Assicurazione contro gli infortuni non mortali

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 27 maggio 2019, n. 14358.

La massima estrapolata:

L’assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce un’assicurazione contro i danni ed è soggetta al principio indennitario, in virtù del quale l’indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito, sicché il risarcimento dovuto alla vittima di lesioni personali deve essere diminuito dell’importo percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni

Ordinanza 27 maggio 2019, n. 14358

Data udienza 16 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3387-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.P.A., (gia’ (OMISSIS) S.P.A.), in persona del procuratore/legale rappresentante pro-tempore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 962/2016 del TRIBUNALE di COMO, depositata il 05/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 962/16, del 5 luglio 2016, del Tribunale di Como, che – accogliendo solo parzialmente il loro gravame contro la sentenza n. 816/14, del 4 agosto 2014, del Giudice di pace di Como – ha riconosciuto unicamente a (OMISSIS) il diritto a conseguire dalla societa’ (OMISSIS) S.p.a. (oggi (OMISSIS) S.p.a.) – la differenza, pari a Euro 32,81, tra quanto di sua spettanza a titolo risarcitorio, in conseguenza del sinistro stradale occorsogli il (OMISSIS), e quanto gia’ percepito in forza di assicurazione privata infortuni, stipulata con la stessa societa’.
2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti – nel rammentare di essere stati coinvolti, (OMISSIS) in qualita’ di conducente, (OMISSIS) in quella di terzo trasportato, nel sinistro stradale sopra meglio identificato (e consistito nella collisione dell’autovettura su cui viaggiavano con altra, di proprieta’ e condotta da tale (OMISSIS)) – di aver adito il Giudice di pace lariano, convenendo in giudizio, per ottenere l’integrale risarcimento dei danni alla persona subiti, oltre al predetto (OMISSIS), la (OMISSIS), societa’ incaricata della gestione del sinistro sulla base di apposita “Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto”. Difatti, quanto agli stessi corrisposto in via stragiudiziale dalla predetta compagnia assicuratrice veniva da loro ritenuto un mero acconto della maggior somma cui ritenevano di aver diritto.
Ravvisata dal primo giudice – a norma dell’articolo 2054 c.c. una responsabilita’ paritetica dei due conducenti nella causazione dell’incidente, la domanda risarcitoria dei (OMISSIS) veniva rigettata sul rilievo della sufficienza di quanto dagli stessi percepito “ante causam”.
Gravata con appello da costoro tale decisione, il Tribunale di Como sul presupposto di una diversa ripartizione delle quote di responsabilita’ (70% a carico del (OMISSIS), 30% a carico di (OMISSIS)) – quantificava in Euro 1.363,46 e Euro 2.812,81 le somme spettanti, rispettivamente, a (OMISSIS) e (OMISSIS). Rilevando, pero’, nel contempo, che gli stessi avevano gia’ ricevuto a titolo di indennizzo per lo stesso sinistro – proprio da (OMISSIS), in forza di polizza infortuni con la stessa precedentemente stipulata – la somma di Euro 2.780,00 cadauno, riconosceva il diritto del solo (OMISSIS) (per il modesto importo di Euro 32,81) di conseguire la differenza, sebbene le due polizze infortuni prevedessero la rinuncia alla surroga dell’assicuratore nei confronti del responsabile civile.
3. Avverso la sentenza del Tribunale di Como hanno proposto ricorso per cassazione i (OMISSIS), sulla base di un unico motivo.
3.1. Con lo stesso si deduce violazione dell’articolo 1908 c.c., in relazione al principio di integralita’ del risarcimento del danno, ritenendosi “contra legem” sottrarre – dall’ammontare del risarcimento determinato sulla base delle tabelle relative alle lesioni cd. “micro-permanenti”, emanate in attuazione dell’articolo 139 cod. assicurazioni – l’indennizzo contrattualmente pattuito in una polizza infortuni, laddove sia stata prevista la rinuncia alla surrogazione di cui all’articolo 1916 c.c.
Se e’ vero, infatti, che il sistema risarcitorio di cui alla disciplina legislativa suddetta (come affermato da Corte Cost. sent. n. 235 del 2014) prevede un criterio legale di liquidazione del danno fondato sul legittimo bilanciamento tra i diritti inviolabili della persona e il dovere di solidarieta’, nulla vieta che un soggetto possa maggiormente garantirsi con una polizza infortuni, predeterminando il valore della cosa assicurata ex articolo 1908 c.c.
La polizza, dunque, puo’ avere (anzi Oh, sottolineano i ricorrenti) uno scopo previdenziale, quantomeno in tutti i casi sia stata pattuita la rinuncia alla surroga dell’assicuratore nei confronti del responsabile civile.
Pur consapevoli, quindi, che la sentenza impugnata si e’ uniformata al piu’ recente indirizzo della giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 3, sent. 11 giugno 2014, n. 13233; Cass. Sez. 3, sent. 13 aprile 2015, n. 7349), reputano che tale indirizzo sconti “un errore concettuale” meritevole “di essere emendato”, ovvero che il pregiudizio alla persona “effettivamente patito” si esaurisca, “ontologicamente parlando”, nell’importo fissato dal legislatore con le tabelle di cui all’articolo 139 cod. assicurazioni, mentre esso non rappresenta necessariamente il controvalore dell’effettivo danno subito dalla vittima.
