In relazione alla controversia concernente l’opposizione all’ingiunzione di pagamento dei sovracanoni per gli impianti di pompaggio

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 6 giugno 2019, n. 15383.

La massima estrapolata:

In relazione alla controversia concernente l’opposizione all’ingiunzione di pagamento dei sovracanoni per gli impianti di pompaggio, in assenza di proposizione di uno specifico motivo di appello relativamente alla carenza di giurisdizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche a favore del giudice tributario, la statuizione sulla giurisdizione del giudice specializzato diventa irrevocabile e quindi insindacabile in sede di Cassazione.

Sentenza 6 giugno 2019, n. 15383

Data udienza 19 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente f.f.

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez.

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez.

Dott. ARMANO Uliana – Presidente di Sez.

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente di Sez.

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 25882-2016 proposto da:
COMUNE DI EDOLO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo STUDIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– resistente –
avverso la sentenza n. 260/2015 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 14/10/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2018 dal Consigliere Dott. SCRIMA Antonietta;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Nel 2002 (OMISSIS) S.p.a. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Milano, il Comune di Edolo e il Comune di Sonico esponendo, per quanto rileva ancora in questa sede, che: a) aveva realizzato in provincia di Brescia un impianto di produzione di energia elettrica, il quale utilizzava le acque di un ramo del fiume (OMISSIS) e di numerosi affluenti di tale corso d’acqua e restituiva le portate derivate dal predetto fiume; b) gli enti locali rivieraschi, ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articolo 53, erano la Provincia di Brescia e i Comuni di (OMISSIS); c) l’impianto, oltre ad utilizzare le portate naturalmente affluenti nel corso d’acqua, effettuava il pompaggio, in una vasca sita in prossimita’ del Comune di Edolo, di una parte della portata idrica derivata, per utilizzarla nuovamente nei momenti di massima richiesta di energia elettrica; d) nel 2001 il Comune di Edolo le aveva chiesto il pagamento dei sovracanoni relativi all’impianto di pompaggio per gli anni 1999, 2000 e 2001 e analoga richiesta era stata presentata successivamente dal Comune di Sonico; e) detti comuni avevano chiarito di aver sottoscritto un accordo mediante il quale, sul presupposto che il sovracanone per il pompaggio spettasse esclusivamente ad essi, avevano stabilito le percentuali di rispettiva spettanza; f) l’attuale ricorrente aveva replicato evidenziando varie difficolta’, fra le quali l’impossibilita’ di individuare i comuni ai quali spettava il sovracanone in assenza di apposito decreto ministeriale; g) in data 21 dicembre 2001 i Comuni di Edolo e di Sonico avevano emesso ingiunzione, ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, articolo 2, come sostituito dal Decreto Legislativo n. 51 del 1998, articolo 229, con cui, ai sensi della L. 30 aprile 1999, n. 136, articolo 28 e della L. 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 28, commi 8, 9 e 10, avevano intimato ad (OMISSIS) S.p.a. di pagare la somma di lire 1.891.895.074, di cui lire 1.773.651.632 a favore del Comune di Edolo e lire 118.243.442 a favore del Comune di Sonico; h) il 28 dicembre 2001 (OMISSIS) S.p.a. aveva disposto il pagamento delle minori somme che riteneva dovute.
Tanto premesso, (OMISSIS) S.p.a. propose opposizione avverso l’ordinanza di ingiunzione da ultimo indicata. A tale ingiunzione fecero seguito altre due ingiunzioni emanate dal solo Comune di Edolo, il quale preciso’ che l’importo di Euro 1.854.572,21, di cui alla terza ingiunzione in parola, comprendeva tutti i sovracanoni pretesi per gli anni dal 1999 al 2003.
Con distinti ricorsi (OMISSIS) S.p.a. propose opposizione avverso le predette ulteriori ingiunzioni dinanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Milano.
I ricorsi furono riuniti e in corso di causa il Comune di Edolo chiese ed ottenne un pignoramento immobiliare del quale (OMISSIS) S.p.a. chiese la conversione e, ottenutala, pago’ la somma di Euro 2.086.612,78.
All’udienza collegiale del 31 marzo 2010 (OMISSIS) S.p.a. deposito’ copia di un accordo nel frattempo intervenuto con il Comune di Sonico e altri sei comuni rivieraschi per la ripartizione dei sovracanoni in parola, sicche’ venne disposta la separazione delle cause e con separata sentenza venne dichiarata la cessazione della materia del contendere con il Comune di Sonico.
