In materia di rapporti informativi

Consiglio di Stato, sezione seconda, Sentenza 21 ottobre 2019, n. 7112.

La massima estrapolata:

In materia di rapporti informativi per il personale appartenente alla Polizia di Stato, i singoli giudizi espressi sono ampiamente discrezionali e non necessitano di approfondita motivazione neppure quando vengono modificati in pejus, stante l’autonomia degli stessi, annualmente rinnovati alla stregua di valutazioni puntuali riferite unicamente all’anno in corso.

Sentenza 21 ottobre 2019, n. 7112

Data udienza 9 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5809 del 2012, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…),
contro
la signora An. Ma., rappresentata e difesa dall’avvocato Lu. De Pa., con domicilio eletto presso lo studio En. Di Ie. in Roma, viale (…),
per la riforma
della sentenza del T.A.R. del Friuli – Venezia Giulia, Sezione I, n. 141/2012, resa tra le parti, concernente rigetto ricorso gerarchico avverso rapporto informativo anno 2006.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della signora An. Ma.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2019, il Consigliere Fulvio Rocco e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Gi. Ci. e l’avvocato Lu. De Pa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. L’attuale appellata, signora An. Ma., è Ispettore Capo della Polizia di Stato, ed è entrata in servizio nel 1988, presso la Questura di Venezia.
Successivamente la Ma. ha ottenuto il trasferimento presso la Questura di Udine, avendo ottenuto ivi il trasferimento nel 2000 per ragioni di salute della propria madre.
Nel corso dell’attività da lei prestata presso tale nuova sede è stata anche proposta per la promozione per meriti di servizio.
Successivamente è stata nuovamente assegnata alla Questura di Venezia, dove ha operato sino al 2007.
La medesima appellante ha sempre ottenuto nei rapporti informativi – dal 2000 al 2005 – la valutazione di “60 + 1 ottimo”, mentre, nell’anno 2006, tale valutazione è stata ridotta a “60 ottimo”.
1.2. Avverso tale giudizio la Ma. ha proposto ricorso gerarchico, à sensi degli artt. 1 e ss. del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Essendo stata respinta tale impugnativa, la Ma. ha pertanto proposto sub R.G. 582 del 2009 ricorso innanzi al T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, chiedendo l’annullamento sia della nota Prot. n. 333-C/2-Sez-1° -21280-/3bis dd. 4 luglio 2009 e dell’allegata delibera della Commissione per il personale del ruolo degli ispettori di Polizia dd. 30 aprile 2009, con le quali è stato respinto il predetto ricorso gerarchico, sia del rapporto informativo relativo all’anno 2006.
In tale primo grado di giudizio la Ma. ha dedotto i seguenti ordini di censure:
1) violazione degli artt. 62 e ss. del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, e del d.m. 6 maggio 1996; violazione delle circolari del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 333-A/9807.B.B1 del 23 luglio 1996 e n. 333-A/9807.B.B1 del 23 dicembre 1998; eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità e travisamento;
2) violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, e carenza di motivazione;
3) ulteriore eccesso di potere per illogicità, travisamento ed errore di fatto;
4) ulteriore eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia e difetto di motivazione.
1.3. Si è costituito in tale primo grado di giudizio il Ministero dell’Interno, concludendo per la reiezione del ricorso.
In particolare l’Amministrazione intimata ha affermato che l’assegnazione del punteggio aggiuntivo consegue ad una valutazione ampiamente discrezionale degli organi preposti alla redazione del rapporto informativo, la cui motivazione è richiesta solo per la sua attribuzione e non anche per il caso opposto; rilevando – altresì – che à sensi dell’anzidetta circolare ministeriale n. 333-A/9807.B.B1 del 23 dicembre 1998 la richiesta di elementi aggiuntivi di giudizio riguarda solo il personale in servizio presso le Sezioni di Polizia Giudiziaria istituite presso le Procure della Repubblica.
1.4. Con sentenza n. 141 dd. 30 aprile 2012 l’adito T.A.R. ha accolto il ricorso, rilevando che esso risultava fondato laddove era stata dedotta la carenza di adeguata istruttoria.
In tal senso il giudice di primo grado ha riaffermato, in linea di principio, la validità ella giurisprudenza formatasi in tema di rapporti informativi per il personale appartenente alla Polizia di Stato, secondo la quale i singoli giudizi espressi sono ampiamente discrezionali e non necessitano di approfondita motivazione neppure quando vengono modificati in pejus, stante l’autonomia degli stessi, annualmente rinnovati alla stregua di valutazioni puntuali riferite unicamente all’anno in corso (cfr., al riguardo, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 27 giugno 2006, n. 4100, e 17 ottobre 2005, n. 5807).
