In tema di applicazione provvisoria di misure di sicurezza

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|30 marzo 2021| n. 12114.

In tema di applicazione provvisoria di misure di sicurezza, ai fini della rinnovazione della misura nel caso di perdita di efficacia dell’ordinanza applicativa dovuta all’impossibilità di addivenire, per ragioni formali, ad una decisione nel merito sulla richiesta di riesame, è necessario che il tribunale verifichi, ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., la sussistenza di “eccezionali esigenze cautelari”.

Sentenza|30 marzo 2021| n. 12114

Data udienza 5 marzo 2021

Integrale
Tag – parola chiave: Atti persecutori – Misure cautelari – Rinvio a precedente ordinanza – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

Dott. MOROSINI E.M. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 20/11/2020 del TRIBUNALE di BOLZANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Epidendio Tomaso, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Bolzano ha confermato l’ordinanza di applicazione della misura di sicurezza provvisoria della liberta’ vigilate, nei confronti di (OMISSIS), sottoposta ad indagini per il reato di cui all’articolo 612-bis c.p..
L’ordinanza genetica e’ stata riemessa dal giudice per le indagini preliminari, dopo che la prima ordinanza, di identico contenuto, era stata dichiarata inefficace dal Tribunale del riesame, ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., comma 10, per la mancata trasmissione degli atti nel termine previsto.
2. Avverso l’ordinanza ricorre l’indagata, tramite il difensore, articolando un unico motivo con il quale denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 309 c.p.p., comma 10.
A seguito della declaratoria di inefficacia della prima ordinanza, il giudice per le indagini preliminari aveva riconvocato il perito, preso atto dell’inottemperanza alle prescrizioni imposte, interrogato nuovamente la (OMISSIS), e riemesso una ordinanza ex articolo 312 c.p.p. di identico contenuto a quella dichiarata inefficace.
Il Tribunale del riesame, adito dall’indagata che lamentava l’assenza di nuovi elementi e di esigenze cautelari eccezionali, ha ritenuto che non si trattasse di rinnovazione ma di “meditata riapplicazione”.
Secondo la ricorrente si tratta di decisione erronea che si pone in contrasto con la previsione dell’articolo 309 c.p.p., comma 10, avuto riguardo a:
– la parificazione normativa, ai fini delle impugnazioni cautelari, tra misura di sicurezza provvisoria e custodia cautelare;
– il principio per cui nel caso di ordinanza rinnovata ex articolo 309 c.p.p., comma 10, il Tribunale del riesame deve valutare se la nuova ordinanza, completamente autonoma rispetto a quella dichiarata inefficace, sia adeguatamente e specificamente motivata in ordine alla sussistenza di eccezionali esigenze cautelari, a nulla rilevando che essa si fondi su elementi gia’ sussistenti al momento di emissione della prima ordinanza ovvero sopravvenuti rispetto ad essa (Sez. 2, sent. n. 16187 del 2017).
3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. “rito scritto” ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8. Il Procuratore generale ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, la propria requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. Preliminarmente va dato atto che in data 3 marzo 2021 la ricorrente ha trasmesso, tramite posta certificata, istanza di rinvio dell’udienza odierna, perche’ dichiarava di revocare il mandato conferito al proprio difensore di fiducia il quale, a sua volta, le aveva comunicato di rinunciare al mandato difensivo.
La richiesta non puo’ essere accolta. L’avvocato (OMISSIS) risulta ancora titolare, ai sensi dell’articolo 107 c.p.p., comma 3, dell’incarico fiduciario conferitogli, sicche’ l’indagata risulta attualmente assistita in modo regolare (Sez. 3, n. 31952 del 20/09/2016, dep. 2018, Rv. 270633; Sez. F, n. 38876 del 20/08/2015, Morreale, Rv. 264701) e non corre obbligo, per la Corte di cassazione, di nominare un difensore d’ufficio e di rinviare l’udienza (Sez. 6, n. 8350 del 16/12/2010, dep. 2011, Fusco, Rv. 249584).
