensì dai loro comportamenti che precedono quegli atti, sub specie di condotta omissiva dei dovuti controlli. Ove questi controlli fossero stati diligentemente eseguiti, non si sarebbe poi potuto dar corso all’ammissione ai campionati: è questo l’assunto.
5. Orbene, se si dovesse avere riguardo ai provvedimenti della Federazione e della Lega e quindi alle asserite pregiudizievoli conseguenze patrimoniali di tali provvedimenti, i creditori della società ammessa a partecipare ai campionati sarebbero stati privi di legittimazione ad agire, onde sostenere l’illegittimità dell’ammissione, e sarebbero perciò privi -a prescindere dai profili di eventuale decadenza dall’azione- di legittimazione ad agire a fini risarcitori. Infatti, assumerebbero la posizione di titolari di un interesse contrapposto all’interesse pretensivo della società istante, che non trova spazio nel procedimento condotto dagli organi federali in ambito sportivo.
Tuttavia la ricostruzione della fattispecie di illecito sostenuta dalla curatela del Fallimento del Pi. S.C., presupponendo che la domanda di risarcimento danni, sebbene mediata dagli atti di ammissione ai campionati, non si rivolga (direttamente) contro questi ultimi, impone l’approfondimento di cui appresso in punto di qualificazione dell’azione e di legittimazione ad agire del curatore fallimentare.
Tali profili sono regolati dalla legge fallimentare, cioè dal r.d. 16 marzo 1942, n. 267, del quale, nel caso di specie, è applicabile ratione temporis il testo originario (cui nel prosieguo sono perciò da intendersi riferiti i richiami alla legge fallimentare), dato che la curatela ha introdotto il giudizio con atto di citazione del 16 ottobre 1995, notificato il 2 novembre 1995, e l’ha poi riproposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell’art. 11, comma 4, Cod. proc. amm., con ricorso notificato il 17 gennaio 2012, ma con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda già proposta davanti al Tribunale di Pisa.
Le azioni di competenza del curatore fallimentare sono tutte quelle – ma solamente quelle – o che fanno capo alla stessa società fallita, per cui la legittimazione del medesimo curatore ad esercitarle si ricollega alla sua funzione di gestore del patrimonio del fallito; o che sono qualificabili come azioni di massa, perché così la legge le considera in quanto destinate ad incrementare la massa dei beni sui quali i creditori ammessi al passivo possono soddisfare le proprie ragioni secondo le regole del concorso (così, ma in applicazione di principi consolidati, Cass., I, 3 giugno 2010, n. 13465).
5.1. Nel caso di specie non si configura la prima delle due evenienze.
Il curatore del fallimento del Pi. S.C. s.p.a. mai ha dichiarato di agire quale successore della società fallita, azionando una pretesa risarcitoria facente capo a quest’ultima; anzi, nel corso del giudizio (compresa la discussione all’udienza di trattazione, per il tramite del suo difensore), ha ribadito di non agire in tale veste, ma in rappresentanza del ceto creditorio.
D’altronde, è da escludere che la pretesa risarcitoria potesse spettare alla società in bonis: perciò, non trattandosi di diritto patrimoniale della fallita compreso nel fallimento, non può essere fatto valere in giudizio dal curatore ai sensi dell’art. 43 (Rapporti processuali) della legge fallimentare.
L’inapplicabilità dell’art. 43 non è dovuta alla circostanza che si tratti di una pretesa risarcitoria nei confronti di un terzo per aver illecitamente provocato il dissesto e quindi il fallimento della società .
