Rapporti giuridici di durata e le obbligazioni periodiche

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 agosto 2021| n. 23534.

Rapporti giuridici di durata e le obbligazioni periodiche.

In ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l’autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. Infatti, il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione; e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell’intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto correttamente applicati dal giudice del merito gli enunciati principi, essendosi formato, per effetto di sentenze irrevocabili, il giudicato sull’obbligo posto a carico di una Asl di rimborsare il contributo Enpab per le prestazioni rese dal controricorrente quale biologo convenzionato; la corte territoriale, osserva il giudice di legittimità, aveva accertato la “…pacifica identità della situazione di fatto e quindi …la permanenza delle condizioni già accertate con i precedenti giudicati…”, relative ad un segmento del rapporto giuridico connotato da obbligazioni periodiche, con conseguente esclusione dell’intervento di elementi variabili). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 18 agosto 2020, n. 17223; Cassazione, sezione civile L, sentenza 17 agosto 2018, n. 20765; Cassazione, sezione civile III, sentenza 7 aprile 2009, n. 8379).

Ordinanza|27 agosto 2021| n. 23534. Rapporti giuridici di durata e le obbligazioni periodiche

Data udienza 8 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Previdenza – Contributi – Rapporti giuridici di durata – Obbligazioni periodiche – Autorità del giudicato – Riesame e deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione – Preclusione – Limite di una sopravvenienza di fatto o di diritto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. DI PAOLOANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 30993-2019 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in proprio ed in qualita’ di amministratore pro tempore dell’Istituto (OMISSIS) Srl”, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1779/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa PONTERIO CARLA.

RILEVATO

che:
1. la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello principale dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro (gia’ ASL Napoli 1), confermando la decisione di primo grado, che aveva accertato l’obbligo dell’Azienda di corrispondere il contributo ENPAB del 2% sulle prestazioni erogate dall'(OMISSIS) srl, per la quota della societa’ facente capo al biologo iscritto all’ENPAB, (OMISSIS), e condannato l’ASL al pagamento della somma di Euro 19.433,74 per il mancato versamento del citato contributo negli anni dal 2009 al 2012;
2. in accoglimento dell’appello incidentale del (OMISSIS), sul capo relativo alla compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale, la Corte di merito ha condannato l’ASL al pagamento delle spese del giudizio di primo grado;
3. la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha dato atto che con le sentenze n. 12744/2009 e n. 18242/2010, irrevocabili, il Tribunale di Napoli aveva accolto analoghi ricorsi e dichiarato l’obbligo dell’ASL di corrispondere, per le prestazioni ricevute da parte dell’Istituto medico, il contributo ENPAB del 2% per la quota della societa’ facente capo ai biologi iscritti all’ENPAB, con condanna dell’Azienda al pagamento in favore del (OMISSIS) della somma richiesta, in relazione ad altro pregresso periodo, per il medesimo titolo azionato in questo procedimento;
4. i giudici di appello hanno richiamato precedenti di legittimita’ (tra questi Cass. n. 15493 del 2015) secondo cui, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l’autorita’ del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle gia’ risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento;
5. hanno ritenuto applicabili i suddetti principi alla fattispecie oggetto di causa, in ragione della pacifica identita’ della situazione di fatto e della permanenza delle condizioni gia’ accertate con le precedenti sentenze irrevocabili, e quindi precluso ogni riesame delle questioni di fatto e di diritto a causa dell’efficacia del giudicato esterno proiettata anche sul periodo 2009-2012;
6. avverso tale sentenza l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; (OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante dall'(OMISSIS) srl (gia’ (OMISSIS) sas di (OMISSIS)) ha resistito con controricorso;
7. la proposta del relatore e’ stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
8. con il primo motivo di ricorso e’ dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 113, 115, 116 e 324 c.p.c. e dell’articolo 2909 c.c.; nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
9. si sostiene che la Corte di merito abbia errato nel ritenere che il giudicato esterno (formatosi sulla sentenza n. 2592 del 2009 del Tribunale di Napoli, diversa da quelle indicate nella pronuncia d’appello), relativo all’accertamento dell’obbligo dell’Asl Napoli 1 Centro di corrispondere il contributo ENPAB del 2% per le prestazioni ricevute dal ricorrente sino a dicembre 2007, potesse estendere i suoi effetti anche ai fini del riconoscimento del diritto al contributo per il periodo 2008/2012 (rectius, 2009-2012);
10. si definiscono inconferenti i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla Corte d’appello e si invocano come rilevanti i principi enunciati dalla Corte di legittimita’ a proposito delle obbligazioni contributive insorte nel settore delle assicurazioni sociali obbligatorie;
11. col secondo motivo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 113, 115, 116 c.p.c., della L. n. 234 del 2004, articolo 1, commi 39 e 40, dell’articolo 12 preleggi; nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
12. si assume che il giudice d’appello avrebbe dovuto applicare in via analogica al caso di specie, relativo alle societa’ costituite da biologici, la L. n. 234 del 2004, articolo 1, commi 39 e 40, concernente le societa’ mediche e odontoiatriche, con conseguente esclusione di ogni rivalsa nei confronti del SSN per la corresponsione del contributo integrativo;
13. il primo motivo e’ infondato atteso che la sentenza impugnata ha deciso le questioni in diritto uniformandosi ai principi enunciati da questa S.C. e che qui si intende ribadire;
14. si e’ affermato che, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l’autorita’ del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle gia’ risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (v. Cass. 20765 del 2018);
15. difatti, il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilita’ della decisione; e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell’intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica (v. Cass. n. 17223 del 2020; n. 8379 del 2009);
16. l’efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non e’ impedita dall’autonomia dei periodi, soltanto pero’ in riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie originante l’obbligazione relativa ad un determinato periodo che assumano carattere tendenzialmente permanente (v. anche Cass. n. 37 del 2019; n. 13498 del 2015 in materia di processo tributario);
17. nel caso in esame, deve ritenersi formato, per effetto delle sentenze irrevocabili, il giudicato sull’obbligo dell’ASL di rimborsare il contributo ENPAB per i singoli periodi in cui ha utilizzato le prestazioni del controricorrente quale biologo convenzionato;
18. la Corte d’appello ha accertato la “pacifica identita’ della situazione di fatto e quindi…la permanenza delle condizioni gia’ accertate con i precedenti giudicati”, relative ad un segmento del rapporto giuridico connotato da obbligazioni periodiche, con conseguente esclusione dell’intervento di elementi variabili;
19. sulla base di tale accertamento in fatto, qui non censurato e non censurabile, la sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi sopra enunciati e si sottrae quindi al dedotto vizio di violazione die legge;
20. non appaiono invece pertinenti, in quanto relativi a situazioni non comparabili con quella oggetto di causa, i precedenti invocati nel ricorso (Cass. n. 19720 del 2007; n. 5108 del 2002) relativi a pluralita’ di controversie tra le stesse parti aventi ad oggetto pretese retributive identiche ma relative a diversi periodi del medesimo rapporto oppure (Cass. n. 7487 del 2000; S.U. n. 10933 del 1997) concernenti l’inidoneita’ del giudicato a precludere un autonomo accertamento in relazione ad un successivo periodo contributivo;
21. il secondo motivo di ricorso e’ assorbito in ragione degli effetti del giudicato;
22. per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto;
23. le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
24. si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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