2. La scansione processuale e’ chiara:
– in data 1 ottobre 2020, il giudice per le indagini preliminari, accertata tramite perizia, l’incapacita’ di intendere e di volere al momento del fatto, applica, ai sensi dell’articolo 206 c.p. e articolo 312 c.p.p., la misura di sicurezza provvisoria della liberta’ vigilata, nei confronti di (OMISSIS), per il reato di cui all’articolo 612-bis. c.p.;
– a seguito di riesame, il Pubblico ministero omette di trasmettere gli atti nel termine previsto dall’articolo 309 c.p.p., comma 5 sicche’, con provvedimento del 23 ottobre 2020, il Tribunale dichiara la cessazione della misura ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., comma 10;
– il giudice per le indagini preliminari, nell’ambito dell’udienza in data 2 novembre 2020 di incidente probatorio concernente l’attivita’ del perito psichiatra, sente l’indagata sulle ragioni del suo rifiuto alla assunzione dei farmaci consigliati dal servizio psichiatrico e sente il perito; in quella medesima udienza il Pubblico ministero formula istanza per l’applicazione di una misura “piu’ grave” di quella gia’ applicata (e dichiarata nelle more inefficace), giudice sollecita un parere del perito, il quale si esprime nel senso di ritenere persistenti le condizioni che avevano condotto alla emissione della prima misura; quindi lo stesso giudice detta a verbale un provvedimento del seguente tenore: “stante quanto riferito dal perito, applica all’indagata la misura di sicurezza provvisoria della liberta’ vigilata identica a quella gia’ disposta con provvedimento del 01/10/2020 al quale rimanda integralmente”.
– con il provvedimento qui impugnato il Tribunale del Riesame ha confermato questa “seconda” ordinanza sul rilievo che “non si tratta di rinnovazione sic et simpliciter ma di meditata riapplicazione dopo interlocuzione con le parti e rinnovato giudizio tecnico scientifico del perito sulla necessita’ della misura che e’ assai blanda e coerente con i fatti-reato” (pag. 3).
3. La decisione del Tribunale non puo’ essere condivisa.
3.1. Va premesso che, a mente dell’articolo 313 c.p.p., comma 3, ai fini delle impugnazioni, la misura di sicurezza provvisoria e’ equiparata alla custodia cautelare.
Pertanto torna applicabile l’intera disciplina contenuta nell’articolo 309 c.p.p. e, per quanto qui interessa, il comma 10.
3.2. La norma appena citata prevede, tra l’altro, che se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva (dunque anche quella che dispone una misura di sicurezza provvisoria) perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non puo’ essere rinnovata.
3.2.1. I caratteri dell’istituto in esame sono stati autorevolmente tracciati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 233 del 2016.
L’articolo 309 c.p.p., comma 10, intende impedire che “l’ordinanza che dispone la misura coercitiva” sia “rinnovata”, cioe’ che l’ordinanza sia riemessa con la stessa motivazione, nonostante la perdita di efficacia.
“Il legislatore, come risulta dai lavori parlamentari, ha ritenuto di contemperare l’esigenza di difesa sociale con quella di non frustrare le garanzie della persona raggiunta dal provvedimento coercitivo, evitando che nei casi indicati dall’articolo 309 c.p.p., comma 10, si possa “semplicisticamente” provvedere alla rinnovazione della misura caducata”.
“La norma ha lo scopo di contrastare prassi distorsive, verificatesi in passato, come quella dell’adozione di una nuova ordinanza cautelare prima ancora della scarcerazione dell’interessato o quella della successione di “ordinanze-fotocopia”, caducate e non controllate”.
L’innovato testo ha “inteso affrontare in maniera unitaria la tematica delle impugnazioni cautelari, in modo da rendere piu’ certa la tempistica del giudizio di riesame (anche in sede di rinvio) ed effettiva la previsione della perdita di efficacia conseguente all’inosservanza dei termini perentori fissati, facendo salve, nei limiti considerati congrui dal legislatore, le esigenze di tutela”.
La Consulta chiarisce cosa debba intendersi per rinnovazione della misura cautelare e quale sia la ratio dell’intervento legislativo.
