In materia di reati associativi e la commissione dei “reati-fine”

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|25 marzo 2021| n. 11470.

In materia di reati associativi, la commissione dei “reati-fine”, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell’associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione.

Sentenza|25 marzo 2021| n. 11470

Data udienza 9 marzo 2021

Integrale
Tag – parola chiave: STUPEFACENTI – ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Mari – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. TANGA Antonio Leonar – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. Dr. FIMIANI PASQUALE, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per (OMISSIS) per morte del reo; l’annullamento con rinvio per (OMISSIS) quanto alla misura di sicurezza della liberta’ vigilata; l’annullamento con rinvio per (OMISSIS) e (OMISSIS) quanto all’aumento per la continuazione; rigetto nel resto e dei restanti ricorsi.
uditi i Difensori, nelle persone dei sotto indicati Avvocati:
– (OMISSIS) del foro di COSENZA in difesa di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
– (OMISSIS) del foro di COSENZA in difesa di (OMISSIS);
– (OMISSIS) del foro di COSENZA in difesa di (OMISSIS) e (OMISSIS);
– (OMISSIS) del foro di COSENZA in difesa di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), oltre che, per delega orale, in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS) in difesa di (OMISSIS);
– (OMISSIS) del foro di COSENZA in difesa di (OMISSIS). anche quale sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS) in difesa di (OMISSIS), come da nomina ex articolo 102 c.p.p. che deposita; i quali hanno illustrato oralmente i motivi dei proposti ricorsi ed hanno insistito per l’accoglimento degli stessi.

RITENUTO IN FATTO

1. Il presente processo ha visto pronunciarsi il Tribunale di Cosenza in data 19/7/2018 e, sull’appello proposto dagli odierni ricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), nonche’ da (OMISSIS) (la cui posizione processuale e’ stata separata), oltre che dai coimputati non ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ dal P.M. presso il Tribunale di Cosenza nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 23/6/2020.
In relazione a quelle:
1. (OMISSIS), in primo grado e’ stato assolto dai reati ascritti in rubrica in relazione ai capi di imputazione nn. 13, 14, 15, 25, 32 perche’ il fatto non sussiste; ed e’ stato dichiarato colpevole dei reati ascritti in rubrica in relazione ai capi di imputazione nn. 1, 12 bis – limitatamente alla condotta di detenzione-, 12 – ter previa derubricazione di quest’ultimo reato nella ipotesi di cui all’articolo 648 c.p.; n. 12-quater, in esso assorbiti – previa riqualificazione nella condotta di detenzione – i reati di cui ai capi nn. 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle aggravanti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, commi 3 e 4 e, ritenuta la continuazione tra i reati a lui ascritti, e’ stato condannato alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali nonche’ delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere; con le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale durante lâEuroËœesecuzione della pena. In secondo grado il (OMISSIS) e’ stato assolto dai reati ascrittigli ai capi 3), 4), 7), 9), 10), 11) e 12) della rubrica, perche’ il fatto non sussiste, e ai capi 12-bis), 12-ter) e 12-quater) per non aver commesso il fatto; e’ stato, invece, dichiarato colpevole dei reati ascritti ai capi 2), riqualificato nell’ipotesi criminosa ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, e 32) della rubrica e, riconosciuto il vincolo della continuazione anche con i predetti reati, e’ stata rideterminata la pena inflittagli in anni sei e mesi undici di reclusione, con declaratoria di inammissibilita’ dell’appello limitatamente ai motivi di gravame oggetto di rinuncia.
2. (OMISSIS) in primo grado e’ stato assolto dai reati ascrittigli in rubrica in relazione ai capi di imputazione nn. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 32 perche’ il fatto non sussiste e dichiarato colpevole dei reati ascritti in rubrica in relazione ai capi di imputazione nn. 1, 12-bis – limitatamente alla condotta di detenzione -, 12-ter previa derubricazione di quest’ultimo reato nella ipotesi di cui all’articolo 648 c.p.; n. 12-quater, in esso assorbiti – previa riqualificazione nella condotta di detenzione -e ai reati di cui ai capi nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12; e, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche, da ritenersi equivalenti alle aggravanti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, commi 3 e 4 -, ritenuta la continuazione tra i reati a lui ascritti, e’ stato condannato alla pena di anni undici di reclusione,
oltre al pagamento delle spese processuali nonche’ delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere; con le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale durante l’esecuzione della pena, nonche’ la misura di sicurezza della liberta’ vigilata per la durata di anni quattro.
In secondo grado il (OMISSIS) e’ stato assolto dai reati ascritti ai capi 3), 4), 5), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della rubrica, perche’ il fatto non sussiste, e ai capi 12-bis), 12- ter) e 12-quater) per non aver commesso il fatto; e’ stato, invece, dichiarato colpevole dei reati ascritti ai capi 2), 6) e 32) della rubrica, riqualificate le condotte contestate ai capi 2) e 6), ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 e, riconosciutegli le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e riconosciuto il vincolo della continuazione con i predetti reati, e’ stata rideterminata la pena inflittagli in anni sette di reclusione con declaratoria di inammissibilita’ dell’appello limitatamente ai motivi di gravame oggetto di rinuncia.
3. (OMISSIS) in primo grado e’ stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli in rubrica in relazione al capo di imputazione n. 1 e riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche – da ritenersi equivalenti alle aggravanti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, commi 3 e 4, e’ stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; con le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale durante l’esecuzione della pena, nonche’ la misura di sicurezza della liberta’ vigilata per la durata di anni tre.
In secondo grado al (OMISSIS) sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e riconosciuto il vincolo della continuazione con i reati giudicati con sentenza n. 352/12 di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal G.U.P. del Tribunale di Cosenza in data 19.12.2012, irrevocabile dal 4.12.2013, ridetermina la pena complessivamente inflitta a (OMISSIS) in anni sette di reclusione;
4. (OMISSIS) in primo grado e’ stato assolto dai reati ascrittigli in rubrica in relazione ai capi di imputazione nn. 23, 25 perche’ il fatto non sussiste; ed e’ stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli in rubrica in relazione al capo di imputazione n. 1 e riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle aggravanti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, commi 3 e 4 -, e’ stato condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; con le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale durante l’esecuzione della pena, In secondo grado la pena inflitta a (OMISSIS) e’ stata rideterminata in
anni sei e mesi otto di reclusione;
5. (OMISSIS) in primo grado e’ stato assolto dai reati ascrittigli in rubrica in relazione ai capi di imputazione nn. 18, 23, 34, perche’ il fatto non sussiste; e veniva dichiarato colpevole dei reati ascrittigli in rubrica in relazione ai capi di imputazione nn. 1, ritenuta la condotta di partecipazione, 12-bis – limitatamente alla condotta di detenzione -, 12-ter previa derubricazione di quest’ultimo reato nella ipotesi di cui all’articolo 648 c.p.; n. 12 quater, in esso assorbiti, previa riqualificazione nella condotta di detenzione, i reati di cui ai capi nn. 2, 3, 9, 11, 12; e, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche – da ritenersi equivalenti alle aggravanti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, commi 3 e 4 -, ritenuta la continuazione tra i reati a lui ascritti, e’ stato condannato alla pena di anni undici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali nonche’ delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere; con la interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale durante lâEuroËœesecuzione della pena, nonche’ la misura di sicurezza della liberta’ vigilata per la durata di anni quattro.
In secondo grado (OMISSIS) e’ stato assolto dal reato ascrittogli al capo 2) della rubrica, per non aver commesso il fatto, e dai reati ascrittigli ai capi 3), 9) 11) e 12) perche’ il fatto non sussiste; e, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e riconosciuto il vincolo della continuazione con il reato giudicato con la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Cosenza in data 20.11.2006, irrevocabile dal 30.5.2008, e’ stata rideterminata la pena complessivamente inflittagli per le residue imputazioni e per il delitto in continuazione, in anni otto di reclusione con declaratoria di inammissibilita’ dell’appello limitatamente ai motivi di gravame oggetto di rinuncia.
6. (OMISSIS) in primo grado e’ stato assolto dai reati ascrittigli in rubrica in relazione ai capi di imputazione nn. 5, 12 bis, 12 ter, 12 quater, per non aver commesso il fatto e 31 perche’ il fatto non sussiste; e’ stato, invece, ritenuto colpevole del reato ascrittogli in rubrica in relazione al capo di imputazione n. 1, ritenuta la condotta di partecipazione, e riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche – da ritenersi equivalenti alle aggravanti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, commi 3 e 4 -, e’ stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali nonche’ delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere; con le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale durante lâEuroËœesecuzione della pena, nonche’ la misura di sicurezza della liberta’ vigilata per la durata di anni tre.
In secondo grado il (OMISSIS) e’ stato assolto dal reato ascrittogli al capo 5) della rubrica perche’ il fatto non sussiste; e, riconosciutegli le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e riconosciuto il vincolo della continuazione con il reato giudicato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 15.1.2010, irrevocabile dal 25.2.2010, di riconoscimento di sentenza penale del 20.10.2004 della Corte di Appello di Chambery (Francia), e’ stata rideterminata la pena complessivamente inflittagli, per la residua imputazione e per il delitto in continuazione, in anni sette e mesi due di reclusione con declaratoria di inammissibilita’ dell’appello limitatamente ai motivi di gravame oggetto di rinuncia.
7. (OMISSIS) in primo grado e’ stato assolto dai reati ascrittigli in rubrica in relazione ai capi di imputazione nn. 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 29, perche’ il fatto non sussiste; ed e’ stato, invece, dichiarato (OMISSIS) colpevole dei reati ascritti in rubrica in relazione ai capi di imputazione nn. 1, 12-bis – limitatamente alla condotta di detenzione -, 12-ter previa derubricazione di quest’ultimo reato nella ipotesi di cui all’articolo 648 c.p.; 12-quater, in esso assorbiti -previa riqualificazione nella condotta di detenzione- i reati di cui ai capi nn. 9 e 10; e, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche – da ritenersi equivalenti alle aggravanti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, commi 3 e 4 -, ritenuta la continuazione tra i reati a lui ascrittigli, e’ stato condannato alla pena di anni ventuno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali nonche’ delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere; con le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale durante l’esecuzione della pena, nonche’ la misura di sicurezza della liberta’ vigilata per la durata di anni cinque;
In secondo grado il (OMISSIS) e’ stato assolto dai reati ascrittigli ai capi 9) e 10) della rubrica perche’ il fatto non sussiste; e, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e riconosciuto il vincolo della continuazione con il reato giudicato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 12.2.2010, irrevocabile dal 17.3.2010, di riconoscimento di sentenza penale del 20.10.2004 della Corte di Appello di Chambery (Francia), e’ stata rideterminata la pena complessivamente inflittagli, per le residue imputazioni e per il delitto in continuazione, in anni quindici di reclusione con declaratoria di inammissibilita’ dell’appello limitatamente ai motivi di gravame oggetto di rinuncia.
8. (OMISSIS) in primo grado e’ stato assolto dai reati ascrittigli in rubrica in relazione ai capi di imputazione nn. 29, 30, perche’ il fatto non sussiste; ed e’ stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli in rubrica in relazione ai capi di imputazione nn. 1, 33 – limitatamente alla condotta di detenzione -, 33-bis previa derubricazione di quest’ultimo reato nella ipotesi di cui allâEuroËœarticolo 648 c.p.; e, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche – da ritenersi prevalenti alle aggravanti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, commi 3 e 4, ritenuta la continuazione tra i reati a lui ascrittigli, e’ stato condannato alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali nonche’ delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere; con le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale durante l’esecuzione della pena;
In secondo grado gli e’ stata rideterminata la pena inflitta in anni sette di reclusione.
9. (OMISSIS) in primo grado e’ stato assolto dai reati ascritti in rubrica in relazione ai capi di imputazione nn. 29, 30, perche’ il fatto non sussiste; ed e’ stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli in rubrica in relazione ai capi di imputazione nn. 1, 33 – limitatamente alla condotta di detenzione -, 33-bis previa derubricazione di quest’ultimo reato nella ipotesi di cui all’articolo 648 c.p.; e, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle aggravanti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 3 e 4, ritenuta la continuazione tra i reati a lui ascritti, e’ stato condannato alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; con le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale durante lâEuroËœesecuzione della pena.
In secondo grado e’ stata rideterminata la pena inflittagli in anni sette di reclusione;
10. (OMISSIS) e’ stato assolto dai reati ascrittigli in rubrica in relazione ai capi di imputazione nn. 21, 26, 29, perche’ il fatto non sussiste; ed e’ stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli in rubrica in relazione ai capi di imputazione nn. 1 e 24, e, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle aggravanti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, articolo 74, comma 3 e 4 e, ritenuta la continuazione tra i reati a lui ascritti, e’ stato condannato alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali nonche’ delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere; con le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale durante l’esecuzione della pena;
In secondo grado riqualificato il reato ascritto al capo 24) della rubrica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, e’ stata rideterminata la pena inflittagli in anni sei e mesi nove di reclusione.
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, gli imputati sottoelencati, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
1. (OMISSIS) (Avv. (OMISSIS)).
L’imputato -come si legge a pag. 247 della sentenza impugnata- ha rinunciato in sede di appello ai motivi afferenti alla responsabilita’ insistendo solo per l’accoglimento di quelli riguardanti il trattamento sanzionatorio.
Con un primo motivo il ricorrente – che all’esito dei due gradi di giudizio risulta condannato per il reato associativo sub 1) e per quelli di cui sub 2) -riqualificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 e articolo 32 della rubrica, per il quale era stato assolto in primo grado perche’ il fatto non sussiste- lamenta, sotto il duplice profilo della violazione degli articoli 581 e 603 c.p.p., il difetto di specificita’ dei motivi di appello della Procura della Repubblica per l’omessa esplicita enunciazione e argomentazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. Cio’ in contrasto con il dictum di Sez. Un., n. 8825 del 27/10/2016 dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
Nelle 17 pagine di cui consta l’atto di appello del PM – ci si duole- la posizione del (OMISSIS) sarebbe stata solo sfiorata, senza alcuna possibilita’ per la difesa dio comprendere, di fatto, i motivi posti a fondamento del gravame.
L’impugnazione, contenente la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con ammissione e conseguente trascrizione mediante perizia di tutte le intercettazioni indicate nell’elenco prodotto dal Pubblico Ministero all’udienza dibattimentale del 2/2/2017, si sostanzierebbe nella mera richiesta di rinnovazione dell’istruttoria.
Secondo il ricorrente, se, per come osservato dal P.G. presso la Corte di Appello di Catanzaro nella nota depositata il 24 settembre, la richiesta di rinnovazione della istruttoria avanzata dal P. M. impugnante, aveva ad oggetto “la integrazione della perizia trascrittiva disposta in primo grado, ai fini di ascoltare tutte le conversazioni intercettate nel procedimento, dalle quali risulterebbe provato il ruolo di promotori di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ le condotte di cessione relative ai capi per i quali vi e’ stata pronuncia assolutoria”, mal si comprenderebbe l’avanzata richiesta di rinnovazione della istruttoria limitatamente alla trascrizione della conversazione di cui al brogliaccio 476 relativa al CAPO 32 in assenza di qualsivoglia motivazione a sostegno tanto dell’atto di gravame quanto della successiva richiesta depositata dal Procuratore Generale, atteso che il brogliaccio 476 afferisce ad un capo di imputazione del tutto estraneo alla parta motiva della richiesta la quale pone esclusiva attenzione ai contestati episodi di cessione di sostanza stupefacente.
A quanto sopra, si aggiunga, altresi’, che per come si evince dalla lettura della impugnata sentenza nonche’ dalle trascrizioni dei verbali di udienza, la difesa del (OMISSIS) non solo eccepiva l’inammissibilita’ dell’appello del Pubblico Ministero, quanto non prestava alcun consenso, ovvero richiesta congiunta per quanto concerne la condanna inflitta al (OMISSIS) per quanto concerne il capo 32 della rubrica.
Con un secondo motivo si censura, sotto il duplice motivo della violazione dell’articolo 133 c.p. e della manifesta illogicita’ della motivazione la dosimetria della pena, che, in secondo grado, e’ stata rideterminata partendo da una pena base per il reato associativo di anni dieci di reclusione diminuita di 1/3 per le circostanze attenuanti generiche ad anni 6 e mesi 8 di reclusione aumentata di un mese per il reato di cui al capo 2 (Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73) e di mesi due per il reato di cui al capo 32 (L. n. 895 del 1967, articoli 2, 4 e 7).
Per il ricorrente l’applicazione di un aumento di pena cosi’ severo contrasterebbe con il positivo riconoscimento della diminuzione massima per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonche’ con l’applicazione per il reato associativo ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 del minimo edittale (anni 10 ridotti, anni 6 e mesi 8) avuto riguardo alla incensuratezza ed alla personalita’ del (OMISSIS), nonche’ con il favorevole ed esemplare contegno processuale dello stesso serbato.
Sebbene non si discuta l’esistenza del potere discrezionale in capo al giudice – conclude il ricorrente- nell’applicazione della pena ex articolo 132 c.p. e’ la stessa lettera della norma a sancire un espresso dovere motivazionale in ordine ai motivi che ne giustificano l’uso, a cio’ accorrendo in aiuto i parametri di riferimento, oggettivi e soggettivi stabiliti dall’articolo 133 c.p..
2. (OMISSIS) (Avv. (OMISSIS)).
Con un unico motivo lamenta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, relativamente all’omessa specificazione dei criteri che hanno orientato la discrezionalita’ del giudice nel determinare gli aumenti di pena per i reati di cui ai capi 2, 6 e 32 dell’imputazione, per i quali e’ stata riconosciuta la continuazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 81 cpv. c.p..
La sentenza impugnata sarebbe meritevole di censura, in quanto illogica e carente di motivazione relativamente agli aumenti di pena inflitti per i reati contestati ai capi 2, 6 e 32 dell’imputazione. In particolar modo, sarebbe viziata da illogicita’ nella parte in cui a pag. 221 la Corte di Appello, nella premessa metodologica, dapprima, cita la sentenza di questa Corte n. 18828/2018 richiamando il principio secondo il quale: “in sede di determinazione della pena, non sussiste l’obbligo di specifica motivazione per gli aumenti a titolo di continuazione a condizione che la pena base sia congruamente motivata”. Subito dopo, pero’ – prosegue il ricorso- precisa che, nel caso che ci occupa, si procedera’ in ogni caso a specificare in sede di calcolo, i singoli aumenti di pena in continuazione, ex articolo 81 cpv. c.p., in ordine a ciascuno dei cc.dd reati satellite.
Ebbene, alla luce di quanto e’ dato leggere in sentenza, attesa l’autonoma determinazione assunta dalla Corte, ci si sarebbe aspettati logicamente e coerentemente a quanto sostenuto nella parte che precede, una motivazione in ordine ai singoli aumenti di pena applicati alla luce dell’articolo 81 cpv. c.p..
Invece si lamenta che nulla di tutto cio’ e’ dato rinvenire a pag. 245 della sentenza, in quanto, la Corte nel procedere alla determinazione degli aumenti di pena conseguenti al riconoscimento del vincolo della continuazione dei reati satelliti, omette qualsivoglia motivazione.
In particolar modo, si lamenta che dalla lettura del provvedimento impugnato, nessuna motivazione sia stata offerta relativamente alle ragioni di diritto che hanno portato il giudice di secondo grado a determinare per il singolo reato di cui al capo 32 un aumento di pena maggiore rispetto a quello irrogato per i capi 2 e 6 dell’imputazione. Per il ricorrente riesce difficile, alla luce dell’annessa motivazione sul punto, comprendere quale sia stato l’iter motivazionale e logico, che ha condotto la Corte territoriale a comminare due mesi a titolo di continuazione per il reato ex L. n. 895 del 1967, articoli 2, 4 e 7, e due mesi per le due fattispecie di reato ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 contestate ai capi 2) e 6) dell’imputazione.
Il ricorrente evidenzia come questa Corte abbia, piu’ volte, evidenziato come l’omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso di reati unificati dalla continuazione, integra un’ipotesi di mancanza di motivazione della sentenza in ordine alla determinazione della pena (il richiamo e’ a Sez. 4 n. 6853, Rv. 242887 e alla sentenza 3100/2010, Rv. 245958).
Questo vulnus rileverebbe sotto il duplice profilo della violazione della legge penale e della assoluta mancanza della motivazione.
3. (OMISSIS) (Avv. (OMISSIS)).
Con un primo, articolato motivo, il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, nonche’ mancanza, contraddittorieta’ ed illogicita’ della stessa con riferimento alla valutazione della prova della penale responsabilita’ dell’imputato ed ai criteri di individuazione della condotta partecipa-tiva dello stesso alla voluta consorteria ed all’elemento soggettivo del reato
Deduce altresi’ mancanza, contraddittorieta’, manifesta illogicita’ della motivazione, oltre a violazione dell’articolo 192 c.p.p., comma 3 per travisamento della prova, con riferimento alla valutazione del dichiarato dei collaboratori di giustizia Gioia e Pellicori e violazione dell’articolo 533, comma 1 con riferimento al mancato rispetto del canone di giudizio “al di la’ di ogni ragionevole dubbio” contenuto nell’articolo 533 c.p.p., comma 1 rispetto sussistenza della condotta partecipativa all’associazione illecita.
Si duole anche, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale della mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento alla documentazione (verbale di perquisizione domiciliare eseguita – in data 24 ottobre 2012, alle ore 19,30 nell’abitazione di (OMISSIS) e verbale di sequestro a carico dello stesso) della quale era stata chiesta l’acquisizione documentale o ex articolo 603 c.p.p. e previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, era stata chiesta alla Corte di merito, con i motivi dell’atto di gravame, l’acquisizione al fascicolo processuale.
Ci si duole, in particolare, che la Corte territoriale abbia ritenuto l’imputato responsabile del reato associativo di cui al capo 1) dell’imputazione basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), statuendo alle pagg. 201-202 dell’impugnata sentenza che: “dall’intero compendio probatorio, compiutamente analizzato in precedenza, e’ emersa in maniera inequivoca la partecipazione di tale ricorrente al gruppo (OMISSIS). I due principali collaboratori di giustizia intranei al sodalizio, (OMISSIS) e (OMISSIS), lo indicano in maniera chiara ed univoca come soggetto appartenente a detto gruppo criminale….”.
Ricordati i criteri di valutazione della chiamata in correita’ come emergenti dalla giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, l’obbligo del giudice di valutare il problema della credibilita’ del dichiarante in relazione, tra l’altro, alla sua personalita’, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correita’, alla genesi che ha portato alla sua confessione, nonche’ di verificare la consistenza estrinseca delle dichiarazioni del chiamante, al fine di saggiare che le medesime siano precise, coerenti, costanti e spontanee e, da ultimo, di individuare, esaminare e, quindi, valutare i c.d. riscontri esterni, il ricorrente ne lamenta la violazione, con riferimento alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (OMISSIS) (cfr. pagg. 4-9 del ricorso, con particolare riferimento al fatto che quello della presunta cessione del chilogrammo di marijuana e’ l’unico episodio di cui parla con riferimento al (OMISSIS) e non l'”unico fra tanti” e che a carico del (OMISSIS) non ci sono riscontri costituiti da intercettazioni o sequestri di stupefacente), del (OMISSIS) (pagg. 9-24, in particolare modo sul racconto dell’arresto del (OMISSIS) nel 2012 e all’inattendibilita’ del dichiarato circa il ruolo ricoperto dal (OMISSIS) come “custode di armi e di droga” laddove nessuna arma gli e’ stata sequestrata e il quantitativo di droga sequestrato presso la sua abitazione non e’ sicuramente collegabile all’attivita’ di custode di droga e l’atto intimidatorio nei confronti di tal (OMISSIS)).
Con un secondo motivo, altrettanto articolato, si deduce inosservanza degli articoli 29, 32, 125, 127, 133, 22 e 230 c.p. e mancanza, contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione in punto di dosimetria della misura di sicurezza, tema che il ricorrente da’ atto di non avere affrontato nei motivi di appello, ma solo perche’ la sentenza di primo grado aveva irrogato una pena (10 anni di reclusione), senza quelle circostanze attenuanti generiche che poi sono state concesse in secondo grado e pure ritenute prevalenti, il che non consentiva censure. Tuttavia, avendo il Collegio di secondo grado rideterminato la pena in senso piu’ favorevole al (OMISSIS) (anni sette di reclusione), ci si duole che la Corte territoriale non abbia ottemperato al proprio onere di motivazione in punto di pericolosita’ sociale del condannato ai sensi dell’articolo 133 c.p. (si richiamano i dicta di Sez. 6 n. 41677/2010 e Sez. 1 n. 24179/2010.
Invero, nonostante il carattere permanente della condotta associativa, al fine che interessa, per il ricorrente di estremo rilievo il fatto che nel corso del dibattimento e’ emerso, in particolare dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia (coimputato) (OMISSIS), che il (OMISSIS), gia’ a far data dal 2012, si era dissociato dal gruppo (OMISSIS) (” (OMISSIS) e’ un ragazzo che e’ sempre stato nel nostro gruppo e poi nel momento dell’arresto che e’ stato fatto con (OMISSIS), oltre che ad avere gli arresti domiciliari per svariato periodo si era allontanato dal nostro gruppo perche’ non era stato trattato con i guanti bianchi da (OMISSIS)”).
Sarebbe evidente come molteplici ed univoci sono gli elementi dai quali emerge che, successivamente al suo arresto (ottobre 2012), il (OMISSIS) non ha piu’ ripreso i contatti con i soggetti coimputati nel presente processo, il che accrescerebbe il dato della mancanza di motivazione circa la commisurazione della durata della misura di sicurezza, confermata in tre anni e quindi ben lontana dai minimi edittali.
La Corte territoriale, nel limitarsi a confermare la statuizione di primo grado (“conferma nel resto la sentenza”) non avrebbe valutato il differente contesto normativo ovvero non avrebbe tenuto conto di dover applicare, al caso di specie, non piu’ l’articolo 230 bensi’ l’articolo 229 c.p..
Con atto datato 19/2/2021 a firma dell’Avv. (OMISSIS) sono stati depositati motivi nuovi con cui si insiste per l’accoglimento del ricorso.
4. (OMISSIS) (con 2 separati atti, uno a firma degli Avv. (OMISSIS) e Avv. (OMISSIS) e l’altro a firma del solo Avv. (OMISSIS)).
Nel primo atto si deduce, con un primo motivo, violazione di legge in relazione alla ritenuta compartecipazione del ricorrente al consesso associativo, vizio di motivazione in relazione alla ritenuta compartecipazione all’associazione sulla base del mero legame parentale ed erronea valutazione delle fonti di prova dichiarative con incoerente applicazione dell’articolo 192 c.p.p., comma 3 in relazione alla chiamata in correita’ dei collaboratori (OMISSIS) e (OMISSIS) in assenza di altro riscontro estrinseco individualizzante.
Ci si duole della ritenuta partecipazione all’associazione criminale, nonostante l’assoluzione, in primo grado, dalle imputazioni dei reati fine attribuiti al (OMISSIS), contestati ai capi 23 e 25.
Il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda sarebbe del tutto marginale, come del resto evidente anche dalla stessa chiamata in correita’, da parte del (OMISSIS), che lo individua come partecipante al gruppo unicamente nella qualita’ di nipote, accompagnatore dello zio (OMISSIS).
Si precisa che il (OMISSIS) era divenuto accompagnatore dello zio, in quanto quest’ultimo era affetto da una grave invalidita’ fisica e impossibilitato a spostarsi autonomamente.
Si critica la motivazione della sentenza impugnata, che si limiterebbe a ripercorrere quanto riferito dal (OMISSIS), senza compiere alcun vaglio delle dichiarazioni e attribuendo attendibilita’ al collaboratore semplicemente perche’ lo stesso non avrebbe avuto motivo di accusare falsamente il (OMISSIS).
Si lamenta la ritenuta affidabilita’ delle due chiamate in correita’ di (OMISSIS) e (OMISSIS), in assenza di riscontri individualizzanti, e si eccepisce l’insufficienza della motivazione nel giudizio sulla ritenuta integrazione della condotta compartecipa-tiva rilevante ai fini del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, sia con riferimento all’elemento oggettivo che al dolo di partecipazione del singolo associato rispetto al programma criminoso dell’associazione. Quest’ultimo elemento non sarebbe stato nemmeno affrontato dalla sentenza impugnata, che non descrive il ruolo e le mansioni del singolo adepto rispetto alla fattispecie associativa e non chiarisce quale effettivo contributo causale avrebbe fornito per il raggiungimento degli scopi dell’associazione dedita al narcotraffico.
Nessuna documentazione vi sarebbe di contatti telefonici tra il (OMISSIS) e i suoi sodali, al di la’ del legame parentale con lo zio (OMISSIS), ne’ vi sarebbero contatti con i clienti stabili o occasionali dell’organizzazione.
Viene definita paradossale la condanna, in qualita’ di associato con mansioni di trasportatore dello stupefacente, alla luce dell’assoluzione per i reati fine contestati. Proprio l’assoluzione dai reati fine contestati, alla luce dell’assenza di elementi di riscontro individualizzanti, deve determinare un giudizio di estraneita’ rispetto all’associazione criminale, con la quale il ricorrente e’ entrato marginalmente in contatto, solo come nipote accompagnatore dello zio (OMISSIS).
Del resto la sua posizione di semplice accompagnatore emerge dai racconti dei dichiaranti. Il (OMISSIS) non riveste alcun ruolo decisionale, ne’ partecipa a reati o riunioni e il semplice legame parentale non puo’ di per se’ dimostrare l’appartenenza al sodalizio criminoso ne’ la sua volonta’ di adesione agli scopi illeciti dell’associazione.
L’impugnata sentenza non solo non dimostra il dolo partecipativo del singolo associato, ma nulla dice sul necessario presupposto della funzionalita’ tra la condotta addebitabile all’associato e la vita dell’associazione.
Vengono, poi, riportate le dichiarazioni dei collaboratori (OMISSIS) e (OMISSIS) che attribuiscono al (OMISSIS) singole ipotesi di spaccio o di detenzione ai fini di spacco, mai riscontrate dalle attivita’ investigative. Infatti, il (OMISSIS), in assenza di riscontri e di presupposti di gravita’ indiziaria, non e’ mai stato destinatario di misure cautelari.
Il provvedimento impugnato avrebbe desunto il ruolo funzionale del (OMISSIS) nell’organizzazione, come trasportatore di stupefacente, proprio da tali episodi che, peraltro, non hanno costituito oggetto di imputazione. Il percorso logico seguito dal giudicante viene ritenuto illogico, perche’ le condotte richiamate non hanno formato oggetto di contestazione.
Infine, si lamenta l’erronea applicazione dell’articolo 192 c.p.p., comma 3 nella parte di sentenza dove non vengono seguite le coordinate applicative relative al criterio della convergenza del molteplice, tenuto conto che andava verificata la compatibilita’ di due chiamate in correita’ che si incrociano.
Con un secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 con richiesta di riqualificazione della fattispecie concreta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6, sussistendo, ad avviso del ricorrente, tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per l’inquadramento delle singole ipotesi di cessione e/o spaccio in episodi di lieve entita’.
Il ricorrente ritiene che, in ogni caso, i singoli episodi accertati a carico del (OMISSIS), riguardanti cessioni di microdosi di sostanza drogante, possano venire riqualificati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6. Ne’ osta in tal senso il carattere continuativo delle poche cessioni ricostruite nel provvedimento impugnato.
Con il secondo atto di impugnazione si propone un unico articolato motivo che ripropone sostanzialmente le doglianze gia’ articolate rilevando l’insufficienza del vaglio operato dalla corte di appello sulla chiamata in correita’ dei collaboratori (OMISSIS) e (OMISSIS), priva di riscontri individualizzanti.
Si contesta l’affermazione dell’impugnata sentenza che la condotta di partecipazione richiesta dalla fattispecie incriminatrice del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 sia a forma libera, integrabile, quindi, da qualsiasi comportamento non tipizzato purche’ causale rispetto all’evento tipico, lasciando intendere che, pertanto, non vi possano essere riscontri robusti per una fattispecie come quella dell’associazione finalizzata allo spaccio di droga. Ma, obietta il ricorrente, pur essendo certo che la fattispecie pervista dall’articolo 74 non sia caratterizzata da tassavita’, la chiamata in correita’ deve contenere una precisa ricostruzione delle attivita’ compiute dal soggetto per rafforzare il gruppo criminale di appartenenza.
Mancherebbero, nel caso che ci occupa, gli elementi di riscontro di tali attivita’.
Ci si duole che la Corte distrettuale pur partendo da una corretta affermazione di principio, non abbia compiuto il dovuto processo di individualizzazione, mancando elementi di conferma adeguati. In particolare, si rileva che in relazione alla generica chiamata di correo per consegne di droga effettuate dal (OMISSIS), sarebbe stata utilizzata quale riscontro la dichiarazione, isolata e autoreferenziale, che il (OMISSIS) provvedeva al recupero dello stupefacente del Socol. Ora se tale racconto fosse potuto fungere da riscontro individualizzante della dichiarazione, sarebbe occorso anche reperire una conferma delle altre componenti della propalazione accusatoria. Andavano riscontrate – prosegue il ricorso- anche le altre articolazioni della chiamata in correita’, al fine di dimostrare lo stabile inserimento nel gruppo. Invece, la conferma e’ stata rinvenuta nelle dichiarazioni di altro pentito sulla presenza di (OMISSIS) accanto allo zio. Di fatto il ruolo del ricorrente nel gruppo criminale (OMISSIS) sarebbe stato dimostrato dall’esistenza di un legame parentale e dalla vicinanza all’organizzazione, negando il metodo della necessaria individualizzazione del riscontro.
Gli elementi della vicinanza e della disponibilita’ nell’ambiente criminale – si obietta- non possono essere elementi di conferma pertinenti, in quanto inidonei a dimostrare la veridicita’ dei fatti da cui desumere il ruolo di partecipe.
Si aggiunge che la disponibilita’ o la condivisione di intenti, oltre ad essere irrilevante, costituisce un dato neutro suscettibile di diverse interpretazioni.
La dichiarazione del (OMISSIS) sulla disponibilita’ del (OMISSIS) ad effettuare le consegne di droga non potrebbe fungere da riscontro della stessa generica circostanza affermata dal (OMISSIS). Tra l’altro il (OMISSIS) rilasciava le proprie dichiarazioni successivamente, quando nella qualita’ di imputato era gia’ a conoscenza delle dichiarazioni del (OMISSIS). Verrebbe meno, quindi, la condizione essenziale dell’indipendenza delle dichiarazioni.
Si ribadisce la necessita’ di riscontri oggettivi che negli atti processuali non sarebbero stati rinvenuti, mancando nelle intercettazioni o nelle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia qualsiasi riferimento ad un ruolo o una funzione del (OMISSIS) all’interno dell’organizzazione.
Si aggiunge, infine, che la motivazione sulla dichiarazione di responsabilita’ del (OMISSIS) avrebbe dovuto essere rafforzata a causa di due elementi, uno non considerato nonostante il motivo di gravame e l’altro sminuito dalla sentenza di appello: la circostanza che il (OMISSIS) non ha mai ceduto droga al principale pu-sher del gruppo criminale, (OMISSIS), e l’assoluzione del (OMISSIS) da tutti i reati satellite contestati.