Il Tribunale adito dispose pure la chiamata in causa del Ministero dell’Economia e delle Finanze e rimise la causa sul ruolo, rilevando che difettava la prova che il Ministero avesse provveduto alla ripartizione dei sovracanoni tra i comuni rivieraschi ovvero che avesse ratificato l’accordo fra i comuni stessi.
La causa, cancellata per mancanza della chiamata in causa, venne riassunta dall'(OMISSIS) che chiamo’ pure in causa il terzo.
Con sentenza 10 febbraio 2012, n. 510, il Tribunale regionale delle acque pubbliche di Milano, ritenute le ingiunzioni opposte valide ed efficaci, rigetto’ le opposizioni proposte da (OMISSIS) S.p.a. e compenso’ le spese di lite.
Avverso tale sentenza (OMISSIS) S.p.a. propose appello, chiedendo che fosse accertato e dichiarato che il Comune di Edolo non aveva il diritto di percepire le somme di cui alle predette ingiunzioni, da ritenersi illegittime e prive di efficacia, con condannai del Comune di Edolo alla restituzione, in favore dell’appellante, della somma di Euro 2.086.612,78, con gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
Il Comune di Edolo si costitui’ contestando l’appello e chiedendone il rigetto; si costitui’ pure il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ribadendo la propria estraneita’ alla causa.
Con ordinanza collegiale del 29 maggio 2013, depositata il 7 novembre 2013, il Tribunale superiore delle acque pubbliche rimise la causa in istruttoria, invitando le parti interessate a produrre in giudizio il decreto ministeriale o dell’autorita’ all’epoca competente, impositivo del sovracanone per i comuni rivieraschi, il decreto che ne aveva fissato la ripartizione, i disciplinari relativi alle concessioni in questione, gli eventuali accordi tra i comuni rivieraschi.
Con sentenza depositata il 14 ottobre 2015, il Tribunale superiore delle acque pubbliche accolse l’opposizione e revoco’ le opposte ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune di Edolo; condanno’ (OMISSIS) S.p.a. al pagamento, in favore del predetto comune, di un ottavo dell’80% della somma di Euro 2.607.664,00, ossia al pagamento di Euro 260.766,40, con gli interessi legali dalla data della notifica dell’ingiunzione riassuntiva (5 maggio 2003) a quella dell’avvenuto pagamento; condanno’ il Comune di Edolo alla restituzione ad (OMISSIS) S.p.a. delle somme corrisposte in eccedenza rispetto a quella appena indicata, con gli interessi dalla data del pagamento al saldo; compenso’ nella misura del 50% tra il Comune e (OMISSIS) S.p.a. le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanno’ il Comune di Edolo alla rifusione, in favore di (OMISSIS) S.p.a., del rimanente 50%; compenso’ integralmente tra tutte le parti le spese relative al rapporto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Avverso la decisione appena richiamata e, per quanto occorra, avverso l’ordinanza del 29 maggio 2013, depositata il 7 novembre 2013, integralmente recepita nella predetta sentenza, il Comune di Edolo ha proposto ricorso, basato su quattro motivi e illustrato da memoria.
(OMISSIS) S.p.a. ha resistito con controricorso pure illustrato da memoria.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rilevato che e’ inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza collegiale depositata il 7 novembre 2013, trattandosi di provvedimento non autonomamente impugnabile, sicche’ oggetto del ricorso deve ritenersi esclusivamente la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
2. Con il primo motivo, rubricato “Art. 360 c.p.c., n. 1 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 2 e 19 e del Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 140, comma 1, lettera c) (difetto di giurisdizione del Tribunale delle acque in materia di c.d. sovracanoni di pompaggio)”, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui ha ritenuto sussistente la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche mentre, a suo avviso, sussisterebbe la giurisdizione del Giudice tributario, ed evidenzia che la stessa (OMISSIS) S.p.a., incerta sulla giurisdizione, ha rivolto le proprie doglianze avverso le ingiunzioni in parola sia dinanzi al Giudice delle acque sia dinanzi al Giudice tributario e che la Sezione quinta di questa Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione a queste Sezioni Unite del ricorso avverso la decisione della CTR Lombardia – sezione di Brescia,
che, dopo aver affermato la propria giurisdizione con ordinanza del 15 aprile 2008, con sentenza del 24 giugno 2008, n. 71/64/10, ha confermato la legittimita’ dell’ingiunzione e rigettato il ricorso avverso la sentenza emessa dalla C.T.P. di Brescia del 1 aprile 2003, n. 18/11/2003.