Anzi, in linea di principio, siffatto diritto è riconoscibile in capo al fallito e, ove da questi acquisito al suo patrimonio, è esercitabile dal curatore fallimentare (cfr. Cass., I, 18 aprile 2000, n. 5028, secondo la quale “In relazione a domanda di risarcimento del danno, derivante dalla dichiarazione di fallimento, proposta nei confronti di un terzo al cui comportamento illecito sia addebitata la verificazione dello stato di insolvenza, la prescrizione quinquennale del relativo diritto decorre dalla data della dichiarazione di fallimento, sia perché questa data (e non quella della chiusura del fallimento) rappresenta il momento di produzione del pregiudizio, sia perché non è configurabile l’impossibilità di far valere il diritto durante la pendenza della procedura fallimentare, dato che il curatore del fallimento è legittimato a far valere la responsabilità di terzi per fatti anteriori e colpevolmente causativi dello stato di insolvenza e che, in caso di inerzia degli organi fallimentari rispetto a diritti patrimoniali astrattamente suscettibili di entrare a far parte della massa fallimentare, questo disinteresse giustifica la diretta legittimazione del fallito. (Nella specie era stata dedotta la responsabilità del Ministero dei lavori pubblici, in relazione agli errori che avrebbe commesso una commissione provinciale competente per la revisione prezzi in materia di appalti pubblici)”).
Piuttosto, per come si evince dalla ricostruzione dell’illecito sopra esposta e dalle difese delle appellate, la società Pi. S.C. s.p.a. in bonis mai avrebbe potuto accampare un diritto risarcitorio nei confronti della F.I.G.C. e della L.N.P., perché la loro condotta è stata di soddisfazione di un interesse proprio della società, pur se di riflesso – in ipotesi – rivelatasi dannosa per il patrimonio sociale.
Sotto altro angolo visuale, si potrebbe assumere che, stando alla prospettazione della curatela, la società in bonis partecipò all’illecito lamentato richiedendo -per il tramite dei suoi organi, a ciò abilitati dallo statuto- l’iscrizione ai campionati di calcio: ne conseguirebbe, alla stregua della giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’insussistenza di un qualsivoglia diritto al proposito nei confronti degli organi federali (cfr. Cass., S.U., 28 marzo 2006, n. 7029, in motivazione, laddove ha escluso l’ipotizzabilità di un’azione risarcitoria esperibile dal curatore fallimentare, in un caso -di società fallita finanziata abusivamente da istituto di credito quando era già in stato di decozione- di concorso della danneggiata nell’illecito in contestazione).
Pertanto in questa sede, non sussistendo l’asserito diritto nel patrimonio della fallita, non è configurabile un’effettiva sostituzione ad essa del curatore fallimentare: il rimedio risarcitorio non spettava infatti alla società Pi. S.C. all’epoca delle iscrizioni ai campionati di calcio in occasione delle quali si assumono colposamente omessi i controlli federali e della L.N.P..
5.2. Quanto sin qui esposto consente di affrontare l’ulteriore questione della legittimazione del curatore fallimentare alle c.d. azioni di massa: ovvero, secondo quanto assume la curatela appellante, in rappresentanza dei creditori perché orientate, nell’interesse dei creditori medesimi – lesi nella garanzia patrimoniale -, alla ricostituzione del patrimonio del fallito.
Il principio di diritto da cui prendere le mosse è quello per cui non si può ritenere che “nel sistema fallimentare il curatore sia titolare di un potere di rappresentanza di tutti i creditori, indistinto e generalizzato. Il sistema piuttosto prevede che la funzione del curatore sia diretta a conservare il patrimonio del debitore, garanzia del diritto del creditore, attraverso l’esercizio delle così dette azioni di massa, dirette ad ottenere, nell’interesse del creditore, la ricostituzione del patrimonio predetto, come avviene per l’appunto attraverso l’esercizio delle azioni revocatorie e surrogatorie”; tale principio di diritto va armonizzato con quello secondo il quale “siffatta legittimazione ad agire, sostitutiva dei singoli creditori, non sussiste in presenza di azioni esercitabili individualmente in quanto dirette ad ottenere un vantaggio esclusivo e diretto del creditore nei confronti di soggetti diversi dal fallito” (così Cass., S.U., 28 marzo 2006, n. 7029, nonché altre successive, tra cui Cass., I, 3 giugno 2010, n. 13465).
Del resto, non sussiste una regola di carattere generale che attribuisca al curatore la sostituzione dei creditori concorsuali nei loro propri interessi riguardo alle vicende della società .