Nondimeno, i ricorrenti non reputano necessario un “revirement”, ritenendo sufficiente – in nome del principio dell’integralita’ del risarcimento – una migliore declinazione del divieto di cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento, e cio’ attraverso l’introduzione di un’eccezione per il caso in cui la polizza assicurativa preveda la rinuncia alla surroga dell’assicuratore nei confronti del responsabile civile.
4. E’ intervenuta in giudizio con controricorso la (OMISSIS) S.p.a. (gia’ (OMISSIS) S.p.a.) (OMISSIS), per chiedere che l’avversaria impugnazione sia dichiarata inammissibile o infondata.
L’eccezione di inammissibilita’ – oltre che sul disposto dell’articolo 360-bis c.p.c. (essendo la sentenza impugnata conforme ai precedenti di questa Corte) – e’ ipotizzata in relazione all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4), sul rilievo che l’indicazione nel ricorso delle norme di diritto che si assumono violate sarebbe carente, in quanto meramente apparente.
Nel merito, in ogni caso, il motivo di ricorso e’ ritenuto infondato, evidenziando come il divieto di cumulo sia rispondente all’unitarieta’ del danno alla persona, nel senso che proprio tale attributo smentirebbe l’assunto dei ricorrenti secondo cui il suo integrale ristoro potrebbe comportare la liquidazione di importi anche superiori rispetto a quelli risultanti dal citato articolo 139 cod. assicurazioni. D’altra parte, poi, anche l’eccezione al divieto della quale i ricorrenti pretendono il riconoscimento, costituisce questione gia’ risolta – nel senso dell’esclusione – da Cass. Sez. 3, sent. n. 13233 del 2014.
5. Ha presentato memoria la controricorrente, insistendo nelle proprie difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. In via preliminare, il collegio ha ritenuto di dover disporre rinvio a nuovo ruolo, in attesa che le Sezioni Unite – investite, con ordinanza interlocutoria di questa Terza Sezione, di una generale rivalutazione del tema della cd. “compensatio lucri cum damno” – si pronunciassero, all’esito dell’udienza dell’11 aprile 2018.
7. Cio’ premesso, il ricorso va rigettato.
7.1. Questa Corte, invero, ha gia’ affermato che “l’assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce un’assicurazione contro i danni ed e’ soggetta al principio indennitario, in virtu’ del quale l’indennizzo non puo’ mai eccedere il danno effettivamente patito”, sicche’ “il risarcimento dovuto alla vittima di lesioni personali deve essere diminuito dell’importo percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni” (Cass. Sez. 3, sent. 11 giugno 2014, n. 13233, Rv. 631753-01; in senso analogo Cass. Sez. 3, sent. 13 aprile 2015, n. 7349, Rv. 635148 -01).
D’altra parte, come non ha mancato di sottolineare pure la controricorrente, la prima delle sentenze appena citate ha affrontato anche il tema della rinuncia alla surroga da parte dell’assicuratore, affermando che nemmeno essa “puo’ consentire all’assicurato di cumulare il risarcimento ottenuto dal terzo con l’indennizzo dovuto dall’assicuratore”, e cio’ “per le seguenti ragioni”, ovvero: “perche’ il diritto di surroga dell’assicuratore non e’ un elemento essenziale del contratto di assicurazione, e puo’ dunque mancare senza che il contratto di assicurazione perda la sua funzione indennitaria; perche’ la rinuncia al diritto di surroga giova solo al responsabile civile, non al danneggiato, il quale anche in questo caso non puo’ cumulare risarcimento del terzo ed indennita’ dell’assicuratore; perche’ il principio indennitario in materia assicurativa e’ principio di ordine pubblico e quindi inderogabile” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 13223 del 2014, cit.).
Si tratta, peraltro, di un indirizzo che ha, di recente, ricevuto pieno avallo dalle Sezioni Unite di questa Corte, avendo esse ribadito, con l’arresto di cui sopra si diceva, che nella assicurazione contro i danni “l’indennita’ e’ erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall’assicurato in conseguenza del verificarsi dell’evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilita’ risarcitoria del terzo autore del fatto illecito” (Cass. Sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12565, Rv. 648648-01), ravvisandosi, cosi’, nella percezione dell’indennita’ assicurativa un’ipotesi di cd. “compensatio lucri cum damno”.
Neppure, infine, si puo’ invocare – secondo quanto reputano, invece, i ricorrenti – il principio della “integralita’ del risarcimento del danno”, essendo noto che “secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 132/1985, Corte Cost. n. 369/1996, Corte Cost. n. 148/1999) il principio dell’integrale risarcibilita’ di tutti i danni non ha copertura costituzionale” (cosi’, in motivazione, Cass., Sez. Un., sent. 22 luglio 2015, n. 15350).
7.2. In conclusione, il ricorso va rigettato.
8. Essendo stato, tuttavia, il presente ricorso proposto prima che la questione da esso posta trovasse una compiuta sistemazione con il citato arresto delle Sezioni Unite, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, ex articolo 92 c.p.c., comma 2.
9. A carico dei ricorrenti sussiste, invece, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte, nella medesima composizione ed a seguito di riconvocazione, rigetta il ricorso, compensando integralmente tra parti le spese del presente giudizio.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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