2.1. Il motivo e’ inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante la rinuncia al motivo all’esame da parte del ricorrente (v. memoria depositata e quanto rappresentato in sede di discussione e riportato nel processo verbale di udienza), alla luce della sentenza n. 950/2017 di queste Sezioni Unite, depositata il 17 gennaio 2017, resa tra le stesse parti con riferimento all’ingiunzione fiscale per l’anno 2000, notificata il 7 maggio 2003, con cui – e tanto si riporta per mera completezza – e’ stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario specializzato (Tribunale regionale delle acque pubbliche) ed e’ stata cassata senza rinvio la sentenza impugnata, sul rilievo che, dalla sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche impugnata in questa sede, e relativa alle “ingiunzioni di pagamento oggetto di impugnazione, da parte di (OMISSIS) S.p.a., anche dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Brescia, alle quali si riferisce la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia… impugnata (in quella sede)”, emerge che il Tribunale regionale ha esaminato nel merito le opposizioni proposte e le ha rigettate, disattendendo espressamente l’eccezione, proposta dal Comune di Edolo, di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario specializzato a favore del Giudice tributario ed emerge, altresi’, che dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche (OMISSIS) ha proposto impugnazione e il Comune di Edolo si e’ limitato a contestare il fondamento dell’appello,
chiedendone il rigetto, senza introdurre una censura, sia pure condizionata, in ordine al difetto di giurisdizione del Tribunale regionale che aveva pronunciato la sentenza impugnata, comunque favorevole al di Comune nel merito.
Queste Sezioni Unite hanno, quindi, statuito che, non essendo stato proposto motivo di appello, seppure condizionato, con riguardo alla carenza di giurisdizione, l’affermazione della giurisdizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche, in relazione al medesimo titolo dedotto in giudizio fra le medesime parti, non e’ possibile porre in discussione la giurisdizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche, stante l’irrevocabilita’ della statuizione sulla giurisdizione del giudice specializzato in ordine alla controversia avente ad oggetto l’opposizione all’ingiunzione di pagamento concernenti i sovracanoni per gli impianti di pompaggio.
3. Il secondo motivo e’ cosi’ rubricato: “Art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione del Regio Decreto n. 1775 del 1933, articoli 52 e 53, della L. n. 925 del 1980, articoli 1 e 2, della L. n. 136 del 1999, articolo 28, comma 4 e della L. n. 388 del 2000, articolo 28, comma 9, lettera b) (natura, classificazione e regime dei c.d. sovracanoni di pompaggio)”.
Rappresenta il ricorrente che il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha ritenuto legittima la pretesa del Comune sul rilievo che gli impianti di pompaggio non sarebbero sottoposti ad una disciplina diversa rispetto a quella cui sono assoggettati gli altri impianti, ad acqua fluente e ad accumulo, di grandi derivazioni idroelettriche e che, in particolare, i sovracanoni previsti dalla L. 30 aprile 1999, n. 136, articolo 28, comma 4, costituirebbero una mera maggiorazione dei canoni BIM (Regio Decreto n. 1775 del 1933, ex articolo 52 e L. n. 925 del 1980, articolo 1) e rivieraschi (Regio Decreto n. 1775 del 1933, ex articolo 53 e L. n. 925 del 1980, articolo 2). Sulla base di questa premessa, il predetto Tribunale avrebbe ritenuto che i sovracanoni di pompaggio “seguono la disciplina dei sovracanoni BIM e rivieraschi cui accedono, ed in particolare le regole di istituzioni, imposizione e ripartizione” e che, in particolare, nella specie, essendo le somme pretese dal Comune di Edolo ai sensi della b) della L. n. 388 del 2000, articolo 28, comma 9, si tratterebbe di una maggiorazione dei soli sovracanoni rivieraschi e, quindi, sarebbero dovuti tutt’al piu’ a tutti i comuni rivieraschi gia’ legittimati a percepire i canoni ex articolo 53 Regio Decreto n. 1775 del 1933 e L. n. 925 del 1980, articolo 2 generati dalla produzione di energia calcolata sulla potenza nominale dell’impianto riferito alla sola acqua fluente, cioe’ non riciclata.
Ad avviso del ricorrente, il ragionamento del Tribunale superiore delle acque, secondo cui i sovracanoni di pompaggio costituirebbero una mera maggiorazione di quelli BIM e rivieraschi, sarebbe frutto di un errore scaturito dalla mancata comprensione delle caratteristiche dell’impianto di Edolo e in particolare di tutti gli impianti di pompaggio, da parte del predetto Tribunale, sostanzialmente ritenuti soltanto una particolare specie degli impianti muniti di dighe, laddove tali impianti si differenziano radicalmente rispetto a quelli tradizionali e tale peculiarita’ costituirebbe la ratio e, quindi, la chiave interpretativa della nuova disciplina dettata espressamente per i soli impianti di produzione per pompaggio, cosicche’, in riferimento a questi, assumerebbe rilevanza la categoria dei comuni “territorialmente interessati dagli impianti”.