Si sottolinea che il capo di imputazione 12-quater, relativo alla detenzione di droga nel seminterrato di (OMISSIS), non e’ stato nemmeno contestato al (OMISSIS),
nemmeno in seguito alle dichiarazioni del (OMISSIS), che lo indicava come incaricato dello smistamento dello stupefacente nel seminterrato. Cio’ nonostante, le stesse dichiarazioni sono state illegittimamente utilizzate come elemento di riscontro.
Tale circostanza sarebbe rilevante dal momento che gli indicatori fattuali del reato di associazione finalizzata al narcotraffico sono circostanze rivelatrici della partecipazione al fatto reato associativo.
5. (OMISSIS) (Avv. (OMISSIS) e Avv. (OMISSIS)).
L’imputato -come si legge a pag. 232 della sentenza impugnata- ha rinunciato in sede di appello ai motivi afferenti alla responsabilita’ insistendo solo per l’accoglimento di quelli riguardanti il trattamento sanzionatorio.
Con un unico motivo il ricorrente deduce erronea applicazione dell’articolo 597 c.p. (divieto di reformatio in peius) in relazione all’aumento di pena per il vincolo della continuazione.
Per il ricorrente, occorre considerare, ai fini di quantificazione dell’aumento, che anche per i reati-satellite e’ stata riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, gia’ concesse dal primo giudice in misura equivalente alle contestate aggravanti.
Ricorda che, secondo un noto principio affermato dalle Sezioni unite della Suprema Corte (Sez. Un., n. 40910 dei 27/9/2005, William Morales, Rv. 232066), ribadito dalla prevalente e piu’ recente giurisprudenza, nel giudizio di appello il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda solo l’entita’ complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, fra cui vanno ricompresi sia gli aumenti e le diminuzioni apportati alla pena-base per le circostanze, sia l’aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione.
La Corte, dunque, avrebbe determinato illegittimamente un aumento per la continuazione pari a quello operato dal primo giudice, mentre detto aumento, in ragione della riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche, estese anche ai reati-satellite, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto ridurre (cfr. Sez. 2, n. 57276/2017).
6. (OMISSIS) (Avv. (OMISSIS)).
L’imputato -come si legge a pag. 229 della sentenza impugnata- ha rinunciato in sede di appello ai motivi afferenti alla responsabilita’ insistendo solo per l’accoglimento di quelli riguardanti il trattamento sanzionatorio Il ricorrente deduce con un unico motivo la violazione dell’articolo 81 cpv. c.p. laddove la Corte territoriale non argomenta, limitandosi ad una mera ricognizione, i singoli aumenti di pena operati a titolo di continuazione per i reati satellite rispetto alla pena principale.
Ricorda come si tratti dell’unico profilo argomentativo della sentenza sul quale puo’ essere eccepito il vizio di legittimita’, posto che vi e’ stata da parte delle difese dei due ricorrenti rinunzia espressa ai motivi di gravame inerenti il merito della vicenda, ragion per cui il gravame e’ stato dichiarato parzialmente inammissibile, salvo essere accolto in punto di rideterminazione della pena.
Ciononostante, il ricorrente ritiene che lo stralcio della motivazione dedicato alla dosimetria della pena sia privo di sufficiente dimostrazione, essendosi la Corte territoriale limitata ad una mera ricognizione dei singoli aumenti di pena operati per ogni capo di imputazione, senza alcun passaggio esplicativo (il richiamo e’ a pag. 231 della sentenza).
L’assenza di un tessuto motivazionale tipico vulnererebbe in parte qua la sentenza di merito, atteso che essa non consentirebbe alcun controllo di effettivo legittimita’ sulla plausibilita’ del percorso logico argomentativo seguito dalla Corte, “non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base” (il richiamo e’ a Sez. 1 n. 17209 del 25/5/2020, Rv 279316), precedente nomofilattico che sancirebbe un principio di diritto applicabile sia al giudice dell’esecuzione che a quello della cognizione, in cui si ritiene che il giudice dell’esecuzione, proprio perche’ dotato di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli articoli 132 e 133 c.p., e’ sempre tenuto a fornire una giustificazione delle scelte adottate in punto di aumento correlato a ogni reato satellite ai sensi dell’articolo 81 c.p., comma 2.
Sarebbe altresi’ pacifico che il giudice della cognizione deve fornire una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti nella determinazione della pena allorquando infligga una sanzione in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez. 2, n. 28852 del 8/05/2013, Taurasi), avendo il dovere, quanto piu’ si discosta dal minimo edittale, di “dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’articolo 133 c.p., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio” (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Bonarrigo, Rv. 255825).
Per il ricorrente e’, dunque, da ritenersi prevalente l’indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimita’ secondo cui in tema di quantificazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione tra diversi reati, il giudice deve fornire indicazione e motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche in ordine all’entita’ dell’aumento ex articolo 81 c.p. (il richiamo e’ a Sez. 6, n. 48009 del 28/09/2016, Cocomazzi e altri, Rv. 268131; Sez. 1, n. 21641 de108/01/2016, Lendano e altro, Rv. 266885; Sez.4, n. 28139 del 23/06/2015, Puggillo, Rv. 264101; in senso contrario, tuttavia, ex multis Sez. 3, n. 44931 del 02/12/2016, dep. 2017, Portulesi, Rv. 271787; Sez. 1, n. 39350 del 19/07/2019, Oliveti, Rv. 276870). Solo questa opzione ermeneutica sarebbe aderente -secondo la tesi proposta in ricorso- allo statuto del reato continuato delineato negli ultimi anni da piu’ pronunce emesse dalle Sezioni unite di questa Corte tutte incentrate sulla necessita’ peraltro codificata dall’articolo 533 ce. 21 c.p.p. (“Se la condanna riguarda piu’ reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione”) – che la pena per il reato continuato, per quanto frutto di una operazione unitaria, renda sempre riconoscibile la pena individuata dal giudice, in aumento, per ciascun reato satellite al fine di garantire le altre specifiche finalita’ espressamente previste dalla legge e collegate ad una valutazione autonoma dei singoli reati che lo compongono (cfr. Sez. Un., n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263717 e Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652/258654).
Solo a fini esemplificativi, viene ricordata la rilevanza che assume la pena inflitta per ciascun reato satellite con riferimento: alla verifica dell’osservanza del limite di cui al all’articolo 81 c.p., comma 3; allo scioglimento del cumulo giuridico per la applicazione degli istituti della prescrizione e dell’indulto; alla scomponibilita’ della pena ai fini della sostituzione delle pene detentive brevi, ex L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 53, u.c.; all’estinzione delle misure cautelari personali, secondo le affermazioni di Sez. Un. 1 del 26/02/1997, Mammoliti, Rv. 207940; alla durata delle misure cautelari, secondo la sentenza delle Sezioni Unite del 2009, Vitale.
Nessuna di queste coordinate interpretative sarebbe stata seguita dalla Corte catanzarese, che si sarebbe limitata ad una mera operazione aritmetica di aumento innestato sulla pena base, senza addurre alcuna motivazione. L’insufficienza della motivazione assumerebbe maggior valore ove si consideri che tra i fatti posti in continuazione vi sono anche quelli oggetto della sentenza di diritto francese, omologata dalla Corte territoriale ed acquisita agli atti del dibattimento d’appello, ma di cui non si fornisce alcuna descrizione. Senza evidenziare l’entita’ dei fatti oggetto della sentenza francese verrebbe operato dunque un calcolo puramente arbitrario ed afflittivo per gli imputati che supera anche i singoli aumenti operati per gli altri reati – satellite e che, quindi, potrebbe finanche rasentare la violazione del principio di divieto di reformatio in pejus.
7. (OMISSIS) (con due separati atti, il primo del 4/11/2020 a firma degli Avv. (OMISSIS) e dell’Avv. (OMISSIS), comune anche al coimputato (OMISSIS), ed il secondo del 3/11/2020, a firma del solo avv. (OMISSIS)).
L’imputato -come si legge a pag. 222 della sentenza impugnata- ha rinunciato in sede di appello ai motivi afferenti alla responsabilita’ insistendo solo per l’accoglimento di quelli riguardanti il trattamento sanzionatorio.
Il motivo, nei due ricorsi, e’ sempre quello della errata applicazione dell’articolo 597 c.p.p..
Quanto al ricorso a doppia firma si esprimono le medesime considerazioni gia’ illustrate quanto al coimputato (OMISSIS) (con particolare riferimento, quanto al (OMISSIS), a pag. 226 della sentenza).
Nel ricorso a firma del solo Avv. (OMISSIS) si ricorda che, secondo un noto principio affermato dalle Sezioni unite della Suprema Corte (Sez. U., n. 40910 dei 27/9/2005, William Morales, Rv. 232066), ribadito dalla prevalente e piu’ recente giurisprudenza, nel giudizio di appello il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda solo l’entita’ complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, fra cui vanno ricompresi sia gli aumenti e le diminuzioni apportati alla pena-base per le circostanze, sia l’aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione.
La Corte, dunque, avrebbe determinato illegittimamente un aumento per la continuazione pari a quello operato dal primo giudice, mentre detto aumento, in ragione della riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche, estese anche ai reati-satellite, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto ridurre (il richiamo e’ a Sez. 2, n. 57276/2017).
8. (OMISSIS) (Avv. (OMISSIS)).
L’imputato, come si dira’ in seguito, e’ deceduto nelle more del processo.
Il suo difensore, con un primo motivo, aveva dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 125, comma 3, articolo 192, articolo 546, comma 1, lettera e), articolo 533 in combinato disposto con l’articolo 605 c.p.p., nonche’ al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, articolo 110 c.p., L. n. 110 del 1975, articolo 23, comma 1 e 3 e articolo 648 c.p..
Lamentava il mancato vaglio, da parte dei giudici di appello, delle argomentazioni difensive articolate nei motivi di appello, nonche’ la mancata valutazione delle prove con un generico e acritico richiamo della sentenza di primo grado al fine di confermare la presunta partecipazione dello (OMISSIS) all’associazione ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, cosi’ travisando le emergenze dibattimentali.
La sentenza impugnata liquidando le argomentazioni svolte nei motivi di appello, come riproposizione di questioni gia’ dedotte in primo grado, avrebbe omesso ogni valutazione sulla insussistenza delle condotte contestate ai capi 33 e 33 bis 19 in quanto funzionali alla contestazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, limitandosi a valutare solo la questione della nullita’ dell’accertamento tecnico balistico avanzata ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., lettera c), articolo 180 c.p.p. e articolo 360 c.p.p., comma 1.
Si evidenziava la perfetta sovrapponibilita’ acritica delle sentenze di primo e secondo grado in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori (OMISSIS) e (OMISSIS). E ci si doleva che nessuna valutazione si rinvenisse nel provvedimento impugnato sugli elementi probatori dissonanti rimasti privi di motivazione.
Dalla lettura della sentenza emergerebbe una lettura illogica e parziale del compendio probatorio a carico dello (OMISSIS) senza fornire alcuna risposta alle censure proposte in appello.
Si lamentava l’acritica riproposizione delle motivazioni di primo grado, disattendendo le censure difensive e rendendo la motivazione illogica e assente/apparente.
La Corte distrettuale avrebbe omesso di confrontarsi con la denunciata mancanza degli elementi idonei ad irrogare la condanna per i capi 1), 33) e 33 bis) della rubrica capaci di resistere alle interpretazioni alternative e ugualmente probabili fornite. Non sarebbe stato indicato quale sia stato il contributo dello (OMISSIS) all’associazione, in mancanza dei reati fine, ne’ quali siano i facta concludentia richiamati dalla sentenza impugnata. E non vi sarebbe prova, nemmeno indiziaria, dello stabile apporto al programma associativo, dichiarato in sentenza, senza alcuna motivazione.
Nella motivazione non vi sarebbe prova del contatto tra lo (OMISSIS) e gli altri coimputati i quali non e’ legato da vincolo di parentela.
Non vi sarebbe prova del contatto con gli altri coimputati per dimostrare la vendita di sostanze stupefacenti da parte dello (OMISSIS). L’unico contatto e’ quello richiamato dal Maresciallo (OMISSIS), dal quale emerge la condizione di assuntore alla continua ricerca di droga per uso personale, condizione incompatibile con la figura di uno spacciatore di grossi quantitativi di droga, detentore di armi e associato a un gruppo criminale, come indicato dai collaboratori (OMISSIS) e (OMISSIS).
Non vi sarebbe prova che lo (OMISSIS) abbia usufruito dei canali di approvvigionamento del gruppo criminale, come non vi e’ priva di movimentazione e stoccaggio di droga. E non vi sarebbe prova di nessun accesso dello (OMISSIS) al deposito di (OMISSIS).
Nemmeno vi sarebbe prova, dalle intercettazioni, dell’adesione al programma criminoso, tanto e’ vero che lo (OMISSIS) aveva una reazione di estrema ilarita’ alla notizia avuta dal (OMISSIS) sulla notifica di un provvedimento di sorveglianza speciale al (OMISSIS).
Anche tale doglianza rimaneva priva di motivazione in sede di appello. E non vi sarebbe alcun riscontro sul ruolo ricoperto dal ricorrente nell’associazione criminale, al di la’ della laconica qualifica di pusher attribuitagli dai collaboratori (OMISSIS) e (OMISSIS).
Con un secondo motivo era stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 125 c.p.p., comma 3, articoli 187 e 192, articolo 546, comma 1, lettera e), articolo 533 in combinato disposto con l’articolo 605 c.p.p., nonche’ al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, articolo 110 c.p., L. n. 110 del 1975, articolo 23, comma 1 e 3 e articolo 648 c.p..
Ci si doleva della mancata valutazione da parte dei giudici di appello del confronto richiesto, in maniera analitica nei motivi di appello, sulle contraddittorie dichiarazioni del collaboratore di giustizia, che a detta del ricorrente dovevano rappresentare una prova a favore sulla presunta partecipazione al gruppo criminale, ed invece evidenziano il vizio motivazionale della sentenza impugnata.
La corte di appello – si legge in ricorso- giustifica la permanenza del coinvolgimento dello (OMISSIS) nell’associazione criminale con la supposta esistenza di un contributo causale/funzionale che non trova alcun riscontro.
Si riportano diversi passi della sentenza impugnata per evidenziare l’incoerenza probatoria della credibilita’ dei collaboratori di giustizia, intranei, e un’erronea applicazione dei principi stabiliti da questa Corte sulla chiamata in correita’ proveniente dai collaboratori di giustizia.
La Corte distrettuale avrebbe disatteso la verifica dei criteri di analisi, in base ai principi espressi dagli articoli 125 e 192 c.p.p., in quanto, nonostante le censure proposte sull’attendibilita’ dei chiamanti in correita’, aderendo acriticamente alle motivazioni del tribunale, ha ritenuto sufficiente che l’esame della loro credibilita’ intrinseca e estrinseca potesse essere fatto attraverso la mera analisi dei riscontri con altri elementi di prova, malgrado le enormi contraddizioni dichiarative. Si evidenzia la rinvenibilita’ di elementi di diffidenza, a partire dalla biografia del (OMISSIS), che iniziava la collaborazione durante una perquisizione dei Carabinieri in un supermercato, dove stava compiendo una rapina ai danni dello stesso esercizio commerciale. Prima di tale evento il (OMISSIS) non aveva precedenti in materia di stupefacenti.
La corte di appello non avrebbe compiuto il necessario vaglio sul chiamante al fine di valutarne l’attendibilita’ intrinseca, ma si limitava a valutare la chiamata in correita’ e la sussistenza di riscontri con altre fonti o la convergenza tra piu’ dichiarazioni accusatorie.
Il collaboratore (OMISSIS) veniva erroneamente collocato in un preciso contesto criminale, senza comprendere la genesi della scelta di collaborazione ed il ruolo svolto dallo stesso nell’organizzazione criminale,ne’ la natura dei rapporti con lo (OMISSIS). La mancanza di credibilita’ criminale del collaboratore renderebbe inverosimile la sua partecipazione ad un’associazione criminale.
Con un terzo motivo si era dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 178 c.p.p., lettera c, articoli 180 e 192 c.p.p., articolo 360 c.p.p., commi 1 e 5, articolo 546, comma 1, lettera e), articolo 533 in combinato disposto con l’articolo 605 c.p.p., nonche’ al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, in relazione all’articolo 110 c.p. e L. n. 110 del 1975, articolo 23, commi 1 e 3 e articolo 648 c.p., in relazione all’articolo 648 c.p..
Ci si duole della carenza assoluta di motivazione sull’impugnazione della condanna di primo grado per la detenzione del fucile contestata ai sensi della L. n. 110 del 1975, articolo 23, commi 1 e 3 e articolo 648 c.p. e configurata dal tribunale come presunto reato fine funzionale alla principale imputazione associativa.
9. (OMISSIS) (con 2 separati atti, con Avv. (OMISSIS) e Avv. (OMISSIS)).
Nel primo atto si deducono quattro motivi di ricorso, con il primo di essi si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, agli articoli 192, 516, 521 e 546 c.p.p., agli articoli 24 e 111 Cost., articolo 6 CEDU e all’articolo 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici.
Si censura la genericita’ del capo di imputazione, laddove non indica il momento iniziale della contestazione di cui al capo.
Tale mancata indicazione sarebbe ancor piu’ rilevante, anche per l’eta’ anagrafica dei soggetti coinvolti, trattandosi di un sodalizio di nuova costituzione, la cui operativita’ non risulta accertata con sentenza che ne stabilisca l’operativita’ prima del procedimento che ci occupa.
La genericita’ della contestazione, priva di indicazione di specifiche condotte, di ruoli e di tempo, avrebbe impedito l’esercizio del diritto di difesa.
Con un secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 nonche’ agli articoli 192 e 546 c.p.p..
