In tema di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza 13 luglio 2020, n. 14891.

La massima estrapolata:

In tema di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, l’attività dell'”avvisatore marittimo”, in quanto svolta in regime di autorizzazione, con provvedimento della Capitaneria di Porto al di fuori di una procedura ad evidenza pubblica, e retribuita dagli utenti dei servizi prestati in regime di monopolio, data l’onnicomprensività del settore terziario va ricompresa tra quelle di intermediazione e prestazione di servizi nell’ambito della tutela previdenziale obbligatoria apprestata dall’art. 1, comma 202, della l. n. 662 del 1996, con obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, in coerenza con la sua esclusione dal novero e dal perimetro definito dalla legislazione in materia portuale.

Sentenza 13 luglio 2020, n. 14891

Data udienza 18 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Previdenza – Professioni intellettuali – Necessità dell’iscrizione in appositi albi ed elenchi – Non equiparabilità all’attività di avvisatore marittimo – Intermediazione e prestazione di servizi – Obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 23432/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che a rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 197/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 10/05/2014 r.g.n. 111/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 10 maggio 2014, in accoglimento del gravame svolto dall’INPS ha respinto le opposizioni ad avviso di addebito per il recupero della contribuzione commercianti in riferimento all’anno 2005 nei confronti di (OMISSIS), socia accomandataria della s.a.s. (OMISSIS)
2. Il giudice di primo grado aveva ritenuto insussistente il debito perche’ l’attivita’ svolta dalla societa’ non rientrava tra quelle censite sulla base dei codici Istat-Ateco.
3. Il gravame dell’ente previdenziale, incentrato sull’irrilevanza dei codici Ateco e sull’applicazione delle qualificazioni proprie della L. n. 88 del 1989, articolo 49, da cui far derivare la natura commerciale dell’attivita’ svolta dall’avvisatore marittimo, e’ stato accolto dalla Corte territoriale che ha ritenuto i codici ISTAT, identificativi dell’attivita’ svolta (c.d. codici Ateco), di rilievo essenzialmente statistico e con funzionalita’ amministrativa, ed ha escluso l’esonero dall’obbligazione contributiva sulla base della mera difficolta’, opposta dalla debitrice, di reperire i codici per l’inquadramento dell’attivita’ svolta.
4. La Corte di merito, richiamato il disposto della L. n. 88 del 1989, articolo 49, comma 1, lettera d) e l’interpretazione datane dalla giurisprudenza – nel senso della qualificazione come commerciali delle attivita’ del terziario e consistenti nella prestazione di servizi, purche’ non di ausilio a determinate imprese industriali – riconosceva l’obbligo di iscrizione del socio amministratore alla gestione commercianti per essere risultata incontestata l’attivita’ imprenditoriale, in via autonoma, di prestazione di servizi ad una serie indeterminata di soggetti interessati al settore marittimo e al porto della Spezia, svolta dall’Avvisatore Marittimo e consistente nella raccolta e registrazione di dati relativi ai servizi ed alle attivita’ del porto della Spezia, con ascolto di trasmissioni radiofoniche inerenti al medesimo porto e nella comunicazione a terzi di tali dati, a titolo oneroso a privati e a titolo gratuito a soggetti pubblici.
5. Infine, per la Corte di merito non risultava neanche dedotto che l’applicazione del codice ATECO, asseritamente inadeguato, avesse comportato l’applicazione di un regime previdenziale incongruo rispetto all’affermata natura commerciale dell’attivita’ d’impresa o un aggravio dell’aliquota contributiva dovuta.
6. Avverso tale sentenza ricorre (OMISSIS), con ricorso affidato ad un motivo, cui resiste, con controricorso, l’INPS, anche quale procuratore speciale della (OMISSIS) s.p.a..

