In presenza di una transazione novativa

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 9 dicembre 2019, n. 32109.

La massima estrapolata:

In presenza di una transazione novativa il giudice non può far da essa discendere la declaratoria di cessazione della materia del contendere sul rapporto originario ove le parti, a norma dell’inciso finale dell’art. 1976 c.c., abbiano espressamente previsto il diritto alla risoluzione per il caso di inadempimento, atteso che il verificarsi della condizione risolutiva determina la reviviscenza del rapporto originario antecedente alla risolta transazione, ad onta del carattere novativo della stessa.

Ordinanza 9 dicembre 2019, n. 32109

Data udienza 24 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29024/2015 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) per procura speciale notarile, elettivamente domiciliati in Roma presso il loro studio alla (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l., rappresentati e difesi dall’Avv. (OMISSIS) per procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso il suo studio alla (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 7059, depositata il 18 novembre 2014.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone nella camera di consiglio del 24 ottobre 2019.

FATTO E DIRITTO

atteso che:
La controversia trae origine dal preliminare stipulato il 1 dicembre 2001 tra la societa’ promittente venditrice (OMISSIS) e il promissario acquirente (OMISSIS), avente ad oggetto un complesso immobiliare e aziendale, che, nelle more del definitivo, sarebbe stato gestito da (OMISSIS) s.r.l., con cessione delle relative quote da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) a (OMISSIS) e (OMISSIS) (figli di (OMISSIS)), sotto le garanzie fornite da questi ultimi e da (OMISSIS).
Insorto contrasto giudiziale sull’adempimento e la risoluzione del preliminare, il 13 ottobre 2011 interveniva transazione, con pattuizione di cessione delle quote della (OMISSIS), anziche’ dell’immobile in sua proprieta’.
Ritenuta novativa la transazione, la Corte d’appello di Roma, adita dai (OMISSIS) – (OMISSIS) e da (OMISSIS) s.r.l., ha dichiarato cessata la materia del contendere, per l’effetto riformando la sentenza del Tribunale di Velletri, che aveva pronunciato la risoluzione del preliminare del 1 dicembre 2001 per inadempimento del promissario acquirente.
(OMISSIS) s.r.l. e i (OMISSIS) ricorrono per cassazione sulla base di quattro motivi, ai quali i (OMISSIS) – (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l. resistono mediante controricorso.
Il primo motivo del ricorso denuncia violazione degli articoli 1230, 1362, 1363, 1366, 1976 c.c., articolo 100 c.p.c., il secondo violazione degli articoli 1230, 1965 c.c., articoli 100, 112 c.p.c., il terzo violazione dell’articolo 1976 c.c., articolo 100 c.p.c., il quarto violazione degli articoli 1230, 1362, 1363, 1364, 1367, 1369, 1976 c.c., articolo 100 c.p.c..
I quattro motivi devono essere scrutinati unitariamente, perche’ connessi nello stigmatizzare che il giudice d’appello abbia interpretato come novativa la transazione del 13 ottobre 2011 e ne abbia fatto derivare la cessazione della materia del contendere sul giudizio inerente il preliminare del 1 dicembre 2001.
A norma dell’articolo 1976 c.c., “la risoluzione della transazione per inadempimento non puo’ essere richiesta se il rapporto preesistente e’ stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato”; invero, “se il rapporto preesistente e’ stato estinto per novazione”, la transazione e’ novativa, elide il rapporto originario e quindi “la risoluzione della transazione per inadempimento non puo’ essere richiesta”.
– Con la clausola di chiusura “salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato”, il legislatore ha inteso tuttavia precisare che l’inadempimento della transazione novativa “non puo’ far rivivere rapporti definitivamente estinti se non quando la volonta’ di entrambe le parti abbia subordinato all’effettivo adempimento l’estinzione medesima” (Relazione c.c., n. 773); in dottrina, il patto di risolubilita’ della transazione novativa e’ inteso come un accordo di “quiescenza”, diretto a tenere in sospeso il rapporto originario, sino all’effettivo adempimento della transazione novativa, quiescenza che si correla ad una condizione sospensiva, giacche’ il rapporto originario si estingue solo se, e quando, la transazione novativa e’ adempiuta.