Ancora, va evidenziato come non vi sia piena coincidenza del pregiudizio alla massa (che si ha quando, essendo il passivo fallimentare superiore all’attivo, i creditori non possano trovare piena soddisfazione dei loro crediti all’esito del riparto), per il quale è legittimato ad agire il curatore fallimentare a tutela del ceto creditorio (e tendenzialmente al fine di ricostituire il patrimonio, per incrementare l’attivo fallimentare), con il pregiudizio al patrimonio della società , che, ove provocato dal fatto del terzo (salvo quanto si dirà a proposito delle azioni di responsabilità degli organi societari), può riguardare soltanto il fallito, con conseguente legittimazione del curatore tutt’al più ai sensi dell’art. 43 della legge fallimentare (cfr., in tale senso, Cass., S.U., n. 7029/2006 cit., dove si legge che “ogni pretesa che pur riguardando il patrimonio del fallito, allega a fondamento un illecito da questi subito, sfugge alla logica della universalità e della concorsualità, tipiche delle azioni esecutive di massa”).
In sintesi, un danno diretto ed immediato al patrimonio della società fallita è presupposto dell’azione che al curatore spetta come successore nei rapporti del fallito e titolare dei diritti sorti in capo a questi, ma non è esercitabile dal curatore un’azione in generica rappresentanza non già del fallito, ma – pur indistintamente – del ceto creditorio.
5.2.1. Applicando questi principi al caso di specie, si ha che esula dall’ambito della legittimazione ad agire del curatore fallimentare l’azione in giudizio per il risarcimenti di pretesi danni che, pur indicati come prodotti al “diritto dei creditori all’integrità del patrimonio sociale”, riguardano in realtà soltanto il patrimonio di ciascun creditore, vale a dire i danni che la curatela del Pi. S.C. configura in capo a “i terzi, poi divenuti creditori, [che] hanno continuato a intrattenere rapporti con la società, consentendo la dilatazione delle loro ragioni di credito verso di essa, sulla base del fondato e ragionevole affidamento sulla correttezza e sulla serietà dei noti, penetranti, controlli spettanti ai competenti organi della Federazione” (così a pag. 35 dell’atto di appello).
Appare evidente che si tratta di danni -in disparte la questione di merito della loro risarcibilità da parte della F.I.G.C. e della L.N.P., estranea al presente giudizio- il cui risarcimento è collegato al fatto illecito del terzo che si assume direttamente lesivo dei singoli, per quanto indistinti, crediti (tanto che la liquidazione non potrebbe che essere commisurata alla differenza tra l’importo del credito e la soddisfazione ricevuta all’esito del riparto fallimentare): e che come tale sarebbe in ipotesi azionabile, contro gli organi sociali, ma direttamente dai creditori ai sensi dell’art. 2935 Cod. civ. (cfr., per tale tipologia di azione, distinta dalle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali, di recente Cass., sez. I, 14 maggio 2018, n. 11695), senza che nei loro confronti vi sia alcuna sostituzione ex lege del curatore fallimentare.
5.2.2. Quanto poi ai danni che la curatela assume prodotti al patrimonio sociale (commisurati “all’aumento esponenziale del passivo sociale di bilancio che si è verificato tra il 30.6.1989 [data in cui sarebbero dovute intervenire F.I.G.C. e L.N.P.] e il 31.10.1994” [data della dichiarazione di fallimento]: pag. 35 dell’atto di appello) va ribadito quanto sopra circa il fatto che il pregiudizio al patrimonio sociale non coincide col pregiudizio alla massa: sicché il curatore fallimentare è senza legittimazione ad agire contro il terzo per l’asserita lesione del patrimonio della società ; e ciò anche se la lesione abbia, per effetto, l’aumento esponenziale dell’indebitamento, lesivo del ceto creditorio unitariamente considerato.
