In materia di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 12 giugno 2020, n. 11359.

La massima estrapolata:

In materia di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, ai sensi dell’art. 147, d.lgs. 152/2006, come novellato dall’art. 7, d.l. n. 133/2014, gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all’ente di governo dell’ambito individuato dalla regione, al quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi inclusi i comuni montani con meno di 1.000 abitanti. Rigettato pertanto il ricorso avverso la decisione del Tsap dei Comuni montani che avevano deliberato di assumere direttamente ed in economia il servizio per proprio conto in base alla precedente normativa, non riconoscendo la gestione unica.

Sentenza 12 giugno 2020, n. 11359

Data udienza 12 febbraio 2019

Tag – parola chiave: Acque – Servizio idrico integrato – Gestione – Autorità di ambito – Gestore unico – Comuni montani – Gestione diretta – Esclusione – Ricorso al Tsap.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Primo Presidente f.f.

Dott. MANNA Antonio – Presidente Sezione

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 12944-2017 proposto da:
COMUNE CERCIVENTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AUSIR – AUTORITA’ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (gia’ CONSULTA D’AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CENTRALE FRIULI, ora in liquidazione), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS) S.P.A. (gia’ (OMISSIS) S.P.A.), COMUNE DI FORNI AVOLTRI, COMUNE DI LIGOSULLO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4/2017 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 19/01/2017;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2019 dal Consigliere GRECO ANTONIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO IMMACOLATA, che ha chiesto l’inammissibilita’, in subordine rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS) e (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Cercivento propone ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti della Consulta d’ambito per il servizio idrico integrato – (OMISSIS), e della spa (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS)), avverso la sentenza n. 4 del 2017 del Tribunale superiore delle acque pubbliche con la quale veniva rigettato il ricorso, proposto dai Comuni di Cercivento, Forni, Avoltri e Ligosullo, diretto all’annullamento: a) della Delib. n. 107 del 25 novembre 2014 con la quale la (OMISSIS) aveva dichiarato inammissibile l’istanza di autorizzazione alla gestione autonoma provvisoria del servizio idrico integrato nei rispettivi territori comunali; b) della nota pressoche’ coeva con la quale il presidente della (OMISSIS) aveva disposto la presa in carico degli impianti idrici nei territori dei detti Comuni, ai fini del loro trasferimento a favore dell’ente gestore del (OMISSIS) spa.
Con la sentenza impugnata sono state disattese le censure ai provvedimenti che davano esecuzione al sistema delineato con la novella, recata dal Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 147, comma 2, II periodo, lettera a), a tenore della quale “sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiori a 1.000 abitanti istituite ai sensi dell’articolo 148, comma 5”.
Sono cosi’ state fatte salve – si legge nella sentenza impugnata – le precedenti gestioni in economia per i soli comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, ma a condizione dell’esistenza e dell’istituzione di esse, alla data di entrata in vigore del nuovo articolo 147, secondo i canoni del successivo articolo 148, comma 5.
La (OMISSIS) resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria della subentrata AUSIR – Autorita’ Unica per I Servizi Idrici e I Rifiuti, costituitasi con atto separato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, denunciando “violazione/falsa applicazione di norme di diritto – violazione dell’articolo 148, comma 5 testo unico dell’ambiente – Violazione dell’articolo 120 Cost., comma 2 – articolo 132 c.p.c., n. 4, articoli 276, 430, 433, 360 e 366 c.p.c.; articoli 118 e 119 att. c.p.c. – Mancanza di motivazione. Motivazione apparente”, il Comune di Cercivento si duole che il (OMISSIS) non abbia dichiarato l’inammissibilita’ del ricorso, se l’atto impugnato era ripetitivo di una volizione sul mancato consenso accertativo dell’evidente assenza dei presupposti di legge; qualora invece il detto atto avesse espresso una nuova volizione, la sua adozione avrebbe dovuto essere di competenza esclusiva dell’Assemblea della (OMISSIS).
Col secondo motivo, denunciando “violazione/falsa applicazione di norme di diritto – violazione del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, articolo 7, comma 2 bis, coordinato con la Legge di Conversione 11 novembre 204, n. 164, e, conseguentemente, del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 147, comma 2 bis. – Violazione dell’articolo 120 Cost., comma 2, – articolo 132 c.p.c., n. 4, articoli 276, 430, 433, 360 e 366 c.p.c.; articoli 118 e 119 att. c.p.c. – Mancanza di motivazione. – Motivazione apparente”, con riguardo alla “sanatoria” recata con la norma contenuta nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 147, comma 2 bis, come novellato dal Decreto Legge n. 133 del 2014, articolo 7, comma 2 bis, assume che nel fare salve “le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituita ai sensi dell’articolo 148, comma 5”, la nuova disciplina non avrebbe fatto riferimento alle gestioni vecchie e autorizzate, bensi’ alle gestioni esistenti e istituite ai sensi del del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 148, comma 5, con le deliberazioni dei Consigli comunali – tra i quali esso Comune ricorrente – del 2006.