Il medesimo giudice, tuttavia, per il caso di specie, ha avuto modo di rilevare “come, effettivamente, la valutazione qui contestata (più che lusinghiera, ancorché inferiore a quelle ricevute nelle cinque precedenti annualità ) appaia espressa in carenza di adeguata istruttoria. Infatti la ricorrente, nel periodo che qui rileva, ha svolto la propria attività interamente presso la Questura di Venezia, alla quale la Questura di Udine non ha richiesto alcuna nota informativa, al fine di meglio valutare un soggetto di cui non aveva diretta conoscenza….Le istruzioni per la compilazione del rapporto informativo di cui al d.m. 6 maggio1996 prevedono che, qualora il dipendente abbia prestato servizio presso Uffici diversi da quello cui compete la compilazione del rapporto “o alle dipendenze di altri superiori, a questi ultimi possono essere richieste delle note informative che, seppure non vincolanti, forniranno un utile contributo” alla valutazione. Il Collegio è dell’avviso che benché detta richiesta di ulteriori informazioni sia indicata come una mera facoltà dell’organo giudicante, essa assuma caratteri di doverosità (pena l’insufficienza dell’istruttoria e/o l’inadeguatezza della motivazione), laddove l’Ufficio competente non possieda diretta conoscenza del dipendente, dell’attività dallo stesso svolta e delle modalità con cui il servizio è stato prestato. La richiesta di informazioni risulta tanto più necessaria quando si ritenga di modificare in pejus, sia pure di poco, le precedenti valutazioni, che – pur se i singoli giudizi annuali sono autonomi e possono condurre ad esiti differenti – devono trovare nella precisa conoscenza dei fatti il loro presupposto. Né può rilevare la circostanza, affermata dalla P.A., che la richiesta di chiarimenti di cui alla “circolare ministeriale del 23 dicembre 1998”, “riguarda solo il personale in servizio presso le Sezioni di P.G. istituite presso le Procure della Repubblica”; e ciò sia perché lo stesso relatore che ha controdedotto al ricorso gerarchico, espressamente dichiara che, quando il soggetto abbia operato presso Uffici diversi da quello di appartenenza, “la normativa stabilisce che è necessario acquisire note informative integrative”, ancorché esse non siano vincolanti, ma costituiscano solo un “utile contributo per la completa valutazione del dipendente”; sia perché è principio generale che ogni atto amministrativo deve fondarsi su corretti ed accertati presupposti di fatto (per una puntuale applicazione alla fattispecie in esame si veda: T.A.R. Toscana n. 1321/07). Nel caso di specie, la mancata acquisizione di “note informative” integrative da parte del compilatore del rapporti informativi da chi aveva diretta conoscenza del servizio prestato dalla ricorrente vizia la valutazione espressa, per insufficienza dell’istruttoria. Il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamento degli atti opposti ed obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi, previa richiesta di “note informative”, ai competenti Uffici”.
Il T.A.R. ha integralmente compensato tra le parti le spese e gli onorari di tale primo grado del giudizio.
2.1. Con l’appello in epigrafe il Ministero dell’interno ha chiesto la riforma della surriportata sentenza, rilevando innanzitutto che l’omessa acquisizione di “note informative” non può inficiare la valutazione espressa nel rapporto informativo impugnato.
In tal senso l’amministrazione appellante ha evidenziato che, nonostante il d.m. 6 maggio 1996 preveda la possibilità di acquisire informazioni integrative nel caso in cui il dipendente, nel corso dell’anno, abbia prestato servizio presso altri uffici o alle dipendenze di altri superiori, le stesse, pur costituendo, senza dubbio, un utile contributo per la completa valutazione del dipendente medesimo non sono comunque vincolanti.
Il Ministero dell’Interno ha rilevato quindi che, nel caso di specie, la valutazione espressa nei riguardi della Ma. nell’annualità riferita al giudizio in questione, è stata comunque compiuta con esito pienamente positivo, con l’attribuzione del giudizio complessivo di “ottimo” con punti “60”, espressione sommatoria finale dei punteggi “3” (“elevato”) riportati in tutti gli elementi di giudizio.
In conseguenza di ciò – prosegue l’Amministrazione appellante – la doglianza della Ma. verrebbe a fondarsi esclusivamente sulla mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo, che peraltro costituisce un apprezzamento assolutamente discrezionale degli organi preposti alla redazione dell’atto, per cui la motivazione è richiesta solamente nel caso in cui venga conferito e non viceversa.
In tal senso la medesima Amministrazione ha rimarcato che il conferimento di un punteggio aggiuntivo costituisce un’ulteriore attestazione di stima e apprezzamento nei confronti dei dipendenti che hanno dimostrato eccezionali capacità, e che nel caso in cui venga formulata la proposta di tale riconoscimento, essa deve essere corredata da un idonea motivazione volta a lumeggiare le particolari qualità del dipendente che nel corso dell’anno abbia dimostrato straordinarie capacità nell’espletamento dei compiti di notevole impegno, evidenziando doti eccezionali di carattere professionale e morale e testimoniando elevatissimo spirito di sacrificio ed incondizionato senso del dovere.
Sempre in tal senso il Ministero dell’Interno ha rilevato che la circolare ministeriale Prot. n. 333-A19807.B.B.1 del 23 luglio 1996, ancorché invocata dalla Ma. a sostegno delle proprie tesi, puntualizza che la mancata attribuzione (o l’eventuale flessione) del punteggio aggiuntivo conseguito nell’anno precedente, dovendo essere riferita alla non sussistenza, in tutto o in parte, degli eccezionali requisiti che consentono la maggiorazione in argomento, non si sostanzia in un giudizio negativo sull’attività del dipendente che, per aver quanto meno ottenuto il massimo punteggio in ciascuno degli elementi di giudizio, ha comunque dimostrato di aver adempiuto con scrupolosa diligenza ai doveri d’ufficio.
