In ordine a quanto disposto dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Ordinanza 8 agosto 2018, n. 38235.

La massima estrapolata:

A norma di quanto disposto dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, secondo cui il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti l’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza», deriva che il difetto della motivazione – anche quello in ordine alla insussistenza delle condizioni per la pronuncia del proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale – non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione. Nei casi in cui sia stato allora proposto un ricorso inammissibile, dispone il comma 5-bis dell’articolo 610 del codice di procedura penale (introdotto sempre dalla legge n. 103 del 2017), laddove è previsto che la corte di cassazione dichiari «senza formalità di procedura» l’inammissibilità del ricorso proprio nei casi di impugnazioni avverso la sentenza di patteggiamento aventi ad oggetto motivi non deducibili: la previsione ha uno scopo deflattivo del carico delle udienze dinanzi la Suprema corte, perseguito appunto mediante la assenza di formalità della procedura di adozione del provvedimento, che è emesso de plano, ovvero in assenza di contraddittorio (non è necessario acquisire neppure il parere del procuratore generale) e senza alcun obbligo di dare avvisi alle parti (la Corte, in parte motiva, ha comunque chiarito che la modifica alla disciplina dell’impugnazione contenuta nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, non ha inciso sulla struttura della sentenza di cui all’articolo 444 del codice di procedura penale, del quale è rimasto immutato il secondo comma; pertanto, il giudice deve pur sempre procedere ad accertare che non sussista una della cause di proscioglimento ex articolo 129 del codice di procedura penale, conseguendone che, se da un verso persiste l’obbligo del giudice chiamato a pronunciare la sentenza di patteggiamento di accertare l’insussistenza delle condizioni per pronunciare il proscioglimento, dall’altro l’eventuale omissione della motivazione sul punto non è più censurabile con ricorso per cassazione)

Ordinanza 8 agosto 2018, n. 38235

Data udienza 5 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere

Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/04/2018 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale gli e’ stata applicata, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti per il reato di illecita detenzione di stupefacenti (Testo Unico Stup., articolo 73, comma 5).
Il ricorrente si duole della omessa motivazione in ordine alla sussistenza di una delle cause di non punibilita’ previste dall’articolo 129 c.p.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso e’ inammissibile.
2.1. Assume rilievo la circostanza dell’essere stata richiesta l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. successivamente all’entrata in vigore (3.8.2017) delle modifiche al codice di procedura penale introdotte con la L. 23 giugno 2017, n. 103.
Infatti, tanto determina la necessita’ di fare applicazione del nuovo articolo 448 c.p.p., comma 2 bis, a mente del quale “il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex articolo 444) solo per motivi attinenti l’espressione della volonta’ dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalita’ della pena o della misura di sicurezza”.
La lettura della disposizione rende sufficientemente palese che, in relazione alla sentenza di patteggiamento, il difetto della motivazione – anche quello in ordine alla insussistenza delle condizioni per la pronuncia del proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 c.p.p. – non rientra piu’ tra i casi per i quali e’ ammesso il ricorso per cassazione.
Come e’ stato opportunamente precisato, con la menzionata modifica non si e’ inciso sulla struttura della sentenza di cui all’articolo 444 c.p.p., del quale e’ rimasto immutato il comma 2; pertanto, il giudice deve pur sempre procedere ad accertare che non sussista una della cause di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p..
Ne consegue che, se da un verso persiste l’obbligo del giudice chiamato a pronunciare la sentenza di patteggiamento di accertare l’insussistenza delle condizioni per pronunciare il proscioglimento, dall’altro l’eventuale omissione della motivazione sul punto non e’ piu’ censurabile con ricorso per cassazione.
Disciplina non irragionevole, alla luce dell’implicito riconoscimento di responsabilita’ insito nella richiesta di applicazione della pena concordata, che rende poi contraddittorio e superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 – dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
2.2. Contestualmente all’intervento sull’articolo 448 c.p.p. il legislatore del 2017 ha posto mano all’articolo 610 c.p.p., inserendovi il comma 5-bis, il quale dispone che la corte di cassazione dichiari senza formalita’ di procedura l’inammissibilita’ del ricorso proprio nei casi di impugnazioni avverso la sentenza di patteggiamento aventi ad oggetto motivi non deducibili.
Come e’ stato gia’ osservato, la previsione ha uno scopo deflattivo del carico delle udienze dinanzi la Suprema Corte, perseguito mediante la assenza di formalita’ della procedura di adozione del provvedimento, che e’ emesso de plano, ovvero in assenza di contraddittorio (non e’ necessario acquisire neppure il parere del P.G.) e senza alcun obbligo di dare avvisi alle parti, secondo le indicazioni formulate nella Relazione finale della Commissione Canzio incaricata di predisporre lo schema di modifica legislativa. La forma del provvedimento e’ quella prevista dall’articolo 591 c.p.p., comma 2, per tutte le ipotesi in cui il giudice dell’impugnazione, sia essa ordinaria o straordinaria, sia esso di appello o di cassazione, dichiara l’inammissibilita’ (per simili notazioni si veda, ancora, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 – dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
3. Orbene, nel caso che occupa, oltre tutto con motivo di tale genericita’ da condurre comunque il ricorso verso la declaratoria di inammissibilita’ ex articoli 581 e 591 c.p.p., il ricorrente ha prospettato la mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilita’, osservata sotto il profilo della ricognizione delle condizioni per una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 c.p.p..
Secondo i principi che si sono appena rammentati, si tratta di un motivo non consentito, che importa l’inammissibilita’ del ricorso, da pronunciarsi con l’ordinanza prevista dal combinato disposto all’articolo 610 c.p.p., comma 5-bis e articolo 591 c.p.p..
4. Segue alla declaratoria di inammissibilita’ la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della cassa delle ammende.

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