Il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione

Corte di Cassazione, penaleSentenza|8 febbraio 2021| n. 4817.

Il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all’elemento materiale, che si connota per l’idoneità a ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, e all’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l’identificazione (nella specie, è stato ravvisato il riciclaggio, e non la ricettazione, nell’attività di “compressione” di carcasse di autovetture provento di furto, finalizzata a ostacolare l’accertamento in ordine alla provenienza delittuosa delle stesse).

Sentenza|8 febbraio 2021| n. 4817

Data udienza 19 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Ricettazione – Condanna – Doppia conforme – Vizio di travisamento della prova – Configurabilità – Condizioni – Esclusione – Riciclaggio – Reato a forma libera – Elemento materiale – Attività di trasformazione finalizzata a impedire l’identificazione della provenienza illecita – Non rileva lo scopo di lucro – Compressione carcasse di automobili di provenienza furtiva – Costituisce riciclaggio e non ricettazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino – Presidente

Dott. BORSELLINO Maria Daniela – Consigliere

Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere

Dott. MONACO Marco Mar – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 24/01/2019 della CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avv. (OMISSIS) che si riporta ai motivi del ricorso e chiede l’annullamento della sentenza con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d’APPELLO di BARI, con sentenza del 24/1/2019, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA in data 3/4/2017 nei confronti di (OMISSIS) in relazione ai reati di cui agli articoli 648 e 648 bis c.p..
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
1.1. Violazione di legge con riferimento agli articoli 192 e 533 c.p.p.. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, violando il criterio di valutazione di cui all’articolo 192 c.p.p., avrebbe fondato il giudizio di responsabilita’ su elementi privi della necessaria efficacia rappresentativa e senza considerare un elemento decisivo, costituto dalle dichiarazioni spontanee rese dal coimputato Chieti che, dopo essersi rifiutato di rispondere nel corso delle indagini, in dibattimento, facendo specifico riferimento all’acquisto della pressa e alla fattura a lui intestata, aveva sostanzialmente ammesso di essere l’unico possibile autore dei reati. Situazione questa, peraltro, analoga a un’altra precedente vicenda processuale, della quale la difesa aveva prodotto documentazione.
1.2. Vizio di motivazione con riferimento al travisamento della prova. Nel secondo motivo la difesa rileva la manifesta illogicita’ della motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilita’, cio’ con particolare riferimento alla “confessione giudiziale” resa dal Chieti, prova che i giudici di merito avrebbero travisato.
1.3. Violazione di legge in relazione agli articoli 648 e 648 bis c.p.. Nel terzo motivo il ricorrente rileva che non sussisterebbe l’elemento costituivo del reato di riciclaggio delle autovetture in quanto l’attivita’ compiuta, averle pressate e ridotte a carcassa, non costituendo una trasformazione, configurerebbe al piu’ un’ipotesi di ricettazione.
1.4. Violazione di legge in relazione agli articoli 62 bis, 69, 99, 132, e 133 c.p.. Nel quarto motivo la difesa censura l’errata applicazione delle norme in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
1.5. Violazione di legge per erronea applicazione degli articoli 521 e 522 c.p.p., in ordine alla “mancata correlazione” tra l’imputazione di cui al capo A) (la ricettazione della pressa) e la sentenza. Nel quinto e ultimo motivo la difesa rileva che a seguito dell’assoluzione del Chieti, indicato nell’imputazione come autore del reato presupposto di ricettazione, la condanna del ricorrente sarebbe stata pronunciata per un fatto diverso da quello contestato.
2. In data 2 novembre 2020 e’ pervenuta in cancelleria una memoria con la quale il difensore ha insistito per l’accoglimento del ricorso, in particolare in riferimento alla violazione degli articoli 192 e 533 c.p.p., al travisamento della prova, alla violazione degli articoli 648 e 648 bis c.p., e al difetto di correlazione tra l’imputazione e la sentenza.
3. In data 5 novembre 2020 e’ pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore Generale, Sost. Dott. Giulio Romano, che conclude per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ complessivamente infondato.
1. Nel primo e nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli articoli 192 e 533 c.p.p., e il vizio di motivazione con riferimento al travisamento della prova in ordine alla dichiarazione di responsabilita’.
In specifico il ricorrente rileva che la Corte territoriale, fondando il giudizio di responsabilita’ su elementi privi della necessaria efficacia rappresentativa, avrebbe violato il criterio di valutazione di cui all’articolo 192 c.p.p., e, non avendo considerato la “confessione giudiziale” del coimputato Chieti circa l’acquisto della pressa e la fattura a lui intestata, avrebbe travisato una prova decisiva. Prova, peraltro, come evidenziato dalla documentazione prodotta dalla difesa, gia’ valutata in tal senso in un altro processo.
Le doglianze, impropriamente formulate anche nei termini della violazione di lege ma che in effetti afferiscono esclusivamente alla completezza e alla logicita’ della motivazione, reiterative delle medesime censure gia’ dedotte in appello, sono manifestamente infondate.
La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito adeguata e congrua risposta alle medesime doglianze gia’ dedotte nell’atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