Si contesta la carenza probatoria della sentenza impugnata e il cattivo uso dei principi che disciplinano la partecipazione ad associazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74. Poco credibile sarebbe la ricostruzione operata di una presunta associazione rudimentale – in un luogo dove esistono le mafie storiche – operante su piu’ livelli, con un primo livello che procura ingenti quantitativi di stupefacente e che dispone in maniera esclusiva dei canali di approvvigionamento e un secondo livello formato da pusher e assuntori, che si limiterebbero a rifornirsi dal gruppo principale, senza specificare se in maniera stabile ed esclusiva.
Il narrato dei collaboratori di giustizia, valorizzato in sentenza, sarebbe basato unicamente sulla percezione degli stessi e non su dati certi.
Ci si duole che 1″impugnata sentenza non specifichi il perimetro entro cui configura la condotta di partecipazione all’associazione, delegando tale statuizione al narrato dei collaboratori.
Con un terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 192 e 546 c.p.p..
Si rileva che dall’attivita’ investigativa non sarebbe emerso l’apporto dello (OMISSIS) al sodalizio criminale e la sentenza impugnata avrebbe omesso la valutazione di tale assenza.
L’autovettura dello (OMISSIS), monitorata tramite GPS dal 24/3/2015 al 1/6/2015, non sarebbe mai stata localizzata nei pressi di (OMISSIS), dove e’ stato rinvenuto il deposito dello stupefacente del gruppo (OMISSIS).
Tali elementi sarebbero stati valutati illogicamente o del tutto trascurati dai giudicanti.
L’unica fonte di prova dimostrante l’intraneita’ dello (OMISSIS) all’associazione sarebbe costituita da un’intercettazione ambientale dal contenuto non univoco.
Nella sentenza impugnata mancherebbe una motivazione specifica e individualizzante. Anche in riferimento alla conversazione non viene individuato il conversante e lo (OMISSIS) non risulta tra coloro che vi partecipano.
Il narrato dei collaboratori, a differenza di quanto affermato nel provvedimento impugnato, risulta caratterizzato dalla circolarita’, generico e privo dei necessari caratteri individualizzanti.
La corte di appello non avrebbe fornito alcuna motivazione sulla sussistenza dei riscontri necessari a superare il vaglio dell’attendibilita’ intrinseca e estrinseca dei dichiaranti.
Si rileva che il (OMISSIS) rivelava che lo (OMISSIS) e lo (OMISSIS) si rifornivano direttamente da lui e non dal capo, (OMISSIS).
Tale circostanza escluderebbe l’intraneita’ del ricorrente all’associazione. Inoltre, entrambi i collaboratori riconducono sempre la figura dello (OMISSIS) a quella dello (OMISSIS), senza circostanziare e scindere le due figure.
Sulla figura dello (OMISSIS) non viene riferito nulla di specifico, ne’ la motivazione impugnata offre un quadro chiaro della sua posizione limitandosi a riportare il contenuto della sentenza di primo grado senza valutare gli effettivi riscontri investigativi.
In riferimento alle dichiarazioni del (OMISSIS), si evidenzia che lo stesso era coimputato e solo dopo l’udienza preliminare dava inizio alla collaborazione, quindi, dopo aver avuto a disposizione tutti gli atti processuali, tra cui le dichiarazioni di (OMISSIS). Le sue dichiarazioni, pertanto, non sarebbero, genuine oltre ad essere condizionate da astio nei confronti del (OMISSIS) e di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda. Di conseguenza, sarebbe stata necessaria una puntuale motivazione sul suo dichiarato.
Si rileva che nessuno degli altri collaboratori riferiva sull’appartenenza o vicinanza dello (OMISSIS) al clan (OMISSIS), mentre se fosse stata vera anche i soggetti esterni al gruppo ma inseriti nel contesto criminale ne sarebbero stati a conoscenza.
Il mancato riscontro tra questi collaboratori con (OMISSIS) e (OMISSIS) determinerebbe l’insuperabile contraddittorieta’ tra le fonti di accusa, per nulla valutata in sentenza.
Si evidenzia l’assoluta mancanza di elementi sui quali fondare il giudizio di responsabilita’, nonostante le attivita’ investigative durate tre mesi.
La motivazione offerta dalla corte di appello ometterebbe – si lamenta – la valutazione delle prove a discarico e risulta meramente apparente, in mancanza di ulteriori elementi di prova diversi rispetto alle dichiarazioni del correo.
Le dichiarazioni auto ed etero accusatorie dei collaboratori non possono trovare riscontro, come pretende la corte distrettuale, negli esiti intercettativi ambientali relativi ai capi 29 e 30 della rubrica.
Lo (OMISSIS), in relazione a detti capi, non solo e’ stato assolto ma, in base agli elementi acquisiti in relazione agli stessi capi, lo (OMISSIS) non risulta ne’ intraneo ai sodalizio ne’ pusher, ma semplice assuntore, considerato, tra l’altro, che la finestra temporale in cui si collocano i due capi e’ di un solo giorno.
Quindi si utilizza il contenuto di un’intercettazione per un reato dal quale lo (OMISSIS) risulta assolto, nonostante la stessa intercettazione non riguardi aspetti inerenti l’associazione, con conseguente illogicita’ della motivazione non riconducibile in alcun modo al capo di imputazione in contestazione.
Con un quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla L. n. 110 del 1975, articolo 23, articolo 648 c.p. e articolo 192 c.p.p..
Ci si duole dell’omessa valutazione, nell’impugnata sentenza, della importante carenza investigativa relativa al ritrovamento del fucile Baikal cal. 12.
In tale occasione, nonostante non vi fossero tracce del passaggio dell’uomo, come dichiarato in sede di controesame dal M.llo (OMISSIS), non veniva adottata alcuna precauzione per preservare l’oggetto del sequestro. Inoltre, malgrado l’indicazione dell’altitudine e longitudine, senza latitudine, del luogo del ritrovamento, non puo’ affermarsi che lo stesso corrisponda a quello di sosta dell’autovettura del ricorrente. Del resto – si aggiunge – dalle intercettazioni emergerebbe un’occasionalita’ della condotta dello (OMISSIS), non certamente una sua disponibilita’ dell’arma.
La sentenza impugnata, omettendo ogni valutazione degli elementi riferibili alla contestazione, ricondurrebbe i riscontri alle sole dichiarazioni dei collaboranti che, tra l’altro, non indicano mai lo (OMISSIS) come possessore dell’arma.
Il (OMISSIS) ha sempre riferito ed associato ai vari soggetti le diverse tipologie di armi che usavano o detenevano, mentre per lo (OMISSIS) non ha mai riferito e collegato la disponibilita’ di qualche arma.
Con il secondo atto di impugnazione, articolato in due motivi, si deducono sostanzialmente doglianze, gia’ proposte con il primo atto.
Con il primo motivo si evidenzia l’illogicita’ ed apparenza della motivazione dell’impugnata sentenza che deduce la condotta partecipativa dell’imputato unicamente dalle dichiarazioni dei collaboranti, che non vengono ritenute convergenti in quanto il (OMISSIS) indica lo (OMISSIS) come semplice acquirente della sostanza stupefacente, mentre il (OMISSIS) lo indica come pusher, condotta non sovrapponibile a quella di acquirente. Nel contempo, nessuno, tra gli altri collaboratori, lo menziona come appartenente al gruppo criminale (OMISSIS).
Sul punto nulla motiverebbe l’impugnata sentenza, affermando che le dichiarazioni dei collaboratori si riscontrano rispetto al ruolo di partecipe dello (OMISSIS) e cercando di riscontrare le stesse dichiarazioni con l’intercettazione n. 764, tra l’altro non periziata e pertanto inutilizzabile. Il contenuto dell’intercettazione, in realta’ non indica lo (OMISSIS) come uno spacciatore, tanto che lo stesso viene assolto dall’imputazione, ma come un consumatore saltuario ignaro e disinteressato delle dinamiche dell’associazione in contestazione.
Evidente sarebbe, pertanto, la violazione dell’obbligo di motivazione per aver fornito l’impugnata sentenza una motivazione apparente, se non inesistente.
Il riferimento all’intercettazione sarebbe fuorviante, non emergendo nella stessa alcun elemento, finanche indiziario, tale da far desumere l’intraneita’ o la causalita’ della condotta dello (OMISSIS) in seno all’associazione contestata.
Anche l’avvenuta applicazione dell’aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 4 avverrebbe con un automatismo privo di motivazione, in evidente violazione dell’articolo 59 c.p., comma 2.
Nulla si argomenta – ci si duole- sulla disponibilita’ delle armi in capo allo (OMISSIS).
Con il secondo motivo si evidenzia che l’unico elemento a supporto dell’imputazione dei capi 33 e 33 bis e’ un’intercettazione che viene riportata al fine di evidenziarne l’inconferenza con la detenzione di un’arma.
Cosi’ come viene riportata la dichiarazione del (OMISSIS) sul punto, dalla quale si evincerebbe che l’arma indicata dallo stesso e’ diversa da quella sequestrata, con conseguente mancato riscontro del sequestro operato dalla Polizia giudiziaria.
Ci si duole della mancanza di motivazione sulla deposizione del M.llo (OMISSIS), contrastante con l’interpretazione conferita dalla corte di appello all’intercettazione ambientale.
Con atto depositato in data 22/2/2021 sono stati articolati motivi aggiunti a firma dell’Avv. (OMISSIS) con i quali si ribadiscono i primi due motivi del primo ricorso evidenziando la difficolta’ dell’individuazione del minimum di condotta partecipativa punibile ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74.
Ci si duole dell’avvenuta distorsione del principio di personalita’ della responsabilita’ penale, risultando la sua figura esclusivamente legata a quella di (OMISSIS) e priva di un’autonoma posizione processuale.
Si reiterano le critiche mosse alle dichiarazioni dei collaboratori evidenziando che il (OMISSIS) distingue i componenti del gruppo in piu’ affiliati e meno affiliati, operando una personale classificazione viziata dalle percezioni personali ed emozionali. Si nota una macroscopica differenza tra il racconto relativo ai primi, dettagliato e relativo ad un ampio periodo temporale e quello relativo ai secondi, parziale e limitato temporalmente.
Si lamenta che nessun elemento circostanziante sia mai stato fornito in relazione alla posizione dello (OMISSIS), nonostante la durata e la complessita’ delle indagini. E si ribadiscono le censure gia’ articolate in ricorso in relazione alle condotte contestate ai capi 33 e 33 bis.
Infine, si chiede di rimettere alle Sezioni Unite la questione relativa alla soglia minima di punibilita’ ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 evidenziando che in un caso del tutto simile la prima sezione di questa Corte, sebbene in relazione al diverso reato di cui all’articolo 416-bis c.p. ha provveduto in tal senso con ordinanza n. 359/2021.
10. (OMISSIS) (Avv. (OMISSIS)).
Con ricorso a firma dello stesso difensore dello (OMISSIS), si propongono cinque motivi di ricorso, dei quali i primi due deducono esattamente quanto dedotto con i primi due motivi gia’ proposti per lo (OMISSIS).
Con un terzo motivo di ricorso si deduce errata applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di valutazione della prova e violazione dell’articolo 192 c.p.p..
Ci si duole della motivazione della sentenza impugnata, meramente apparente, illogica e del tutto avulsa dalle risultanze processuali, evidenziando la circostanza che il percorso collaborativo del (OMISSIS) iniziava successivamente all’ordinanza di custodia cautelare, allorquando lo stesso era gia’ a conoscenza delle dichiarazioni rese da (OMISSIS).
Le dichiarazioni rese dai collaboratori invece di caratterizzarsi per autonomia e indipendenza, si caratterizzerebbero per circolarita’ dimostrativa.
Si premette che l’associazione descritta dai collaboratori si presentava allo stato embrionale, in un territorio caratterizzato dalla presenza di mafie storiche, senza previsione di riti di ingresso. La partecipazione dei singoli alla stessa associazione risulta percepita piu’ che ancorata a dati certi.
In tale contesto, nonostante il (OMISSIS) sia descritto come trasportatore e venditore di sostanza stupefacente, lo stesso non viene mai menzionato dal (OMISSIS), in riferimento ai partecipi del gruppo criminale, durante l’esame dibattimentale, nonostante le sue dichiarazioni rappresentino la principale fonte accusatoria per il reato ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74.
Vengono riportate in ricorso le dichiarazioni rese, sulla posizione del (OMISSIS), da entrambi i collaboratoti, su specifica domanda del pubblico ministero, per evidenziare che le stesse dichiarazioni, lungi dal descrivere condotte indicative di una partecipazione al gruppo criminale, si presenterebbero neutre ed estranee al capo di incolpazione del capo 1) della rubrica. Il (OMISSIS) – secondo la tesi difensiva-filtrava gli accessi all’ufficio del (OMISSIS), presso l’autolavaggio dove lavorava e si prestava a fare da baby sitter.
Circostanze da cui non potrebbe desumersi un ruolo funzionale e consapevole del (OMISSIS), ma da cui i collaboratori percepiscono una presunta appartenenza all’associazione priva di riscontro nelle emergenze investigative.
Soltanto il collaboratore (OMISSIS) farebbe riferimento ad una condotta rientrante nella fattispecie dell’associazione, allorquando vi sarebbe stata una consegna di 10 chili di sostanza stupefacente, senza pero’ precisare se il (OMISSIS) fosse a conoscenza del tipo di sostanza consegnata.
Le modalita’ e il prezzo venivano concordate tra altri soggetti e il (OMISSIS) si sarebbe limitato a consegnare l’involucro contenente la sostanza, senza aver partecipato alla trattativa. Ma anche tale episodio sarebbe privo di riscontri, oltre a non essere stato riferito dal (OMISSIS) che, in quel periodo, era ai vertici del sodalizio.
Si lamenta il travisamento di quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia.
L’unica condotta descritta dal (OMISSIS) sarebbe del tutto priva di riscontri, mentre gli altri collaboratori di giustizia non conoscono il (OMISSIS) o, comunque, non lo indicano come affiliato o appartenente al sodalizio criminale.
In ogni caso, poi, la questione che ci occupa sarebbe al margine della soglia minima di punibilita’ della fattispecie prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74.
La provenienza da una famiglia disagiata e l’essere considerato come un figlio dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS) non puo’ configurare – secondo la tesi proposta in ricorsola condotta prevista dalla fattispecie contestata. Cosi’ come anche l’utilizzo del (OMISSIS), da parte del (OMISSIS) e del (OMISSIS), in maniera occasionale per proprie finalita’ non puo’ costituire affiliazione al gruppo criminale.
L’impugnata sentenza avrebbe omesso di valutare l’apprezzabilita’ dell’apporto causale e la permanenza del vincolo in concreto con specifico riferimento al periodo temporale compreso nella contestazione.
Con un quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 125, 192 e 546 c.p.p., nonche’ al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 73 e 74 nonche’ mancata riqualificazione dei fatti ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6.
Il ricorrente premette che il (OMISSIS) veniva condannato per un’ipotesi di cessione di gr. 20 di hashish, provata con l’intercettazione ambientale n. 2009. Tale accertamento inciderebbe, ad avviso della sentenza impugnata, sulla sussistenza dell’ipotesi accusatoria relativa al capo 1) della rubrica.
Ma, obietta il ricorrente, proprio l’accertata commissione del delitto contrasterebbe con la condotta associativa, in quanto il (OMISSIS) anche secondo la pro-spettazione accusatoria, non avrebbe mai svolto il ruolo di pusher.
Inoltre, sarebbe del tutto inverosimile l’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente al (OMISSIS) che, secondo la ricostruzione accusatoria, rivestiva il ruolo di procacciatore di droga per l’intero gruppo criminale.
Si lamenta l’illogicita’ e la motivazione apparente del provvedimento impugnato, laddove non appare comprensibile come sia stata effettata l’identificazione del (OMISSIS) nell’ambito dell’intercettazione ambientale. Nulla direbbe sul punto la corte di appello.
Si riporta, infine il testo dell’intercettazione per evidenziare il travisamento del suo contenuto, dal quale puo’ desumersi solo un consumo di gruppo con altri soggetti.
Con un quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 73 e 74 nonche’ agli articoli 125, 192 e 546 c.p.p., mancata riqualificazione nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6.
Si rileva che l’ipotesi delittuosa di cui al capo 24) e’ stata riqualificata, in sede di giudizio di appello, nell’ipotesi prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 73, comma 5 e il (OMISSIS) non risulta implicato in altri episodi di detenzione o cessione di sostanza stupefacente. Mentre la corte di appello omette di motivare, in palese violazione di legge, sulla richiesta di riqualificazione nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6.
Sarebbe incomprensibile la ragione per cui il (OMISSIS) debba rispondere dell’ipotesi associativa pur essendosi limitato a maneggiare quantita’ minime di sostanza stupefacente. In tal modo si confonderebbe la natura oggettiva del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 1, con una sua ascrizione oggettiva, cosi’ capovolgendo l’onere della prova. Dalla lettura della sentenza, in relazione alla posizione del (OMISSIS), non emergerebbe alcun elemento tale da presumere una consapevolezza su ipotesi di cessioni di ingenti quantitativi di stupefacente da parte degli altri associati. Pertanto il difensore chiede in via subordinata, rispetto alla principale richiesta di annullamento della sentenza, la riqualificazione del reati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6.
Con memoria depositata in data 22/2/2021, si propongono motivi aggiunti con i quali, come gia’ fatto in relazione alla posizione dello (OMISSIS), riportandosi ai primi due motivi del ricorso, si chiede di rimettere il procedimento alle Sezioni Unite al fine di chiarire quale sia la soglia minima di punibilita’ della fattispecie penale ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74. Si rileva, infatti, che, nel caso che ci occupa, emerge la questione relativa al minimum della condotta partecipativa punibile ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74.
