In materia di reato continuato

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 16 marzo 2020, n. 10285

Massima estrapolata:

In materia di reato continuato, al giudice dell’esecuzione, che procede alla verifica dei presupposti temporali per l’applicazione dell’indulto, spetta, in assenza di indicazione da parte del giudice della cognizione, il potere-dovere di interpretare il giudicato, esplicitandone il contenuto e i limiti, anche non chiaramente espressi al fine di individuare il reato più grave, e di accertarne l’epoca di consumazione.

Sentenza 16 marzo 2020, n. 10285

Data udienza 1 ottobre 2019

Tag – Parola chiave: Esecuzione – Peculato – Applicazione dell’indulto – Opposizione – Genericità delle doglianze – Difetto d’interesse ad impugnare da parte del ricorrente – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. TALERICO Palma – Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 17/01/2019 del TRIBUNALE di CAGLIARI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. VINCENZO SIANI;
lette le conclusioni del PG, Dott. TOMASO Epidendio, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, con la remissione delle statuizioni consequenziali.

RITENUTO IN FATTO

1 Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 17 gennaio – 4 febbraio 2019, il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto parzialmente l’atto di opposizione proposto nell’interesse di (OMISSIS) avverso l’ordinanza di accoglimento parziale emessa dallo stesso Tribunale in data 26 ottobre 2018 con riguardo all’istanza di applicazione dell’indulto in relazione alla pena inflittagli con sentenza del Tribunale di Cagliari del 16 giugno 2015, confermata da quella della Corte di appello di Cagliari in data 11 maggio 2017, irrevocabile il 6 luglio 2018, a seguito di annullamento parziale senza rinvio della Corte di cassazione, limitatamente alle condotte di peculato commesse fino al (OMISSIS), risultate prescritte.
Nel provvedimento del 26 ottobre 2018 il Tribunale aveva dichiarato estinta la suddetta pena nella misura di mesi tre di reclusione, determinando la pena residua (rispetto a quella irrogata dalla sentenza di cognizione di anni quattro, mesi uno di reclusione) in quella di anni tre, mesi dieci di reclusione. Con il provvedimento emesso all’esito dell’opposizione, accogliendo la tesi prospettata dalla difesa, il Tribunale ha dichiarato estinta la pena stessa nella misura di mesi ventuno di reclusione, determinando la pena residua in quella di anni due, mesi quattro di reclusione.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di (OMISSIS) chiedendone l’annullamento e adducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si prospetta la violazione del generale dovere di pronunciarsi espressamente su ogni richiesta della difesa e il conseguente vizio di omessa motivazione.
Il Tribunale, secondo il ricorrente, ha omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di opposizione ritenendolo assorbito dall’accoglimento del primo: invece, ove avesse esaminato tale motivo e lo avesse accolto, avrebbe potuto estendere la pena oggetto di indulto per l’intero periodo triennale previsto dalla L. n. 241 del 2006; e la proposizione dell’opposizione era tesa ad ottenere il maggior mitigamento possibile della sanzione, sicche’ non avrebbe potuto ritenersi assorbito dall’accoglimento del primo motivo quello successivo, teso all’applicazione totale del beneficio, come la lettura dell’atto di opposizione confermava.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione delle disp. gen., con il divieto di analogia, in ordine al mancato esame del terzo motivo dedotto con la memoria difensiva.
Secondo il ricorrente, non si rinviene alcuna disposizione che preveda la natura esclusivamente illustrativa delle memorie previste dall’articolo 666 c.p.p. e tanto meno una norma che dichiari applicabili alla fase di opposizione le disposizioni processuali relative alla disciplina dei motivi nuovi, riguardanti il giudizio di impugnazione nel processo di cognizione: quest’ultima disciplina, sostiene la difesa, costituisce norma eccezionale in quanto limitativa delle facolta’ processuale dell’imputato, sicche’ – in carenza di specifica disposizione – non avrebbe potuto farsi luogo alla sua applicazione analogica, espressamente vietata dalla legge, non essendosi considerato che, del resto, l’opponente ben avrebbe potuto esporre i motivi di opposizione anche nel corso dell’udienza.
3. Il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, in quanto le doglianze sono da ritenersi generiche e manifestamente infondate, omettendo di confrontarsi con le specifiche indicazioni contenute nel provvedimento impugnato, basato sull’argomento secondo cui e’ stato ritenuto vincolante il criterio di calcolo della pena adottato dalla Corte di cassazione in sede di cognizione, approdo che ha comportato il superamento del secondo motivo di opposizione, mentre poi corretta e’ da ritenersi anche l’impostazione seguita dal giudice dell’esecuzione nel ritenere inammissibile l’introduzione di un nuovo motivo di opposizione nella memoria difensiva depositata successivamente all’opposizione stessa, essendo caratteristica essenziale della memoria la ricognizione del materiale di causa funzionale alla rappresentazione di una posizione dialettica di fronte al giudice ed esulando dal suo ambito la possibilita’ di introdurre questioni ulteriori rispetto a quelle formulate con l’atto introduttivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le doglianze poste a base dell’impugnazione sono generiche e rendono il mezzo inammissibile.