Deduce il ricorrente che gli impianti di pompaggio, a differenza di tutti gli altri, non producono energia idroelettrica prelevando nuova risorsa idrica dal corso naturale della derivazione ma la producono riportando, tramite pompaggio, l’acqua che ha gia’ generato energia elettrica, dal bacino di valle al bacino di monte durante le ore di minor richiesta di energia, utilizzando per questa operazione l’energia elettrica in eccesso; per questo vengono attivati soprattutto in determinati periodi a copertura di picchi di domanda, si concentrano sulle ore di produzione piu’ remunerative e garantiscono ai produttori i maggiori guadagni.
A parere del ricorrente, il legislatore, consapevole delle particolari caratteristiche degli impianti di pompaggio (sensibile incremento di redditivita’ a fronte del riciclo potenzialmente infinito della medesima risorsa idrica prelevata una tantum dall’alveo naturale), con le L. n. 136 del 1999 e L. n. 388 del 2000, non si sarebbe limitato ad incrementare l’importo unitario dei sovracanoni BIM e rivieraschi ma avrebbe dettato una nuova disciplina orientata a riservare, almeno in parte, una quota della maggiorazione dell’indennizzo a favore di quegli enti locali che soli hanno sopportato impatti prodotti a livello paesaggistico-ambientale dalla realizzazione delle centrali di pompaggio.
In quest’ottica, secondo il Comune di Edolo, andrebbero lette le disposizioni di cui alla L. n. 388 del 2000, articolo 28, commi 8, 9 e 10, che costituiscono il particolare regime applicabile ai soli sovracanoni generati dalla produzione mediante pompaggio.
Evidenzia il ricorrente che e’ stato disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 1999, gli impianti elettrici di accumulo per pompaggio “sono” (e non “possono essere”) soggetti ai sovracanoni previsti dalla L. n. 925 del 1980, articoli 1 e 2 e che solo per la componente di produzione legata al pompaggio risultano predeterminate le quote tra comuni consorziati e non e tra comuni rivieraschi e province, ripartizione che, invece, per i canoni non legati al pompaggio resta legislativamente indeterminata.
Inoltre, ad avviso del ricorrente, il Tribunale superiore delle acque non avrebbe colto la sostanziale differenza tra la previsione di cui alla lettera a) rispetto a quella di cui alla lettera b) del gia’ citato articolo 28 comma 9. Nel primo caso l’unico elemento innovativo rispetto alla disciplina della L. n. 925 del 1980 sarebbe costituito dall’indicazione di una percentuale determinata da assegnare ai vari enti, nel secondo caso, invece, in aggiunta alla precisazione che la quota della provincia non puo’ essere superiore al 20%, verrebbe fornito pure un ulteriore inequivocabile criterio per identificare quali tra i comuni gia’ beneficiati del sovracanone rivierasco “da generazione” sono legittimati a riscuotere anche la parte di sovracanone legato alla produzione per pompaggio; e tale criterio sarebbe quello dell’ubicazione territoriale degli impianti.
La ragionevolezza del nuovo regime emergerebbe, secondo il ricorrente, dalla considerazione che la trasformazione di una centrale idroelettrica da mera acqua fluente ad impianto di pompaggio (come il caso di Edolo) non avrebbe determinato in alcun modo un impoverimento supplementare del corso d’acqua che attraversa il territorio dei comuni rivieraschi, i quali non avrebbero subito alcun aggravamento del pregiudizio che gia’ sopportavano prima della trasformazione dell’impianto stesso, non solo in termini di ridotta affluenza idrica, ma neppure in termini di consumo del territorio o di rischi connessi alla gestione delle infrastrutture integrate con l’istallazione di gruppi turbina-generatore che possono trasformarsi in gruppi di pompa-motore che di notte, sfruttando il surplus di energia elettrica disponibile a costi minimi, pompano nuovamente verso il lago d’Avio, pure compreso nel territorio di Edolo, l’acqua raccolta a valle in una vasca di accumulo, collocata pressoche’ totalmente nel territorio del comune di Edolo e solo assai marginalmente in quello di Sonico. Il che non escluderebbe che per il medesimo impianto, ma per la parte di produzione non correlata al pompaggio, gli altri comuni rivieraschi continuino a percepire la propria quota di sovrani ex articolo 53 del T.U., delle acque, come del resto risulterebbe dall’accordo transattivo del 16 maggio 2008 prodotto in giudizio da (OMISSIS), nel quale sono tenuti ben distinti i sovracanoni definiti “da pompaggio” da quelli invece definiti “da generazione”.