Col terzo motivo, denunciando “violazione/falsa applicazione di norme di diritto – violazione della L. 7 agosto 1990, articolo 3; violazione dell’articolo 24 Cost.; violazione dell’articolo 97 Cost.. Violazione dell’articolo 120 Cost., comma 2 – articolo 132 c.p.c., n. 4, articoli 276, 430, 433, 360 e 366 c.p.c.; articoli 118 e 119 att. c.p.c. – Mancanza di motivazione. Motivazione apparente”, si duole che il provvedimento della (OMISSIS) impugnato abbia dichiarato irricevibile/inammissibile la richiesta di esso Comune di autorizzazione alla gestione del servizio idrico in forma autonoma, non ricorrendone i presupposti.
Col quarto motivo, denunciando “violazione/falsa applicazione di norme di diritto – violazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 147. violazione della L. 7 agosto 1990, articolo 3; violazione dell’articolo 24 Cost.; violazione dell’articolo 97 Cost. – Violazione dell’articolo 120 Cost., comma 2 – articolo 132 c.p.c., n. 4, articoli 276, 430, 433, 360 e 366 c.p.c.; articoli 118 e 119 att. c.p.c. – Mancanza di motivazione. – Motivazione apparente e/o contraddittoria”, alla luce della novella recata dalla L. del 2014 all’articolo 147, comma 2 bis, secondo periodo, del Decreto Legislativo n. 152 de 2006 – secondo cui “sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi dell’articolo 148, comma 5, – critica l’atto impugnato della (OMISSIS) per aver dichiarato inammissibile l’istanza di autorizzazione alla gestione autonoma provvisoria del servizio idrico integrato nei rispettivi territori comunali, nonche’ l’interpretazione della norma fornita dalla sentenza impugnata, ritenuta erronea, per non aver considerato le tre gestioni in economia dei tre Comuni originari ricorrenti “esistenti ed istituite”.
Col quinto motivo, denunciando “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. – Violazione dell’articolo 120 Cost., comma 2, – articolo 132 c.p.c., n. 4, articoli 276, 430, 433, 360 e 366 c.p.c.; articoli 118 e 119 att. c.p.c.. Mancanza di motivazione. – Motivazione apparente”, assume che ben potevano i Comuni ricorrenti pretendere il mantenimento della gestione autonoma provvisoria del servizio idrico, attesa la decisivita’ dell’accertamento del requisito della “esistenza”, invece erroneamente omesso, o quantomeno assimilato a quello della “istituzione”, che e’ lo stesso, dal (OMISSIS).
I primi quattro motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente legati, sono infondati; il quinto motivo e’ inammissibile, limitandosi a reiterare, in forma non specifica, censure gia’ formulate negli altri motivi.
La sentenza impugnata e’ giuridicamente corretta e non incorre nei vizi lamentati.
La novella, recata dal Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, all’articolo 147, comma 2, II periodo, lettera a), del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, ha disposto che “sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 148”.
Sono cosi’ state fatte salve – si legge nella sentenza impugnata – le precedenti gestioni in economia per i soli comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, ma a condizione dell’esistenza e dell’istituzione di esse, alla data di entrata in vigore del nuovo articolo 147, secondo i canoni del successivo articolo 148, comma 5.
E a far data dalla sua sostituzione ai sensi del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, articolo 2, comma 14, i “canoni” dettati al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 148, comma 5, risiedevano – ferma restando la “partecipazione obbligatoria all’Autorita’ d’ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1” – nella facoltativita’ dell’adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunita’ montane, “a condizione che gestiscano l’intero servizio idrico integrato e previo consenso dell’Autorita’ d’ambito competente”.
Un siffatto “previo consenso” dell’autorita’ d’ambito, tuttavia, nella fattispecie non intervenne, tanto e’ vero che i Comuni ricorrenti, che avevano deliberato d’assumere direttamente ed in economia il servizio idrico integrato per proprio conto in base al precedente (rispetto a quello novellato dal Decreto Legislativo n. 4 del 2008) testo del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 148, comma 5, si indussero ad impugnare – prosegue il Tribunale superiore delle acque – “la determinazione dell’AATO, che non aveva inteso rilasciare il consenso ex articolo 148, comma 5”, impugnazione che, al pari di quella “per il riesame del mancato consenso furono disattesi da questo Tribunale superiore con sentenze passate in giudicato”.
L’esercizio di fatto della gestione in economia, “priva del titolo legittimo – prosegue il (OMISSIS) – non ne consenti’ al contempo la persistente esistenza, valida ed efficace, prima ed alla data di entrata in vigore della novella recata dal Decreto Legge n. 133 del 2014, al citato articolo 147. In difetto di entrambi i presupposti previsti da quest’ultima norma, i Comuni ricorrenti non avrebbero giammai potuto pretendere ed ottenere, neppure in via transitoria, il mantenimento di tal gestione, ne’ tampoco impedire il trasferimento di questa e di tutti i servizi all’ente gestore, ricadendo anche essi (i Comuni) e pienamente negli obblighi di cui all’articolo 147, comma 1, IV periodo. Non e’ chi non veda l’inutilita’ dell’istanza attorea circa tal mantenimento in attesa d’un “chiarimento” del quadro normativo, stante il chiaro ed inequivoco tenore, a loro sfavorevole, del nuovo sistema organizzativo del servizio idrico integrato introdotto dal Decreto Legge n. 133 del 2014, e fissato nell’intero articolo 147″ del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 (su servizio idrico integrato e gestione in economia da parte dei Comuni nella Regione Friuli Venezia Giulia, Cass., sez. un., n. 14990 del 2014).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte di cassazione, a sezioni unite, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 5.000, di cui Euro 200 per esborsi.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *