In tema di arbitrato ed il limite massimo del compenso

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 aprile 2022| n. 12689.

In tema di arbitrato, il limite massimo del compenso, fissato dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 53 del 2010, non si applica ai collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto d.lgs., neanche qualora la composizione dell’organo sia stata successivamente modificata, atteso che ciò che condiziona il regime giuridico applicabile è il momento iniziale di costituzione del collegio, non inciso, nella sua identità, dall’eventuale sostituzione dei suoi membri, così come stabilito nella disciplina transitoria di cui all’art. 4, comma 7, del d.l. n. 40 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 73 del 2010.

Ordinanza|21 aprile 2022| n. 12689. In tema di arbitrato ed il limite massimo del compenso

Data udienza 9 febbraio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Arbitrato – Pluralità di sostituzioni degli arbitri – Non pregiudizio alla continuità del procedimento iniziato – Collegio già costituito alla data di entrata in vigore del Dlgs 53/2010 – Ambito della disciplina transitoria del 40/2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13820/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.A., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
(OMISSIS) N.V.;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 10077/2016 della Corte d’appello di Roma, depositata il 30 novembre 2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9
febbraio 2022 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco.

In tema di arbitrato ed il limite massimo del compenso

FATTI DI CAUSA

La presente lite riguarda la liquidazione del compenso richiesto dall’attuale ricorrente, (OMISSIS), presidente del Collegio arbitrale che ha definito la lite fra (OMISSIS) e Tav (Treno alta velocita’) oggi incorporata (OMISSIS). Il procedimento arbitrale e’ stato iniziato da (OMISSIS), con costituzione del collegio, in una certa composizione, il 26 giugno 2008. Sono intervenute le dimissioni del presidente e il collegio si e’ ricostituito, con la partecipazione del nuovo presidente, nella riunione del 18 luglio 2011. Sono poi intervenute le dimissioni del nuovo presidente e di uno dei componenti. Operate le nuove nomine, il collegio si ricostituiva nella riunione dell’11 settembre 2012, sotto la presidenza dell’attuale ricorrente, designato dal Presidente del Consiglio di Stato.
Il lodo, depositato il 15 luglio, confermava l’importo di Euro 1.720.000,00, gia’ versato in favore dei componenti succedutisi nel tempo, disponendo il versamento della somma di Euro 225.163,50, in favore dei due componenti subentrati per ultimo: l’arbitro nominato da (OMISSIS) nella somma di Euro 100.000,00 e il resto in favore del presidente, attuale ricorrente.
Non avendo ottenuto il pagamento a seguito del rifiuto di (OMISSIS), (OMISSIS) si rivolgeva al Presidente del Tribunale di Roma, che riconosceva in favore del ricorrente il compenso liquidato nel lodo.

 

In tema di arbitrato ed il limite massimo del compenso

(OMISSIS) proponeva reclamo, sostenendo che, in applicazione della normativa sopravvenuta in materia di contratti pubblici, rilevante nella fattispecie, il compenso del collegio arbitrale non potesse superare l’importo di Euro 100.000,00.
La Corte d’appello ha accolto il reclamo. Essa ha ritenuto che, al fine di stabilire se la determinazione del compenso fosse o meno regolata dalla disciplina intervenuta nel corso del procedimento, occorresse avere riguardo al momento in cui il collegio ha iniziato e terminato la sua opera. Quindi, il collegio costituitosi per ultimo non avrebbe potuto beneficiare di una liquidazione maggiore di Euro 100.000,00. La Corte di merito aggiungeva che la liquidazione globale operata con il lodo, da un lato, confermava le liquidazioni precedenti in favore di tutti i componenti, che non costituivano acconti, ma rappresentavano i compensi definitivi; dall’altro, prevedeva una liquidazione ulteriore solo per i componenti subentrati per ultimo, avendo il terzo componente, il quale faceva parte anche del collegio iniziale, gia’ ricevuto il compenso in virtu’ delle precedenti ordinanze.
Tale ratio decidendi e’ oggetto dell’unico motivo di ricorso proposto da (OMISSIS), con il quale si sostiene che la norma limitativa del compenso, secondo la disciplina transitoria, non si applica ai collegi gia’ costituiti alla data di entrata in vigore della norma. A questi fini, il momento di costituzione del collegio e’ quello iniziale, non incidendo,
sull’identita’ dell’organo, eventuali successive sostituzioni di suoi
componenti. Essendo pacifico nella specie che l’iniziale costituzione era avvenuta sotto la disciplina previgente, la Corte d’appello avrebbe dovuto liquidare in base ad essa e non in applicazione della norma sopravvenuta.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.