Piuttosto in eventuale ipotesi – ove ne sussistano i presupposti – potrebbe soccorrere la legittimazione ad agire data al curatore fallimentare dall’art. 146 della legge fallimentare, che, anche nel testo applicabile ratione temporis, consentiva per le società per azioni (quale il Pi. S.C.) “l’azione di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori, a norma degli artt. 2393 e 2394 del codice civile […]”, quale unitario strumento a disposizione della curatela per la reintegrazione del patrimonio sociale (cfr., da ultimo, Cass., I, 20 settembre 2019, n. 23452, nonché già 29 settembre 2016, n. 19340 e, prima, id., 21 giugno 2012, n. 10378). E’ un’azione connotata da propri caratteri, anche circa la legittimazione passiva, essendo esperibile soltanto nei confronti degli organi sociali (cfr. Cass., I, 3 giugno 2010, n. 13465, cit.) ed essendosi ammesso il concorso del fatto del terzo con questi ultimi, e la responsabilità di questi ex art. 2055 Cod. civ., soltanto in casi concreti connotati da aspetti del tutto peculiari (così Cass.,. I, 1 giugno 2010, n. 13413, che chiarisce che si trattava di concorso del terzo nella bancarotta dell’amministratore, sicché la legittimazione ad agire del curatore fallimentare sembrerebbe trovare fondamento piuttosto nella disposizione eccezionale dell’art. 240 della legge fallimentare). Si tratta, peraltro, di profili di concorso del terzo nel medesimo fatto illecito degli organi sociali che non sono affatto presenti, né prospettati come presenti, nel caso oggetto del presente contenzioso: qui in realtà l’art. 2055 Cod. civ. è richiamato dall’appellante -e ritenuto applicabile dal primo giudice- nella diversa prospettiva dell’obbligazione solidale gravante sui danneggianti autori di diverse condotte causalmente produttive del medesimo evento dannoso.
Infatti, la curatela del fallimento del Pi. S.C. ha agito ai sensi dell’art. 146 della legge fallimentare nei confronti degli organi sociali dell’epoca dinanzi al Tribunale di Pisa, contestualmente all’azione risarcitoria nei confronti degli organi federali. Ma il titolo di pretesa responsabilità degli organi federali è stato dalla ricorrente individuato autonomamente, postulando, e anche nel presente appello, l’esercizio (non già della specifica azione indicata dall’art. 2394, in combinato disposto con l’art. 146 della legge fallimentare, bensì ) dell’azione per responsabilità extracontrattuale, contemplata in via generale dall’art. 2043 Cod. civ..
Una volta così individuata la base giuridica dell’azione della curatela nell’art. 2043 Cod. civ., si deve escludere la legittimazione ad agire della curatela fallimentare perché si esula dalle rammentate azioni di massa.
6. Per superare l’impasse si dovrebbero rinvenire nell’ordinamento norme particolari – come quella dell’art. 2394 Cod. civ. (ora art. 2394-bis Cod. civ.) richiamata dall’art. 146 della legge fallimentare- che attribuiscano al curatore fallimentare la legittimazione ad agire nell’interesse non solo del fallimento ma anche dei creditori verso un soggetto diverso dagli organi amministrativi e di controllo della società fallita e che configurino quel soggetto come titolare di doveri la cui violazione ridondi a danno indistinti dei creditori stessi.
