In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto a osservare la massima prudenza

Corte di Cassazione, penaleSentenza|8 febbraio 2021| n. 4738.

In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto a osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze.

Sentenza|8 febbraio 2021| n. 4738

Data udienza 18 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Circolazione stradale – Prossimità degli attraversamenti pedonali – Conducente – Osservanza della massima prudenza e moderazione della velocità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. CIAMPI Francesco Mari – Consigliere

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – rel. Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02/03/2018 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI;
sulle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. FODARONI MARIA GIUSEPPINA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino il 2 marzo 2018, in parziale riforma delle sentenza, appellata dall’imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Biella il 7 febbraio 2012, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto (OMISSIS) responsabile del reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, commesso il (OMISSIS), dunque condannandolo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti rispetto all’aggravante, alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma quanto al resto.
2. I fatti, in estrema sintesi, come ricostruiti concordemente dai giudici di merito.
Il (OMISSIS) (OMISSIS), che si trovava alla guida di un autocarro all’interno di un centro urbano, ha investito, nell’immediata prossimita’ delle strisce pedonali, (OMISSIS), che stava attraversando a piedi la strada, trascinandolo a terra e, cosi’, causandone quasi immediatamente la morte.
Oltre all’articolo 589 c.p., si e’ ritenuto che il conducente abbia violato il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 191, commi 1 e 4, avendo omesso di dare la precedenza al pedone che poi ha investito.
3.Cio’ posto, ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo, con il quale denunzia promiscuamente mancanza, contraddittorieta’ e/o manifesta illogicita’ della motivazione, vizi risultanti dal testo del provvedimento impugnato o da atti del processo specificamente indicati nell’impugnazione, e violazione di legge (articolo 589 c.p.p., comma 1 e articolo 45 c.p. e articolo 530 c.p.p., comma 2).
Si sottolinea che le contraddizioni tra le varie fonti di prova confluite nel processo, cioe’ la consulenza tecnica dell’ing. (OMISSIS), il rapporto sull’incidente redatto dalla Polizia municipale e la testimonianza della sig.ra (OMISSIS), benche’ sottolineate nell’atto di appello, non siano state risolte nella sentenza impugnata. In particolare – si sottolinea – la consulenza da’ atto che il pedone e’ stato investito con la ruota anteriore destra, i Vigili urbani scrivono, invece, che l’investimento e’ avvenuto con la ruota anteriore sinistra, mentre la teste oculare sig.ra (OMISSIS) ha riferito di avere visto un uomo a terra e subito dopo la ruota di un autocarro che gli passava sopra, ma non ha riferito di avere visto il mezzo urtare l’uomo e farlo cadere a terra.
Non sussisterebbe nesso causale tra la condotta dell’imputato e l’evento.
Ad avviso del ricorrente, la vittima al momento dell’investimento sarebbe stata gia’ a terra e al di fuori delle strisce pedonali e cio’ costituirebbe circostanza imprevista ed imprevedibile, un vero e proprio caso fortuito, sicche’ (OMISSIS) sarebbe non punibile ai sensi dell’articolo 45 c.p..
Il ragionamento della Corte di appello, contenuto alla p. 5 della sentenza impugnata, che si riferisce, sarebbe contraddittorio rispetto alle risultanze probatorie, poiche’ la teste (OMISSIS) non ha parlato di un urto tra veicolo e pedone ma soltanto di un uomo che gia’ si trovava a terra, sicche’ sarebbe – si ritiene – niente piu’ che una “mera d’azione sostenere che vi sia stato un urto tra il pedone ed il mezzo” (cosi’ alla p. 4 del ricorso).
La decisione impugnata sarebbe, ancora, illogica e contraddittoria:
nel trascurare che il consulente tecnico indica come coinvolta nel sinistro la ruota destra del mezzo, mentre la Polizia municipale indica la ruota sinistra;
