La costruzione di tettoie di consistenti dimensioni

Consiglio di Stato, Sentenza|13 aprile 2021| n. 3005.

La costruzione di tettoie di consistenti dimensioni – analoghe a quelle dei manufatti di cui è causa -, comportanti una perdurante alterazione dello stato dei luoghi e incidenti per sagoma, prospetto, volumetria e materiali impiegati in modo stabile e duraturo sull’assetto urbanistico-edilizio del territorio, necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire.

Sentenza|13 aprile 2021| n. 3005

Data udienza 19 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Interventi edilizi – Costruzione di tettoie di consistenti dimensioni – Titolo edilizio – Preventivo rilascio del permesso di costruire – Necessità

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10682 del 2019, proposto da Di Gi. Vi., rappresentata e difesa dall’avvocato An. Em. Fa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Be., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via (…);
nei confronti
Ef. Em. So. Im. S.r.l., non costituita in giudizio nel presente grado;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio Sezione Seconda, n. 11349/2019, resa tra le parti e concernente: ordinanza di demolizione;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2020, il consigliere Bernhard Lageder. L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 4, comma 1, Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e dell’art. 25, comma 2, Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Mi. Te.” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il TAR per il Lazio respingeva il ricorso n. 5583 del 2016 (integrato da motivi aggiunti), proposto da Di Gi. Vi. avverso i seguenti atti:
(i) il provvedimento n. 67 del 4 marzo 2016 del Comune di (omissis), con cui alla ricorrente ed alla controinteressata Ef. Em. So. Im. S.r.l. era stata ordinata la demolizione della recinzione in muratura alta m 2,30, di due cancelli (di cui uno pedonale e uno carrabile), di una tettoia in muratura a ridosso della recinzione (confinante con la particella (omissis)) della superfice di circa mq 32 ed alta m 2,65, nonché di una tettoia in legno e pilastrini della superficie di circa mq 15 ed alta m 2.65, sul lotto di terreno catastalmente individuata dalla particella (omissis) del foglio (omissis), in zona P.R.G. (omissis) completamento residenziale ed in area soggetta a vincolo di uso civico;
(ii) (con i motivi aggiunti) la comunicazione n. 44449 del 7 settembre 2016, di preavviso di rigetto della SCIA presentata il 20 luglio 2016 in relazione ai lavori di ripristino dello stato dei luoghi.
1.1 In particolare, il TAR adì to provvedeva come segue:
(i) respingeva l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per la nullità della notifica – sotto il profilo che la stessa era stata eseguita a mezzo pec in due frangenti temporali in cui detta modalità non era consentita (26 aprile 2016 e 26 settembre 2016), senza previa autorizzazione presidenziale -, rilevando l’intervenuta sanatoria per effetto della costituzione in giudizio delle parti intimate;
(ii) dichiarava inammissibili i motivi aggiunti, in quanto proposti avverso un atto endoprocedimentale privo di autonoma natura lesiva;
(iii) respingeva il ricorso introduttivo nel merito, rilevando che:
– infondata era la tesi della ricorrente, per la quale in epoca antecedente alla l. n. 10/1977 l’esercizio dello ius aedificandi nel territorio comunale di (omissis) sarebbe stato libero e privo di limitazioni, prescrivendo invero il regolamento edilizio del Comune di (omissis), approvato con la deliberazione n. 151 del 25 giugno 1973, la necessità del permesso del sindaco per la realizzazione di “muri di cinta e di sostegno, cancellate e recinzioni di qualsiasi natura”, con la conseguente irrilevanza dell’asserita risalenza delle opere de quibus a un periodo anteriore all’entrata in vigore di detta legge;
– inoltre, contrariamente all’assunto della ricorrente, nella specie non si trattava di un “modesto muro di cinta”, ma di un muro di contenimento che presentava dimensioni, consistenza e una stabilità al suolo tali da non poter essere ricondotto a mera esplicazione dello ius excludendi alios;