6.1. Secondo l’appellante le norme utili allo scopo sarebbero costituite:
– nei confronti della F.I.G.C., dalla legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in tema di rapporti tra società e sportivi professionisti) nel testo vigente all’epoca dei fatti di causa (tra il 1990 e il 1994), art. 10 (che prevedeva la revoca dell’affiliazione da parte della federazione sportiva nazionale “per gravi infrazioni all’ordinamento sportivo”, precisando che “la revoca dell’affiliazione determina l’inibizione dello svolgimento dell’attività sportiva”), art. 12 (“Le società sportive di cui alla presente legge sono sottoposte all’approvazione ed ai controlli sulla gestione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate, per delega del CONI e secondo modalità approvate dal CONI. Tutte le deliberazioni delle società concernenti esposizioni finanziarie, acquisto o vendita di beni immobili, o, comunque, tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggetti ad approvazione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate. Nel caso di società affiliata a più federazioni sportive nazionali, l’approvazione ed i controlli sono effettuati dalla federazione competente per l’attività cui la deliberazione si riferisce. In caso di mancata approvazione è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso”) e art. 13 (“La federazione sportiva nazionale, per gravi irregolarità di gestione, può richiedere al tribunale, con motivato ricorso, la messa in liquidazione della società e la nomina di un liquidatore. Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale a norma dell’articolo 2453 del codice civile, indicando la parte spettante, in misura non superiore al loro valore nominale, a ciascuna azione o quota nella divisione dell’attivo. Il residuo attivo viene assegnato al CONI”), nonché dalle norme federali interne attuative della legge (art. 13 dello statuto e artt. 77 e seg. delle Norme organizzative interne federali – N.O.I.F.);
– nei confronti della Lega Nazionale Professionisti, dal Regolamento all’epoca vigente, art. 22 (secondo cui la Lega avrebbe avuto il potere di porre in atto tutti gli interventi necessari a disciplinare la conduzione amministrativa e finanziaria delle società di appartenenza, le quali erano tenute ad inviarle i propri bilanci nonché i dati relativi alla contabilità societaria); artt. 2 e 4 (secondo cui la Lega sarebbe risultata titolare di un autonomo potere/dovere di controllo sui bilanci delle società e sulla loro gestione, che avrebbe esercitato necessariamente in occasione dell’iscrizione al campionato di competenza delle società, a prescindere dai controlli effettuati dalla F.I.G.C. e dalla Co.Soc.); art. 4, lett. c) e d) [secondo cui la Lega, per iscrivere una società al campionato, doveva pretendere e verificare un dettagliato preventivo di gestione e una particolareggiata situazione patrimoniale, nonché idonee garanzie a coprire l’eventuale disavanzo di gestione delle società ] e art. 4, comma 2 (secondo cui la Lega non avrebbe potuto iscrivere al campionato la società che non regolarizzava tempestivamente la propria situazione patrimoniale).
6.2. Per convenire con la curatela dovrebbe essere presente, nell’impianto normativo citato, la medesima ratio che presiede alle norme che impongono compiti di vigilanza e controllo ai sindaci delle società commerciali (ma anche agli amministratori non esecutivi e indipendenti, ai revisori, al comitato per il controllo interno, ad altri organismi di vigilanza previsti da leggi speciali): in altri termini, dovrebbe essere ravvisabile, a questi riguardi, un’assimilazione tra, da un lato, F.I.G.C. e L.N.P. e, da un altro, i detti organi di controllo societario, nei confronti dei cui componenti l’art. 146 della legge fallimentare consente l’azione di responsabilità da parte del curatore fallimentare. In altre parole, al controllo esercitato dagli organi interni alla società (che presiedono alla vigilanza sulla corretta gestione economica) dovrebbe essere assimilata in parte qua la funzione di amministrazione attiva dell’ordinamento sportivo alla quale presiedono, per le rispettive competenze, F.I.G.C. e L.N.P..
Siffatta assimilazione di compiti funzionali a diversi ordinamenti -esclusa dallo stesso appellante dopo la riforma del 1996- era impraticabile anche nel vigore del testo originario della legge n. 91 del 1981: non tanto per la natura dei poteri esercitati (in sé non ostativa alla legittimazione passiva dell’organo di controllo rispetto ad azioni di responsabilità azionate dal curatore fallimentare: cfr., incidentalmente, per la responsabilità del Ministero dei lavori pubblici, in caso di omesso controllo sulla gestione di una cooperativa, Cass., I, 9 ottobre 2013, n. 22925), ma piuttosto per l’ambito ordinamentale di esercizio dell’attività di vigilanza e controllo e per la finalità perseguita attraverso la conseguente diversa funzione.
