Per gli istruttori di tennis è configurabile l’obbligo di iscrizione

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Ordinanza 12 giugno 2020, n. 11375.

La massima estrapolata:

Per gli istruttori di tennis è configurabile l’obbligo di iscrizione all’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, poiché, a partire dalla l. n. 2388 del 1952 – con la quale è stata prevista l’obbligatoria iscrizione, tra gli altri, degli “addetti agli impianti sportivi” -, si è registrata un’estensione della tutela al di fuori dello stretto limite della categoria dei lavoratori dello spettacolo, e, a seguito della modifica della legge fondamentale in materia (“id est”: il d.l. C.P.S. n. 708 del 1947) ad opera della l. n. 289 del 2002, vi è stata, con il successivo d.m. 15 marzo 2005, l’esplicitazione della ricomprensione, nell’ambito della categoria di lavoratori assoggettati alla predetta tutela, di figure emergenti nella pratica – quali, tra gli altri, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere – che già in precedenza potevano esservi fatte rientrare.

Ordinanza 12 giugno 2020, n. 11375

Data udienza 21 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Previdenza (assicurazioni sociali) – Contributi assicurativi – Soggetti obbligati – In genere istruttori di tennis – Obbligo di iscrizione all’ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo – Configurabilità – Fondamento.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 17669-2014 proposto da:
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 102/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2014 R.G.N. 5576/2012.