Nel caso di specie – ribadisce la parte appellante – la mancata acquisizione di “note informative” non inficerebbe la valutazione data in quanto non sono stati rilevati, anche in base a quanto espresso dalla Ma., quegli elementi di straordinarietà che la disciplina in materia di rapporti informativi richiede per l’attribuzione del punteggio aggiuntivo.
Infatti, come rilevato nella nota allegata al verbale della seduta del 30 settembre 2009 della Commissione per il personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, in sede di valutazione del ricorso gerarchico – dal cui eventuale esito positivo, come è ben noto, può anche conseguire una rivalutazione nel merito del provvedimento con esso impugnato – “la ricorrente non ha fornito elementi per valutare eccezionale il contributo offerto all’Amministrazione, al fine di ritenerlo meritevole dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo “.
Conseguentemente – sempre ad avviso dell’Amministrazione appellante – il provvedimento impugnato non risulterebbe viziato per violazione di legge, non sussistendo nessun obbligo di motivazione per gli organi competenti nei casi in cui ritengono di non attribuire il punteggio aggiuntivo; né le asserite carenze motivazionali si evidenzierebbero nel giudizio originario e nel provvedimento di definizione del ricorso gerarchico, in quanto tali atti non recherebbero “gravi errori di fatto o palesi illogicità ” tali da rendere censurabile il potere discrezionale attribuito al riguardo alla pubblica amministrazione, come affermato da Cons. Stato, Sez. I, parere n. 7586104 dd. 23 giugno 2004.
Da ultimo il Ministero appellante ha evidenziato che nella specie sono state rispettate comunque le disposizioni normative (cfr. artt. 64, 65 e 66 del d.P.R. n. 335 del 1982) che individuano la competenza alla compilazione del rapporto informativo, precisando che sia la ratio delle stesse, sia un consolidato indirizzo giurisprudenziale non richiedono che il compilatore abbia una personale e diretta conoscenza dell’interessato ovvero dell’attività da questi svolta, non essendo verosimile che il compilatore medesimo sia sempre in grado di fondare la propria valutazione su di una diretta collaborazione con tutto il personale da lui dipendente.
2.2. Nel presente grado di giudizio si è costituita la parte appellata, replicando puntualmente ai motivi dedotti dal Ministero dell’Interno e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
2.3. In data 2 aprile 2019 la parte appellante ha depositato agli atti di causa la nota Prot. n. 333-A/U.C./S.G./826 dd. 12 settembre 2017 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane indirizzata all’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale “si comunica che quest’Amministrazione non ha interesse alla prosecuzione del giudizio”.
2.4. A sua volta la parte appellata, con memoria depositata in data 12 giugno 2019, dopo aver stigmatizzato che tale nota “rimasta evidentemente ignota per circa due anni, avrebbe dovuto venire tempestivamente prodotta, sì da evitare la fissazione di udienza pubblica per la discussione del ricorso”, ha preso atto che l’appello è divenuto improcedibile ma ha insistito per la condanna della parte appellante alle spese, “sia in relazione della impugnazione, che in ogni caso per il comportamento processuale dell’Amministrazione”.
2.5. All’odierna pubblica udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
3. Tutto ciò premesso, il Collegio non può che dichiarare l’appello improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione, à sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Anche di recente la giurisprudenza ha ribadito che nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione (così, ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 21 marzo 2019, n. 1892): e ciò in quanto anche nel processo amministrativo vige il principio dispositivo (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2004, n. 3041).
La parte può pertanto liberamente rinunciare all’impugnativa da essa proposta, à sensi dell’art. 84 c.p.a., oppure far constare il proprio sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione.
Da ciò pertanto consegue la necessitata presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può – per l’appunto – che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ossia il venir meno di una delle condizioni dell’azione, salvo comunque l’obbligo di provvedere alla regolazione delle spese di lite (cfr. al riguardo, ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2216).
A tale ultimo riguardo il Collegio reputa, in considerazione della natura della causa e delle argomentazioni che pure in appello sono state rispettivamente proposte dalle parti, di disporre anche per il presente grado di giudizio l’integrale compensazione tra le parti medesime delle spese e degli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Fulvio Rocco – Consigliere, Estensore
Antonella Manzione – Consigliere
Giovanni Orsini – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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