In tema di arbitrato ove sia dedotta la nullità del lodo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 agosto 2021| n. 23495.

In tema di arbitrato, ove sia dedotta la nullità del lodo per inesistenza della clausola compromissoria, il giudice di merito ha il potere di interpretare direttamente la previsione contrattuale oggetto di contestazione per verificare se contenga o meno la volontà di compromettere in arbitri poiché, rilevando ai fini dell’accertamento della “potestas iudicandi” di questi ultimi, l’interpretazione della clausola compromissoria non incontra i limiti stabiliti per l’interpretazione delle altre clausole, riservata agli arbitri e sindacabile dal giudice di merito solo per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale o per difetto assoluto di motivazione.

Ordinanza|26 agosto 2021| n. 23495. In tema di arbitrato ove sia dedotta la nullità del lodo

Data udienza 14 maggio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: ARBITRATO – COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 12708/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 583/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/5/2021 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

In tema di arbitrato ove sia dedotta la nullità del lodo

FATTI DI CAUSA

1. La s.r.l. (OMISSIS), impresa appaltatrice dei lavori commessi da (OMISSIS) s.p.a per il realizzazione di un collegamento viario di penetrazione nell’abitato di La Spezia, ricorre per cassazione avverso la riportata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma, adita da (OMISSIS) a mente degli articoli 827 c.p.c. e segg., ha dichiarato la nullita’ del lodo arbitrale pronunciato tra le parti sul presupposto della rilevata insussistenza nella specie di una clausola compromissoria e, percio’, del conseguente difetto di potestas iudicandi del collegio arbitrale instato dalla (OMISSIS) per la condanna di (OMISSIS) in relazione a talune riserve contrattuali.
La Corte distrettuale, motivando il proprio pronunciamento, richiamata segnatamente l’attenzione sulla previsione recata dall’articolo 19 del contratto inter partes, prevedente la competenza del giudice ordinario per tutte le controversie che fossero insorte tra le parti, ha smentito il contrario assunto arbitrale – sorretto dalla duplice considerazione che la competenza degli arbitri sarebbe stata argomentabile in ragione del richiamo, contenuto nel contratto, alle norme del capitolato speciale d’appalto a sua volta rinviante alla L. 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 32, che prevedeva la possibilita’ per le parti di devolvere in arbitrato le controversie tra loro insorte e che sarebbe stata inoltre attestata dal comportamento concludente delle parti ed, in particolare, dalla nomina da parte di (OMISSIS) di un proprio arbitro e dall’adesione di essa alla designazione del presidente del collegio – osservando, in successione, che “l’assunto non puo’ essere condiviso poiche’ di fatto fondato sulla totale immotivata espunzione dall’assetto negoziale della previsione dell’articolo 19 del contratto d’appalto, clausola che, invece, prevede in modo inequivocabile che tutte le controversie inerenti l’esecuzione del contratto siano devolute al giudice ordinario”; che atteso il dettato della L. n. 109 del 1994, articolo 32, che rimette l’arbitrato alla violonta’ delle parti, il rinvio ad esso “e’ da intendersi quale possibilita’ di inserire la clausola arbitrale nel contratto di appalto o di stipulare apposito compromesso per singole controversie”; che tenuto conto dell’atto di significazione e diffida con cui (OMISSIS) aveva declinato la competenza arbitrale “l’avvio e la conclusione del procedimento portante all’insediamento degli arbitri non vale si per se’ a sanare il vizio di potere degli arbitri derivante dalla inesistenza di clausola compromissoria, ne’ puo’ implicare immancabilmente rinuncia alla declinatoria poiche’ la parte ha interesse ad evitare la nomina ex articolo 810 c.p.c., comma 2”.
Il mezzo proposto dalla (OMISSIS), illustrato pure con memoria, si vale di cinque motiv a quali si oppone con controricorso (OMISSIS).

 