nell’escludere che costituisca fattore eccezionale o imprevedibile il concreto comportamento tenuto dalla vittima, peraltro gia’ a terra prima dell’investimento, mentre – si sostiene – “tale comportamento non rientra nel limite della prevedibilita’” (cosi’ alla p. 5 del ricorso);
nel non tenere conto che il veicolo era fermo ed e’ ripartito;
nel non fare applicazione dell’articolo 530 c.p.p., comma 2, in quanto “la contraddittorieta’ delle prove assunte e delle perizie (…) con le dichiarazioni della teste oculare che parla di un uomo gia’ a terra (senza avere assistito all’urto, se mai c’e’ stato) (…) costituiscono, senza ombra di dubbio, ipotesi di assenza, insufficienza e contraddittorieta’ della prova che avrebbe dovuto portare all’assoluzione” (cosi’ alla p. 5 del ricorso);
nell’avere fatto applicazione dell’articolo 589 c.p., comma 2, anziche’ comma 1, quanto al trattamento sanzionatorio, “prendendo per certa l’inosservanza di regola del codice della strada, senza considerare l’ipotesi risultante dalle dichiarazioni della teste oculare che riportano la realta’ della vittima gia’ a terra prima dell’investimento e non riportano urto con il mezzo, con impossibilita’ di prevedere l’evento; il tutto ancor piu’ manifestamente illogico con la statuizione sul ritenere di non rilevante gravita’ i profili di colpa attribuiti all’imputato” (cosi’ alla p. 5 del ricorso);
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
4. Il P.G. il 3 novembre 2020 ha concluso per iscritto Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, ex articolo 23, comma 8, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
5. Con memoria pervenuta il 13 novembre 2020 la difesa di (OMISSIS) ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
Il ricorso si limita a reiterare, in realta’, le doglianza gia’ svolte con il primo motivo di appello (pp. 2-6), alle quali la Corte territoriale ha offerto congrua risposta alle pp. 5-6 della decisione.
Spiega, infatti, la decisione impugnata che “risulta pacificamente accertato, attraverso i rilevi effettuati dagli operanti e le dichiarazioni della teste (OMISSIS), che l’investimento del pedone avvenne in corrispondenza, o comunque nell’immediata prossimita’, delle strisce penali, di talche’ correttamente il Tribunale ha, ravvisato, a o’ carico del conducente del mezzo pesante, l’inosservanza della regola di comportamento di cui all’articolo 191 C.d.S., commi 1 e 4 (contestato in fatto all’imputato)” (cosi’ alla p. 5).
Inoltre, la Corte di appello ha gia’, ed in maniera netta, escluso che il pedone possa essere caduto da solo, ipotesi che viene bollata come “mera illazione priva di qualunque riscontro” (cosi’ alla p. 5 della sentenza), precisando che la circostanza che la testimone oculare abbia dichiarato di avere visto un autocarro sormontare una persona a terra non autorizza in nessun modo a ritenere che il pedone fosse caduto da solo.
La Corte di merito (pp. 3-4 della sentenza impugnata), inoltre, ha escluso la interruzione del nesso causale anche ove, in ipotesi, il pedone abbia attraversato distrattamente ed imprudentemente, essendo stato accertato nell’istruttoria che lo stesso si trovasse in corrispondenza o, comunque, nell’immediata prossimita’ delle strisce pedonali, richiamando al riguardo pertinente precedente di legittimita’ (Sez. 4, n. 47290 del 09/10/2014, S., Rv. 261073-01, secondo cui “In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo e’ tenuto ad osservare in prossimita’ degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocita’ particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze. (In motivazione la Corte ha precisato che non e’ possibile determinare aprioristicamente la distanza dalle strisce entro la quale la detta precedenza opera, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l’attraversamento pedonale)”; in conformita’, piu’ recentemente, Sez. 4, n. 47204 del 14/11/2019, Sapienza, Rv. 277703-01; gia’ in precedenza, v., tra le altre, Sez. 4, n. 13916 del 27/03/2012, Lanfranchi, Rv. 252488-01; Sez. 4, n. 6752 del 28/05/1981, Barontini, Rv. 149692-01).
E’ stata, in sostanza, disattesa dai giudici di merito la possibilita’ di ricondurre la concreta fattispecie al caso fortuito, peraltro assai genericamente evocato dalla difesa alla p. 5 dell’atto di appello.
2. Consegue la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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