In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l’esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|29 aprile 2021| n. 11293.

In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l’esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest’ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico.

Ordinanza|29 aprile 2021| n. 11293

Data udienza 17 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Regolamento di giurisdizione – Pagamento di corrispettivo per gas metano – Giudice ordinario – Rilevanza del petitum sostanziale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Primo Presidente f.f.

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez.

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sez.

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 32193/2019 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dalla COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI POTENZA, con ordinanza n. 709/2019 emessa il 25/10/2019 nella causa tra:
(OMISSIS);
– ricorrente non costituitasi in questa fase –
contro
COMUNE DI VENOSA;
– resistente non costituitosi in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/11/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Tommaso Basile, il quale chiede dichiararsi la giurisdizione del Giudice di Pace di Roma.

RILEVATO

che:
La Commissione tributaria provinciale di Potenza si e’ rivolta a questa Corte affinche’ individui il giudice avente giurisdizione, a fronte del provvedimento del 18 ottobre 2018 con il quale il Giudice di pace di Roma dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, rimettendole gli atti, in relazione ad una opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c., proposta da (OMISSIS) avverso la cartella esattoriale emessa nei suoi confronti per il mancato pagamento di alcune forniture di gas, ritenendo che essa non si riferisse al mancato pagamento di tasse ne’ di imposte, ma al mancato pagamento di un corrispettivo a fronte di una erogazione di gas domestico da parte del Comune di Venosa in favore della signora (OMISSIS) e quindi fosse estranea alla riscossione di un credito tributario.
Il Procuratore generale ha reso conclusioni scritte ex articolo 380 ter c.p.c., nelle quali chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, individuato nel Giudice di pace di Roma.

RITENUTO

che:
puo’ convenirsi con le osservazioni del Procuratore generale, secondo le quali sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che:
– il provvedimento del Giudice di pace di Roma fa generico riferimento alla materia dei tributi senza specificare l’oggetto reale della controversia;
– verificato il titolo per cui si procede, risulta trattarsi di cartella esattoriale relativa al mancato pagamento del corrispettivo dovuto per l’erogazione di gas metano;
– di conseguenza, l’ente erogatore non agisce esercitando un potere impositivo, ma soltanto in forza di un rapporto contrattuale (nelle sue conclusioni, la Procura generale richiama Cass. n. 11720 del 14.5.2010 che, a proposito della riscossione di contributi consortili, afferma che “Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto l’impugnazione di una cartella esattoriale con la quale il consorzio di bonifica, nella specie ente erogatore del servizio di somministrazione di acqua potabile, abbia agito nei confronti dell’utente per il recupero delle somme dovute per l’utilizzazione del servizio medesimo. In tal caso, infatti, l’ente non agisce nell’esercizio del potere impositivo che ad esso e’ riconosciuto in materia di contributi consortili, ma in forza di un rapporto contrattuale, che nemmeno comporta l’iscrizione dell’utente al consorzio”).
La giurisdizione tributaria si colloca all’interno delle giurisdizioni speciali diverse da quella ordinaria e riguarda, in base al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, comma 1, prima parte, per quel che qui rileva: “… tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonche’ gli interessi e ogni altro accessorio- le liti relative ai tributi di ogni genere e specie comunque denominati – e dunque il debito di imposta, sovrimposta o addizionali, unitamente alle questioni relative ai rimborsi, alla riscossione ed alle sanzioni – unitamente agli interessi ed ad ogni altro accessorio relativo all’obbligazione tributaria”.
La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, pertanto, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rileva il cd. “petitum sostanziale”, correlato non soltanto alla concreta statuizione sollecitata al giudice, ma anche alla causa petendi, ossia all’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata in astratto a quest’ultima dal diritto positivo.
Al fine di individuare se una controversia avente ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l’esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico in cui l’intimazione di pagamento sia contenuta in una cartella esattoriale appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario o del giudice tributario non si deve guardare pertanto allo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma alla natura del credito fatto valere ed in particolare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e tributario, occorre verificare se esso scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca, come in questo caso, il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico. Il fatto che l’ente locale possa disporre, perche’ attribuitigli dalla legge, per la riscossione dei propri crediti, di strumenti privilegiati di riscossione, non altera la natura del credito per cui si agisce e di conseguenza non incide sulla giurisdizione (v. nello stesso senso, a proposito di cartella esattoriale emessa da un Comune per mancata corresponsione dei corrispettivi per la fornitura di acqua erogata in favore di un privato, Cass. n. 13775 del 2002).
Va dichiarata quindi la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale vanno rimesse le parti per la prosecuzione del giudizio.
Nulla sulle spese, trattandosi di regolamento promosso d’ufficio.

P.Q.M.

nella causa tra Comune di Venosa e (OMISSIS) dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti per la prosecuzione del giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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