In ordine alla configurabilità delle esigenze di restrizione della libertà personale

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|7 aprile 2021| n. 13045.

Nel giudizio cautelare, in ordine alla configurabilità delle esigenze di restrizione della libertà personale, nessuna preesistente restrizione cautelare può ritenersi stabile tanto da escludere una restituzione in libertà per vicende attinenti al procedimento cui inerisce. Persino l’esecuzione in corso per una condanna definitiva per delitto ostativo cosiddetto di prima fascia non è ritenuta assorbente del giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari in quanto nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possiilità di riaccquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà.

Sentenza|7 aprile 2021| n. 13045

Data udienza 17 febbraio 2021

Integrale
Tag – parola chiave: Custodia cautelare in carcere – Esigenze cautelari – Pericolo di reiterazione della condotta criminosa – Configurabilità anche in caso di detenzione per altra causa del destinatario – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefani – Presidente

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

Dott. LIUNI Teresa – rel. Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 09/11/2020 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. TERESA LIUNI;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, Dott. DI LEO GIOVANNI, tempestivamente inviata ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9/11/2020 il Tribunale del riesame di Napoli – adito ai sensi dell’articolo 309 c.p.p. – ha confermato l’ordinanza del GIP in sede del 9/10/2020 di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di (OMISSIS), indagato per i reati di porto e detenzione di armi, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, accertati in (OMISSIS).
1.1. La piattaforma indiziaria e’ stata indicata nelle propalazioni del collaboratore di giustizia Luca Covelli, acquisite nell’interrogatorio del 22/1/2019, e principalmente nel riconoscimento effettuato da (OMISSIS), gestore di una sala-scommesse nel comune di (OMISSIS), il quale era stato minacciato a mano armata proprio da ” (OMISSIS)” (agnome dello (OMISSIS)).
1.2. Le esigenze cautelari, unico punto devoluto all’attenzione del Tribunale del riesame, sono state individuate nel pericolo di recidivazione, desunto dalla gravita’ del fatto, indicativo della propensione dell’indagato e del suo gruppo alla risoluzione dei conflitti mediante l’uso delle armi e della violenza, il che fonda un giudizio di pericolosita’ dello (OMISSIS) tale da essere contenuto soltanto dalla misura carceraria, necessaria a recidere il legame con il contesto criminale ambientale. Si e’ infatti evidenziato che l’indagato e’ attualmente detenuto per il reato ex articolo 416 bis c.p. in posizione di vertice, nonche’ per i reati di detenzione e porto di numerose armi, anche da guerra, per estorsioni aggravate, consumate e tentate, e per incendio doloso, delitti per i quali e’ intervenuto decreto di giudizio immediato.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, avv. (OMISSIS), indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge, anche processuale, ed il vizio di motivazione, con riguardo all’articolo 125 c.p.p..
La censura attiene alla rilevata mancanza della motivazione sul punto dell’assenza di esigenze cautelari, poiche’ (OMISSIS) era gia’ ristretto in custodia cautelare per il procedimento n. 5797/2018 RGn. r., in fase di giudizio abbreviato. Tale situazione era stata dedotta e documentata dalla difesa, ma l’ordinanza impugnata non l’ha considerata in termini di eliminazione della concretezza delle esigenze cautelari, ma in senso opposto.
3. Il Procuratore generale, Dott. Giovanni Di Leo, ha presentato requisitoria scritta in cui ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e deve essere respinto.
1.1. Secondo il ricorrente, dovrebbe ritenersi che la contestuale esistenza di altro titolo cautelare, per altri delitti, determini l’elisione delle esigenze cautelari in relazione al presente procedimento, le quali dunque non si potrebbero definire concrete. Ma tale impostazione e’ infondata, essendosi sempre riconosciuto che lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non e’ di per se’ in contrasto con la configurabilita’ di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa (Sez. 1, n. 48881 del 2/10/2013, Barranca, Rv. 258066), anche successivamente alla novella di cui alla L. 16 aprile 2015, n. 47 che espressamente richiede il requisito dell’attualita’ del pericolo (Sez. 5, n. 28750 del 10/04/2017, Perskura, Rv. 270535). Infatti, nessuna preesistente restrizione cautelare puo’ dirsi stabile tanto da escludere una restituzione in liberta’ per vicende attinenti al procedimento cui inerisce; finanche l’esecuzione in corso per una condanna definitiva per delitto ostativo cosiddetto di prima fascia non e’ stata ritenuta assorbente del giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilita’ di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di liberta’ (Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv. 278498).
Non vi e’ dunque alcun ostacolo concettuale, sotto il profilo dell’attualita’ e concretezza, che escluda una condizione di coesistenza di titoli cautelari.
1.2. Nel caso specifico, si lamenta che il Tribunale del riesame abbia per l’appunto ricavato (anche) da tali pendenze il giudizio di pericolosita’ sociale dell’indagato: ebbene, in cio’ non si annida alcuna violazione di legge o illogicita’ argomentativa, avendo il collegio aggiunto alle ragioni di individuata pericolosita’ sociale derivante dai titoli cautelari in esame, anche quelle emergenti dal decreto di giudizio immediato per il delitto di associazione mafiosa in posizione di vertice e per altri gravi reati, cosi’ da acuire la valutazione negativa della personalita’ dell’indagato. In tale prospettiva, si rileva che vi e’ stata considerazione per l’argomento difensivo diretto a valorizzare la preesistenza di vincoli cautelari – non potendosi pero’ pretendere che essi fossero considerati assorbenti rispetto al complessivo quadro cautelare, per quanto sopra illustrato – cosi’ colmandosi il denunciato vuoto motivazionale, in realta’ soltanto apparente.
2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, da cio’ conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p..
Non comportando la presente decisione la rimessione in liberta’ del ricorrente, segue altresi’ la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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