Genitori e responsabilità per i fatti illeciti commessi dai figli minori

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 maggio 2022| n. 13752.

Genitori e responsabilità per i fatti illeciti commessi dai figli minori.

I genitori sono responsabili, a titolo di risarcimento, dai fatti illeciti commessi dai figli minori, per non aver impartito una giusta educazione alla prole e non aver esercitato una adeguata vigilanza.

Ordinanza|2 maggio 2022| n. 13752. Genitori e responsabilità per i fatti illeciti commessi dai figli minori

Data udienza 6 aprile 2022

Integrale
Tag/parola chiave: Violenza sessuale – Responsabilità civile – Risarcimento – Danno biologico permanente – Indagine del CTU – Articolo 2048 c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sui ricorsi riuniti n. r.g. 13259/2020 proposti da:
(OMISSIS) domiciliato in Roma piazza Cavour presso Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
Nonche’
(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati in Roma, Piazza Cavour presso Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 63/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2022 dal consigliere Dott. SCODITTI ENRICO.

Genitori e responsabilità per i fatti illeciti commessi dai figli minori

RILEVATO

che:
(OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza (OMISSIS), nonche’ i genitori (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), nonche’ i genitori (OMISSIS) e (OMISSIS), e (OMISSIS), nonche’ i genitori (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo il risarcimento del danno. Esposero le attrici che nel (OMISSIS) (OMISSIS) era stata costretta da (OMISSIS) a subire un rapporto sessuale completo dietro una colonna di una casa in costruzione, mentre (OMISSIS) tratteneva (OMISSIS), impedendole di andare a soccorrere l’amica (OMISSIS) nonostante questa avesse chiesto, urlando, aiuto. Aggiunsero che dopo l’episodio di violenza le amiche erano state avvicinate da (OMISSIS), il quale si era offerto di accompagnare a casa la (OMISSIS), e che costui, approfittando dello stato di prostrazione della ragazza, con la forza le aveva imposto un atto di masturbazione delle sue parti intime. I convenuti proposero domanda riconvenzionale nei confronti dei genitori della (OMISSIS) e (OMISSIS), padre dell’attrice, propose per sua parte domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno nei confronti dei convenuti. Intervenne in giudizio (OMISSIS), sorella dell’attrice.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 926 del 2018, rigettata ogni altra domanda, condanno’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), quest’ultimo nella misura del 30%, al risarcimento del danno da determinarsi nel prosieguo del giudizio. Con successiva sentenza n. 1112 del 2018 il danno fu liquidato nella misura di Euro 130.000,00 in favore di (OMISSIS), di Euro 30.000,00 in favore di (OMISSIS) e di Euro 3.000,00 in favore di (OMISSIS), oltre interessi; (OMISSIS) e (OMISSIS) furono condannati al risarcimento in favore di (OMISSIS) nella misura di Euro 5.000,00, oltre interessi. Avverso detta sentenza proposero distinti appelli i convenuti condannati. Riunite le impugnazioni, con sentenza di data 17 gennaio 2020 la Corte d’appello di Catanzaro rigetto’ gli appelli.

 