6.3. A differenza, infatti, dei compiti di controllo spettanti ai sindaci (per la cui responsabilità da condotta omissiva nei confronti della curatela fallimentare, si veda, di recente, Cass., I, 12 luglio 2019, n. 18770), che spettano a tutela non solo dell’interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali (cfr. già Cass., I, 24 marzo 1999, n. 2772 e 28 maggio 1998, n. 5287), i controlli affidati, da un lato, alla Co.Soc., e, dall’altro, alla L.N.P. sono interni all’ambito dell’ordinamento giuridico settoriale di appartenenza delle società vigilate, cioè dell’ordinamento sportivo, e – coerentemente – sono assegnati (solo) in funzione della tutela di interessi propri di quell’ordinamento, cioè meramente sportivi: nella specie, il corretto e ordinato svolgimento dei campionati di calcio. Detto altrimenti, resta estranea ai compiti di questi organi la tutela, a beneficio dei soci e dei creditori, dell’integrità del patrimonio delle società calcistiche. Il vaglio che pur loro strumentalmente spetta della condizione patrimoniale di queste società è solo e strettamente funzionale al corretto e non pregiudizievole funzionamento dell’attività sportiva.
In questo quadro, il preminente interesse sportivo cui presiede la funzione di controllo data alla F.I.G.C. e, seppur marginalmente, alla L.N.P. nel procedimento di ammissione ai campionati di calcio professionistico -rientrando nei compiti federali appunto l’organizzazione di questi ultimi – è il loro regolare svolgimento. Come bene qui assume la F.I.G.C., e come è desumibile dal sistema legislativo e regolamentare (anche precedente, come si vedrà, la novella del 1996), detta regolarità involge sia il profilo relativo alla continuità e tempestività dell’avvio dei campionati sia quello del loro svolgimento in maniera corretta fino alla fine di ciascuna stagione sportiva. Pertanto, oltre alle verifiche concernenti il c.d. titolo sportivo, le dette esigenze di regolarità da garantire comportano controlli sull’equilibrio finanziario delle società finalizzati a prevenire il rischio della decozione o, peggio, del fallimento durante il campionato: ma per la ragione che se tale evenienza colpisse anche una soltanto delle società partecipanti (costringendola a ritirarsi prima della fine della stagione sportiva) coinvolgerebbe automaticamente le altre, compromettendo il buon destino dell’intera competizione agonistica.
6.4. Contro tale conclusione non vale l’argomento dell’appellante che fa leva sul diverso contenuto degli artt. 12 e 13 della legge n. 91 del 1981 dopo la riforma recata dal d.-l. 20 settembre 1996, n. 485, convertito dalla legge 11 settembre 1996, n. 586.
E’ vero che, come visto, l’art. 12 nella sua versione originaria attribuiva alle federazioni sportive un potere di controllo sulla gestione delle società sportive assai ampio, come fatto palese già dal titolo della disposizione (norme sul controllo e sulla responsabilità delle federazioni sportive nazionali) e dal secondo comma che assoggettava tutti gli atti di straordinaria amministrazione all’approvazione federale. È innegabile perciò la portata innovativa delle modifiche della disposizione (oggi intitolata “garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi”) sull’oggetto del potere di controllo, essendo stata soppressa l’approvazione degli atti di straordinaria amministrazione (commi 2, 3 e 4 del testo originario) ed essendo stata espressamente limitata la verifica a “l’equilibrio finanziario delle società “.
La medesima portata innovativa non ha però la modifica sul limite funzionale dell’attività di controllo federale: il testo attuale della disposizione esplicita definitivamente tale limite, precisando che il controllo va effettuato “al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi”. Questa finalità è istituzionale, perciò immanente al sistema (e dunque insita già nella, meno esplicita, formulazione precedente la novella), e coincide con la tutela del preminente interesse perseguito, oggi come all’epoca dei fatti, dalle federazioni nell’ambito dell’ordinamento sportivo.
Poiché detto limite funzionale è insito nell’autonomia di quest’ultimo rispetto all’ordinamento statale, le modifiche normative del 1996, per tale parte, hanno avuto soltanto portata chiarificatrice di un assetto ordinamentale già esistente e comunque al riguardo rimasto invariato.
I controlli federali dunque non sono complementari né sostitutivi, né prima della riforma né successivamente, rispetto a quelli che il Codice civile rimette agli organi societari, trattandosi di verifiche finalizzate a garantire, all’interno dell’ordinamento sportivo, il regolare svolgimento dei campionati. Non v’è chi non veda, del resto, che se diversamente fosse le società per azioni sportive sarebbero, a questi riguardi, sottoposte ad una duplicazione di un medesimo controllo, uno interno e uno esterno: con seri rischi di contraddizione e di conflitto. E ciò a prescindere dalla legittimazione, nel quadro dell’ordinamento generale, degli organi interni all’ordinamento sportivo, e di esso propri, a una siffatta funzione in realtà esterna a quello stesso ordinamento.