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Con il motivo di ricorso, deducendo violazione della L. n. 88 del 1989, articolo 49, comma 1, lettera d), la ricorrente censura la qualificazione data dalla sentenza impugnata all’attivita’ svolta dalla societa’ e assume che i compiti dell’avvisatore marittimo sono molto simili all’attivita’ svolta dalle agenzie di stampa e affini ai servizi di informazione tramite stampa, per cui esulano dal novero delle attivita’ del settore terziario, anche in via residuale come prestazione di servizi a terzi.
8. Il ricorso e’ da rigettare.
9. Come rilevato in numerosi precedenti di questa Corte (v., fra gli altri, Cass. n. 21138 del 2008), la L. n. 88 del 1989, ha avuto, tra l’altro, come scopo quello di attribuire all’INPS un ampio potere classificatorio delle imprese e dei datori di lavoro – da valere “a tutti i fini previdenziali ed assistenziali” – sulla base di criteri ben individuati, al fine di introdurre un nuovo e piu’ moderno sistema classificatorio delle attivita’ datoriali capace, da un lato, di sostituire il riferimento al precedente articolo 2135 c.c., reputato non piu’ idoneo ad inquadrare realta’ imprenditoriali nuove e maggiormente articolate, e dall’altro di assumere una valenza generale per fornire una collocazione delle diverse imprese valida per tutti i fini previdenziali, con l’abbandono di un assetto ordinamentale che presentava l’inconveniente di apprestare criteri di inquadramento delle imprese tra loro divergenti, a seconda della natura dei singoli contributi da versare ai diversi enti assicurativi.
10. La citata L. n. 88, articolo 49, ha introdotto criteri classificatori distinti e ben specificati per comparti (industria, artigianato, agricoltura, terziario, credito; assicurazione e tributi) ed ha ricompreso le attivita’ di produzioni di servizi nel settore terziario.
11. Pertanto, alla stregua della lettera d) della citata disposizione, sono classificabili nel settore terziario le attivita’ commerciali, ivi comprese quelle turistiche, le attivita’ di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari, e le attivita’ professionali ed artistiche nonche’ le relative attivita’ ausiliarie.
12. La portata onnicomprensiva della disposizione risulta dall’introduzione di un settore aggiuntivo – le “attivita’ varie” – nel quale sono stati inclusi gli organismi esponenziali di interessi categoriali, collettivi o diffusi, e gli enti che perseguono scopi non riconducibili a quelli economico-produttivi o che, per qualsiasi altra ragione, mal si adeguano ad essere inquadrati nei precedenti settori (v. Cass. n. 21138 del 2008 e successive conformi, in riferimento all’attivita’ di investigatore privato).
13. Nel settore terziario confluiscono, oltre alle tradizionali attivita’ del commercio, del turismo, dei pubblici esercizi, dei professionisti e degli artisti, tutte le attivita’ di produzione e prestazione dei servizi alle imprese e di intermediazione nella produzione e prestazione dei servizi stessi, sicche’ per effetto di tale definizione di settore sono ora ricomprese nel terziario attivita’ che, prima dell’entrata in vigore della L. n. 88 del 1989, venivano normalmente attribuite all’industria (quali le attivita’ di leasing, factoring, marketing, organizzazione e consulenza aziendale, servizi di pulizia di uffici e stabilimenti, servizi di nettezza urbana e similari, stabilimenti idropinici e idrotermali, case di cura e istituti di vigilanza).
14. D’altro canto, dalla menzionata disposizione – L. n. 88 del 1989, articolo 49, lettera d) – emerge la volonta’ del legislatore di equiparare ed assimilare le attivita’ commerciali, comprese quelle di prestazione di servizi, alle “attivita’ professionali ed artistiche” al fine di assicurare, anche a queste ultime attivita’, un’analoga tutela previdenziale, e del pari l’intento di differenziare la posizione di coloro che prestano un servizio, sia pure di natura professionale, dai professionisti in senso stretto (quali, ad esempio, gli avvocati), non bisognosi di alcuna tutela perche’ gia’ iscritti ad un albo e ad una cassa previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 669 del 2018).