Pertanto, ad avviso del ricorrente, erroneamente il TSAP avrebbe affermato che la locuzione “comuni territorialmente interessati dagli impianti” debba essere letta come meramente pleonastica rispetto a quella di “comuni rivieraschi”.
Inoltre, il Comune di Edolo sostiene che erroneamente il Tribunale superiore delle acque pubbliche avrebbe ritenuto di poter attribuire solo natura interpretativa alla modifica del comma 8 e all’abrogazione della L. n. 388 del 2000, articolo 28, commi 9 e 10, per effetto del Decreto Legge n. 239 del 2003, articolo 1-quinques, e cio’ sulla base di una apodittica e forzata interpretazione tanto della norma abrogatrice quanto di quella abrogata. Infine, il ricorrente deduce che non sarebbe fondata l’argomentazione del TSAP secondo cui la pretesa del Comune di Edolo non potrebbe trovare accoglimento, essendo stato tale ente gia’ adeguatamente risarcito per l’impatto subito dal proprio territorio con la riscossione dei contributi, L. n. 393 del 1975, ex articolo 15, per le opere di urbanizzazione secondaria, in quanto in tal modo si porrebbero su un unico piano previsioni normative che attengono ad ambiti diversi, atteso che gli importi dovuti ai sensi della norma appena citata sono correlati alla costruzione della centrale mentre i sovracanoni sono connessi al suo esercizio.
2.1. Il motivo e’ infondato.
2.2. Osserva il Collegio che il Tribunale superiore delle acque pubbliche, nella sentenza impugnata, ha correttamente delineato il quadro normativo di riferimento, precisando che, con la L. n. 133 del 1999, articolo 28, comma 4, il legislatore non ha istituito un nuovo e ulteriore sovracanone a carico dei concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche, rispetto a quelli (BIM e per comuni rivieraschi) gia’ esistenti, ma ha stabilito, a carico degli impianti di pompaggio una maggiorazione dei sovracanoni previsti dal Regio Decreto n. 1775 del 1933, articoli 52 e 52, evidenziando che la norma di cui al richiamato articolo 28 ha eliminato l’esenzione di cui gli impianti in parola godevano e ha stabilito le peculiari modalita’ di calcolo. Quel Tribunale ha pure precisato che la pretesa del Comune di Edolo, nella specie, relativa all’impianto idroelettrico di accumulo per pompaggio, pertanto, “riguarda soltanto un incremento dell’importo del sovracanone per comuni rivieraschi ex articolo 53 gia’ eventualmente gravante su (OMISSIS) spa in relazione all’impianto idroelettrico ed alla grande derivazione d’acqua pubblica in questione”.
A tale conclusione il predetto Tribunale e’ pervenuto all’esito di una corretta esegesi dell’articolo 28 dall’ultimo citato, fondata su ragioni di ordine letterale e sulla ratio di detta norma, nonche’ alla luce del tenore della L. n. 388 del 2000, della natura interpretativa della norma di abrogazione della L. n. 388 del 2000, articolo 28, commi 9 e 10 (Decreto Legge n. 239 del 2003, articolo 1-quinquies, comma 4, convertito, con modificazioni, in L. n. 290 del 2003) e della “lettura” data dall’Agenzia del Demanio con nota del 15 febbraio 2007 in relazione al canone aggiuntivo unico previsto dalla L. n. 266 del 2005, articolo 1, comma 486, (comma poi dichiarato incostituzionale con sentenza della Consulta n. 1 del 2008), assunta quale elemento a conforto dell’interpretazione seguita. E di tanto il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha fornito ampia motivazione e ha pure esplicitato le ragioni dell’inesattezza delle tesi dell’attuale ricorrente, pur ritenute interessanti e meritevoli di attenzione.
