Competenza generale della Dia in caso di pericolosità non qualificata

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|31 maggio 2021| n. 21415.

Competenza generale della Dia in caso di pericolosità non qualificata

Il Direttore della Direzione investigativa antimafia (Dia) è titolare, in via permanente, del potere di proporre al tribunale competente l’applicazione di una misura di prevenzione personale, sia nei confronti delle persone indiziate di mafiosità, sia nei confronti di tutte le altre categorie indicate ora nell’articolo 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (nella specie, trattavasi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno applicata, su richiesta della Dia, nei confronti di soggetto che si riteneva vivesse, abitualmente o anche solo in parte, con i proventi delle attività delittuose: la Cassazione ha annullato senza rinvio il decreto con cui la corte di appello aveva annullato la misura e ordinato la trasmissione del atti al Procuratore della Repubblica, sull’erroneo rilievo dell’incompetenza funzionale a proporre l’applicazione della misura in capo al Direttore della Dia).

Sentenza|31 maggio 2021| n. 21415. Competenza generale della Dia in caso di pericolosità non qualificata

Data udienza 30 aprile 2021

Integrale

Tag – parola: Misure di prevenzione – Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno – Durata di due anni con cauzione – Competenza generale della Dia anche in caso di pericolosità non qualificata

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente

Dott. MANTOVANO Alfredo – Consigliere

Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere

Dott. PACILLI G. A. R. – rel. Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bari;
contro:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso il decreto del Tribunale del riesame di Bari del 16 luglio 2020;
Visti gli atti, il decreto e il ricorso;
Udita nell’udienza camerale del 30.4.2021 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Letta la requisitoria dell’Avvocato Generale in persona di Piero Gaeta, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio il decreto impugnato con restituzione degli atti alla Corte d’appello di Bari.

RITENUTO IN FATTO

Con decreto del Tribunale di Bari, emesso il 20 marzo – 3 maggio 2019, a (OMISSIS) e’ stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per la durata di anni due, con cauzione.
Con provvedimento del 16 luglio 2020 la Corte d’appello di Bari ha annullato il suddetto decreto e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Foggia per quanto di competenza.
La Corte d’appello ha disposto tale annullamento in accoglimento di una eccezione difensiva di “incompetenza funzionale a proporre l’applicazione della misura” in capo alla Direzione Investigativa Antimafia (recte: del Direttore della), reputando che tale organo ha legittimazione funzionale alla proposta solo in relazione alla c.d. pericolosita’ qualificata; ipotesi non ricorrente nel caso di specie, posto che (OMISSIS) era stato proposto per la misura di prevenzione (che gli era stata poi applicata dal Tribunale di Bari) perche’ soggetto che vive, abitualmente o anche solo in parte, con i proventi delle attivita’ delittuose (Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 1, lettera b).
Avverso il decreto della Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la menzionata Corte, il quale ha dedotto che nel giudizio di primo grado il Tribunale aveva affrontato tale profilo problematico, risolvendolo con motivazione articolata e persuasiva. Il ricorrente ha inoltre segnalato un’ulteriore, erronea applicazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello, che – oltre ad escludere la competenza funzionale della DIA per le proposte di prevenzione relative alla pericolosita’ c.d. generica – aveva altresi’ affermato la competenza funzionale della Procura della Repubblica del circondario ove dimorava il proposto (dunque, la Procura di Foggia), atteso che quanto all’ufficio del P.M. – ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 5, comma 1, e articolo 17, comma 1, – la competenza generale a proporre l’applicazione di misure di prevenzione personal e/o patrimoniali, a prescindere dal tipo di pericolosita’ sociale, spetta al Procuratore della Repubblica presso il capoluogo del distretto dove dimora l’interessato. Funzioni e competenze, queste, che possono essere anche attribuite al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui distretto dimora il proposto, ma solo previo coordinamento con l’organo inquirente distrettuale, che rimane destinatario della competenza in via primaria e principale; coordinamento che nel caso in esame non vi era stato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e merita accoglimento, con conseguente annullamento senza rinvio del decreto impugnato.
Come correttamente argomentato nella requisitoria scritta dell’Avvocato generale, prima dell’emanazione del c.d. Codice antimafia (Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche’ nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma della L. 13 agosto 2010, n. 136, articoli 1 e 2”) non era dubbia la competenza del Direttore della D.I.A. a proporre misure di prevenzione relative anche ai soggetti con c.d. generica.
Questa Corte (Sez. 2, n. 34866 del 7/5/2008 Cc., Rv 241812, in motivazione) aveva affermato che “deve affermarsi il principio in ragione del quale il Direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA) e’ titolare, in via permanente, del potere di proporre al tribunale competente l’applicazione di una misura di prevenzione personale sia nei confronti delle persone indiziate di mafiosita’ -e con Decreto Ministeriale 30 novembre 1993, anche per proporre, nei confronti di detti indiziati, misure di prevenzione patrimoniali – sia nei confronti di tutte le categorie indicate nella L. n. 1423 del 1956, articolo 1, (ad eccezione di quelle previste dal n. 3 dell’articolo 1 della stessa legge), alle quali categorie sono, infatti, estensibili le disposizioni di cui alla L. n. 575 del 1965, secondo quanto prescrive la L. 22 maggio 1975, n. 152, articolo 19, nel testo modificato dalla L. n. 327 del 1988, articolo 13. Invero, la L. 22 maggio 1975, n. 152, articolo 19, comma 1, come modificato dall’articolo 13 della L. 3 agosto 1988, n. 327 prevede che le disposizioni di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia) si applicano anche alle persone indicate nella L. 27 dicembre 1956, n. 1423, articolo 1, nn. 1 e 2, (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralita’), ma per effetto di tale norma sussiste una completa equiparazione – in ragione della L. n. 55 del 1990, articolo 14 – in riferimento alle misure di prevenzione personali, tra soggetti pericolosi in quanto indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad esse assimilate e soggetti pericolosi in quanto ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi ovvero ad attivita’ delittuose da cui traggono i mezzi di vita”.
Dapprima la L. n. 152 del 1975, articoli 18 e 19, e poi la L. n. 55 del 1990, articolo 14, hanno esteso l’applicabilita’ delle misure previste dalla normativa antimafia a diverse altre categorie di soggetti, ed e’ ovvio che la possibilita’ attribuita al Ministro dell’Interno (e, per sua delega, al direttore della D.I.A.) di avanzare proposta per i soggetti rientranti nella categoria dei “delinquenti di mafia” deve ritenersi estesa ugualmente agli altri soggetti prima richiamati.
Restava fuori, secondo tale statuizione, solo la competenza per la proposta di prevenzione nei confronti dei soggetti che, per il loro comportamento, fanno ritenere di essere dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrita’ fisica o morale dei minorenni, la sanita’, la sicurezza o la tranquillita’ pubblica: ipotesi che non ricorre nella specie.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi a seguito del riordino normativo effettuato dal c.d. Codice antimafia.
Difatti, il Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 17, comma 1, contempla una titolarita’ generalizzata della D.I.A a proporre misure di prevenzione patrimoniale nei confronti delle persone indicate nell’articolo 16 e, dunque, anche nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 4, la cui lettera c) rimanda, a sua volta, ai soggetti di cui all’articolo 1, vale a dire ai soggetti la cui pericolosita’ non e’ qualificata.
1.1 Gli altri rilievi espressi nel ricorso restano assorbiti.
1.2 Si impone quindi l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato con la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Bari per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Bari per l’ulteriore corso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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