– peraltro, la ricorrente doveva essere considerata alla stregua di un mero possessore, tutt’ora pendendo il processo civile da essa intentata nei confronti della controinteressata Ef. Em. So. Im. S.r.l. per l’accertamento dell’acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione, sicché la stessa, fino alla pronunzia della sentenza definitiva di accoglimento, doveva ritenersi priva di legittimazione sostanziale a costruire il muro di cinta;
– l’ordinanza di demolizione era un provvedimento di natura vincolata, da emanare a fronte del carattere abusivo della costruzione e non necessitante di ulteriore motivazione.
2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’originaria ricorrente, deducendo un unico motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 Legge n. 10/1977, dell’art. 13 delle N.T.A. del Comune di (omissis), dell’art. 2 comma 60 Legge 662/96, 31 e 37 del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per abnormità, sviamento, intrinseca contraddittorietà dell’azione amministrativa, omessa insufficiente e contraddittoria istruttoria e grave difetto di motivazione”, e chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza e in sua riforma, l’accoglimento del ricorso di primo grado.
3. Si costituiva in giudizio il comune appellato, eccependo l’inammissibilità dell’appello, non contenente una specifica critica alle motivazioni poste a base della sentenza reiettiva di primo grado e semplicemente ripropositivo delle censure di prima istanza, nonché contestandone comunque la fondatezza nel merito.
4. Accolta con l’ordinanza n. 251/2020 l’istanza cautelare sotto l’esclusivo profilo del periculum in mora, la causa all’udienza pubblica del 19 novembre 2020 è stata trattenuta in decisione.
5. Premesso che avverso la statuizione sub 1.1.(i) non risulta interposto appello incidentale e avverso la statuizione sub 1.1(ii) non risulta dedotto alcun motivo specifico di appello principale, con la conseguenza che al riguardo si è formato il giudicato interno ed ogni relativa questione esula dal devolutum, si osserva che l’appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
5.1 In accoglimento parziale dell’eccezione di inammissibilità dell’appello, sollevata dal comune, si osserva che nel ricorso in appello non è stata articolata una censura puntuale e specifica avverso la statuizione del TAR, affermativa dell’irrilevanza dell’asserita risalenza delle opere de quibus quantomeno al 1975, ossia ad epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 10/1977, sulla base dei rilievi che il regolamento edilizio del Comune di (omissis), approvato con la deliberazione n. 151 del 25 giugno 1973, prevedeva la necessità del permesso del sindaco, ovvero della licenza edilizia, per la realizzazione, nel territorio comunale, di “muri di cinta e di sostegno, cancellate e recinzioni di qualsiasi natura”, e che dunque era infondata la tesi del ricorrente per cui nel periodo anteriore all’entrata in vigore della legge citata lo ius aedificandi nel territorio del Comune di (omissis) fosse stato libero.
A fronte della mancata specifica deduzione di una critica articolata avverso tale statuizione, la semplice riproposizione generica delle correlative censure di primo grado è inidonea a devolvere la questione al presente grado, risultando violato il principio della specificità dei motivi d’appello sancito dall’art. 101, comma 1, cod, proc. amm., con la conseguente inammissibilità in parte qua dell’appello e sequela di formazione del giudicato interno sul punto. Diviene, pertanto, superfluo ogni ulteriore accertamento sulla risalenza, o meno, delle opere ad epoca antecedente l’entrata in vigore della legge n. 10/1977.
5.2 Quanto, poi, all’assunto dell’appellante per cui le tettoie nelle more sarebbero state completamente demolite e il muro di cinta sarebbe stato ridotto all’altezza (asseritamente consentita) di m 2,30 per tutta la sua estensione, rileva il Collegio che:
– in linea di fatto, suddetta affermazione è specificamente contestata dal comune, il quale richiama le risultanze della perizia di parte prodotta in primo grado dall’originaria controinteressata Ef. Em. So. Im. S.r.l., da cui emerge che le travi di legno che sostenevano le tettoie abusive sono ancora presenti e ben ancorate al suolo, e che al posto di una delle tettoie è stato realizzato un “box ripostiglio”:
– trattasi, comunque, di questione eventualmente da affrontare in sede di esecuzione dell’ordinanza di demolizione, ma irrilevante nella presente fase cognitoria.