Dalle considerazioni relative alla ratio dei sovracanoni di cui all’articolo 53, estesamente riportate nella sentenza impugnata, e dalla ritenuta natura prettamente discrezionale della concreta istituzione dei predetti sovracanoni e della loro ripartizione tra i diversi comuni destinatari, che devono avvenire solo dopo un’attenta ed approfondita valutazione, da parte dell’autorita’ competente, di una pluralita’ di elementi diversi, il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha pure correttamente desunto la necessita’ dell’istituzione del sovracanone con atto ministeriale (ora della regione) o di un accordo con la partecipazione di tutti i comuni e province beneficiarie. Il predetto Tribunale ha ritenuto anche possibile che il nuovo invaso realizzato nei pressi del Comune di Edolo abbia potuto provocare a tale ente conseguenze dannose ulteriori rispetto a quelle esistenti precedentemente ed a quelle subite dagli altri comuni rivieraschi destinatari del sovracanone ex articolo 53, ma ha evidenziato che a tale situazione avrebbe dovuto farsi fronte sollecitando un nuovo provvedimento ministeriale (o regionale) di ripartizione del sovracanone ex articolo 53 o un nuovo accordo tra tutti i comuni interessati e la Provincia di Brescia, ratificato dall’autorita’ competente, mentre nella specie il Comune ricorrente avrebbe raggiunto con il solo Comune di Sonico un accordo, pertanto, inefficace (v. sentenza impugnata p. 24).
2.3. Peraltro, il motivo all’esame, nonostante la sua ampiezza, finisce sostanzialmente per riproporre le tesi gia’ disattese dal TSAP, senza offrire elementi validamente idonei a sconfessare quanto ritenuto dal predetto Giudice.
3. Con il terzo motivo, rubricato “Art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, articolo 28 comma 10, del Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 53 e della L. n. 925 del 1980, articolo 2 (immediata esigibilita’ dei sovracanoni, validita’ dell’accordo intercomunale di ripartizione ratifica ministeriale)”, si lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto illegittima l’ingiunzione dell’attuale ricorrente in quanto, “in forza del principio dell’onere della prova posto dall’articolo 2697 c.c., sarebbe spettato al Comune di Edolo fornire la prova dei presupposti della prestazione patrimoniale richiesta, e cioe’ sia dell’an debeatur, ossia del fatto che il sovracanone per comuni rivieraschi di cui all’articolo 53, di cui quello per pompaggio e’ solo un incremento, era stato effettivamente istituito dall’autorita’ competente, sia del quantum, ossia della percentuale di ripartizione ad esso spettante in base al provvedimento dell’autorita’ competente o di un accordo tra tutti gli enti locali beneficiari, ratificato da detta autorita’”.
La censura, sul rilievo che il TSAP ha comunque preso atto che ” (OMISSIS) spa ha chiaramente riconosciuto l’an debeatur avendo ammesso pacificamente l’esistenza di una sua obbligazione di pagamento dei sovracanoni per comuni rivieraschi di cui all’articolo 53 in relazione alla centrale idroelettrica in questione”, si focalizza sul quantum debeatur, evidenziando al riguardo il ricorrente che la pronuncia impugnata sul punto investe il quesito sulla legittimita’ dell’accordo intercomunale di ripartizione tra i soli Comuni di Edolo e di Sonico e la necessita’ o meno di un’espressa ratifica ministeriale ai sensi della L. n. 925 del 1980, articolo 2, comma 2.
Premette il ricorrente di aver evidenziato che la centrale in questione e’ entrata in funzione il 13 febbraio 1986, ha generato milioni di kilowatt senza prelevare acqua in piu’ a quella necessaria per produrla con lo sfruttamento della sola acqua fluente e che, a suo avviso, “la trasformazione del precedente impianto… non puo’ configurarsi come una mera variazione delle precedenti concessioni trattandosi di una derivazione radicalmente nuova”. Pertanto, secondo il Comune di Edolo, sarebbe evidente che la ricognizione degli enti rivieraschi e soprattutto la considerazione del “peso” da questi sopportato a seguito della trasformazione dell’impianto asservito alla precedente derivazione avrebbe dovuto essere regolata in uno specifico articolo del disciplinare della concessione e, successivamente al decreto concessorio, gli enti interessati avrebbero dovuto essere convocati per addivenire ad un accordo in merito alla determinazione delle rispettive quote.
Rappresenta il ricorrente che, tuttavia, dopo trent’anni questa concessione ancora non risulta essere stata rilasciata mentre l’impianto continua ad essere utilizzato solo in forza di un’autorizzazione provvisoria Regio Decreto n. 1775 del 1933, ex articolo 13.