2. Giova puntualizzare gli snodi essenziali del ragionamento che ha guidato il giudice dell’esecuzione.
2.1. Nel provvedimento emesso de plano si era considerato rilevante che nella sentenza della Corte di cassazione n. 45003 del 7 luglio 2018, la quale aveva eliso la pena relativa ai reati prescritti, non era stato indicato il reato piu’ grave, con l’effetto che si era rapportata la pena riferibile ai fatti prescritti alla durata del relativo periodo rispetto a quella complessiva.
Di conseguenza, interpretando il giudicato di merito, quel provvedimento aveva individuato quale reato piu’ grave quello del 25 settembre 2006, in ragione dell’importo erogato, certamente superiore a tutti gli altri; aveva quindi indultato gli episodi di peculato commessi dal (OMISSIS), calcolando in mesi tre di reclusione gli aumenti per la relativa continuazione.
2.2. Con il provvedimento esitato dalla fase seguita al contraddittorio, nel valutare il primo motivo di opposizione, che segnalava come dovesse ritenersi vincolante il giudicato scaturito dal processo di cognizione in ordine al criterio di calcolo della pena indicato dalla Corte di cassazione, il Tribunale ha considerato che effettivamente i giudici di legittimita’ non avevano soltanto determinato la quota di pena riferibile ai reati di peculato prescritti, ma avevano determinato uno specifico criterio generale di calcolo dell’intera pena, su cui si era formato il giudicato, come tale vincolante: il criterio dell’imputazione della pena in proporzione del tempo corrispondente all’illecita percezione da parte dell’imputato dei pubblici contributi periodici.
Su questa base, al periodo per il quale erano stati commessi i reati in relazione a cui la legge ha concesso indulto, in concreto intercorso fra il dicembre 2004 e all’aprile 2006 (esteso diciassette mesi), il Tribunale, all’esito dell’opposizione, ha ritenuto riferibile (non la pena di tre mesi, individuata dal provvedimento inaudita altera parte, bensi’) la pena pari a mesi ventuno di reclusione (cinque mesi di pena per ogni quattro mesi).
2.3. Tale approdo ha indotto il giudice dell’esecuzione a ritenere assorbita la seconda doglianza formulata con l’atto di opposizione, la quale era stata sollevata in via alternativa rispetto all’accoglimento per l’intero calcolo del criterio fissato in sede di legittimita’.
2.4. Circa, infine, il terzo motivo introdotto con memoria difensiva, successiva all’opposizione (relativo all’avvenuta individuazione del reato piu’ grave in concreto, laddove essa avrebbe dovuto considerare quello piu’ grave in astratto), esso non e’ stato ritenuto ammissibile, dato il contenuto meramente illustrativo da annettersi alla memoria stessa.
3. Posto cio’ e rilevato ulteriormente che il testo dell’atto di opposizione accluso al ricorso appare in qualche parte diverso da quello alfine proposto, come risultante dagli atti, piu’ chiaro nell’esposizione della prospettazione tesa a chiedere al giudice dell’esecuzione di attenersi al giudicato che si sarebbe formato a seguito dell’emissione della sentenza della di legittimita’ in sede di cognizione o, alternativamente, di fissare in anni tre di reclusione la pena a cui applicare l’indulto, basandosi sul dedotto favor rei, ossia – in mancanza di indicazioni da parte del giudice della cognizione – collocando il reato piu’ grave fra i vari peculati nel periodo coperto dal provvedimento clemenziale in base alla L. n. 241 del 2006, deve ribadirsi che, all’esito dell’opposizione, il giudice dell’esecuzione, aderendo alla tesi avanzata dall’opponente, ha ritenuto che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 45003 del 2018, avesse affermato – con forza di giudicato per il caso concreto – il criterio della proporzionalita’ della pena, ricollegandone la conseguente applicazione, in quella fattispecie, a reati prescritti.
Seguendo, poi, la corrispondente indicazione formulate dall’opponente, il Tribunale ha calcolato in ventuno mesi la pena rientrante nel periodo che beneficia del condono.
Chiarita tale prospettiva, risulta dirimente il rilievo che la prima doglianza, laddove deduce che il secondo motivo di opposizione – ossia il modo alternativo di individuare il reato piu’ grave indicato con quell’atto – non e’ stato scrutinato dal giudice dell’esecuzione, si mostra gravata dal difetto di interesse del ricorrente.