Si insiste, poi, nelle doglianze relative alle modalita’ della collaborazione del (OMISSIS) ed alle dichiarazioni rese dallo stesso. Si evidenzia l’emozionalita’ e passionalita’ delle dichiarazioni rilasciate dal collaboratore, chiaramente livoroso nei confronti del (OMISSIS) per il tradimento dello stesso, avvenuto intrattenendo una relazione con la propria moglie durante il suo periodo di detenzione in carcere.
Il (OMISSIS) distingue i componenti del gruppo in piu’ affiliati e meno affiliati, operando una personale classificazione viziata dalle percezioni personali ed emozionali. Si nota una macroscopica differenza tra il racconto relativo ai primi, dettagliato e relativo ad un ampio periodo temporale e quello relativo ai secondi, parziale e limitato temporalmente.
In particolare, in relazione alla posizione del (OMISSIS), il narrato si evidenzia estremamente generico e con riferimenti per nulla attinenti alla fattispecie associativa. Si insiste, poi, sulle considerazioni in relazione alla collaborazione di (OMISSIS), determinata dalla necessita’ di sottrarsi ad una pericolosa richiesta di pagamento di un debito contratto con il gruppo (OMISSIS).
Si ribadisce che le dichiarazioni rese in relazione alla posizione del (OMISSIS), lo descrivono come un semplice factotum del (OMISSIS) e dal narrato di entrambi i collaboratori non appaiono condotte o fatti illeciti attribuibili allo stesso. E che nessuno tra i collaboratori estranei al sodalizio conosce il (OMISSIS).
Tutti i ricorrenti, pertanto, chiedono l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio in relazione a (OMISSIS) per essersi i reati ascritti allo stesso estinti a seguito di intervenuta morte dell’imputato.
Ed invero, con nota depositata in data 19/2/2021 il difensore dell’imputato ha documentato che (OMISSIS), nato a (OMISSIS), e’ deceduto a (OMISSIS) (cfr. certificato di morte del (OMISSIS) del Comune di (OMISSIS)).
La sentenza impugnata va anche annullata in relazione a (OMISSIS) quanto alla misura di sicurezza della liberta’ vigilata irrogatagli, per i motivi che in seguito si andranno ad evidenziare, con rinvio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro, dovendosi rigettare nel resto il ricorso proposto dallo (OMISSIS), con la conseguente declaratoria di irrevocabilita’ dell’affermazione di responsabilita’ dello stesso ai sensi dell’articolo 624 c.p.p..
Tutti i motivi sopra illustrati, proposti, invece dagli altri imputati, appaiono manifestamente infondati e, pertanto, i ricorsi degli stessi vanno dichiarati inammissibili.
2. In premessa, in particolare con riguardo al primo motivo proposto dei ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), va ricordato che la deduzione di violazioni di plurime norme di legge da parte dell’odierno ricorrente non e’ seguita da alcuna descrizione di quale sia Verror in iudicando o in procedendo che si intende concretamente denunciare. Peraltro, la denuncia di violazione di norme costituzionali o di norme CEDU non integra un caso di ricorso per cassazione a norma dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), ma legittima la proposizione della questione di legittimita’ costituzionale (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261551). Il principio che e’ inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiche’ la loro inosservanza non e’ prevista tra i casi di ricorso dall’articolo 606 c.p.p. e puo’ soltanto costituire fondamento di una questione di legittimita’ costituzionale e’ stato anche ribadito di recente (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 dep. 2020, Leone, Rv. 279059 che ha sottolineato, quanto alla censura riguardante la presunta violazione della CEDU, che le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all’articolo 117 Cost., comma 1, sempre che siano conformi alla Costituzione e compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti).
Manifestamente infondata, in quanto del tutto generica e’ la doglianza del ricorrente (OMISSIS) relativa ad un assunto difetto di specificita’ dell’appello del PM.
Si tratta di un tema, nei termini proposti, introdotto per la prima volta in questa sede da parte di un ricorrente che, peraltro, in appello aveva rinunciato a tutti i motivi afferenti alla responsabilita’ insistendo per l’accoglimento di quelli attinenti al trattamento sanzionatorio.
Del tutto destituita di fondamento e’ la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite ex articoli 610 e 618 c.p.p. nei motivi aggiunti a firma dell’Avv. (OMISSIS) nell’interesse degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), non emergendo sul tema che ci occupa contrasti nella giurisprudenza di questa Corte ed apparendo ben diversa la questione (in ordine all’idoneita’ dell’affiliazione rituale ad una locale di âEuroËœndrangheta, non accompagnata da ulteriori indicatori fattuali a fondare la conferma del giudizio di gravita’ indiziaria per il reato di cui all’articolo 416-bis c.p.) che hanno indotto la Prima Sezione Penale di questa Corte di legittimita’, con l’ordinanza n. 5071 del 28/1/2021 richiamata dal ricorrente, a sollecitare una decisione delle Sezioni Unite, il cui giudizio e’ stato fissato per il 27 maggio 2021.
Nel caso che ci occupa, come si avra’ modo di illustrare, siamo ben oltre dei dati meramente formali o rituali di affiliazione degli imputati al sodalizio criminale ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, ma ci troviamo di fronte ad atti concreti di partecipazione allo stesso in un processo il cui quadro probatorio, oltre che le convergenti chiamate in correita’ dei collaboratori di giustizia, si e’ fondato su un cospicuo compendio di intercettazioni telefoniche ed ambientali e sul sequestro di quasi 100 chili di sostanze stupefacenti stupefacente (22,100 chili di marijuana e 77,700 chili di hashish).
Nella motivazione del provvedimento impugnato, priva di aporie logiche, la Corte territoriale esamina, per ciascuno degli imputati, gli aspetti essenziali della loro partecipazione, i contributi offerti ed i rispettivi ruoli.
3. I giudici di merito delineano nelle loro sentenze lo scenario che ha portato al presente procedimento, convenzionalmente denominato “(OMISSIS)”, che scaturiva dalle investigazioni svolte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Cosenza e della Compagnia di Cosenza allo scopo di accertare l’esistenza di un consolidato sodalizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti ed operante nel comprensorio urbano di Cosenza e dintorni, avente come base logistica il quartiere popolare cosentino di (OMISSIS) e quale vertice apicale (OMISSIS), classe 1974, figlio del noto boss (OMISSIS) Francesco, condannato all’ergastolo e ristretto presso la Casa Circondariale di Nuoro in regime detentivo speciale di cui all’articolo 41-bis O.P.
Nello specifico, l’impulso investigativo nasceva dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia (OMISSIS), il quale, nella qualita’ di intraneus alla predetta associazione, offriva un contributo significativo nella ricostruzione dell’organigramma, delle attivita’ illecite e delle modalita’ di azione di detto gruppo criminale, che trovava poi riscontro nella univoca convergenza delle dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia operanti nel territorio cosentino, alcuni dei quali legati a gruppi criminali diversi da quello facente capo a (OMISSIS).
La volonta’ di collaborare di (OMISSIS) scaturiva dal timore di atti ritorsivi nei suoi confronti preannunciati con una serie di minacce rivoltegli da alcuni sodali del gruppo (OMISSIS), che gli intimavano la restituzione di un grosso debito contratto per la fornitura di droga, debito che nel tempo era andato via via incrementandosi e che (OMISSIS) non riusciva ad estinguere, avendo oramai raggiunto una consistenza tale da divenire insostenibile.
Il successivo arresto di (OMISSIS), in data 6/11/2014, per detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana, offriva ulteriori spunti investigativi, nonostante nei suoi confronti venisse pronunciata sentenza di non luogo a procedere per il reato associativo, sempre nell’ambito di questo procedimento penale, per non aver commesso il fatto.
All’esito della perquisizione presso l’abitazione del (OMISSIS), invero, oltre alla droga, venivano posti sotto sequestro n. 7 fogli di carta, due dei quali riconducibili ad una agenda dell’anno 2005 e contenenti appunti manoscritti riportanti nominativi e cifre: detti appunti rappresentavano una sorta di “contabilita’” simile a quella oggetto di precedente sequestro presso l’abitazione di (OMISSIS) in data 17/10/2014, su cui erano annotati nomi e cifre. Infatti, anche gli esiti della perquisizione e del sequestro presso l’abitazione di (OMISSIS) offrivano altri elementi che avallavano l’ipotesi associativa, riscontrando ulteriormente le dichiarazioni eteroaccusatorie del collaboratore (OMISSIS) in relazione al ruolo dello stesso (OMISSIS) all’interno del gruppo.
Venivano difatti sequestrati una pistola giocattolo -rinvenuta sempre all’interno dell’abitazione, ove si trovavano (OMISSIS), convivente del (OMISSIS), e (OMISSIS)- e una pistola a tamburo, marca S&W, calibro 38 S, matricola n. (OMISSIS), con all’interno del tamburo n. 5 cartucce, risultata intestata a tale (OMISSIS), nonche’ un involucro contenente 439 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Decisiva poi risultava essere la successiva collaborazione dello stesso (OMISSIS), anch’egli nella qualita’ di intraneus al gruppo (OMISSIS), ristretto agli arresti domiciliari dal 17.10.2014 al 27.5.2016 (poiche’ raggiunto da misura cautelare per estorsione aggravata sulla scorta delle dichiarazioni di (OMISSIS)), il quale iniziava il suo percorso collaborativo in data 14.4.2017, a cio’ indotto dal timore per la propria incolumita’, scaturito, in particolare, dai contrasti insorti con (OMISSIS) dopo aver scoperto la relazione clandestina tra lo stesso (OMISSIS), sodale e amico storico, e la propria compagna (OMISSIS).
Il Maresciallo (OMISSIS), in forza presso la Prima Sezione del Nucleo Investigativo Carabinieri di Cosenza, sentito in dibattimento alle udienze del 18.4.2017 e del 2.5.2017, ripercorreva tutta l’attivita’ investigativa espletata, confermando la genesi di detta indagine.
Sulla scorta delle dichiarazioni di (OMISSIS), infatti, iniziava l’attivita’ di indagine tesa a verificare e riscontrare le propalazioni del collaboratore circa l’effettiva operativita’, sul territorio cosentino e zone limitrofe, di questa consorteria criminale capeggiata da (OMISSIS), come detto figlio di (OMISSIS), personaggio di spicco della criminalita’ organizzata cosentina.
Rilevava il Tribunale di Cosenza che, al fine di verificare il contenuto delle dichiarazioni accusatorie di (OMISSIS), circa la sussistenza di un sodalizio criminale dedito al narcotraffico e facente capo a (OMISSIS) – propalazioni che condurranno alla condanna del collaborante per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacente con sentenza n. 20/2017 del 19.4.2017 – veniva posta in essere una intensa attivita’ di captazione, dapprima mediante intercettazioni telefoniche, successivamente mediante intercettazioni ambientali.
Evidenziava infatti il giudice di prime cure che, a seguito dell’arresto, avvenuto in data 17 ottobre 2014, di alcuni sodali del gruppo (OMISSIS) ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), raggiunti da ordinenze di custodia cautelare nell’ambito di altro procedimento della Procura della Repubblica di Cosenza, veniva captata una serie di conversazioni, tra cui, quelle avvenute all’interno della vettura Fiat Lancia Y, targata (OMISSIS), in uso a (OMISSIS), cognato di (OMISSIS), poiche’ fratello di (OMISSIS) Francesca, convivente more uxorio del (OMISSIS), e quelle avvenute all’interno del veicolo Mercedes Classe A, targata (OMISSIS), in uso a (OMISSIS), entrambe automobili sottoposte ad intercettazione ambientale e localizzazione GPS.
L’intercettazione ambientale della vettura Lancia Y in uso a (OMISSIS), dotata di sistema localizzatore GPS, consentiva, in particolare, di captare le conversazioni all’interno dell’auto e, contemporaneamente, di localizzare la posizione del veicolo. Proprio dall’intercettazione ambientale del mezzo in uso al (OMISSIS), unitamente alle intercettazioni telefoniche sulla sua utenza, emergeva il ruolo di quest’ultimo all’interno del gruppo. Il (OMISSIS) era, infatti, una sorta di autista e faccendiere del (OMISSIS). Risultava dal contenuto delle comunicazioni captate, unitamente all’analisi dei dati offerti dal localizzatore GPS, che l’auto in uso a (OMISSIS), con a bordo altri ragazzi tra quelli indicati da (OMISSIS) e (OMISSIS) come partecipi al gruppo, era solita effettuare, quasi quotidianamente, soste strategiche in determinati punti, che culminavano sempre con attivita’ di cessione, desumibile secondo il primo giudice dal contenuto delle intercettazioni, di sostanze stupefacenti a soggetti non identificati.
Tra le soste dell’autovettura sistematicamente registrate dal localizzatore GPS, ricorreva in special – modo quella effettuata quasi quotidianamente presso lo stabile ubicato in Cosenza, alla (OMISSIS). E difatti, in data 14 gennaio 2015, all’esito di una perquisizione effettuata con l’ausilio delle unita’ cinofile nel locale seminterrato del predetto stabile, veniva rinvenuto su un tavolo bianco di metallo arrugginito – a riscontro dell’ipotesi investigativa – un sacco di plastica di colore nero con all’interno confezioni contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana. Nelle immediate vicinanze vi erano diverse valigie tipo trolley ed un borsone sportivo di colore blu, contenenti all’interno ulteriore sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish. Venivano altresi’ rinvenute delle valigie vuote e delle buste nere in cellophane contenenti tracce di sostanza stupefacente, sempre del tipo marijuana e hashish, oltre ad un bilancino di precisione marca DIAMOND mod. 500 con custodia di colore nero ed un bilancino di precisione di colore bianco mod. SF-400 con residui di verosimile sostanza stupefacente.
Il quantitativo di sostanza stupefacente complessivamente rinvenuto ammontava a circa 99,800 Kg, di cui 22,100 Kg di marijuana e 77,700 di hashish, per come confermato dalle analisi condotte sui reperti in sequestro, secondo la relazione tecnica del LASS di Vibo Valentia.
All’interno del locale oggetto di ispezione e perquisizione si riveniva inoltre una tracolla in pelle di colore marrone con all’interno n. 2 pistole modello revolver con matricola e marca abrasa e n. 17 cartucce calibro 9×21 mm con ogiva in piombo.
Aggiungeva gia’ il giudice di primo grado che, in seguito a tale sequestro, l’attivita’ di monitoraggio della vettura in uso a (OMISSIS) offriva ulteriori spunti investigativi, posto che, per come riferito dal Maresciallo (OMISSIS) in dibattimento, l’attivita’ intercettiva ed i rilevamenti col sistema GPS evidenziavano, successivamente al 14 gennaio 2015, un intensificazione degli accessi al complesso City Garden di Cosenza, ex (OMISSIS), ove si trovava l’abitazione dei due fratelli (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (OMISSIS), che induceva a ritenere che presso detto complesso vi fosse un altro deposito di custodia della droga.
L’attivita’ di perquisizione e sequestro del 19.3.2015 in tale stabile dava esito negativo, pur evidenziando univocamente la presenza pregressa di sostanza stupefacente verosimilmente destinata allo spaccio: in particolare, risultava che l’androne condominiale antistante i garages in uso ai condomini era liberamente accessibile e che, sulla porzione di parete perimetrale destra rispetto all’ingresso esterno, a pochi centimetri dal portellone metallico basculante che preclude l’accesso al box auto di proprieta’ di (OMISSIS), vi era un armadio di legno con ante nel cui interno venivano rinvenuti residui di sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo netto di gr. 1,5, un bilancino di precisione elettronico modello “SF-400” di colore grigio chiaro con tracce di sostanza stupefacente sulla porzione di superficie di plastica dedicata alla pesatura e un coltello da cucina sulla cui lama seghettata erano ugualmente presenti tracce di sostanza stupefacente.
Come detto, anche le conversazioni captate all’interno dell’autovettura Mercedes Classe A, targata (OMISSIS), in uso a (OMISSIS), orientavano l’attivita’ di indagine. Difatti, alla luce dei risultati dell’attivita’ investigativa, in data 4.5.2015, i Carabinieri si recavano lungo la strada interpoderale di C.da (OMISSIS), ove, nelle immediate adiacenze del cimitero, nel tratto in cui detta strada fiancheggia la SS107 (OMISSIS), rinvenivano, avvolto in un involucro nero sigillato con del nastro adesivo, un fucile marca Baikal calibro 12 con canne affiancate e non sovrapposte e con matricola abrasa, oggetto di immediato sequestro.
Per i giudici di primo e secondo grado il compendio probatorio emerso all’esito della intensa istruttoria dibattimentale consente di addivenire, al di la’ di ogni ragionevole dubbio, ad una affermazione della penale responsabilita’ degli imputati, anche prescindendo – come chiariva gia’ il primo giudice con ordinanza del 17/7/2018 – dal contenuto di quelle intercettazioni telefoniche ed ambientali non transitate in dibattimento poiche’ non oggetto di perizia trascrittiva, in quanto ritenute evidentemente sovrabbondanti e comunque, all’esito della istruttoria, non indispensabili ai fini del decidere.