Sostiene, altresi’, il ricorrente che quando ha cominciato a richiedere il sovracanone di pompaggio, l'(OMISSIS) ha riconosciuto di dover corrispondere il detto sovracanone ma ne ha contestato l’ammontare, ritenendo che la somma richiesta non corrispondesse alla quota assegnata al Comune di Edolo nel riparto dei sovracanoni rivieraschi da generazione. Pertanto, sul rilevo che trattavasi di derivazione radicalmente nuova e che era nullo il danno sopportato dagli altri comuni non territorialmente interessati per la componente di produzione fornita tramite pompaggio, ha dedotto di aver ritenuto di essere l’unico Comune, con quello di Sonico, legittimato a riscuotere i sovracanoni di pompaggio (a suo avviso, ai sensi della L. n. 388 del 2000, articolo 28, comma 10, immediatamente esigibili, senza dover attendere la formalizzazione del decreto di concessione degli impianti) e di aver stipulato un accordo con il Comune di Sonico; ha inoltre evidenziato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, interpellato dal Tribunale regionale delle acque pubbliche, non si sarebbe limitato ad affermare la propria estraneita’ al giudizio, come ritenuto dalla sentenza impugnata, ma avrebbe ribadito la propria estraneita’ all’oggetto del contendere sulla base delle considerazioni svolte negli scritti del giudizio di primo grado in cui il Ministero aveva precisato che “solo in caso di mancato accordo spettera’ al Ministero, sentito il Consiglio superiore II.pp. procedere d’ufficio alla ripartizione”, concludendo che “alla luce di tale panorama normativo, l’accordo concluso tra i Comuni di Edolo e Sonico deve ritenersi del tutto legittimo… La tesi del ricorrente secondo cui sarebbe stato necessario un provvedimento ministeriale di individuazione degli enti rivieraschi beneficiari, appare destituita di ogni fondamento”.
Peraltro, rappresenta il ricorrente che nell’intervallo di tempo decorso dall’accordo di programma tra i due predetti Comuni non solo non sarebbe intervenuta alcuna ratifica ministeriale ma neppure il Ministero (o, per esso, l’Agenzia del demanio) avrebbe fino ad oggi ritenuto di dover intervenire, il che, anche alla luce de(cd. patto di stabilita’, per effetto del quale doppiamente grave risulterebbe l’inerzia ministeriale, evidenzierebbe l’errore in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata dichiarando illegittimo, perche’ viziato per mancata ratifica ministeriale, l’accordo tra i Comuni di Edolo e Sonico.
3.1. Il motivo va disatteso.
Ed invero il Tribunale superiore delle acque pubbliche, che peraltro si e’ limitato ad affermare la sola inefficacia dell’accordo stipulato unicamente con il Comune di Sonico (v. sentenza impugnata, p. 24), ha argomentatamente esplicitato le ragioni in base alle quali ha ritenuto (v. p. 27-30 della sentenza impugnata) di considerare “pacifica ed ammessa dall’appellante sia l’istituzione del sovracanone di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articolo 53 (che comprende la maggiorazione per pompaggio) e sia l’individuazione ministeriale degli enti locali beneficiari” e ha chiarito che, “in mancanza della prova di un diverso criterio di ripartizione stabilito secondo le modalita’ di legge”, “il sovracanone ex articolo 53, e quindi la maggiorazione per pompaggio (di cui si discute) debba presumersi assegnato alla provincia di Brescia per la quota del 20% e, per la restante quota dell’80%, in parti uguali agli otto comuni beneficiarie dianzi (v. sentenza impugnata p. 28) indicati”.
E tanto in conformita’ a quanto dal medesimo TSAP ritenuto – che, come evidenziato esaminando il secondo motivo, resiste alle censure proposte – secondo cui il sovracanone non mira a risarcire un particolare pregiudizio subito dal Comune in cui e’ ubicato l’impianto di pompaggio.
4. Il quarto motivo e’ cosi’ rubricato: “Art. 360 c.p.c., n. 4 (omessa valutazione di prova in violazione dell’articolo 115 c.p.c.) e, sotto altro profilo, articolo 360 c.p.c., n. 3 violazione falsa applicazione della L. n. 925 del 1980, articolo 2 (determinazione della quota di sopra canone spettante al Comune di Edolo)”.
In subordine, nel caso di mancato accoglimento dei precedenti motivi, il ricorrente chiede la cassazione della sentenza impugnata per aver il TSAP erroneamente determinato la parte di sovracanone rivierasco di pompaggio spettante al Comune di Edolo nella misura di 1/8 della quota (80%) dalla legge riservata ai Comuni rivieraschi, quota calcolata dal predetto Tribunale in Euro 260.766,40.