5.3 Nel merito, si rileva che sia le tettoie (una tettoia in muratura a ridosso della recinzione confinante con la p.lla (omissis), con una superficie di circa mq 32,00 ed un’altezza di circa m 2,65; una adiacente tettoia in legno e pilastrini con una superficie di circa mq 15,00 e un’altezza di circa m 2,55; un manufatto in legno della superficie di circa mq 15,00 ed alta circa m 1,90 a ridosso della recinzione lato ingresso; v. le risultanze del verbale di sopralluogo del tecnico comunale del 15 gennaio 2016), sia il muro di cinta e di contenimento (realizzato in muratura e alto da m 2,30 a m 3,20, con due cancelli, di cui uno pedonale e uno carrabile), correttamente sono state qualificate come opere di nuova costruzione necessitanti di permesso di costruire, atteso il loro forte impatto visivo e ambientale, per le dimensioni e per il materiale utilizzato.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa:
– la costruzione di tettoie di consistenti dimensioni – analoghe a quelle dei manufatti di cui è causa -, comportanti una perdurante alterazione dello stato dei luoghi e incidenti per sagoma, prospetto, volumetria e materiali impiegati in modo stabile e duraturo sull’assetto urbanistico-edilizio del territorio, necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire (v., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 8 agosto 2019, n. 5637; Cons. Stato, Sez. VI, 5 agosto 2013, n. 4086);
– pure la realizzazione di muri di cinta e/o contenimento di ragguardevoli dimensioni è soggetta al rilascio del permesso di costruire, inverandosi la nozione di nuova costruzione quante volte l’intervento edilizio produca un effettivo e rilevante impatto sul territorio e, dunque, in relazione alle opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi determinandone una significativa trasformazione (v., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. II, 24 marzo 2020, n. 2050; Cons. Stato, Sez. II, 9 gennaio 2020, n. 212; Cons. Stato, Sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4169);
– infatti, il muro di cinta e/o di contenimento è struttura che – differenziandosi dalla semplice recinzione, la quale ha caratteristiche tipologiche di minima entità al fine della mera delimitazione della proprietà – non ha natura pertinenziale, trattandosi invece di opera dotata di specificità ed autonomia soprattutto in relazione alla funzione assolta (v. Cons. Stato, Sez. VI, n. 4169/2018, cit.).
Ebbene, di questi principi il TAR ha fatto corretta applicazione, considerate le dimensioni dei manufatti in questione (tettoie e muro di cinta), quali sopra descritte.
5.4 Irrilevante è, infine, la circostanza che nelle more sia sopravvenuta la sentenza civile del Tribunale ordinario di Velletri n. 2131/2019 – in cui si dà atto che tra le parti è stato raggiunto un accordo circa il riconoscimento, in favore dell’odierna appellante, dell’intervenuta usucapione del diritto di proprietà sulla particella interessata dalle opere di cui è causa – in quanto:
– in primo luogo, il passaggio dell’appellata sentenza che dubita della legittimazione sostanziale della ricorrente ad esercitare lo ius excludendi alios tramite la costruzione del muro di cinta si risolve in una mera affermazione ad abundantiam e non è causalmente rilevante ai fini del decisum;
– in secondo luogo, l’odierna appellante, anche (e maggior ragione) in qualità di proprietaria, era comunque tenuta a munirsi previamente dei titoli edilizi occorrenti per la realizzazione delle opere de quibus.
5.4. Conclusivamente, per le ragioni tutte sopra esposte, l’appello deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto. Resta assorbita ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori.
6. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, come liquidate nella parte dispositiva, devono essere poste a carico dell’appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 10682 del 2019), lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; condanna l’appellante a rifondere al Comune di (omissis) le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020, con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Bernhard Lageder – Consigliere, Estensore
Andrea Pannone – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere
Stefano Toschei – Consigliere

 

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