Genitori e responsabilità per i fatti illeciti commessi dai figli minori

Osservo’ la corte territoriale che il Tribunale aveva ritenuto provata la responsabilita’ civile di (OMISSIS) per la violenza sessuale sulla base di due autonome rationes decidendi, la non contestazione del fatto e l’ammissione in sede di procedimento penale innanzi al Tribunale dei Minori, e che la prima ratio non era stata impugnata (il Tribunale aveva peraltro escluso che l’episodio potesse costituire un fatto isolato sulla base delle dichiarazioni rese nel procedimento minorile dalle persone informati, idonee a descrivere il (OMISSIS) come persona violenta, aggressiva, capace di incutere timore agli altri). Aggiunse, con riferimento al motivo di appello relativo alla CTU, secondo cui la diagnosi di “sindrome depressivo-ansiosa reattiva, medio grave e disturbo dell’adattamento” aveva avuto come presupposto due violenze sessuali quando invece il Tribunale ne aveva riconosciuto solo una, che il CTU aveva parlato di doppia violenza sessuale solo in sede di ricostruzione dei fatti sulla base dell’atto di citazione e che aveva stimato nell’ordine del 25% il danno biologico permanente, riconducendolo eziologicamente alla violenza sessuale subita nel (OMISSIS), e considerato il carattere di ferita permanente ed insanabile dell’abuso sessuale, sicche’ nulla autorizzava a concludere che i postumi invalidanti permanenti fossero stati riconosciuti sulla base di due violenze sessuali. Osservo’ ancora che il CTU aveva dato conto sia del matrimonio che della maternita’, posto che si leggeva nella relazione che la (OMISSIS) in data (OMISSIS) aveva rivelato al fidanzato (attuale marito) della disavventura e che aveva lavorato dal (OMISSIS) fino all’inizio della gravidanza, sicche’ di tali circostanze, pur non esplicitandolo, si era tenuto conto nel formulare le conclusioni.
Aggiunse, con riferimento alla madre (OMISSIS), che il Tribunale aveva recepito la valutazione del CTU il quale, pur sottolineando la preesistenza di un quadro depressivo ansioso, aveva sottolineato che l’episodio di violenza subito dalla figlia aveva pesantemente aggravato lo stato psicopatologico gia’ esistente, stimando il danno biologico permanente nella misura del 10%. Osservo’ inoltre che il Tribunale aveva correttamente fatto applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, aumentando per le due attrici gli importi previsti per invalidita’ ed eta’ in considerazione del danno morale, e che il motivo di appello sul punto era inammissibile per difetto di specificita’. Aggiunse che in favore di (OMISSIS), che aveva spiegato intervento autonomo, era stato liquidato unicamente il danno morale e che gli interessi legali erano stati applicati sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione progressiva del capitale, in conformita’ ai principi della giurisprudenza di legittimita’. Infine osservo’, con riferimento al motivo di appello avente ad oggetto la nullita’ dell’atto di citazione, nullita’ che sarebbe stata dimostrata proprio dall’avere il Tribunale rigettato l’eccezione considerando l’esame complessivo dell’atto e dunque ricostruendone l’intero contenuto, che il Tribunale aveva correttamente ritenuto infondata l’eccezione di nullita’ essendo sia il petitum che la causa petendi chiaramente formulati.
Passando quindi all’appello proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS), osservo’ la corte territoriale, con riferimento al motivo di appello avente ad oggetto il conseguimento della maggiore eta’ del figlio alla data di notifica della citazione, che l’eccezione era stata disattesa dal primo giudice perche’ era stata chiesta la condanna degli appellanti in base al titolo autonomo dell’articolo 2048 c.c. e non quali esercenti la potesta’ su minore. Aggiunse che correttamente il Tribunale aveva ritenuto non raggiunta dai genitori del (OMISSIS) la prova positiva di avere impartito al figlio una buona educazione e di avere esercitato su di lui una vigilanza adeguata, emergendo dalle risultanze istruttorie una personalita’ incline alla violenza ed alla sopraffazione, a sua volta frutto di un’educazione non adeguata, quadro non scalfito dalla relazione socio-familiare, in cui si riconoscevano gli appellanti come persone adeguate al ruolo educativo, in quanto predisposta dopo circa tre anni il fatto illecito e dunque non in grado di dimostrare che buona educazione e vigilanza fossero state esercitate gia’ all’epoca del medesimo fatto illecito.