Come bene obietta la F.I.G.C., le attività demandate al proprio organo operativo interno Co.Soc. erano di contenuto coerente con detta finalità, in quanto presupponevano la domanda della società in possesso del c.d. titolo sportivo e la verifica dei bilanci e delle relazioni inviati dalle stesse società, nel rispetto di “un parametro sintetico dell’equilibrio gestionale rappresentato da un rapporto ricavi-indebitamento non inferiore a tre” (art. 86, punto 3, N.O.I.F.), da effettuarsi secondo procedura predeterminata dalle stesse norme organizzative federali.
A maggior ragione, come osserva la L.N.P., le norme regolamentari citate dall’appellante non sono interpretabili nel senso dell’attribuzione alla Lega di poteri di controllo estesi addirittura alla gestione societaria.
La pretesa della curatela del Fallimento Pi. S.C. che le verifiche rimesse all’una e all’altra fossero finalizzate a tutelare gli interessi dei creditori sociali appare del tutto eccentrica anche rispetto all’impianto normativo precedente la riforma del 1996, essendo riservata tale tutela alla responsabilità addebitabile agli amministratori e ai sindaci della società nel contesto dell’ordinamento generale, secondo le disposizioni del Codice civile e della legge fallimentare.
6.5. L’argomento dell’appellante che fonda sul testo originario dell’art. 13 della legge n. 91 del 1981 non risolve in senso contrario: la previsione di “richiedere al tribunale, con motivato ricorso, la messa in liquidazione della società e la nomina di un liquidatore” per gravi irregolarità di gestione (poi sostituita con la denunzia al tribunale ex art. 2409 Cod. civ.) è indicata come facoltativa e non doverosa (il che sarebbe in insanabile contraddizione con la naturale doverosità della pretesa funzione); la revoca dell’affiliazione è, poi, espressamente – ed eloquentemente – prevista dal testo originario dell’art. 10, non per irregolarità gestionali (cioè nell’interesse di soci e creditori), ma solo per “per gravi infrazioni all’ordinamento sportivo”.
6.5.1. Nemmeno è concludente l’ulteriore argomento dell’appellante che sostiene che solo dopo l’entrata in vigore della riforma del 1996 le società sportive professionistiche sono equiparate alle società commerciali, con obbligo di nomina del collegio sindacale. Per un verso, non corrisponde esattamente al dato normativo e, per altro verso, prova troppo: in realtà, già la legge n. 91 del 1981 imponeva la forma della società per azioni e della società a responsabilità limitata alle società sportive che intendessero stipulare contratti con atleti professionisti (art. 10, comma 1); il Pi. S.C. era una società per azioni e -pur essendo divenuta obbligatoria la nomina del collegio sindacale (all’epoca imposta soltanto per le s.p.a. di cui all’art. 2488, comma 1, Cod. civ.) dopo la modifica dell’art. 10- il Pi. S.C. all’epoca dei fatti era comunque già dotato di proprio collegio sindacale. Sicché, anche a tutto per un attimo voler concedere, nella specie il controllo in questione era così assicurato.
6.6. La presente decisione pertanto si colloca in continuità col precedente di questa V Sezione, 26 luglio 2016, n. 3349 che, in un caso del tutto ana al presente, pur se regolato dalla normativa sopravvenuta nel 1996, ha affermato che “[…] la Co.So.C., come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, esercita i controlli di propria spettanza, al limitato ed esclusivo fine di “garantire il regolare svolgimento dei Campionati sportivi”. Tali controlli, dunque, non sostituiscono, né potrebbero farlo, quelli che il codice civile rimette agli organi societari” ed, ancora, che “il fine dei controlli riservati alla F.I.G.C. e per essa alla Co.So.C. è esclusivamente quello di garantire il regolare svolgimento dei Campionati e che nel periodo in contestazione (anni 2000 – 2005), l’A.C. Pe. s.p.a. ha regolarmente partecipato ai campionati di calcio, giocando tutte le partite previste” di modo che “non residuano spazi per affermare una responsabilità della federazione e dei suoi organi nei confronti dei tesserati e quindi del Fallimento A.C. Pe. s.p.a.”.