4. Per i giudici calabresi le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, sottoposte allo scrupoloso vaglio dibattimentale, consentono di addivenire alla affermazione della responsabilita’ penale degli imputati in relazione alla maggior parte dei reati loro ascritti e, in particolare, danno adeguato riscontro in relazione all’attuale esistenza ed operativita’ del sodalizio criminoso descritto nel capo 1) dell’imputazione:
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 1, 2, 3, 4 e 5, in relazione all’articolo 80, co. 1, lettera c) ed e) e comma 2, ed Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, articolo 7 (conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203) perche’ si associavano fra loro al fine di commettere piu’ delitti fra quelli indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 ed in particolare quelli di importazione, trasporto, detenzione e cessione, a qualsiasi titolo, di quantitativi di sostanza stupefacente tipo marjuana, hashish e cocaina, svolgendo in seno al sodalizio i ruoli di seguito indicati:
(OMISSIS) con il ruolo di promotore e dirigente che svolge tenendo i rapporti con i cedenti lo stupefacente e quale necessario referente dell’organizzazione e degli altri affiliati, che gli si rivolgono per ogni decisione riguardante l’attivita’ di approvvigionamento e spaccio dello stupefacente, nonche’ per qualsiasi altra operazione di rilievo;
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), con il ruolo di organizzatori esplicato nel coordinamento dell’attivita’ di spaccio e nella sua contabilizzazione;
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), con il ruolo di organizzatori esplicato nel coordinamento dell’attivita’ di spaccio sino all’anno 2012; (OMISSIS), (OMISSIS)Alessandro Andrea (OMISSIS)TRIPODI Ippolito (OMISSIS)PELLICORI Luca (OMISSIS)MELE Ernesto (OMISSIS)DE STEFANIS Giuseppe (OMISSIS)GAGLIANESE Riccardo (OMISSIS)GIANNONE Danilo (OMISSIS)CALVELLI Bruno Francesco (OMISSIS)SCARCELLO Paolo (OMISSIS)SCIGLIANO Francesco, con il compito di trasportare e vendere stupefacente in Cosenza e luoghi viciniori;
(OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), con il compito di custodire lo stupefacente destinato allo spaccio;
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), poiche’ “pusher” che trovano nel gruppo ” (OMISSIS)” una fonte stabile e duratura di approvvigionamento di stupefacente da successivamente reimmettere sul mercato al dettaglio;
con le seguenti aggravanti:
– del metodo mafioso;
– gli associati sono in numero superiore a 10;
– la consorteria annovera persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti;
– lo stupefacente viene adulterato con altre sostanze, in modo che ne risulti accentuata la potenzialita’ lesiva;
– lo stupefacente viene trasportato, ricevuto, ceduto e detenuto in luogo di deposito in ingenti quantitativi;
– la consorteria e’ armata in particolare i promotori dispongono di armi che tengono appostate e fanno scorrere fra gli associati alla bisogna.
In Cosenza e luoghi viciniori con condotta perdurante.
Il giudice di primo grado riteneva il ruolo di capo e promotore di (OMISSIS); la partecipazione ad esso di tutti gli imputati, fatta eccezione per (OMISSIS) e (OMISSIS) in difetto di elementi sufficienti a ritenere la commissione del fatto; la consumazione di buona parte dei reati fine contestati.
Sull’appello proposto dagli imputati, come visto in premessa, la Corte di Appello ha sostanzialmente confermato l’impianto accusatorio ritenuto sussistente, dal giudice di primo grado, pur rivedendo le singole posizioni degli appellanti e rideterminando le pene nel senso indicato in premessa.
5. Procedendo in ordine sistematico, possono essere analizzati congiuntamente i motivi di quei ricorrenti ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), che, in forma diversa, come ampiamente illustrato in premessa, censurano la sentenza impugnata in punto di motivazione in ordine alla sussistenza dell’associazione criminosa ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, in relazione in particolar modo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alla loro partecipazione al sodalizio criminoso.
Si tratta di motivi manifestamente infondati e che, in concreto, non si confrontano criticamente con la sentenza impugnata che, ancorche’, trattandosi di confermare l’affermazione di responsabilita’, avrebbe potuto richiamarsi ampiamente alla sentenza di primo grado, si e’, invece, spesa articolatamente nel motivare, in primis: a. sulla sussistenza dell’associazione alla luce dei principi stabiliti da questa Corte di legittimita’ (pag. 127-130); b. sull’attendibilita’ estrinseca ed intrinseca dei collaboratori di giustizia (OMISSIS) e (OMISSIS) (pagg. 130-172), in particolare rispondendo logicamente e compiutamente alle censure d’inattendibilita’ avanzate in relazione ai motivi che avevano spinto il (OMISSIS) a “pentirsi” (pag. 145-146), sul portato delle dichiarazioni rese dagli stessi in relazione a ciascuno degli odierni ricorrenti e ai ruoli ricoperti, sulle modalita’ delle trattative per l’acquisto dello stupefacente; c. sull’esistenza del gruppo ” (OMISSIS)” alla luce del complessivo compendio probatorio (pag. 172).
Con una motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto – e che, pertanto, si sottrae ai denunciati vizi di legittimita’- la Corte territoriale conferma la conclusione cui e’ pervenuto il giudice di primo grado in ordine all’esistenza di un’associazione dedita al narcotraffico facente capo a (OMISSIS); e al fatto che gli associati sono piu’ di dieci, che detta associazione deve considerarsi armata, avendo la libera disponibilita’ di armi custodite, talvolta insieme allo stupefacente.
Al riguardo, in ordine alla sussistenza dell’associazione di cui al capo A), la Corte calabrese valorizza: 1. il contatto continuo tra gli imputati ed in particolare la frequenza e l’intensita’ dei rapporti tra i sodali, favoriti dalla tendenziale appartenenza al medesimo quartiere ((OMISSIS)) e rinsaldati, in taluni casi, anche dai legami familiari; 2. l’esistenza di stabili canali di approvvigionamento, il duplice ruolo rivestito dagli affiliati fornitori/acquirenti, la movimentazione della droga, l’ingente quantitativo di droga stoccata e movimentata; 3. gli episodi accertati di detenzione finalizzata allo spaccio, documentati anche dagli accessi quotidiani presso il deposito di (OMISSIS) n. 4, essi stessi espressione, in ragione dell’assoluta prossimita’ temporale che li caratterizza, di un accordo che travalica la singola operazione di narcotraffico; 4. la divisione dei ruoli tra i vari sodali e la disponibilita’ di alcuni di essi ad adoperarsi non solo nell’attivita’ di approvvigionamento o smistamento della sostanza stupefacente, ma anche nel porre in essere azioni violente nei confronti di persone o gruppi criminali oppositori o azioni di recupero credito con metodi di carattere estorsivo nei confronti degli acquirenti insolventi; 5. il ricorso, da parte dei sodali, ad un linguaggio in codice in cui il reale oggetto del dialogo non viene menzionato – tanto che il contenuto illecito delle conversazioni puo’ essere apprezzato solo attraverso una lettura d’insieme e non isolata dello scambio di battute fra le parti ma e’ sopperito da termini intellegibili agli interlocutori: tali ricorrenti idiomi di copertura evidenziano infatti una consuetudine di rapporti tra gli associati, oltre che una condivisa consapevolezza della illiceita’ degli affari trattati, che rivela l’esistenza di un previo accordo, non estemporaneo, ma diretto all’attuazione di uno stabile e continuato programma criminoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti.
La Corte catanzarese ricorda correttamente il principio piu’ volte affermato da questa Corte di legittimita’ – e che va qui ribadito- secondo cui, in materia di reati associativi, la commissione dei “reati-fine” dell’associazione, di qualunque tipo essa sia, non e’ necessaria, ne’ ai fini della configurabilita’ e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (cfr. ex multis Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015 dep.2016, Venere, Rv. 266710; Sez. 3, n. 40749 del 5/3/2015, Sabella, Rv. 264826), considerato che la fattispecie incriminatrice del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, richiede esclusivamente una condotta di partecipazione che e’ a “forma libera”, integrabile cioe’ da un qualunque comportamento non tipizzato nel modo, purche’ causale rispetto all’evento tipico, che apporti cioe’ un contributo, ancorche’ minimo ma non insignificante alla vita della struttura ed in vista del perseguimento del suo scopo, con la conseguenza, a fini dimostrativi della partecipazione ad un sodalizio criminale, della irrilevanza della mancanza di prova della consumazione del partecipe dei reati-fine, e, per converso, del carattere non transitivo della prova della consumazione di piu’ reati-fine a scopi immediatamente dimostrativi dell’appartenenza al sodalizio, posto che la condotta di “partecipazione” e’ strutturalmente impermeabile alla consumazione del “reato-fine”.
Correttamente la Corte territoriale rileva, in ordine alla dedotta inconciliabilita’ tra la figura del sodale e quella del debitore della medesima associazione, ricorda come la giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ abbia chiarito che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, l’esistenza di interessi conflittuali tra i singoli componenti del sodalizio non e’ ostativa al riconoscimento dell’associazione, in quanto nell’ambito della struttura organizzata non assumono rilievo gli scopi soggettivi e personali, perseguiti da ciascun partecipe, atteso che cio’ che distingue la fattispecie associativa e’ il mezzo con cui le diverse finalita’ personali vengono perseguite (cosi’ Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018 dep. 2019, Rv. 276068 in relazione ad un caso in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna che aveva ritenuto sussistente l’ipotesi associativa anche a fronte di contrapposte pretese creditorie e debitorie tra i singoli partecipi; conf. Sez. 6, n. 20069 del 11/02/2008, Oidih e altro, Rv. 239643).
A ben vedere, infatti, l’astratta conflittualita’ di interessi fra i partecipi, l’esistenza di rapporti obbligatori di debito e di credito fra gli associati non valgono, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ad escludere la sussistenza del reato associativo se per perseguire i contrapposti interessi viene organizzata una struttura finalizzata alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti.
Le singole volonta’ e i singoli interessi si fondono, perdendo la specifica consistenza, nel mezzo che unifica le singole condotte, che le rende comuni e proiettate verso un obiettivo superiore, trasversale per tutti; in questo senso, il reato associativo ha in se’ una componente di neutralita’, perche’ esso assorbe gli scopi individuali, degradandoli a motivi. La diversita’ di scopo personale non e’ ostativa, infatti, alla realizzazione del fine comune, che e’ quello di sviluppare il commercio degli stupefacenti per conseguire sempre maggiori profitti.
Ne’ l’associazione criminosa e’ esclusa dalla diversita’ dell’utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare o dall’esistenza di un contrasto degli interessi economici di essi.
Piu’ segnatamente, appare di tutta evidenza, secondo il logico argomentare della Corte territoriale- che, allorquando un soggetto intraneo ed inserito nel programma criminoso del sodalizio e’ debitore di quest’ultimo per avere prelevato e spacciato sostanza drogante del gruppo, senza poi avere versato nella cassa dell’associazione (cd. “bacinella”) in tutto o in parte quanto dovuto, cio’ non esclude comunque la sua qualita’ di partecipe; diversa cosa avviene ovviamente se invece il debitore e’ tale solo per non aver pagato stupefacente acquistato dal gruppo per uso personale o per sporadiche ipotesi di spaccio operate in modo autonomo e non per conto dell’organizzazione.
La Corte territoriale confuta argomentatamente e logicamente anche la questione- riproposta tout court anche in questa sede nell’interesse di (OMISSIS) e di (OMISSIS) circa la riqualificazione del fatto nella fattispecie autonoma di reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6, avuto riguardo alla gravita’ dei fatti commessi desunta dal volume di affari, dagli ingenti quantitativi di sostanza movimentata, dalla concreta capacita’ operativa del gruppo e dalla capacita’ di approvvigionamento continuo e sistematico di sostanza stupefacente.
Corretto il rilievo che, per come gia’ condivisibilmente evidenziato dal giudice di primo grado, la fattispecie associativa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6, e’ configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entita’, predisponendo modalita’ strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravita’ e che, in concreto, l’attivita’ associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 (cosi’ le richiamate Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Lori Perla, Rv. 274287 e Sez. 4, n. 53568 del 5/10/2017, Pardo Rv. 271708 e anche la piu’ recente Sez. 6, n. 1642 del 9/10/2019 dep. 2020, Defli Angioli, Rv. 278098).
Al riguardo, vengono correttamente valorizzate le dichiarazioni dei collaboranti, intranei e non al sodalizio, oltre che la contabilita’ rinvenuta nella disponibilita’ del (OMISSIS) e soprattutto il sequestro di quasi 100 chili di stupefacente operato preso il deposito di (OMISSIS) n. 4 (capo 12-quater), per rilevare il consistente volume di affari, gli ingenti quantitativi di sostanza movimentata, nonche’ la considerevole capacita’ di approvvigionamento continuo e sistematico di sostanza stupefacente del gruppo (OMISSIS), quali elementi incompatibili con l’invocata fattispecie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6.
Altrettanto motivata e’ la conclusione che, alla luce dell’istruttoria dibattimentale di primo grado, ricorra nella fattispecie che occupa la circostanza aggravante relativa al numero degli associati in misura superiore a dieci di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 3.
Per la Corte catanzarese e’ altresi’ palesemente emerso dalle risultanze istruttorie -ed in particolare dal tenore delle intercettazioni ambientali, dalle dichiarazioni dei collaboratori e dai certificati prodotti in primo grado dalle Difese di alcuni imputati- che la consorteria annoverasse tra i suoi affiliati persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti -come, ad esempio, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), sempre ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 3.
La compiuta istruttoria, per i giudici del gravame del merito, ha pure chiaramente confermato il carattere armato del sodalizio, dovendosi cosi’ ritenere integrata l’ulteriore circostanza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 4.
Tale circostanza trova conforto, secondo quanto si legge nelle sentenze di merito, non solo nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che individuano coloro i quali erano deputati alle azioni di fuoco, in particolare (OMISSIS) e (OMISSIS), e la tipologia di armi nella disponibilita’ degli affiliati, ma soprattutto negli esiti dei sequestri presso l’abitazione del (OMISSIS), in occasione dell’arresto del 17.10.2014, al magazzino di (OMISSIS) n. 4 in data (OMISSIS) del 4.5.2015. Per non parlare dell’arma acquistata dai pusher (OMISSIS) e (OMISSIS) da (OMISSIS) (capo 32).
6. Venendo alle specifiche posizioni, per tutti la Corte catanzarese da’ atto delle plurime e convergenti chiamate in correita’ fa parte dei collaboratori di giustizia, a cominciare dai principali, (OMISSIS) e (OMISSIS), che, con motivazione logica e congrua, si da’ atto essere pienamente credibili soggettivamente e oggettivamente, rimarcando il fatto che si tratta di chiamate in special modo autonome ed indipendenti, in quanto, non solo, non sono frutto di preventiva concertazione, ma soprattutto sono dirette, e non de relato, sicche’ nessuna delle due trova nell’altra la propria fonte originaria, si’ da sviare qualsivoglia rischio di “circolarita’”.
Tali dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie provenienti dai due collaboranti, in definitiva, costituiscono reciproco riscontro estrinseco ed individualizzante, ai sensi dell’articolo 192 c.p.p., comma 3.
Viene anche dato atto, inoltre, di come non siano sono emersi elementi seri e oggettivi dai quali desumere l’esistenza di ragioni di acrimonia tra accusanti ed accusati tali da ipotizzare intenti calunniatori o diffamatori.
In particolare, quanto ai numerosi imputati che avevano aggredito la credibilita’ del (OMISSIS), evidenziando il rancore da lui covato per la relazione segreta della sua compagna con il (OMISSIS) ed il fatto che egli rendeva le proprie dichiarazioni accusatorie dopo avere letto gli atti investigativi -argomento su cui si torna anche in alcuni ricorsi in esame- la Corte territoriale logicamente evidenzia che, per un verso, il risentimento del (OMISSIS) avrebbe al piu’ potuto riguardare solo (OMISSIS) e non anche gli altri sodali che, con riferimento alla relazione sentimentale in questione, non avevano avuto alcun ruolo; e come, per altro verso, le sue accuse abbiano apportato al processo elementi nuovi, sconosciuti agli inquirenti prima del suo pentimento, tanto da potersi affermare che le relative circostanze, non riferite dal (OMISSIS) e non emergenti dall’attivita’ captativa, non potevano che essere raccontate solo da chi aveva vissuto tali fatti in prima persona.
6.1. Sulla specifica posizione di (OMISSIS), va detto che appare manifestamente infondato, perche’ ripropositivo acriticamente di un tema cui la Corte territoriale ha gia’ fornito adeguata e logica risposta, il motivo riguardante la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mediante l’acquisizione dei verbali di perquisizione e sequestro relativi all’arresto del (OMISSIS) avvenuto in data 24 ottobre 2012 e su cui ha riferito il (OMISSIS).
La Corte territoriale da’ conto di avere rigettato la richiesta in quanto, a ben vedere, nell’atto di impugnazione nei merito sono state indicate in maniera aspecifica le ragioni per le quali tale acquisizione sarebbe stata rilevante ai fini del decidere. Spiega sul punto la Corte catanzarese che, se cio’ che viene confutata implicitamente, con le argomentazioni difensive, e’ l’attendibilita’ del (OMISSIS), non e’ stato in ogni caso esplicitato quali elementi emergenti da detta documentazione sarebbero cosi’ in contrasto con quanto riferito dal collaborante, tanto da minarne la credibilita’, se non adducendo genericamente l’inverosimiglianza del suo racconto non meglio chiarita e per nulla condivisibile; fermo restando che un’eventuale differenza in ordine all’esatto quantitativo di stupefacente rinvenuto nell’abitazione del (OMISSIS) non potrebbe comunque inficiarne l’attendibilita’, se non altro perche’ trattasi della droga che egli aveva dimenticato e lasciato nell’appartamento e di cui pertanto non aveva avuto contezza diretta, avendo appreso di tale circostanza proprio a seguito del relativo ritrovamento da parte degli stessi inquirenti.
Detto delle argomentazioni della Corte territoriale in punto di sussistenza dell’associazione denominata facente capo a (OMISSIS), quanto alla specifica posizione nel sodalizio del (OMISSIS) i giudici di appello offrono, alle pagg. 201 e 41 ss. una logica motivazione, dando atto dei numerosi elementi emersi a suo carico, a cominciare dalla chiamata in correita’ da parte dei due principali collaboratori di giustizia intranei al sodalizio, (OMISSIS) e (OMISSIS), che lo indicano, in maniera chiara ed univoca, come soggetto appartenente a detto gruppo criminale.