 

Genitori e responsabilità per i fatti illeciti commessi dai figli minori

Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di otto motivi e resistono con unico atto di controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Hanno altresi’ proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di undici motivi e resistono con unico atto di controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:
va previamente disposta la riunione delle impugnazioni.
Con il primo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2048 e 75 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano le parti ricorrenti che (OMISSIS) e (OMISSIS) sono stati evocati in giudizio non per responsabilita’ concorrenziale quali genitori ma in quanto esercenti la potesta’ sul figlio (OMISSIS) nonostante questi non fosse minorenne all’epoca della citazione in giudizio.
Con il secondo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) si denuncia nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osservano le parti ricorrenti che in base alle circostanze di cui al precedente motivo la sentenza e’ viziata da nullita’.
I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. Il giudice del merito ha qualificato i fatti costitutivi della domanda come caratterizzati, in relazione a (OMISSIS) e (OMISSIS), dagli elementi della fattispecie di cui all’articolo 2048 c.c., giungendo cosi’ alla conclusione che fosse stata chiesta la condanna degli odierni ricorrenti per tale titolo di responsabilita’. Le censure non sono scrutinabili in quanto in violazione dell’articolo 366 c.p.p., comma 1, n. 6 i ricorrenti non hanno indicato lo specifico contenuto della causa petendi rilevante ai fini dell’esclusione della allegazione degli elementi costitutivi della fattispecie della responsabilita’ concorrente dei genitori ai sensi dell’articolo 2048. In mancanza dell’assolvimento di tale onere processuale non e’ consentito al Collegio di accedere agli atti del giudizio di merito.
Con il primo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) e con il terzo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 163 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano le parti ricorrenti che gia’ dalla motivazione della sentenza di primo grado si comprende che l’atto di citazione e’ privo dei suoi elementi costitutivi.
Con il secondo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) e con il quarto motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) si denuncia nullita’ della sentenza, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osservano le parti ricorrenti che quanto evidenziato nel precedente motivo rileva anche come nullita’ della sentenza.
I due motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. In violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 la parte ricorrente non ha specificatamente indicato il contenuto dell’atto di citazione dal quale si evincerebbe la denunciata nullita’, non permettendo quindi di scrutinare il motivo. In mancanza di tale specificazione la questione posta con il motivo e’ puramente teorica. Ad ogni buon conto, e’ appena il caso di ricordare che per costante giurisprudenza il criterio dell’esame complessivo dell’atto di citazione costituisce metodologia ermeneutica conforme a diritto (fra le tante, Cass. n. 17991 del 2018, n. 8077 del 2012, n. 1681 del 2015).

 

Genitori e responsabilità per i fatti illeciti commessi dai figli minori

Con il terzo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) e con il quinto motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) si denuncia nullita’ della sentenza, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’articolo 132 c.p.c., n. 4 e articolo 112 c.p.c., articolo 111 Cost.. Osservano le parti ricorrenti che la sentenza del Tribunale e’ errata in quanto fondata sul giudizio del CTU basato su due episodi di violenza sessuale, laddove invece il secondo episodio e’ stato escluso dal giudice del merito e che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, la doppia violenza sessuale non e’ solo presente nella ricostruzione dei fatti ma anche nella diagnosi finale. Aggiunge che per tal ragione la motivazione deve ritenersi apparente.
Con il quarto motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) e con il sesto motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) si denuncia nullita’ della sentenza, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’articolo 132 c.p.p., n. 4 e articolo 112 c.p.c., articolo 111 Cost.. Osservano le parti ricorrenti che, sulla base di quanto esposto nel precedente motivo, la motivazione manca del requisito di completezza ed i fatti non sono rispondenti alla realta’ processuale.
I due motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. La censura in termini di motivazione apparente risulta formulata non sulla base dell’intima struttura della motivazione, ma sulla base della divergenza con le risultanze processuali. Al riguardo va rammentato che e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014). Per il resto la censura attiene al giudizio di fatto in ordine al contenuto della CTU, il quale, in quanto valutazione del mezzo istruttorio, rientra nel sindacato riservato al giudice del merito.
Con il quinto motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) e con il settimo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’articolo 132 c.p.c., n. 4 e articolo 112 c.p.c., articolo 111 Cost.. Osservano le parti ricorrenti che nella relazione di CTU non vi e’ alcun accenno alle circostanze del matrimonio e della gravidanza della (OMISSIS), circostanze le quali mal si conciliano con il quadro piscologico descritto dal medesimo CTU e che nella relazione tecnica di parte risulta evidenziato sia che le circostanze in discorso non sono compatibili con un grave disturbo ansioso-depressivo sia l’erroneita’ e inadeguatezza in generale della CTU, anche con riferimento a (OMISSIS), la quale gia’ prima dell’episodio del (OMISSIS) soffriva di una forma depressiva. Aggiunge che nella motivazione della decisione non vi e’ alcun accenno alle argomentazioni tecniche di parte.