Assume il ricorrente che il TSAP avrebbe motivato la propria decisione facendo riferimento all’accordo transattivo del 15 maggio 2008 con cui (OMISSIS) e i comuni rivieraschi, ad eccezione di Edolo, si sono accordati per il pagamento dei sovracanoni distinguendo tra quelli “da pompaggio” del periodo 1999-20008 da quelli “da generazione” del periodo 1986-2008. Sottolinea il ricorrente che solo nelle more dei processi proposti da (OMISSIS) a partire del 2002 e solo su sollecitazione di questa, che aveva visto i suoi ricorsi respinti dal Giudice Tributario, non prima del 2006 gli altri Comuni rivieraschi hanno cominciato a rivendicare la loro legittimazione concorrente a quella dei Comuni di Edolo e Sonico ed (OMISSIS) si sarebbe affrettata a versare a tali Comuni sovracanoni per pompaggio in contrasto con quanto richiesto da Edolo (ottenendo in sede transattiva la riduzione del 75% dell’importo dovuto per legge) ancorche’ nessuna evidenza vi fosse del danno da loro sofferto e senza che nessun Ministero o Autorita’ amministrativa regionale intervenisse con quel provvedimento di ratifica della cui mancanza (OMISSIS) si duole quando lamenta l’inefficacia dell’originario accordo dell’8 maggio 2001 tra Edolo e Sonico.
Con riferimento all’atto transattivo del 16 maggio 2008, prodotto da (OMISSIS), sostiene il ricorrente che il TSAP si limiterebbe ad osservare che, per quanto riguarda il pompaggio, la quota della Provincia deve essere calcolata pari al 20h anziche’ al 25% mentre la restante parte deve essere salomonicamente divisa in parti uguali tra i comuni rivieraschi in mancanza di prova di un diverso criterio di ripartizione stabilito secondo le modalita’ di legge. Tale affermazione sarebbe pero’ smentita, ad avviso del ricorrente, proprio dal contenuto di quel documento cui il Giudice di secondo grado, con riferimento all’an debeatur, ha riconosciuto valore probatorio idoneo a superare il preteso mancato assolvimento da parte del Comune dell’onere di cui all’articolo 2697 c.c.. Ad avviso del ricorrente, il TSAP contraddirebbe se’ stesso in quanto, dopo aver qualificato i sovracanoni di cui alle L. n. 136 del 1999 e L. n. 388 del 2000 null’altro che una maggiorazione di quelli rivieraschi, si rifiuterebbe di prendere atto che proprio per i sovracanoni rivieraschi un accordo tra tutti i comuni rivieraschi, compreso quello di Edolo, sarebbe intervenuto e sarebbe stato riconosciuto valido ed efficace dal debitore (OMISSIS). In base al richiamato accordo di ripartizione del 31 maggio 2004, quindi, la somma che (OMISSIS) e’ stata condannata a pagare a favore del Comune di Edolo avrebbe dovuto essere pari non ad Euro 260.766,40, come da dispositivo della sentenza impugnata, bensi’ ad Euro 826.368,72.
Assume la ricorrente che, ai sensi dell’articolo 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificamente contestati ma ciononostante la sentenza impugnata, ignorando dati inequivocabilmente evidenziati in un documento prodotto in giudizio, che attestano un riparto con accordo diretto ai sensi della L. n. 925 del 1980, articolo 2 comma 2 e, comunque, non contestati dalla parte debitrice, avrebbe illegittimamente limitato la somma che afferma essere, comunque, dovuta al Comune di Edolo.
4.1. Il motivo e’ inammissibile.
Ed invero il mezzo all’esame, al di la’ di quanto indicato nella sua rubrica, che non ha comunque carattere vincolante, si risolve nella deduzione di un vizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sicuramente deducibile anche in relazione alle sentenze del Tribunale superiore delle acque, ma entro i limiti stabiliti dal testo novellato della richiamata norma del codice di rito, ratione temporis applicabile nella fattispecie, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimita’ (Cass., sez. un., 7/01/2016, n. 67, Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053).
Va rilevato che, nella specie, il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha fornito sul punto in questione una motivazione non sindacabile ne’ in ordine alla interpretazione degli atti prodotti, essendo inammissibile una ricostruzione della volonta’ negoziale operata dal giudice del merito che si traduca in una diversa valutazione degli elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10/02/2015, n. 2465; Cass. 26/05/2016, n. 10891), ne’ sotto il profilo, piu’ generale, della valutazione delle risultanze istruttorie, evidenziandosi che neppure e’ stata dedotta la decisivita’ dell’atto che sia assume non, o non correttamente esaminato (Cass., ord., 28/09/2016, n. 19150), non essendo stato specificamente evidenziato che lo stesso abbia, cioe’, una tale portata probatoria da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita’, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie e le ragioni in iure che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento.
4. Il ricorso va rigettato.
5. Tenuto conto della peculiarita’ e della novita’ delle questioni esaminate, le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate per intero tra le parti.
6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

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