1.1. La difesa confrontandosi direttamente con gli elementi acquisiti nel corso del processo chiede a questa Corte di procedere ad una diversa lettura delle prove, attivita’ questa che non e’ consentita in sede di legittimita’.
Nell’apprezzamento delle fonti di prova, infatti, il compito del giudice di legittimita’ non e’ di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cosi’ Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilita’ del vizio di motivazione, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217 e, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/2019, Furlan, Rv 20602; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv 235507).
Dall’affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende che esula dai poteri della Cassazione, nell’ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacche’ tale attivita’ e’ riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimita’ solo la verifica dell'”iter” argomentativo di tale giudice, accertando se quest’ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv 269217);
Il controllo di legittimita’ operato dalla Corte di Cassazione, d’altro canto, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne’ deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilita’ di apprezzamento (Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, Elia, Rv 229368).
La denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisivita’), quindi, non puo’ dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, e’ solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisivita’ degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, M., Rv 271227; Sez. 2, 9242 del 8/2/2013, Reggio, Rv 254988).
Il limite cosi’ posto al controllo di legittimita’ non puo’ evidentemente essere superato deducendo il c.d. travisamento della prova che, ferma restando la preclusione per il giudice di legittimita’ di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ricorre soltanto nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano o meno (Sez. 3, n. 39729 del 18/6/2009, Belluccia, Rv 244623; Sez. 2, n. 23419 del 23/5/2007, Vignaroli, 236893).
La novella codicistica, introdotta con la L. n. 46 del 2006, infatti, nel riconoscere la possibilita’ di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad “atti processuali” (che devono essere specificamente indicati nei motivi di impugnazione, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso medesimo), non ha comunque mutato la natura del giudizio di Cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimita’, sicche’ gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell’ambito di una valutazione unitaria, e devono essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. (Sez. Sez. 6, 5146 del 16/1/2014, Del Gaudio, Rv 258774; Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv 257499; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, 235716).
1.2. La Corte territoriale, con il riferimento allo svolgimento dei fatti, alle modalita’ di rinvenimento delle cose di provenienza furtiva, alla circostanza che il fondo fosse di proprieta’ del ricorrente e che questo vi avesse anche abitato, alla presenza del padre e del fratello dell’imputato (poi immediatamente sopraggiunto) e alle dichiarazioni da questi rese (entrambi hanno riferito di non sapere chi era il Chieti e di non averlo mai visto sul luogo), ha comunque dato conto degli elementi posti a fondamento della conclusione cui e’ pervenuta all’esito di una valutazione coerente di quanto acquisito.
Del tutto irrilevante, poi, risulta la considerazione che dichiarazioni simili, in altro giudizio celebrato per fatti analoghi ma fondato su di un diverso compendio probatorio, siano state in quella sede diversamente valutate.
1.2. Il dedotto travisamento della “confessione giudiziale” del Chieti, che peraltro non aveva costituito oggetto di motivo di appello e che per cio’ solo non sarebbe consentito in questa sede (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina e altro, Rv. 269217: “Nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, puo’ essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti – con specifica deduzione – che il dato probatorio asseritamente travisato e’ stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado”), non sussiste.
Diversamente da quanto indicato nei motivi di ricorso, infatti, la Corte territoriale ha tenuto conto delle dichiarazioni rese dal Chieti, peraltro estremamente generiche (cfr. la trascrizione allegata all’atto di ricorso al fine di dedurre il travisamento della prova), ed ha concluso per l’inattendibilita’ delle stesse.
A fronte di tale conclusione, cui il giudice di merito e’ pervenuto sulla base di argomenti logici e coerenti con gli elementi emersi, la doglianza della difesa tende esclusivamente a sollecitare una diversa e non consentita valutazione della prova laddove, ai fini della configurabilita’ del vizio di travisamento della prova dichiarativa, deve ribadirsi che e’ necessario che sia evidente la palese e non controvertibile difformita’ tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).
2. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli articoli 648 e 648 bis c.p., evidenziando che non sussisterebbe l’elemento costituivo del reato di riciclaggio delle autovetture in quanto l’attivita’ compiuta, averle pressate e ridotte a carcassa, non costituendo una trasformazione, configurerebbe al piu’ un’ipotesi di ricettazione. Dagli atti, poi, in ogni caso, emergerebbe a carico del ricorrente la sola detenzione dei beni e nulla in ordine alla sua partecipazione all’attivita’ di “trasformazione” delle autovetture.
La doglianza e’ infondata.
2.1. Il delitto di riciclaggio e’ un reato a forma libera il cui elemento materiale e’ costituito da qualunque attivita’ di trasformazione della cosa finalizzata ad impedire l’identificazione della provenienza illecita senza che rilevi, ai fini dell’elemento psicologico, lo scopo di lucro.
