In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 2 maggio 2019, n. 18233.

La massima estrapolata:

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e delle condizioni di cui all’art. 445 cod. proc. pen. non comporta anche la cancellazione dell’iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale, in quanto detta iscrizione non rientra tra gli effetti penali della condanna di cui è prevista l’estinzione ed è contemplata dall’art. 5 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, unicamente per i reati di competenza del giudice di pace.

Sentenza 2 maggio 2019, n. 18233

Data udienza 26 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella – Presidente

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 03/07/2018 del TRIBUNALE di LARINO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Perelli S. che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Larino, in funzione di giudice dell’esecuzione e in parziale accoglimento della richiesta proposta nell’interesse di (OMISSIS), ha dichiarato l’estinzione del reato di cui alla sentenza di patteggiamento del 24 maggio 1995, con la quale fu applicata a quest’ultimo la pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione e Lire 4.450.000 di multa in ordine ai reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 1 e 4; ha poi respinto la richiesta di eliminazione dell’iscrizione della sentenza dal casellario giudiziale in quanto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, articolo 5 prevede tale possibilita’ solo per i reati di competenza del giudice di pace.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di (OMISSIS), che ha dedotto vizio di violazione di legge. L’iscrizione nel casellario giudiziale costituisce il primo effetto penale della sentenza di condanna e, per quel che ora interessa, della sentenza di patteggiamento, posto che rende possibile la produzione di tutti gli altri effetti sia in ambito penale che extrapenale. L’articolo 445 c.p.p., comma 2, riconnette alla dichiarazione di estinzione del reato anche l’estinzione di ogni effetto penale, e pertanto dal momento della suddetta estinzione nessuna conseguenza dannosa puo’ residuare, sicche’ l’interpretazione fatta propria dal giudice dell’esecuzione e’ errata.
Una soluzione diversa determina una irragionevole disparita’ di trattamento tra chi ottiene l’estinzione del reato definito con patteggiamento e di competenza del giudice di pace, il quale ha diritto all’eliminazione dell’iscrizione, e chi ottiene la stessa estinzione con patteggiamento per reato di competenza di altro giudice.
2.1. E’ poi irragionevole che, a fronte della estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento, il certificato penale rilasciato a richiesta della P.A. contenga l’indicazione della sentenza, con compromissione del diritto di difesa e finanche del diritto al lavoro potendo questa intimare il licenziamento ove il condannato sia dipendente pubblico, con violazione cosi’ sia delle norme costituzionali che dei principi della Convenzione Edu che della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. L’iscrizione nel casellario giudiziale di un provvedimento di condanna o di applicazione di pena su richiesta non rientra, contrariamente a quanto affermato in ricorso, tra gli effetti penali della condanna.
Cio’ e’ stato piu’ volte ribadito nella giurisprudenza di legittimita’ con argomenti che sono pienamente condivisi.
Si e’ cosi’ detto che “la cancellazione della sentenza dal casellario non rientra tra gli effetti penali di cui e’ prevista l’estinzione a seguito di riabilitazione” sulla base dell’osservazione che il provvedimento di riabilitazione, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, articolo 3, lettera m), deve pur esso essere iscritto nel casellario e che quindi sarebbe contraddittorio disporre, per un verso, l’iscrizione di tale provvedimento e, per altro verso, ordinare la cancellazione della sentenza in relazione alla quale la riabilitazione e’ stata concessa” – Sez. 1, n. 45581 del 25/10/2012, Fabiano, Rv. 254046 -.
Si e’ poi chiarito che “l’esito positivo del periodo di prova determina l’estinzione di tutti gli effetti penali della condanna (L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 47, u.c.), ma non comporta la cancellazione dell’iscrizione della condanna dal casellario giudiziale, di cui si deve escludere la natura di effetto penale della decisione, trattandosi di atto che persegue finalita’ informative ma non sanzionatorie” – Sez. 1, n. 38405 del 01/10/2002, Stefanelli C, Rv. 222648.
2. L’iscrizione nel casellario giudiziale, infatti, altra funzione non ha che certificare per estratto l’esistenza di sentenze, rispondendo in tal modo ad un’esigenza di documentazione che costituisce un effetto, non penale, delle sentenze. E che l’iscrizione non sia annoverabile tra gli effetti penali e’ ulteriormente confermato dalla semplice osservazione che, altrimenti, non potrebbe resistere all’amnistia, causa estintiva che pacificamente non comporta l’eliminazione dell’iscrizione.
Lo stesso principio e’ stato affermato anche in riferimento alla tipologia di provvedimenti specificamente oggetto del ricorso in esame, statuendo che “l’estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e delle condizioni previste dall’articolo 445 c.p.p. in caso di sentenza di patteggiamento, non comporta anche l’eliminazione dell’iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale”.
La ragione e’ che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, articolo 5 prevede l’eliminazione delle iscrizioni nel casellario solo per i reati di competenza del giudice di pace, pur quando conosciuti dal giudice superiore, e non anche per le pronunce di patteggiamento relative a reati di maggiore gravita’, di competenza del giudice professionale – Sez. 3, n. 4868 del 20/12/2004, dep. 2005, Furlan, Rv. 230955; Sez. 6, n. 4315 del 04/11/1997, Palazzesi M, Rv. 209216 -.
Su tale premessa si e’ riconosciuto l’interesse del condannato “a proporre richiesta di revoca della sentenza di patteggiamento per un fatto successivamente depenalizzato pur quando sia gia’ maturata la fattispecie estintiva di cui all’articolo 445 c.p.p., comma 2 residuando, anche dopo detta estinzione, l’iscrizione della sentenza nel certificato giudiziale non rilasciato a richiesta dei privati” – Sez. 3, n. 46218 del 15/11/2011, Girardini, Rv. 251603 -.
3. La sostanziale diversita’ tra i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, di assai modesto valore criminale, e quelli attribuiti alla cognizione del giudice professionale esclude la possibilita’ di un’applicazione analogica della disposizione sull’eliminazione delle iscrizioni anche per i patteggiamenti aventi ad oggetto tali ultimi reati. Se per i reati di competenza del giudice di pace e’ ragionevole che, trascorso un apprezzabile periodo di tempo, variabile a seconda che la pena inflitta sia pecuniaria o no, non si avverta necessita’ di continuare ad aver memoria della sentenza che ne ha accertato, anche nelle forme della sentenza di patteggiamento, la sussistenza e la responsabilita’, e’ altrettanto ragionevole che il legislatore abbia escluso che cio’ possa valere per i reati di maggiore gravita’, fatta eccezione per i provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali e’ stata inflitta la pena dell’ammenda.
4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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