I giudici del gravame del merito ricordano analiticamente il narrato dei collaboratori di giustizia a carico di (OMISSIS), detto (OMISSIS), a proposito del quale il (OMISSIS) ribadisce che era “un ragazzo che e’ sempre stato nel nostro gruppo e poi nel momento dell’arresto che e’ stato fatto con (OMISSIS), oltre che ad avere gli arresti domiciliari per svariato periodo si era allontanato dal nostro gruppo perche’ non e’ stato trattato con i guanti bianchi da (OMISSIS)”.
Il (OMISSIS) descrive anche l’episodio dell’arresto di (OMISSIS), nel 2012, al quale sequestrarono 1 chilo di marijuana e che in quel frangente smisto’ due chili di marijuana destinandone 1 chilo a (OMISSIS) e 1 chilo a (OMISSIS). Riferisce ancora il collaborante di un altro episodio, avvenuto nel 2010/2011, relativo ad un attentato incendiario ad un autocompattatore della Azienda (OMISSIS), quale gesto ritorsivo e punitivo per il licenziamento di (OMISSIS): in quell’occasione, ad ulteriore riprova del vincolo solidale esistente tra i protagonisti della vicenda, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) fecero scendere gli autisti, minacciandoli armati di pistole calibro 9×21 e diedero fuoco al mezzo.
Sempre il (OMISSIS), riferisce altresi’ di un atto intimidatorio nei confronti di (OMISSIS), che aveva un intemet point, perche’ si era allontanato dal gruppo e si riforniva di droga altrove. Il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) esplosero 3/4 colpi di pistola verso la saracinesca, a bordo di una Fiat 600: invero, sparo’ il (OMISSIS), pur tuttavia, secondo quanto precisato dal (OMISSIS), ognuno di loro aveva sempre un’arma personale, sia per autodifesa che per fronteggiare eventuali attentati.
Precisa altresi’ tale collaborante che, fino all’arresto di (OMISSIS), era proprio quest’ultimo che, insieme a (OMISSIS), gestiva la custodia della droga e delle armi; successivamente invece gli subentro’ lo stesso (OMISSIS).
Il (OMISSIS), invece, riferisce che il (OMISSIS) aveva il compito di prendere lo stupefacente e consegnarlo agli acquirenti su disposizione di (OMISSIS), raccontando uno specifico episodio tra i tanti, risalente all’anno 2012, in cui tale prevenuto gli consegno’ 1 chilo di marijuana che custodiva presso la sua abitazione: in quell’occasione, fu proprio il (OMISSIS) ad ordinare al (OMISSIS) di andare a prelevare lo stupefacente.
Viene anche ricordato come pure (OMISSIS) e (OMISSIS) lo indicano come affiliato al gruppo (OMISSIS).
Ebbene, rispetto a tali elementi, pienamente circostanziati, il ricorso in esame non individua elemento alcuno che, in concreto, possa inficiare l’attendibilita’ del narrato dei collaboratori di giustizia ovvero anche solo adombrarne intenti calunniatori verso il (OMISSIS).
6.2. Quanto a (OMISSIS), anch’egli e’ indicato dai due principali collaboratori di giustizia intranei al sodalizio, (OMISSIS) e (OMISSIS), in maniera chiara ed univoca, come soggetto appartenente al gruppo criminale capeggiato da (OMISSIS).
Il collaboratore di giustizia (OMISSIS) riferisce che lo (OMISSIS) si riforniva di droga inizialmente dallo stesso collaborante, poi, successivamente al suo esautoramento, inizio’ a rifornirsi direttamente a (OMISSIS) dal gruppo (OMISSIS), prescindendo dalla intermediazione del collaboratore medesimo. E anche il (OMISSIS), dal canto suo, riferisce che (OMISSIS) era un pusher del gruppo, che lavorava assiduamente con (OMISSIS), per come confermato, del resto, dagli esiti delle intercettazioni relative alla detenzione dell’arma di cui ai capi 33) e 33-bis) della rubrica.
Con motivazione logica e congrua, oltreche’ corretta in punto di diritto -e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimita’, la Corte catanzarese da’ atto che tali chiamate in correita’ trovano ulteriore riscontro negli esiti delle intercettazioni ambientali relative ai capi di imputazione 29) e 30) della rubrica, posto che, pur non conducendo alla affermazione della penale responsabilita’ dell’imputato per insufficiente prova delle specifiche cessioni di stupefacente contestate, il contenuto di tali captazioni -in particolare dell’intercettazione ambientale di cui al progressivo n. 764 RIT 303/15- appare sintomatico dell’esistenza di un sodalizio cui appartiene il ricorrente, per come emerge, non solo dalle relazioni tra gli interlocutori, ma soprattutto dalla reciproca consapevolezza di agire ed operare nel mercato degli stupefacenti in una direzione univoca e nell’ambito di una organizzazione verticistica, in cui a ciascuno sono assegnati specifici ruoli; cosi’ da configurare un quadro probatorio granitico in ordine alla partecipazione di tale ricorrente al sodalizio di cui al capo 1) della rubrica.
La Corte territoriale si confronta con la tesi difensiva tesa ad affermare l’estraneita’ dell’imputato al contesto associativo anche alla luce del racconto del (OMISSIS), secondo cui questi aveva svolto, in una prima fase, per lo smistamento della droga, una funzione di intermediario tra il (OMISSIS) e lo (OMISSIS), con un modus operandi, quindi, che non sarebbe compatibile con il ruolo di affiliato di quest’ultimo, soprattutto tenuto conto che non emergerebbero contatti con gli altri sodali. Ebbene, i giudici di appello evidenziano che, al di la’ del fatto che, con tale deduzione, sembrerebbe riconoscersi comunque che, dal momento in cui lo (OMISSIS) inizio’ a rifornirsi direttamente dal (OMISSIS), senza l’intermediazione del (OMISSIS), assunse cosi’ in pieno il ruolo di intraneo all’organizzazione criminosa per cui e’ processo, in ogni caso, com’e’ noto, per assumere il ruolo di partecipe nell’ambito di un’associazione dedita al narcotraffico, non occorre necessariamente intrattenere rapporti interpersonali diretti e contestuali con tutti i sodali.
Sul punto la Corte catanzarese opera un buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ secondo cui integra la condotta di partecipazione ad unâEuroËœassociazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilita’ all’acquisto delle sostanze stupefacenti di cui l’associazione fa traffico, perche’ agevola lo svolgimento dell’attivita’ criminosa dell’associazione e assicura la realizzazione del suo programma delittuoso” (il richiamo e’ a Sez. 6 n. 41717/2006, n. 1174/2007 e n. 456/2013 e a Sez. 1 n. 30233/2016 e Sez. 2 n. 10648/2016 secondo cui l’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sussiste anche quando sia rilevabile un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga e gli spacciatori acquirenti che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo per la costituzione del vincolo associativo e la realizzazione del fine comune, la diversita’ degli scopi personali e degli interessi economici perseguiti dai singoli partecipi.
In relazione alla specificita’ dei ruoli dei singoli partecipi questa Corte ritiene di condividere e dover ribadire l’orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte di legittimita’, secondo cui sia il fornitore che il rivenditore abituali devono considerarsi parimenti partecipi dell’associazione, anche se non conoscono personalmente tutti i soggetti che ne fanno parte.
Va pertanto riaffermato il principio di cui al precedente di questa Corte regolatrice costituito, oltre che dagli arresti sopra ricordati, da Sez, 6 n. 3509/2012 per cui, in definitiva, l’associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, puo’ dirsi realizzata sia dalla unione di piu’ persone che operano, anche in via soltanto parallela, per la realizzazione di profitti con lo spaccio della droga, sia dal vincolo che lega l’importatore, che si adopera per rifornire il mercato, in via continuativa, con l’organizzazione territoriale dedita allo spaccio, purche’ tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell’ambito di una organizzazione, nella quale l’attivita’ dei singoli si integrano strumentalmente per la finalita’ perseguita e purche’ l’acquirente-rivenditore sia stabilmente disponibile, inoltre, a ricevere le sostanze stupefacenti con tale continuita’ da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa.
Integra -secondo quanto precisato in altra pronuncia piu’ recente – la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilita’ a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volonta’ di far parte dell’associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto del commercio di droga (Sez. 6, n. 41612 del 19/6/2013, Manta, Rv. 257798).
Del resto, nel caso di specie, risulta ampiamente accertato come lo (OMISSIS) – che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa, per come risulta chiaramente dalle intercettazioni, aveva contatti, tra gli altri sodali, con lo (OMISSIS), il (OMISSIS), il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) – si sia rifornito costantemente, in maniera diretta o meno, dal (OMISSIS), quale capo dell’omonimo gruppo criminale, non solo avvalendosi continuativamente delle risorse dell’organizzazione, ma soprattutto con la coscienza e volonta’ di fare parte e di contribuire al mantenimento dell’associazione medesima; per come emerge univocamente, sia dalle dichiarazioni del (OMISSIS), sia da quelle del (OMISSIS), che, va ribadito, lo indica espressamente come un pusher del sodalizio.
La Difesa deduce altresi’ l’inattendibilita’ del (OMISSIS), tenuto conto del rancore da lui covato per la relazione segreta della sua compagna con il (OMISSIS) e del fatto che egli rendeva le proprie dichiarazioni accusatorie dopo avere letto gli atti investigativi posti alla base degli arresti dell’operazione “(OMISSIS)”, dalla quale e’ scaturito il presente procedimento penale, ma, come detto, la Corte territoriale offre una risposta del tutto logica evidenziando come un’eventuale acredine la si sarebbe potuta ipotizzare solo con il (OMISSIS). E come il (OMISSIS) abbia narrato anche fatti diversi rispetto a quelli del (OMISSIS).
6.3. Quanto a (OMISSIS), anche le sue doglianze in punto di ritenuta partecipazione all’associazione di cui al capo a) si palesano manifestamente infondate, a fronte di una motivazione della Corte calabrese che ha evidenziato (pagg. 196 e ss.) come la sua appartenenza al sodalizio criminoso sia stata indicata in maniera chiara ed univoca dai due principali collaboratori di giustizia, (OMISSIS) e (OMISSIS).
A suo carico, peraltro – ricorda ancora la Corte territoriale – ci sono pure gli esiti delle intercettazioni telefoniche a conferma dell’episodio di spaccio di cui al capo 28). E, dunque, si ricorda nella sentenza impugnata, il (OMISSIS) risulta essere responsabile anche dell’episodio di spaccio di cui al capo 28).
Ribadita anche in relazione a tale ricorrente la non necessarieta’, ai fini della prova della partecipazione all’associazione, della prova del compimento di reati-fine, ricordano tuttavia i giudici del gravame del merito che, fermo restando che il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), invece, riferiscono chiaramente di averlo visto spacciare per il gruppo (il (OMISSIS), ad esempio, ha dichiarato di avere conosciuto (OMISSIS) nel mese di marzo 2015 tramite (OMISSIS), per una partita di stupefacente da 10 chili al prezzo di Lire 1,50 al grammo, e che la sostanza drogante gliela consegno’ proprio il (OMISSIS) sotto casa del (OMISSIS)), il (OMISSIS) dichiara comunque che tale ricorrente era un sodale: infatti, essendo anche il collaborante un affiliato, per acquisire tale informazione non aveva certo bisogno di vedere il (OMISSIS) materialmente cedere a terzi stupefacente, trovandosi in una posizione cosi’ qualificata da poterla apprendere univocamente in modo indiretto, se non altro per il ruolo di spalla destra del capo (OMISSIS) rivestito dal (OMISSIS) medesimo.
Va aggiunto che la Corte territoriale ha logicamente confutato la tesi difensiva che mette in dubbio la credibilita’ del (OMISSIS), deducendo che le sue accuse sarebbero state mosse dal risentimento nutrito nei confronti del (OMISSIS), per come emergerebbe da una querela sporta dal collaborante nei confronti di quest’ultimo. Ma sul punto viene ricordato che e’ stato lo stesso (OMISSIS) che, nel corso della sua escussione dibattimentale, ha chiarito spontaneamente i fatti, ricordando come, a seguito del suo pentimento, il (OMISSIS) avesse pubblicato le foto dei suoi figli sulla piattaforma Facebook, circostanza che lo aveva indotto, nell’agosto dello stesso anno (quindi quattro mesi dopo avere iniziato a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di tutti gli adepti), a querelare il (OMISSIS) medesimo. Dunque, le accuse del (OMISSIS) non erano state successive alla querela, ma antecedenti, e semmai era stata la pubblicazione delle foto dei suoi figli un’azione ritorsiva per il suo pentimento.
6.4. Quanto a (OMISSIS), alle pagg. 212 e ss. la Corte territoriale rileva che anche nel suo caso i due principali collaboratori di giustizia intranei al sodalizio, (OMISSIS) e (OMISSIS), lo indicano, in maniera chiara ed univoca, come soggetto appartenente a detto gruppo criminale.
Anche per tale imputato la Corte catanzarese ribadisce il principio che per poterlo ritenere intraneo al sodalizio criminale ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, non e’ necessaria la prova della partecipazione a specifici reati fine.
Viene comunque ricordato che il (OMISSIS) riferisce di averlo conosciuto sempre presso l’autolavaggio di (OMISSIS) e di avere assistito personalmente ad alcune consegne di droga che questi e (OMISSIS) avevano effettuato su disposizione di (OMISSIS).
Il (OMISSIS), dal suo canto, precisa che il recupero dello stupefacente del Socol, che proveniva dall’Albania, lo facevano, tra gli altri, il (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
A dire di tale collaborante, per di piu’, quando il deposito della droga venne trasferito da (OMISSIS) al magazzino di (OMISSIS), di cui deteneva le chiavi (OMISSIS), fu proprio (OMISSIS), suo nipote, ad occuparsi, insieme al (OMISSIS) ed al (OMISSIS), dello smistamento dello stupefacente.
Inoltre, sempre quanto a (OMISSIS), il (OMISSIS) specifica che “era a fianco, stretto a suo zio e in piu’ a fianco a noi perche’ aiutava sia suo zio, in parte perche’ aveva questa forma che lo zio aveva avuto un ictus, non si poteva spostare tanto e quindi si fidava di suo nipote. E poi assiduamente insieme a noi li’ all’autolavaggio e quindi quando c’era da spostare anche qualcosa mandavamo sempre lui come (OMISSIS), come (OMISSIS)”.
La Corte territoriale ricorda dunque che, lungi dall’essere solo un accompagnatore dello zio, come si sostiene ancora in ricorso, i due collaboratori di giustizia, in realta’, non solo attribuiscono a (OMISSIS) condotte criminali qualificate che prescindono dall’essere egli il nipote di (OMISSIS), ma precisano univocamente quale fosse il suo contributo causale alla vita dell’associazione; posto che, come detto, il (OMISSIS) riferisce di aver assistito personalmente ad alcune consegne di droga che tale prevenuto e (OMISSIS) avevano effettuato su disposizione di (OMISSIS) e che il (OMISSIS), inoltre, afferma che il recupero dello stupefacente del fornitore albanese Socol avveniva ad opera, tra gli altri, proprio di (OMISSIS), il quale si occupava per di piu’ dello smistamento della droga depositata presso il garage di (OMISSIS), di cui deteneva le chiavi suo zio.
7. Manifestamente infondato e’ anche il motivo proposto nell’interesse dello (OMISSIS) in relazione alla condanna per i reati in materia di armi di cui al capo 33 dell’imputazione.
Con motivazione logica e congrua, nonche’ corretta in punto di diritto – e che pertanto si sottrae alle censure di legittimita’ di cui al ricorso sul punto dello (OMISSIS), censure che peraltro si palesano, oltre che ripropositive di motivi su cui la Corte territoriale ha gia’ logicamente risposto, tese ad ottenere una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede- il giudice del gravame del merito da’ atto, a pag. 112 della sentenza impugnata, che la prova dei fatti-reato in questione si fonda, in primis, sull’intercettazione ambientale di cui al progressivo n. 254 del RIT 303/15, sui rilevamenti del sistema GPS collegati alla medesima automobile controllata in uso a (OMISSIS) – su cui ha riferito nel corso del dibattimento di primo grado il Maresciallo (OMISSIS) – e sull’attivita’ di perlustrazione e sequestro posta in essere dai Carabinieri in data 4 maggio 2015 nei pressi del (OMISSIS) quale elemento di riscontro alle risultanze investigative.
Dalle conversazioni captate – ricorda il provvedimento impugnato – si evince chiaramente che (OMISSIS) e (OMISSIS), in data 2 maggio 2015, effettuavano una sorta di sopralluogo nelle immediate adiacenze del (OMISSIS) per verificare la presenza di qualcosa che in quei luoghi era stato occultato. Le coordinate registrate tramite il sistema di localizzazione satellitare GPS (altitudine: (OMISSIS); longitudine: (OMISSIS), secondo quanto riferito dal Maresciallo (OMISSIS)) consentivano di rilevare il punto esatto in cui (OMISSIS) scendeva dall’auto ed effettuava la suddetta verifica, punto coincidente con il luogo
in cui, a distanza di due giorni, sarebbe stata rinvenuta l’arma oggetto di sequestro, ossia un fucile marca Baikal calibro 12 con canne affiancate, non sovrapposte, e con matricola abrasa.
Alla luce delle emergenze captative, infatti, si legge ancora nel provvedimento impugnato, i Carabinieri si recavano presso quel luogo lungo la strada interpoderale di Contrada (OMISSIS), ove, nelle immediate adiacenze del cimitero, nel tratto in cui detta strada fiancheggia la SS107 (OMISSIS), avvolta in un involucro nero sigillato con del nastro adesivo, veniva rinvenuta l’arma oggetto di contestazione e posta sotto sequestro.