15. Da tali premesse discende l’infondatezza della tesi patrocinata dalla ricorrente e incentrata sull’equiparazione, ai fini previdenziali, dell’attivita’ di avvisatore marittimo all’attivita’ svolta dalle agenzie di stampe e da un giornalista, tesi non calzante perche’ l’accostamento involge professioni intellettuali per le quali e’ necessaria ex articolo 2229 c.c., l’iscrizione in appositi albi ed elenchi.
16. E’ pur vero che nel nostro ordinamento e’ con frequenza riscontrabile la classificazione di una stessa attivita’ lavorativa in forme divergenti a seconda delle differenziate finalita’ cui e’ preordinata la classificazione stessa; tuttavia quel che conta, nella specie, e’ l’innegabile distinzione sul piano qualificatorio e del contenuto delle prestazioni – tra professioni intellettuali che richiedono, ex articolo 2229 c.c., l’iscrizione in appositi albi ed elenchi e quella di avvisatore marittimo che presta i servizi a favore di quanti (imprese o soggetti pubblici e privati) abbiano necessita’ di acquisire il compendio di notizie o informazioni riferite alle operazioni dell’area portuale.
17. L’onnicomprensivita’ del settore terziario, in cui confluiscono, come detto, oltre alle tradizionali attivita’ del commercio, del turismo, dei pubblici esercizi, dei professionisti e degli artisti, tutte le attivita’ di produzione e prestazione dei servizi alle imprese e di intermediazione nella produzione e prestazione dei servizi stessi, induce ad includervi l’attivita’ svolta dall’avvisatore marittimo.
18. Tale classificazione si appalesa anche coerente con l’esclusione dell’attivita’ di avvisatore marittimo dal novero e dal perimetro definito dalla legislazione in materia portuale (L. n. 84 del 1994) e dei servizi di interesse generale, di polizia e sicurezza, tecnico-nautici nell’ambito delle operazioni portuali (carico, scarico, trasbordo, deposito, ecc.) e dei servizi portuali (prestazioni complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali), trattandosi di mera attivita’ svolta in regime di autorizzazione, alla stregua del codice della navigazione (articolo 68 c.n.), a livello locale, con provvedimento della Capitaneria di Porto e sottoposta a vigilanza (v., fra le altre, TAR Firenze n. 1294 del 2018 e TAR Lecce n. 962 del 2018).
19. Del resto, l’attivita’ di avvisatore marittimo non e’ svolta all’esito di una procedura ad evidenza pubblica, aperta a tutti gli operatori economici interessati allo svolgimento della medesima attivita’, e l’obbligatorieta’ del relativo servizio e’ stata esclusa dalla giurisprudenza amministrativa proprio per la natura commerciale connaturata all’attivita’ svolta, sia pure preordinata ad implementare il livello di sicurezza delle operazioni svolte in ambito portuale (v. la giurisprudenza amministrativa gia’ citata nel paragrafo che precede).
20. Inoltre per l’attivita’ svolta l’avvisatore marittimo e’ retribuito dagli utenti dei servizi prestati (sintetizzabili in attivita’ di raccolta, elaborazione e certificazione di informazioni) e agisce in regime di monopolio, giacche’ per i servizi prestati (informazioni univoche certificate con obbligo di porle a disposizione della pubblica amministrazione) e’ esclusa la coesistenza di piu’ avvisatori marittimi che forniscano il medesimo servizio in concorrenza proprio perche’, come spiegato, il compito di avvisatore marittimo in un porto non viene assegnato tramite gara.
21. In conclusione, la Corte territoriale ha correttamente ricompreso l’attivita’ dell’avvisatore marittimo tra le attivita’ di intermediazione e prestazione di servizi nell’ambito della tutela previdenziale obbligatoria apprestata della L. n. 662 del 1996, articolo 1, comma 202, con obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti; la sentenza impugnata e’, pertanto, immune da censure.
22. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.
23. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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