 

In tema di arbitrato ed il limite massimo del compenso

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ fondato. Il Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 241, comma 12 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), risultante dalla modifica operata dal Decreto Legislativo 20 marzo 2010, articolo 5, dispone: (…) “Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell’eventuale compenso per il segretario, non puo’ comunque superare l’importo di 100 mila Euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.
Il Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, ex articolo 4, “La disciplina introdotta dal Decreto Legislativo 20 marzo 2010, n. 53, articoli 4 e 5, non si applica per i collegi arbitrali gia’ costituiti alla data di entrata in vigore del predetto Decreto Legislativo (…)”.
Si deve rilevare che il Decreto Legislativo n. 53 del 2010, medesimo articolo 5, ha aggiunto, sempre nel Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 241, il comma 15-bis: “Il lodo e’ impugnabile, oltre che per motivi di nullita’, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L’impugnazione e’ proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non e’ piu’ proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale”.
In relazione a tale modifica e’ stato chiarito che “In tema di arbitrato relativo a contratti pubblici, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 241, comma 15 bis, introdotto dal Decreto Legislativo n. 53 del 2010, articolo 5, che consente l’impugnabilita’ del lodo anche per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, non trova applicazione riguardo ai collegi arbitrali gia’ costituiti alla data di entrata in vigore del predetto Decreto Legislativo n. 53 del 2010”.
Questa Corte ritiene che, sulla diversa questione oggetto della presente lite, riguardante l’introduzione del limite massimo del compenso per il collegio arbitrale, operata pur sempre del citato Decreto Legislativo n. 53 del 2010, medesimo articolo 5, si giustifichi la medesima soluzione.
La Corte d’appello, senza menzionare la norma transitoria, ha invece riconosciuto l’applicabilita’ della disciplina sopravvenuta, seppure il procedimento fosse iniziato prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 53 del 2010, e cio’ perche’ la sua composizione si era modificata nel corso del tempo a causa della sostituzione di piu’ arbitri. Secondo la Corte d’appello, in caso di sostituzione degli arbitri, si ha costituzione di un nuovo collegio con il componente chiamato in sostituzione, dovendosi quindi considerare separatamente l’attivita’ posta in essere dai collegi nelle diverse composizioni; e siccome le nomine che avevano infine determinato la composizione del collegio che ha pronunciato il lodo e liquidato i compensi, erano intervenute nel vigore della nuova disciplina, il compenso del collegio arbitrale non avrebbe potuto eccedere il limite massimo da questa introdotto.
La tesi non si puo’ condividere. A norma dell’articolo 811 c.p.c., “quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto e’ stabilito per la loro nomina nella convenzione d’arbitrato. Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede, o se la convenzione d’arbitrato nulla dispone al riguardo, si applicano le disposizioni dell’articolo precedente”.
Tale norma, come l’articolo 811 c.p.c., previgente, “consente la sostituzione ogni qual volta l’arbitro venga a mancare per qualsiasi motivo ed a prescindere dal momento, al fine di assicurare la continuita’ del collegio arbitrale” (Cass. n. 2747/2021; n. 18194/2003). E’ stato osservato che l’ampia formulazione della norma non permette di distinguere ne’ sul motivo per cui l’arbitro viene a mancare, ne’ sul numero degli arbitri da sostituire (Cass. n. 4893/1993), fatta salva l’ipotesi, estremamente rara, dell’intuitus personae, nella quale, ovviamente, nessuna sostituzione sarebbe possibile (Cass. n. 198/1967). Consegue che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, la pluralita’ delle sostituzioni degli arbitri non ha pregiudicato la continuita’ del procedimento, iniziato nel 2008. Pertanto, dovendosi il collegio considerare “gia’ costituito” alla data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 53 del 2010, articolo 5, la fattispecie ricade nell’ambito della disciplina transitoria di cui al Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, articolo 4, che esclude l’applicabilita’ della nuova disciplina per i collegi arbitrali gia’ costituiti alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 53 del 2010. Ne’ e’ possibile ipotizzare, come propone la controricorrente nella memoria, la coesistenza dell’unicita’ del procedimento arbitrale con la moltiplicazione dei collegi in conseguenza di ogni sostituzione dell’arbitro. La sostituzione, infatti, giusti i principi di cui sopra, non pregiudica la continuita’ del collegio.
In accoglimento del ricorso la decisione deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvedera’ a nuovo esame attenendosi a quanto sopra e liquidera’ le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza; rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione e per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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