In materia di querela presentata per conto di una societa’ di capitali

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 9 ottobre 2018, n. 45398.

La massima estrapolata:

In materia di querela presentata per conto di una societa’ di capitali, l’onere di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza e’ adempiuto con la mera indicazione della qualifica di amministratore, senza necessita’ di ulteriori allegazioni, poiche’ tale indicazione comporta l’implicito riferimento all’articolo 2384 cod. civ. che costituisce la fonte della legittimazione. Quanto poi alle societa’ in nome collettivo in tema di formalita’ della querela, il socio di una societa’ in nome collettivo adempie all’onere di indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza della societa’ con la mera indicazione della qualita’ di socio, perche’ e’ principio generale che la societa’ in nome collettivo sta in giudizio per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza, e detta rappresentanza spetta disgiuntamente a ciascuno degli stessi soci per tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.

Sentenza 9 ottobre 2018, n. 45398

Data udienza 22 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella – Presidente

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere

Dott. PAZIENZA Vittorio – rel. Consigliere

Dott. AIELLI Lucia – Consigliere

Dott. PACILLI Giuseppina A. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa in data 14/02/2017 dalla Corte d’Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PAZIENZA Vittorio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa MARINELLI Felicetta, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14/02/2017, la Corte d’Appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 27/10/2015 dal Tribunale di Milano, con la quale (OMISSIS) era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa aggravata a lui ascritto in danno della (OMISSIS) s.n.c..
In particolare, la Corte d’Appello ha escluso la sussistenza dell’aggravante ex articolo 61 c.p., n. 7, confermando nel resto.
2. Ricorre per cassazione il (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela. Si censura la motivazione della Corte territoriale che aveva ritenuto valida la querela sporta in data 30/05/2012, in quanto l’atto era privo della indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza, come invece richiesto dalla legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente infondato, e deve percio’ essere dichiarato inammissibile.
2. Con un orientamento del tutto consolidato, questa Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “in materia di querela presentata per conto di una societa’ di capitali, l’onere di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza e’ adempiuto con la mera indicazione della qualifica di amministratore, senza necessita’ di ulteriori allegazioni, poiche’ tale indicazione comporta l’implicito riferimento all’articolo 2384 cod. civ. che costituisce la fonte della legittimazione” (Sez. 2, n. 35192 del 02/07/2013, Noschese, Rv. 257223). Quanto poi alle societa’ in nome collettivo, si e’ ulteriormente precisato che “in tema di formalita’ della querela, il socio di una societa’ in nome collettivo adempie all’onere di indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza della societa’ con la mera indicazione della qualita’ di socio, perche’ e’ principio generale che la societa’ in nome collettivo sta in giudizio per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza, e detta rappresentanza spetta disgiuntamente a ciascuno degli stessi soci per tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale” (Sez. 2, Sentenza n. 38769 del 10/11/2006, Longoni, Rv. 235379. In senso conforme, cfr. anche Sez 7, ord. N. 4831 del 27/10/2011, dep. 2012, Pietrantonio; Sez. 2, n. 33471 del 14/05/2010, Belloco).
In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, del tutto idoneo a soddisfare i requisiti che qui interessano appare il riferimento, compiuto da (OMISSIS) nell'”atto di denuncia-querela” sottoscritto in data 26/07/2012, alla sua qualita’ di rappresentante pro tempore della richiamata societa’ in nome collettivo.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, e la condanna del (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.