Infatti, e’ vero che, aderendo al calcolo suindicato, il giudice dell’esecuzione non ha per esplicito ribadito la sua decisione sul criterio alternativo (in via di principio, corretto), basato sull’individuazione del reato piu’ grave per poi stabilire alla luce di esso la parte di pena indultata: ma e’ del pari vero che, considerato il ragionamento gia’ sviluppato nel provvedimento opposto, risultava e risulta evidente l’assunto su cui si e’ basata l’ordinanza.
In effetti, emerge dal complesso del primo provvedimento richiamato e superato dal secondo, che, in ogni caso, il giudice dell’esecuzione, se avesse seguito l’opponente nell’applicazione di questo alternativo criterio, avrebbe reiterato il computo gia’ esposto con il provvedimento reso inaudita altera parte, che aveva individuato il reato piu’ grave nell’episodio del 25 settembre 2006, non condonato, con i gia’ indicati effetti sulla quantificazione della pena residua, in misura nettamente piu’ sfavorevole al condannato.
Del resto, che – nell’ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione si fosse orientato per il mancato rinvenimento del vincolo di giudicato sul criterio di imputazione della pena ai vari reati di peculato posti in continuazione – la scelta dell’individuazione del reato piu’ grave sarebbe stata compiuta in modo congruo e giuridicamente incensurabile nel senso esplicitato nel provvedimento de plano deve ritenersi assodato, essendosi sul tema gia’ chiarito – e il principio va riaffermato – che, in tema di reato continuato, al giudice dell’esecuzione che procede alla verifica dei presupposti temporali per l’applicazione dell’indulto spetta, in assenza di indicazione da parte del giudice della cognizione, il potere-dovere di interpretare il giudicato, esplicitandone il contenuto e i limiti, anche non chiaramente espressi al fine di individuare il reato piu’ grave, e di accertarne l’epoca di consumazione, non potendo basarsi su una meccanicistica individuazione di uno fra tali reati, in particolare quello piu’ risalente, all’esito di una valutazione orientata esclusivamente dall’applicazione del principio del favor rei (Sez. 1, n. 34146 del 03/07/2014, Bouda, Rv. 260375).
Pertanto, essendo in tal senso assorbita la relativa questione, (OMISSIS) non puo’ dolersi del criterio alfine adottato, su sua proposta, dal Tribunale, sulla scorta del ritenuto giudicato, mancando di interesse al riguardo.
4. Anche il secondo motivo si profila, all’evidenza, privo di concreto interesse per il ricorrente.
Al di la’ di ogni considerazione sulla correttezza del concetto esposto dal giudice dell’esecuzione in ordine al contenuto tendenzialmente illustrativo delle memorie ex articolo 666 c.p.p., comma 3, articolate nella fase dell’opposizione – concetto che va, in ogni caso, coniugato con la considerazione che l’opposizione ai provvedimenti del giudice dell’esecuzione, disciplinata dall’articolo 667 c.p.p., comma 4, e normativa di richiamo, non ha natura di mezzo di impugnazione, bensi’ di istanza diretta al medesimo giudice allo scopo di ottenere una decisione in contraddittorio (Sez. U, n. 3026 del 28/11/2001, dep. 2002, Caspar Hawke, Rv. 220577), con le conseguenze che ne derivano sotto il profilo della possibile modificazione e specificazione del thema decidendum -, non puo’ non rilevarsi che pure nelle deduzioni aggiuntive svolte da (OMISSIS) nella suddetta memoria il punto trattato era quello dell’individuazione del reato piu’ grave per i suoi effetti sul quantum di pena indultabile, con l’esaltazione della differenza fra gravita’ in astratto e gravita’ in concreto.
Tuttavia, la questione e’ risultata proposta senza alcuna effettiva argomentazione idonea a disarticolare l’approdo gia’ raggiunto dal Tribunale nella prima fase quando ha individuato, con congrua motivazione, il reato piu’ grave della fattispecie continuata in quello commesso il (OMISSIS), pervenendo alla quantificazione di una pena detentiva oggetto dell’indulto inferiore a quella poi individuata all’esito del contraddittorio, in ragione del diverso criterio ritenuto da applicarsi.
Anche le deduzioni relative a questa ulteriore prospettazione, atteso l’ineludibile punto di arrivo a cui il suo accoglimento avrebbe fatto pervenire, sono risultate dirette verso un criterio che, per come gia’ adeguatamente inquadrato dal giudice dell’esecuzione (salvo ad essere abbandonato per privilegiare altro criterio chiaramente piu’ favorevole a (OMISSIS)), non avrebbe determinato alcun vantaggio per l’interessato.
Sotto questo profilo, la mancata disamina di merito della questione oggetto della memoria aggiunta non ha determinato alcun pregiudizio per il ricorrente.
5. In conclusione, le censure analizzate finiscono per non confrontarsi con la reale portata del provvedimento impugnato e, pertanto, sono da considerarsi inammissibili.
Dall’inammissibilita’ del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ emergenti dal ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000), al versamento della somma, che ritiene equa, di Euro tremila alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila Euro in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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