In tema di arbitrato ove sia dedotta la nullità del lodo

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo di ricorso la (OMISSIS) deduce la nullita’ dell’impugnata sentenza poiche’, sebbene nell’opporre il lodo (OMISSIS) avesse inteso denunciare non gia’ l’invalidita’ della convenzione di arbitrato, ma l’interpretazione arbitrale di talune disposizioni negoziali, “la Corte d’Appello, prescindendo dal thema decidendum prospettato dall’appellante e dall’ambito delle censure da esso avanzate, ha proceduto a rivalutare direttamente e funditus la res controversa, fornendo una interpretazione nuova ed alternativa di quelle stesse clausole e di quei comportamenti negoziali gia’ valutati dal Collegio” e travalicando in tal modo i limiti proprio del giudizio di impugnazione arbitrale, che non puo’ avere ad oggetto la valutazione di circostanze che riguardano il merito delle controversia e, segnatamente, l’interpretazione dei contratti, oltre a violare l’articolo 829 c.p.c., comma 3, non essendo consentita l’impugnazione per violazione delle norme di diritto in difetto di espressa volonta’ delle parti.
2.2. Il motivo non ha pregio.
In disparte dalla considerazione che l’allegazione, deducendo che (OMISSIS) abbia lamentato in sede impugnazione l’errore interpretativo in cui sarebbero incorsi i giudici privati nel ritenersi legittimati al giudizio incardinato davanti ad essi dalla (OMISSIS), e’ priva di autosufficienza, tanto da far credere, coerentemente con le difese dispiegate da (OMISSIS) e con la ricognizione che ne compie la Corte d’Appello nel riassumere il contenuto dei primi due motivi di impugnazione, che essa non rispecchi esattamente la sottostante realta’ processuale, e’ assorbente, nell’enunciato senso preclusivo, il costante e consolidato insegnamento di segno contrario rinvenibile nella giurisprudenza di questa Corte – e di cui il giudice dell’impugnazione si e’ mostrato ben consapevole – secondo cui “dedotta la nullita’ del lodo per inesistenza della clausola compromissoria, il giudice di merito ha il potere di interpretare direttamente la previsione contrattuale oggetto di contestazione, per accertare se contenga o meno la volonta’ di compromettere in arbitri la soluzione delle controversie; infatti, rilevando ai fini dell’accertamento della “potestas iudicandi” degli arbitri, l’interpretazione della clausola compromissoria non incontra i limiti stabiliti per l’interpretazione delle altre clausole contrattuali, riservata agli arbitri e sindacabile dal giudice di merito solo per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale o per difetto assoluto di motivazione” (Cass., Sez. I, 28/03/2007, n. 7649).
Determinandosi, dunque, in fedele attuazione di questo indirizzo la Corte territoriale non e’ affatto incorsa nel travalicamento dei poteri conferitile in sede di impugnazione del lodo arbitrale, ma, in questo sollecitata dai primi due motivi di impugnazione, si e’ sentita in obbligo di indagare il fondamento della potestas arbitrale svolgendo un compito non diverso, se non per la maggior gravita’ del vizio denunciato, da quello che e’ consentito a mente dell’articolo 829 c.p.c., comma 1, n. 1, allorche’ si denunci la nullita’ del lodo per l’invalidita’ della convenzione di arbitrato.

 

In tema di arbitrato ove sia dedotta la nullità del lodo

In parte qua la decisione impugnata non merita, quindi, censura.
2.3. Il rigetto della censura declinata con il primo motivo di ricorso riverbera negativamente anche in danno del quarto motivo di ricorso – che resta percio’ assorbito -, in esplicazione del quale la (OMISSIS) si duole che la Corte d’Appello, travalicando i limiti del sindacato devolutogli per mezzo delle censure sollevate con i primi due motivi di impugnazione, incidenti ad avviso della deducente solo sull’interpretazione del contratto e non sulla potestas iudicandi degli arbitri, non abbia tenuto “in nessuna considerazione (tale) l’acquiescenza sul punto perfezionatasi a seguito di mancata specifica censura dell’appellante”, con l’effetto che la sentenza da essa pronunciata sarebbe nulla per violazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 329 c.p.c., comma 2.
Va da se’, infatti, che se per effetto della denunciata inesistenza del patto compromissorio, la Corte d’Appello del tutto legittimamente e’ tenuta ad indagarne il fondamento ed in questa impostazione procede direttamente all’interpretazione del contratto, nessuna preclusione pro iudicato si rende in proposito opponibile – e cio’ anche a tacere delle riserve che la formulazione del primo motivo solleva in chiave di autosufficienza del ricorso -, di modo che neppure sotto questa angolazione la sentenza impugnata si rende meritevole di cassazione.
3.1. Con il secondo motivo di ricorso la (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli articoli 1362 e 1367 c.c. poiche’, nel dissentire dall’interpretazione degli arbitri – che avevano, si e’ visto, valorizzato in particolare la condivisione di (OMISSIS) nella nomina del presidente del collegio giudicante -, “il ragionamento della Corte d’Appello, secondo cui il richiamo alla L. n. 109 del 1994, articolo 32, allora vigente che statuiva che “tutte le controversie… possono essere deferite ad arbitri” sarebbe da intendere “quale possibilita’ di inserire la clausola arbitrale nel contratto di appalto o di stipulare apposito compromesso per singole controversie” rimane un apodittico opinamento del giudice” (prima doglianza); la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’articolo 808 c.p.c., poiche’ il verbale di nomina del presidente del collegio, in cui (OMISSIS) e (OMISSIS) dichiaravano di voler deferire la decisione della controversia agli arbitri, “era in grado di rivestire la dignita’ di patto compromissorio tra le parti e, quindi, di fondare la competenza del Collegio arbitrale” (seconda doglianza); la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’articolo 1418 c.c. e con riferimento alla L. n. 109 del 1994, articolo 16, poiche’, posto che le parti, per mezzo del richiamo operato dal capitolato speciale, avevano inteso esplicitare la loro volonta’ a favore della competenza arbitrale e che il relativo regolamento contrattuale non poteva percio’ essere novato, sostituendo la clausola arbitrale con la previsione della competenza del giudice ordinario, l’articolo 19 del contratto, ove interpretato come fatto dalla Corte d’Appello nel senso di escludere la competenza arbitrale, “dovrebbe dichiararsi nullo ex articolo 1418 c.c., per violazione dei principi e delle norme imperative in materia di affidamento di appalti pubblici” (terza doglianza).
3.2. Con lo stesso secondo motivo e, poi, piu’ esplicitamente, con il terzo motivo di ricorso la (OMISSIS) imputa alla decisione impugnata anche l’omesso esame di un fatto decisivo avendo la Corte d’Appello nella sua ricostruzione “omesso di considerare del tutto l’atto di nomina del Presidente del Collegio” e non avendo, percio’, “minimamente vagliato la questione”.
3.3. Il secondo motivo di ricorso non ha alcun pregio.

 

In tema di arbitrato ove sia dedotta la nullità del lodo

La prima doglianza e’, prim’ancora che infondata, considerato il tenore letterale dell’articolo 19 del contratto (“tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto sono devolute al giudice ordinario”), nonche’ quanto la Corte decidente, in linea con i precedenti di questa Corte, segnatamente osserva circa la non conducenza del comportamento della parte pubblica successivo alla conclusione del contratto (“l’avvio e la conclusione procedimento portante all’insediamento degli arbitri non vale di per se’ a sanare il vizio di carenza di potere degli arbitri derivante dalla inesistenza di clausola compromissoria, ne’ puo’ implicare immancabilmente rinuncia alla declinatoria poiche’ la parte ha inteso evitare la nomina ex articolo 810 c.p.c., comma 2”), inammissibile sostanziandosi nella rappresentazione di un mero dissenso di principio, sicche’ essa viene meno al comando secondo cui la censura ermeneutica non puo’ “risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiche’ quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicche’, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piu’ interpretazioni, non e’ consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimita’ del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass., Sez. III, 28/11/2017, n. 28319).
3.4. Ferma con cio’, quindi, la competenza del giudice ordinario, cade di conseguenza il fondamento logico-giuridico in grado di legittimare la competenza arbitrale, dato che la riproduzione in sede convenzionale, per il tramite del citato articolo 19, di un criterio legale di determinazione della competenza, quando le parti ben potrebbero derogarvi, ne attesta la chiara volonta’ di affidare la definizione delle liti tra loro insorte al giudice ordinario piuttosto che al giudice privato, di modo che e’ un fuor d’opera ipotizzare che la competenza arbitrale possa essere oggetto di sopravvenuta determinazione (seconda doglianza) e, di piu’, che della norma convenzionale se ne possa argomentare la contrarieta’ ad una norma imperativa (terza doglianza). E questo non senza poi dire, come bene ha rimarcato il giudice del gravame, che la L. n. 109 del 1994, articolo 32, comma 1, applicabile in ragione del richiamo fattovi dall’articolo 20 del capitolato speciale d’appalto prevede la competenza arbitrale solo in via facoltativa (“Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dell’articolo 31-bis, comma 1, possono essere deferite ad arbitri”), dove la facoltativita’, come questa Corte ha piu’ volte precisato, proprio perche’ volta a consentire di derogare al principio del giudice naturale, “deve essere espressa in maniera esplicita ed univoca” (Cass., Sez. I, 4/01/2017, n. 81), non essendo sufficiente un generico rinvio ad altro documento che eventualmente contenga la clausola compromissoria, poiche’ soltanto il richiamo espresso e specifico di detta clausola, con i caratteri della “relatio perfecta”, assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione.
3.5. Nessun seguito puo’ poi trovare la doglianza motivazionale e quella di pari segno ostesa nel terzo motivo di ricorso, ricordato, come gia’ si e’ visto sopra, quanto la Corte territoriale ha osservato circa la non ravvisabilita’ nella specie di un comportamento concludente in capo alla stazione appaltante.
4. Il quinto motivo di ricorso attiene alla condanna alle spese di lite pronunciata dalla Corte d’Appello, che resta ovviamente assorbito auspicandosene la cassazione in conseguenza dell’accoglimento degli altri motivi di ricorso.
5. Il ricorso va dunque respinto.
6. Spese alla soccombenza ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Respinge il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

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