 

Genitori e responsabilità per i fatti illeciti commessi dai figli minori

Con il sesto motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) e con l’ottavo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) si denuncia nullita’ della sentenza, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’articolo 132 c.p.c., n. 4 e articolo 112 c.p.c., articolo 111 Cost.. Osservano le parti ricorrenti che quanto osservato nel precedente motivo rileva anche in relazione alle norme indicate in rubrica.
I due motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati. La denuncia di vizio motivazionale per omesso esame di fatto e’ infondata perche’ le circostanze del matrimonio e della maternita’ sono state esaminate dal giudice di merito, sul punto recependo l’indagine del CTU, sulla base di una valutazione che non e’ sindacabile in sede di legittimita’. Per il resto i due motivi sono inammissibili perche’ mirano ad una rivalutazione degli esiti della indagine del CTU e perche’ denunciano un’apparenza di motivazione poggiandola sulla comparazione con le risultanze istruttorie. Infine nella motivazione, a parte l’esame delle circostanze di cui sopra relative alla (OMISSIS), viene anche confutato il rilievo relativo al pregresso stato depressivo della (OMISSIS).
Con il nono motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2048 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano le parti ricorrenti che la prova liberatoria dalla responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2048 e’ rappresentata dalla relazione dell’Equipe socio-familiare in cui si da’ atto dell’adeguata educazione familiare impartita dai genitori al figlio Roberto, avuto riguardo al valore del documento proveniente da personale qualificato, peraltro compilato due anni, e non tre anni, dopo i fatti e con valutazione da riportare al percorso educativo avviato molti anni prima. Aggiungono che il fatto per cui e’ causa costituisce un episodio isolato.
Il motivo e’ inammissibile. In disparte il mancato rispetto dell’onere processuale di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 con riferimento alla relazione di cui si discorre nel motivo, e’ agevole osservare che sotto le spoglie della denuncia di violazione di norma di diritto, la censura attinge in realta’ il giudizio di fatto del giudice del merito in ordine alle risultanze istruttorie, giudizio non sindacabile nella presente sede di legittimita’.
Con il settimo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) e con il decimo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2059 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano le parti ricorrenti che la liquidazione del danno in favore delle diverse parti e’ in violazione del precetto di cui all’articolo 2043 e che privo di motivazione e’ il ricorso alle tabelle milanesi, senza la valutazione di diversi parametri di quantificazione del danno. Aggiunge che gli interessi possono decorrere solo a partire dalla statuizione della sussistenza del danno.
Con l’undicesimo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) si denuncia nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 in relazione a quanto esposto nel precedente motivo.

 

Genitori e responsabilità per i fatti illeciti commessi dai figli minori

I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. La corte territoriale ha ritenuto inammissibile per difetto di specificita’ (ai sensi dell’articolo 342 c.p.c.) il motivo di appello relativo alla liquidazione del danno. Tale statuizione di inammissibilita’ non risulta impugnata per cui il motivo di ricorso e’ privo di decisivita’.
Il motivo e’ poi inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1 con riferimento alla censura relativa all’applicazione degli interessi, alla luce del consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui, poiche’ il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si e’ verificato l’evento dannoso.
Con l’ottavo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) si denuncia nullita’ della sentenza, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva il ricorrente che le osservazioni presentate con il primo motivo rilevano anche sotto il profilo dell’articolo 360, comma 1, n. 4.
Il motivo e’ inammissibile per le stesse ragioni indicate a proposito del secondo motivo.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiche’ i ricorsi sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e vengono disattesi, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi.
Condanna (OMISSIS) al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Condanna (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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