In linea generale, la transazione novativa, stipulata tra le parti in causa e avente ad oggetto il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, appunto per l’effetto estintivo che essa ordinariamente dispiega sul rapporto originario (Cass. 10 febbraio 2003, n. 1950; Cass. 17 febbraio 2017, n. 4257).
– Quand’anche la transazione abbia carattere novativo, tuttavia, cioe’ quand’anche essa obiettivamente sostituisca al precedente un nuovo rapporto obbligatorio (Cass. 14 giugno 2006, n. 13717; Cass. 14 luglio 2011, n. 15444; Cass. 11 novembre 2016, n. 23064; Cass. 13 marzo 2019, n. 7194), non puo’ il giudice far da essa discendere la declaratoria di cessazione della materia del contendere sul rapporto originario, ove le parti abbiano espressamente stipulato il diritto alla risoluzione, a norma dell’inciso finale dell’articolo 1976 c.c..
Occorre assicurare continuita’ al precedente di legittimita’, pur non recente, secondo il quale, ove in una transazione avente carattere novativo sia pattuita la clausola risolutiva espressa per il caso di inadempimento, il verificarsi della condizione risolutiva determina la completa reviviscenza del rapporto originario antecedente alla risolta transazione (Cass. 9 agosto 1969, n. 2974).
Nella specie, il giudice d’appello ha rimarcato la connotazione novativa della transazione del 13 ottobre 2011, desumendola dal mutamento oggettivo della prestazione traslativa rispetto al preliminare del 1 dicembre 2001, prestazione ormai relativa non piu’ all’immobile, bensi’ alle quote della societa’ proprietaria.
Tuttavia, il giudice d’appello non ha dato il giusto valore interpretativo alla clausola della transazione medesima, secondo la quale “le parti espressamente convengono il diritto di ciascuna di esse di chiedere la risoluzione per inadempimento del presente contratto ai sensi dell’articolo 1976 c.c.”: patto di risolubilita’ che, come sopra veduto, ha l’effetto di tenere quiescente il rapporto originario, impedendone l’estinzione immediata, ad onta del carattere novativo della transazione.
Peraltro, la transazione del 13 ottobre 2011 ospita anche una clausola di salvezza dei giudizi in corso, dei quali si prevede l’abbandono solo ad effettivo adempimento dei nuovi obblighi.
Riflettendo anch’essa la quiescenza del rapporto originario, questa clausola di salvezza deve essere messa a sistema col citato patto di risolubilita’.
– Il giudice d’appello, invece, separando l’una clausola dall’altra, si e’ arrestato ad un’interpretazione “atomistica” del testo negoziale, violando il canone ermeneutico di cui all’articolo 1363 c.c. (Cass. 21 febbraio 1995, n. 1877; Cass. 14 aprile 2006, n. 8876; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2267).
– Il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che si uniformera’ al seguente principio di diritto: “la transazione novativa stipulata tra le parti in causa e avente ad oggetto il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio non determina la cessazione della materia del contendere qualora contenga l’espressa pattuizione del diritto delle parti alla risoluzione per inadempimento della transazione medesima, giacche’ questa pattuizione, secondo l’inciso finale dell’articolo 1976 c.c., impedisce l’estinzione immediata del rapporto originario e lo tiene in stato di quiescenza sino all’effettivo adempimento della transazione novativa; solo l’adempimento della transazione determina l’effettiva estinzione del rapporto originario, mentre la risoluzione della stessa per inadempimento comporta la reviviscenza del medesimo rapporto”.
Il giudice di rinvio regolera’ le spese processuali, anche del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *