Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 4 dicembre 2018, n. 31359.
La massima estrapolata:
In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest’ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.
Ordinanza 4 dicembre 2018, n. 31359
Data udienza 18 ottobre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Rel. Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8447-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 942/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 15 settembre 2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS), essendo munita di titolo esecutivo giudiziale, nel 2014 inizio’ l’esecuzione forzata nei confronti del debitore, (OMISSIS).
Questi propose opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c., sostenendo che il credito azionato si era estinto per effetto di compensazione. Dedusse, al riguardo, di vantare nei confronti della creditrice un controcredito scaturente da una sentenza non ancora passata in giudicato.
2. Con ordinanza ex articolo 702 bis c.p.c., 21 settembre 2015, il Tribunale di Lanciano rigetto’ l’opposizione, ritenendo non opponibile in compensazione un controcredito fondato su una sentenza non passata in giudicato.
La sentenza venne appellata da (OMISSIS).
La Corte d’appello de L’Aquila, con sentenza 15 settembre 2016, n. 942, rigetto’ il gravame.
3. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), con ricorso fondato su un motivo.
Ha resistito con controricorso (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il motivo unico di ricorso.
1.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso (OMISSIS) lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, che la sentenza impugnata abbia violato gli articoli 1241, 1242 e 1243 c.c..
Deduce, in estrema sintesi, che per opporre in compensazione al creditore un controcredito scaturente da una sentenza non e’ necessario che questa sia passata in giudicato.
1.2. Il motivo e’ infondato.
La questione di diritto posta dal ricorso, infatti, e’ gia’ stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno stabilito che “se e’ controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro gia’ pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non puo’ pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perche’ quest’ultima, ex articolo 1243 c.c., comma 2, presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale e’ fatta valere, mentre non puo’ fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo” (Sez. U -, Sentenza n. 23225 del 15/11/2016, Rv. 641764 – 03).
2. Le spese.
2.1. Le spese del presente giudizio di legittimita’ vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
2.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).
P.Q.M.
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore di (OMISSIS) delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 4.700, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
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