Tale ultima considerazione ben si attaglia anche al caso del Pi. S.C., che ha regolarmente partecipato a tutti i campionati in contestazione.
6.7. In conclusione, non vi è spazio per riconoscere la legittimazione ad agire del curatore del fallimento della società sportiva professionistica per fare valere, a tutela dell’indistinto interesse dei creditori alla conservazione o reintegrazione del patrimonio sociale, la responsabilità della F.I.G.C. e della L.N.P. per l’omessa o irregolare conduzione dei controlli di competenza che abbia comportato l’iscrizione al campionato di calcio della società in bonis.
7. Pare il caso di precisare che la conclusione non afferma l’indifferenza dell’ordinamento generale al procedimento di ammissione delle società sportive ai campionati di competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo. Si tratta attività propria delle federazioni nel loro ambito, che si realizza in un procedimento concorsuale e che si conclude con atti di amministrazione (di ammissione o di non ammissione, nonché di c.d. ripescaggio). Questi restano giustiziabili nei termini e secondo i principi generali in materia di atti delle federazioni sportive, inclusa la c.d. pregiudiziale sportiva.
Ne consegue la legittimazione ad agire degli interessati, anche a fini risarcitori per l’eventuale lesione dei rispettivi interessi legittimi provocata dagli atti amministrativi federali, ove illegittimi.
7.1. Trova dunque conferma la conclusione dell’insussistenza della titolarità dell’azione in questione del curatore fallimentare per risarcimento danni in ipotesi di fallimento sopravvenuto alla conclusione del procedimento favorevole alla società in bonis, per di più dopo il regolare svolgimento dei campionati ai quali questa è stata ammessa a partecipare.
8. Tutto quanto sin qui esposto comporta l’assorbimento del primo e del secondo motivo di appello, concernenti l’applicazione dell’art. 1304 Cod. civ. verso la F.I.G.C..
Per completezza, si osserva che, a prescindere dalle censure in rito (volte a conseguirne la dichiarazione di tardività o di inammissibilità per rinuncia implicita), l’eccezione di estinzione è infondata nel merito, risultando per tabulas che si è trattato di transazioni pro quota e non per l’intero, (atteso che vi si legge che “la rinunzia all’azione ha ad oggetto la sola quota di responsabilità dei Signori…, e non inciderà pertanto in alcun modo sulla complessiva somma richiesta nell’azione a carico degli 14 amministratori e dei sindaci, lasciando così in vita l’obbligazione solidale rispetto agli altri convenuti”: doc. 27, depositato col ricorso in appello) e non potendo operare il principio di non contestazione per le ragioni esposte nell’atto di appello.
8.1. Siffatta conclusione non comporta la rimessione della causa al giudice di primo grado, come ipotizzato dalla curatela fallimentare, perché non si verte in alcuna delle ipotesi dell’art. 105, comma 1, Cod. proc. amm. (per le quali è sufficiente fare rinvio a Cons. Stato, Ad. plen., 30 luglio 2018 n. 10 e n. 11; 5 settembre 2018, n. 14 e 28 settembre 2018, n. 15).
8.2. Piuttosto, ferma restando la decisione di rigetto del ricorso del Fa. Pi. Sp. Cl. s.p.a., la motivazione della sentenza appellata va corretta nel senso sopra esposto.
8.3. Tale correzione riguarda anche la posizione della L.N.P., con conseguente rigetto del terzo motivo di gravame.
9. L’appello va quindi respinto.
9.1. La peculiarità delle questioni di diritto trattate e la correzione della motivazione della sentenza appellata consentono di compensare per giusti motivi le spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini – Presidente
Fabio Franconiero – Consigliere
Valerio Perotti – Consigliere
Stefano Fantini – Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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