Come piu’ volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimita’, infatti, il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all’elemento materiale, che si connota appunto per l’idoneita’ ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, e all’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l’identificazione (con riferimento a un caso praticamente sovrapponibile cfr. Sez. 2, n. 50950 del 13/11/2013, Vinciguerra, Rv. 257982; anche Sez. 2, n. 46321 del 21/09/2016, Di Santo, Rv. 268401).
Sotto tale profilo pertanto l’attivita’ di “compressione” delle carcasse delle autovetture provento di furto, operazione di trasformazione finalizzata a ostacolare l’accertamento in ordine alla provenienza delittuosa delle stesse, al di la’ di ogni eventuale e ulteriore finalita’, costituisce riciclaggio e non ricettazione.
Ne’, d’altro canto, coglie nel segno la considerazione secondo la quale il ricorrente si sarebbe, al piu’, limitato a detenere le “carcasse” e nulla risulterebbe quanto all’attivita’ da questo posta in essere per la “trasformazione”.
Il riferimento contenuto nella sentenza impugnata alla circostanza che nell’area di proprieta’ del ricorrente siano state rinvenute le targhe identificative parzialmente cancellate delle medesime autovetture e la pressa elettroidraulica utilizzata per la compattazione, infatti, e’ sufficiente quanto all’attribuibilita’ della condotta allo stesso.
3. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli articoli 62 bis, 69, 99, 132, e 133 c.p., rilevando l’errata applicazione delle norme in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La doglianza e’ manifestamente infondata.
La Corte territoriale, peraltro a fronte di un motivo di appello generico e ai limiti della stessa ammissibilita’, ha, con riferimento alla misura della pena inflitta all’imputato, fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalita’, l’esercizio del potere discrezionale ex articoli 132 e 133 c.p., della Corte di merito.
Cio’ anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all’applicazione della recidiva, tenuto conto, quanto a questi aspetti, della personalita’ dell’imputato, gravato di altre precedenti condanne, e dalla manifestazione della maggiore pericolosita’ sociale derivante dalla commissione degli ulteriori reati.
Le censure mosse a tale lineare percorso argomentativo, benche’ ben articolate in astratto, appaiono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruita’ della pena (Sez. Un. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’articolo 62-bis c.p., d’altro canto, e’ oggetto di un giudizio di fatto e puo’ essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talche’ la stessa motivazione, purche’ congrua e non contraddittoria, non puo’ essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).
Il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravita’ effettiva del reato ed alla personalita’ del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche puo’ essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione.
In tale corretto contesto interpretativo e’ percio’ sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perche’ in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalita’ (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737).
Ad analoghe conclusioni, d’altro canto, deve pervenirsi quanto alla ritenuta applicazione della recidiva. In ordine alla sussistenza della quale la Corte territoriale, come gia’ evidenziato – mostrando di aver proceduto a una valutazione complessiva della personalita’ del ricorrente, fondata sull’esistenza dei precedenti penali e sul carattere sintomatico attribuito a quelli oggetto dell’attuale processo- ha adeguatamente motivato.
4. Nel quinto motivo la difesa deduce la violazione di legge per erronea applicazione degli articoli 521 e 522 c.p.p., in ordine alla “mancata correlazione” tra l’imputazione di cui al capo A) (la ricettazione della pressa) e la sentenza.
L’assoluzione del Chieti dal reato a questo contestato nel capo C), reato presupposto della ricettazione della pressa, infatti, sarebbe incompatibile con la ritenuta sussistenza della condotta materiale (aver acquistato o ricevuto la stessa pressa dal Chieti) contenuta nel capo A), cosi’ che la condanna sarebbe stata pronunciata per un fatto diverso da quello contestato.
La doglianza e’ non e’ consentita e comunque e’ manifestamente infondata.
4.1. La questione relativa alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non era stata dedotta nei motivi di appello e non e’ pertanto consentita in questa sede.
La violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa e sentenza, infatti, da’ luogo ad una nullita’ non rientrante fra quelle assolute ed insanabili, ma a regime intermedio, sicche’ tale vizio non puo’ essere dedotto per la prima volta in sede di legittimita’ ove esso non sia stato denunciato nei motivi di appello (Sez. 5, n. 44008 del 28/09/2005 – dep. 02/12/2005, Di Benedetto ed altro, Rv. 232805; nello stesso senso cfr. in seguito Sez. 5, n. 572 del 30/09/2013, dep. 2014, Scano e altro, Rv. 258709 e Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631).
4.2. Sotto altro profilo, comunque, la rilevata violazione non sussiste e il motivo e’ pertanto manifestamente infondato.
La sentenza nei confronti del ricorrente, infatti, e’ stata pronunciata per il medesimo fatto materiale allo stesso contestato, cioe’ l’avere ricevuto la pressa, cosa di provenienza delittuosa, rinvenuta nella sua disponibilita’. Fatto questo in ordine al quale l’imputato si e’ difeso e cio’ a prescindere dalla riferibilita’ soggettiva al Chieti del reato presupposto, che non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiche’ la provenienza delittuosa del bene posseduto puo’ ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334; Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv. 268085).
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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