In materia di rifiuti e l’ordine di bonificare

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|28 maggio 2021| n. 21090.

In materia di rifiuti, l’ordine di bonificare i luoghi interessati da reati ambientali costituisce una sanzione penale atipica che può essere irrogata dal giudice penale solo con la sentenza di condanna ex art. 256 del D.Lgs. n. 152 del 2006. E dunque non certamente quale condizione cui subordinare il dovuto dissequestro in caso di sopravvenuta estinzione del reato. Residuano, comunque, gli obblighi di cui agli artt. 242 e ss. Dlgs. 152/06 a carico del responsabile dell’inquinamento, tenuto ad attuare le necessarie misure di prevenzione ed eventualmente, a date condizioni, a provvedere al ripristino della zona contaminata. Come anche residuano i correlativi poteri doveri a carico degli enti pubblici competenti, ai sensi della predetta disciplina. Laddove poi, in caso di omessa bonifica, saranno configurabili ricorrendone i diversi presupposti, le fattispecie di reato di cui agli artt. 452 terdecies cod. pen. o 257 DLgs. n.152/06.

Sentenza|28 maggio 2021| n. 21090. In materia di rifiuti e l’ordine di bonificare

Data udienza 13 maggio 2021

Integrale

Tag – parola: Rifiuti – Discarica abusiva – Prescrizione reato – Restituzione dell’area – Dissequestro dei beni subordinato alla bonifica – Illegittimità – Art. 256 c.3 Dlgs. n.152/06

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 16/06/2020 della Corte di Appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOVIELLO Giuseppe;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tocci Stefano, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. La corte di appello di Palermo, con ordinanza del 16 giugno 2020, adita a seguito di opposizione proposta nell’interesse di (OMISSIS) ai sensi degli articoli 667 e 676 c.p.p., avverso la ordinanza della medesima corte di appello del 11 giugno 2016, e finalizzata ad ottenere la restituzione dell’area su cui insisteva una discarica in relazione alla quale era stata gia’ dichiarata la prescrizione del correlato reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 3, rigettava la stessa.
2. Avverso la sentenza suindicata, propone ricorso (OMISSIS), mediante il proprio difensore, deducendo un motivo di impugnazione.
3. Deduce l’inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 85 disp. att. c.p.p. e dell’articolo 104 disp. att. c.p.p.. Si osserva che, come evidenziato in sede di opposizione, a fronte dell’intervenuto proscioglimento del ricorrente in relazione al reato del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, ex articolo 256, comma 3, sarebbe illegittimo il dissequestro dell’area corrispondente adibita a discarica, siccome subordinato alla bonifica della stessa ai sensi dell’articolo 85 disp. att. c.p.p.. Cio’ in quanto la bonifica costituirebbe una sanzione penale atipica, essendosi il reato di riferimento estinto per prescrizione. Inoltre, la condizione della previa bonifica rispetto al dissequestro duplicherebbe una sanzione punitiva gia’ comminata. Si aggiunge che l’articolo 104 disp. att. c.p.p., siccome sostituito dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, articolo 2, comma 9, lettera a), non richiamerebbe piu’ l’articolo 85 disp. att. c.p.p., che quindi non sarebbe piu’ applicabile al sequestro preventivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato, atteso che e’ illegittimo il provvedimento con cui il giudice, a fronte della intervenuta estinzione per prescrizione del reato per cui sia stato disposto il sequestro, disponga il dissequestro di beni subordinatamente alla effettuazione di determinati adempimenti, quale nella specie, la bonifica dell’area interessata da una discarica per la quale il reato e’ estinto. Tanto in ragione della assenza di un reato di riferimento che, come tale, incide sulla legittima persistenza del sequestro (cfr. in caso, analogo, di proscioglimento che dichiari estinto il reato edilizio, Sez. 6, n. 44638 del 31/10/2013 Rv. 257155 – 01). Rileva al riguardo, emergendo il caso di un sequestro preventivo sull’area, l’articolo 323 c.p.p., comma 1, che prevede che con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorche’ soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sottoposte a sequestro preventivo siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve esserne disposta la confisca obbligatoria. A norma dell’articolo 676 c.p.p., comma 1, provvede il giudice dell’esecuzione laddove non vi abbia provveduto il giudice della cognizione.
In tale quadro occorre anche osservare che in materia di rifiuti, l’ordine di bonificare i luoghi interessati da reati ambientali costituisce una sanzione penale atipica che puo’ essere irrogata dal giudice penale solo con la sentenza di condanna il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, ex articolo 256 (Sez. 3, n. 28577 del 10/06/2014 Rv. 259906 – 01). E dunque non certamente quale condizione cui subordinare il dovuto dissequestro in caso di sopravvenuta estinzione del reato.
Residuano, comunque, gli obblighi di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articoli 242 e ss., a carico del responsabile dell’inquinamento, tenuto ad attuare le necessarie misure di prevenzione ed eventualmente, a date condizioni, a provvedere al ripristino della zona contaminata. Come anche residuano i correlativi poteri doveri a carico degli enti pubblici competenti, ai sensi della predetta disciplina.
Laddove poi, in caso di omessa bonifica, come disciplinata con le sopra citate diposizioni ovvero contemplata ex articolo 452 terdecies c.p., saranno configurabili, ricorrendone i diversi presupposti, le fattispecie di reato di cui all’articolo 452 terdeciet c.p. o Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 257.
2. La ordinanza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio disponendosi la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 626 c.p.p..

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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