“Rinnovare” significa disporre nuovamente la misura cautelare divenuta inefficace nei confronti della medesima persona, per le medesime condotte con la stessa motivazione.
La “rinnovazione” non e’ di regola consentita (divieto generale posto a presidio della liberta’ individuale), salva la sussistenza di “eccezionali esigenze cautelari” (deroga a tutela della difesa sociale) che richiedono una specifica motivazione.
3.2.2. Nella elaborazione della giurisprudenza di legittimita’ le “eccezionali esigenze cautelari” si identificano nella “imminenza del pericolo”, inteso come elevata probabilita’ non soltanto della commissione delle condotte (reiterazione di ulteriori reati, fuga, inquinamento probatorio) che si intende prevenire, ma altresi’ delle concrete occasioni per la commissione di tali condotte (Sez. 6, n. 8515 del 04/11/2016, dep. 2017, Kolaj, Rv. 269540, che in motivazione ha spiegato come il grado di intensita’ cautelare preteso dalla disposizione citata debba ritenersi intermedio rispetto ai due estremi individuati nelle “ordinarie” esigenze cautelari di cui all’articolo 274 c.p.p. e nelle “esigenze cautelari di eccezionale rilevanza” di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 4).
Siffatte eccezionali esigenze possono essere desunte dai medesimi elementi gia’ sussistenti al momento dell’emissione della prima ordinanza, non essendo a tal fine necessario un quid pluris rispetto alle esigenze che fondavano la misura perenta o la ricorrenza di elementi nuovi sopravvenuti (Sez. 6, n. 53124 del 16/11/2017, Firaku, Rv. 271653; Sez. 2, n. 51098 del 04/11/2016, Iovine, Rv. 268346; Sez. 1, n. 28002 del 16/03/2016, Annunziata, Rv. 267662).
3.3. Il Tribunale del riesame si limita a tracciare una distinzione tra rinnovazione “de plano” e “meditata riapplicazione” (dopo audizione indagata e perito), che, pero’, non ha alcun rilievo, posto che il giudice per le indagini preliminari ha riapplicato la misura di sicurezza provvisoria nei confronti della medesima indagata e per le medesime condotte oggetto della ordinanza dichiarata inefficace.
In tale situazione il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto verificare la sussistenza, nel caso in esame, di eccezionali esigenze cautelari, prese in carico dal giudice per le indagini preliminari con specifica motivazione.
Cio’ il Tribunale non ha fatto.
Mentre il profilo – ritenuto decisivo dal Tribunale – della necessita’ o meno dell’interrogatorio (o della previa interlocuzione con l’indagato) opera su un piano diverso, non alternativo, ma “eventualmente” concorrente a quello qui in rilievo (cfr. Sez. U, n. 28270 del 24/04/2014, Sandomenico, Rv. 260016, secondo cui nel caso di emissione di nuova misura cautelare custodiale conseguente ad una dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., commi 5 e 10 di quella precedente, il giudice per le indagini preliminari non e’ tenuto ad interrogare l’indagato prima di ripristinare nei suoi confronti il regime custodiale ne’ a reiterare l’interrogatorio di garanzia successivamente all’esecuzione della nuova misura, sempre che tale adempimento sia stato in precedenza regolarmente espletato e sempre che l’ultima ordinanza cautelare non contenga elementi nuovi e diversi rispetto alla precedente; principio ritenuto valido dalla giurisprudenza di legittimita’ anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 47 del 2015, cfr. Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270625).
5. L’erronea individuazione dell’istituto e del parametro di riferimento (“esigenze cautelari specificamente motivate”) si riverbera sulla motivazione del provvedimento del Tribunale, imponendo un nuovo esame alla luce delle regole e dei riferimenti corretti.
Discende l’annullamento con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bolzano.
L’oggetto del processo impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalita’ e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bolzano.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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