Coerente con tali risultanze investigative appare, pertanto, la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito secondo cui nessun dubbio puo’ residuare in ordine al riferimento fatto all’arma da parte degli interlocutori nel corso del dialogo intercettato, attese le espressioni collegate anche all’esposizione alle intemperie metereologiche di quanto occultato, dovute proprio alla preoccupazione circa la funzionalita’ del fucile. E al fatto che in capo agli stessi si sia radicato quel minimum di durata che possa far ritenere configurabile la detenzione.
La Corte territoriale ha gia’ argomentatamente confutato i rilievi oggi riproposti dallo (OMISSIS) evidenziando come, anche se a scendere materialmente dall’auto per ritrovare il luogo preciso in cui il fucile era stato nascosto- era solo lo (OMISSIS), lo (OMISSIS) fu quanto mai attivo in questa attivita’ di ricerca e soprattutto “interessato” al buon esito, contegno del tutto incompatibile con quello di chi si stava limitando ad accompagnare un “amico” al fine di recuperare un oggetto – per di piu’ illecito e il cui rinvenimento in un luogo pubbiico avrebbe potuto comportare dei rischi in caso di casuale intervento delle Forze dell’ordine – che in realta’ non gli apparteneva: ” (OMISSIS): Qua… controlla Vediamo se c’e’… c’e’ compare” (OMISSIS): “Lo sai che c’e'””
Corretta in punto di diritto e’ l’affermazione che lo (OMISSIS), come (OMISSIS), aveva evidentemente la disponibilita’ materiale dell’arma oggetto di imputazione e si trovava in una situazione di fatto tale da poterne in qualsiasi momento disporre (conferenti in tal senso i richiami a Sez. 1, n. 6796 del 22/1/2019, Susino Rv. 274806; Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013 dep.2014, Amato ed altri, Rv. 259479; Sez. 1, n. 45940 del 15/11/2011; Benavoli Rv. 251585).
8. Venendo ai profili in punto di dosimetria della pena, va detto che la maggior parte degli odierni ricorrenti si dolgono della mancata motivazione sui singoli aumenti per la continuazione ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) e, inoltre, piu’ specificamente, (OMISSIS)Alessandro (OMISSIS) dell’aumento eccessivo per la continuazione, (OMISSIS) asserisce che vi sia stata violazione del divieto di reformatio in peius in quanto, nonostante gli siano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti gli aumenti siano stati nella medesima misura operata in primo grado, laddove le circostanze attenuanti generiche erano state ritenute equivalenti.
Va evidenziato, peraltro, che, come detto in premessa, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano rinunciato, nel corso del giudizio di appello, ai motivi afferenti alla responsabilita’, limitando le proprie doglianze -che sono state accolte- a quelli sulla pena.
La doglianza prevalente che oggi viene riproposta e’ che la Corte territoriale si sia limitata a specificare il quantum di aumento di pena di ogni singolo reato satellite, ma non abbia fornito una compiuta motivazione dei singoli aumenti.
Orbene, si tratta di motivi manifestamente infondati.
La Corte territoriale affronta il tema alle pagg. 219 e ss. della sentenza impugnata, correttamente ricordando, in punto di diritto, che “la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, e’ sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’articolo 133 c.p. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravita’ del reato o alla capacita’ a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale” (il richiamo, tra le tante, e’ a Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017 Mastro ed altro, Rv. 271243).
Quindi, dato atto che per tutte le posizioni di pari gravita’, nella quantificazione della pena, si sarebbe attestata su valori congrui e conformi ad un metro valutativo uniforme, partendo di regola, quale pena base, dal minimo edittale, sempre in premessa metodologica, i giudici del gravame del merito richiamano anche il filone giurisprudenziale di questa Corte di legittimita’, e nello specifico Sez. 6, n. 18828 del 8/2/2018, Nicotera ed altri, Rv. 273385 secondo cui, in tema di determinazione della pena, non sussiste l’obbligo di specifica motivazione per gli aumenti a titolo di continuazione a condizione che la pena base sia congruamente motivata.
A pag. 221 la Corte territoriale precisa poi che “si procedera’, in ogni caso, a specificare, in sede di calcolo, i singoli aumenti di pena in continuazione, ex articolo 81 cpv. c.p., in ordine a ciascuno dei cc. dd. reati satellite”. Il che viene fatto, alle pagg. 222 e ss., dove vengono trattate le singole posizioni, E, al fine di offrire un quadro piu’ chiaro ed esaustivo possibile e per rendere espliciti i profili su cui interviene, la Corte territoriale procede, per ciascun imputato, prima di argomentare le proprie statuizioni, ad un preliminare richiamo delle determinazioni sanzionatorie del primo giudice e, a seguire, dei relativi motivi di appello.
Orbene, la manifesta infondatezza dei motivi proposti discende dal fatto che, diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, la Corte catanzarese ottempera in pieno al proprio obbligo motivazionale.
Va qui ribadito l’orientamento prevalente di questa Corte di legittimita’ secondo cui, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiu’ quando non e’ possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex articolo 81 c.p., comma 1, in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (cfr. ex multis, per citare solo le piu’ recenti, la gia’ ricordata Sez. 6, n. 18828 del 08/02/2018, Nicotera ed altri, Rv. 273385 e le conformi Sez. 1, n. 39350 del 19/07/2019, Oliveti, Rv. 276870 e Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic Rv. 279770).
Va evidenziato che i precedenti di questa Corte di segno contrario (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316, Sez. 1, n. 800 del 7/10/2020 dep. 2021, Bruscianiti, Rv. 280216; Sez. 1, n. 23352 del 14/09/2017 dep. 2018, Manganaro, Rv. 273050) che il Collegio conosce, attengono al vincolo della continuazione riconosciuto in executivis, quindi tra sentenze diverse.
Per tutti i ricorrenti la Corte territoriale da’ atto di avere valutato tutti i parametri di cui all’articolo 133 c.p. e, in particolare, di avere tenuto conto delle modalita’ dei fatti e della personalita’ del prevenuto, e all’esito di avere stimato congrua ed equa la pena finale, per la quale, come detto, da’ atto dei singoli aumenti.
Si tratta, peraltro, di aumenti estremamente contenuti, nell’ambito di trattamenti sanzionatori notevolmente piu’ miti di quelli irrogati dal giudice di primo grado, cui si e’ pervenuto con un piu’ favorevole giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche e accogliendo le richieste di continuazione con reati gia’ giudicati in precedenza.
(OMISSIS) e (OMISSIS) si dolgono che, in virtu’ proprio delle riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti, la Corte territoriale abbia violato il divieto di reformatio in peius statuendo degli aumenti per la continuazione in egual misura di quelli operati dal giudice di primo grado.
Il motivo in questione e’ manifestamente infondato.
Non appare conferente con il caso che ci occupa, infatti, la sentenza di questa Corte di legittimita’ richiamata dal ricorrente (Sez. 2 n. 57276 del 2017 18.12.2017, Attanasio, n. m. che a sua volta richiama il principio affermato da Sez. Un., n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066), ribadito dalla prevalente e piu’ recente giurisprudenza, per cui nel giudizio di appello il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda solo l’entita’ complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, fra cui vanno ricompresi sia gli aumenti e le diminuzioni apportati alla pena-base per le circostanze sia l’aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione (Sez. 3, n. 20225 del 10/01/2017, Khelif,
Rv. 269802; Sez. 2, n. 48259 del 23/09/2016, Pappalepore, Rv. 268636; Sez. 2, n. 34387 del 06/05/2016, Savarese, Rv. 267853; Sez. 4, n. 18086 del 24/03/2015, Carota, Rv. 263449; Sez. 2, n. 45973 del 18/10/2013, A., Rv. 257522). Sezioni Unite William Morales chiariscono, infatti, che il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l’effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (articolo 597 c.p.p., comma 4), non puo’ fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado. Ma si tratta di un caso del tutto diverso da quello che ci occupa.
Come si rileva da tutta la conforme giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ che ha fatto seguito alla pronuncia del Supremo Collegio del 2005,il principio e’ stato affermato per i casi in cui il giudice escluda una circostanza aggravante, evenienza a cui, di volta in volta, e’ stato collegato il divieto di determinare una pena base in misura superiore rispetto a quella determinata dal giudice di primo grado (cosi’ le citate SSUU William Morales, ma anche Sez. 3, n. 3903 del 13/05/2014, dep. 2015, Tufano, Rv. 263193; Sez. 4, n. 18086 del 24/3/2015, Carota, Rv. 263449; Sez. 2, n. 48259 del 23/9/2016, Pappalepore, Rv. 268636; Sez. 3, n. 20225 del 10/01/2017, Khelif, Rv. 269802; Sez. 3, n. 17731 del 15/2/2018, Balzano Rv. 272779), di computare la contestata recidiva, nonostante la stessa fosse stata esclusa dal giudice di primo grado (Sez. 2, n. 42403 del 22/9/2016, Totaro, Rv. 267970) o di operare un aumento maggiore per la recidiva rispetto al primo grado (Sez. 2, n. 44332 del 15/10/2013, Ardizzone ed altri, Rv. 257444; Sez. 3, n. 52034 del 6/11/2014, Scarcelli, Rv. 261350; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549), di applicare l’aumento per un’aggravante in misura superiore rispetto a quanto disposto dal giudice di primo grado, ancorche’ su una pena base diminuita (Sez. 5, n. 14353 del 14/12/2018, Violini; Rv. 275095) o di elevare la pena comminata per singoli aumenti (Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012, Strisciuglio, Rv. 252326; Sez. 5, n. 31998 del 6/3/2018, Rossi, Rv. 273570), di operare una diminuzione per le gia’ concesse attenuanti generiche in misura inferiore a quella stabilita in primo grado (Sez. 4, 47341 del 28/10/2005, Salah, Rv. 233177), si attribuire all’aggravante residuata un valore maggiore dell’attenuante ritenuta (Sez. 1, n. 24895 del 28/5/2009, Calabrese ed altro Rv. 243806, Calabrese ed altro).
A ben guardare, si tratta di tutti casi in cui, esclusa una circostanza aggravante o venuti meno alcuni reati satellite, ad esempio in caso di prescrizione, e quindi venuto meno il disvalore complessivo del fatto, si e’ voluto evitare che cio’ venisse “compensato” dal giudice di appello, in assenza di impugnazione della parte pubblica, rivedendo, in peius per l’imputato, singoli elementi del calcolo della pena.
Basterebbe, dunque, a questo punto, notare che non e’ il caso che ci occupa, per due ordini di ragioni: 1. non essendo stata eliminata nel presente processo alcuna aggravante, ma solo mutato il giudizio di bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche; 2. essendo stati determinati degli aumenti per la continuazione uguali, e non superiori a quelli del primo grado.
Ed invero, in primo grado (OMISSIS) era stato condannato a 11 anni di reclusione. E in secondo grado, con le circostanze attenuanti generiche riconosciute prevalenti sulle contestate aggravanti e riconosciuto il vincolo della continuazione con il reato giudicato con sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Cosenza in data 20.11.2006, irrevocabile dal 30.5.2008, la Corte catanzarese gli ha rideterminato la pena complessivamente inflitta per le residue imputazioni e per il delitto in continuazione, in anni otto di reclusione.
(OMISSIS) in primo grado era stato condannato a ventuno anni di reclusione e, in appello, assolto dai reati ascrittigli ai capi 9) e 10) della rubrica perche’ il fatto non sussiste e riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, nonche’ riconosciutogli il vincolo della continuazione con il reato giudicato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 12.2.2010, irrevocabile dal 17.3.2010, di riconoscimento di sentenza penale del 20.10.2004 della Corte di Appello di Chambery (Francia), gli e’ stata rideterminata la pena complessivamente inflittagli, per le residue imputazioni e per il delitto in continuazione, in anni quindici di reclusione
Nel caso che ci occupa, va ribadito, non c’e’ stato ne’ aumento per la continuazione superiore al primo grado e nemmeno riforma in peius dell’entita’ della pena complessiva.
La Corte territoriale, correttamente, ha operato la riduzione per la ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla pena base per il reato piu’ grave e poi ha determinato gli aumenti per la continuazione in relazione ai singoli reati satellite e al reato gia’ giudicato -specificamente individuati ed invero in maniera assai contenuta- senza andare oltre la quantificazione operata dal primo giudice, e quindi rispettando appieno anche il piu’ rigoroso indirizzo suvvisto in termini di divieto di reformatio in peius.
A mutare rispetto al primo grado e’ stato solo il giudizio di comparazione ex articolo 69 c.p., venendo a trovare applicazione non piu’ il terzo, bensi’ il comma 2 della continuazione. E, correttamente, la diminuzione per la ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e’ stata operata sulla pena base.
Va dunque affermato il principio di diritto secondo cui, in caso di mutato bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche, laddove il giudice di appello ritenga le gia’ concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti e non piu’ equivalenti rispetto alle circostanze aggravanti e/o alla recidiva, legittimamente opera la relativa riduzione solo sulla pena base, potendo, senza violare il divieto di reformatio in peius, operare i medesimi aumenti per la continuazione del giudice di primo grado.
Peraltro, non va sottovalutato che, nonostante la pronuncia delle Sezioni Unite del 2005 e il successivo all’orientamento conforme sopra richiamato, non sono mancate pronunce secondo cui il divieto della “reformatio in peius” riguarderebbe soltanto il risultato finale dell’operazione di computo della pena e non anche i criteri di determinazione della medesima e i relativi calcoli di pena base o intermedi (Sez. 3, n. 25606 del 24/3/2010, Capolino ed altri, Rv. 247739; Sez. 4, Sentenza n. 41566 del 27/10/2010, Tantucci, Rv. 248457).
Soprattutto, si e’ andato affermando un orientamento intermedio secondo cui il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un’ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall’imputato, puo’, senza incorrere nel divieto di “reformatio in peius”, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purche’ questo sia accompagnato da adeguata motivazione (Sez. Un., n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660; conf. Sez. 5, n. 18836 del 09/07/2013 dep. 2014, P., Rv. 260195; Sez. 3, n. 52034 del 06/11/2014, Scarcelli, Rv. 261350; Sez. 4, n. 29599 del 7/10/2020, Esposito Rv. 279712).
E tale orientamento, che condivisibilmente guarda preminentemente all’entita’ della pena finale, finisce per trovare conforto nelle recenti affermazioni secondo cui, nel giudizio di appello, la riqualificazione del fatto, accompagnata dall’applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore a quanto statuito in primo grado non integra una violazione del divieto di “reformatio in peius”, atteso che il giudice di secondo grado e’ tenuto esclusivamente ad irrogare in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta. (cosi’ Sez. 5, n. 15130 del 3/3/2020 Diop, Rv. 279086 nella cui motivazione la Corte ha sottolineato che la pena finale e’ il frutto della valutazione combinata dei due momenti del giudizio sanzionatorio, quello riferito alla pena base e quello riferito alle circostanze del reato, tra loro collegati, ma non reciprocamente vincolanti). E, ancora, non viola il divieto di “reformatio in peius” il giudice dell’impugnazione che, riqualificando il fatto in altra meno grave fattispecie di reato, individui una pena base di identica entita’ rispetto a quella stabilita nel minimo edittale dal giudice di primo grado in relazione all’originaria imputazione, purche’ venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta (cosi’ Sez. 5, n. 1281 del 12/11/2018 dep. 2019, Melone, Rv. 274390 che ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello il quale, pur avendo escluso un’aggravante riconosciuta in primo grado, non aveva pero’ ridotto la pena base per il calcolo finale in cui la sanzione inflitta era stata comunque diminuita; conf. Sez. 2, n. 33563 del 14/07/2016, Canzonieri, Rv. 267858).
9. In ultimo, come si anticipava in premessa, va rilevata la fondatezza del secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) in punto di dosimetria dell’irrogata misura di sicurezza.
Ed invero, tale imputato, in primo grado era stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, quella temporanea durante l’esecuzione della pena e la misura di sicurezza della liberta’ vigilata per anni tre.
In secondo grado, la Corte territoriale, gli ha ridotto la pena a sette anni di reclusione, “confermando nel resto” le statuizioni di primo grado, tra cui, evidentemente, la misura di sicurezza della liberta’ vigilata. E senza alcuna motivazione specifica sul punto.
Orbene, di cio’ ha ragione a dolersi il ricorrente, in quanto, passando ad una pena di sette anni di reclusione, la norma di riferimento non era piu’ l’articolo 250 c.p. (secondo cui “la liberta’ vigilata e’ sempre ordinata: 1) se e’ inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non puo’, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni”) bensi’ l’articolo 249 c.p. (secondo cui “Oltre quanto e’ prescritto da speciali disposizioni di legge (212, 215, 219, 221, 224, 225, 230, 233, 234, 669, 692, 701, 713), la liberta’ vigilata puo’ essere ordinata: 1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno; 2) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato”).
Si passa, dunque, in ragione della minor pena inflitta, da un regime di obbligatorieta’ della misura, ad uno di facoltativita’ della stessa, con l’esercizio di un potere discrezionale sul punto, cui corrisponde un onere di motivazione della scelta, fondata sul giudizio di pericolosita’ sociale, che questa Corte di legittimita’ non puo’ che rimettere al giudice di merito.
10. Essendo i ricorsi proposti nell’interesse di (OMISSIS)Alessandro (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) inammissibili e, a norma dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di tali ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione a (OMISSIS) per essersi i reati ascritti allo stesso estinti a seguito di intervenuta morte dell’imputato.
Annulla la sentenza impugnata in relazione a (OMISSIS) quanto alla misura di sicurezza della liberta’ vigilata e rinvia sul punto ad altra Sezione della Corte d’Appello di Catanzaro; rigetta il ricorso nel resto e, letto l’articolo 624 c.p.p., dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilita’ dello stesso.
Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da (OMISSIS)Alessandro (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e li condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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