RILEVATO IN FATTO

che:
1. la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa citta’ che aveva rigettato l’opposizione proposta dal (OMISSIS) avverso la cartella esattoriale che aveva intimato il pagamento di Euro 17.095,05 a titolo di contributi dovuti all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei lavoratori dello spettacolo – ENPALS, somme aggiuntive ed interessi relativi a tre istruttori di tennis che avevano svolto la loro attivita’ presso il detto (OMISSIS) negli anni 2005-2006, come accertato nel verbale del 12/5/2008.
2. Per la cassazione della sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a 5 motivi, illustrati anche con memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 1, cui l’INPS, quale successore dell’ENPALS, ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:
3. come primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo C.p.S. n. 708 del 1947, articolo 3, come modificato dalla L. n. 289 del 2002, articolo 43, in relazione al Decreto Ministeriale 15 marzo 2005. Lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto che le predette disposizioni abbiano comportato l’estensione del concetto di spettacolo fino a ricomprendere figure operanti nel campo dello sport, mentre del Decreto Legislativo C.p.S. n. 708 del 1947, articolo 3, nell’individuare i soggetti tenuti all’iscrizione all’ente previdenziale, fornisce un elenco tassativo, delegando a un Decreto del Presidente della Repubblica e ad un DM il progressivo aggiornamento dei soggetti assicurati. La normazione delegata ai sensi del Decreto Legislativo C.p.S. n. 708 del 1947, ex articolo 3, comma 2, avrebbe mantenuto sempre un collegamento in senso lato con lo spettacolo, sicche’ il collegamento con l’offerta di uno spettacolo costituirebbe un vincolo ineludibile imposto alla normazione secondaria. Ne discenderebbe che sia il Decreto Ministeriale 15 marzo 2005 che il precedente Decreto Ministeriale novembre 1997 dovrebbero ritenersi illegittimi nella parte in cui hanno esteso l’obbligo assicurativo e contributivo all’Enpals con riferimento agli istruttori sportivi, a prescindere da ogni collegamento con lo spettacolo.
4. Come secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 67, lettera m) (TUIR), del Decreto Ministeriale 15 marzo 2005, in relazione al Decreto Legislativo C.p.S. n. 708 del 1947, articolo 3, comma 2, come sostituito dalla L. n. 289 del 2008, articolo 43, comma 2, e del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207, articolo 35, comma 5, convertito nella L. n. 14 del 2009. Lamenta che la Corte d’Appello non abbia considerato il fatto, pur incontestato, che il (OMISSIS) e’ un’associazione un’associazione che svolge attivita’ dilettantistica senza fini di lucro, iscritta alla FIT, sicche’ non potrebbe sussistere alcun obbligo contributivo in virtu’ di quanto previsto dall’articolo 67, lettera m), del TUIR, che include fra i cosiddetti redditi diversi, esclusi dall’obbligo contributivo, quelli derivanti da attivita’ svolte nell’esercizio diretto di attivita’ sportive dilettantistiche, come nel caso si ricava dai contratti stipulati con gli istruttori oggetto del verbale.
5. Come terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo C.p.S. n. 708 del 1947, articolo 3, come modificato dalla L. n. 289 del 2002, articolo 43, in relazione al Decreto Ministeriale 15 marzo 2005, nonche’ l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione dell’articolo 112 c.p.c.. Lamenta che la Corte d’Appello di Roma non abbia considerato il fatto, prospettato sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, che la societa’ non e’ proprietaria degli impianti sportivi in cui svolge la propria attivita’ dilettantistica.
6. Come quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 67, lettera m) (TUIR), nonche’ la violazione degli articoli 111 Cost. e articolo 132 c.p.c.. Lamenta che la Corte territoriale non abbia ritenuto che nei redditi dei maestri (OMISSIS) e (OMISSIS) non esistessero i requisiti della professionalita’ e dell’abitualita’ delle prestazioni svolte in favore del (OMISSIS), in quanto essi non hanno mai percepito importi superiori agli Euro 4500 annui.
7. Come quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. e la violazione degli articoli 111 e 132 c.p.c. e lamenta che la Corte territoriale abbia fondato la propria decisione sui soli verbali ispettivi, senza dare spazio ad alcun incombente istruttorio.
8. Il ricorso dev’essere rigettato, risultando infondati tutti i motivi proposti.
9. In merito al primo, si rileva che il Decreto Legislativo C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, articolo 3, ha individuato le categorie dei lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS. La Legge di ratifica n. 29 novembre 1952 n. 2388, al n. 21 dell’articolo 3 ha previsto l’obbligatoria iscrizione, tra gli altri, degli “addetti agli impianti sportivi”. Si e’ sin dagli albori registrata quindi un’ estensione della tutela al di fuori dello stretto limite della categoria dei lavoratori dello spettacolo, abbracciando figure professionali accomunate dalla finalita’ di intrattenimento della prestazione, al di la’ del carattere propriamente artistico. Il legislatore e’ stato del resto consapevole, gia’ con la prima disposizione regolatrice, che il concetto di spettacolo era passibile di sviluppo e modificazione nel tempo, avendo rimesso (articolo 3) ad un decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro, di estendere l’assicurazione ENPALS ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate nella medesima disposizione.
10. La L. 8 agosto 1995, n. 335, articolo 2, comma 22, sub d), ha poi delegato il Governo a procedere all’armonizzazione delle prestazioni pensionistiche dei lavoratori dello spettacolo; la delega e’ stata realizzata con il Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 182, articolo 2, comma 1, che ha previsto la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei lavoratori dello spettacolo, ai fini dell’individuazione dei requisiti contributivi e delle modalita’ di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni.
11. Coerentemente, il Decreto Ministeriale 10 novembre 1997 ha raggruppato i lavoratori dello spettacolo, iscritti all’ENPALS, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, appartenenti alle categorie indicate al Decreto Legislativo C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, articolo 3, ratificato con modificazioni nella L. 29 novembre 1952, n. 2388, per le finalita’ di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 182, articolo 2, comma 1, ed ha contemplato ancora, nell’ambito del gruppo B, gli “addetti agli impianti sportivi”.
12. E’ poi seguita la L. 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 43, comma 2, che ha sostituito il Decreto Legislativo C.p.S. n. 708 del 1947, articolo 3, comma 2, rimettendo ad un decreto del Ministro del lavoro (non piu’ ad un decreto del Capo dello Stato), sentite le organizzazione sindacali piu’ rappresentative di lavoratori e datori di lavoro e su eventuale proposta dell’Enpals che provvede periodicamente al monitoraggio “delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport”, di adeguare le categorie dei soggetti assicurati presso l’ENPALS. In forza di detta delega e’ intervenuto da ultimo il Decreto Ministeriale 15 marzo 2005, che ha dichiaratamente “rimodulato la composizione dei citati tre gruppi, come individuati dal Decreto Legislativo n. 182 del 1997, a seguito dell’ampliamento delle categorie dei lavoratori dello spettacolo operata dal decreto interministeriale adottato ai sensi del predetto Decreto Legislativo C.p.S. n. 708 del 1947, articolo 3, comma 2, primo periodo, e sulla scorta di una verifica dell’evoluzione delle professionalita’ e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro di settore”, ed ha maggiormente dettagliato la preesistente previsione contemplando, nell’ambito del raggruppamento di cui alla lettera B), gli “impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi”.
13. Non vi e’ stata quindi l’introduzione di una nuova categoria di lavoratori assoggettati alla tutela dell’Enpals, ma l’esplicitazione della ricomprensione nell’ambito della stessa di figure emergenti nella pratica, che gia’ in precedenza potevano esservi fatte rientrare (v. in senso analogo, con riferimento agli animatori turistici, Cass. n. 3219 del 14/02/2006 e Cass. n. 9996 del 29/04/2009).
14. In tal senso, gli istruttori di nuoto che svolgono la propria attivita’ in corsi di nuoto svolgentisi in piscine sono stati ritenuti rientrare tra “gli addetti agli impianti sportivi” di cui al Decreto Legislativo C.p.S. n. 708 del 1947, articolo 3, comma 1, n. 21, (Cass. 08/10/2014, n. 21245).
15. In merito al secondo motivo, questa Corte ha chiarito (v. Cass. n. 24365 del 30/09/2019) che i compensi per la formazione, didattica, preparazione e assistenza di attivita’ sportiva dilettantistica, qualora non siano conseguiti nell’esercizio di professioni ne’ derivino da un rapporto di lavoro dipendente, sono “redditi diversi” e, come tali, esenti dalla contribuzione previdenziale, anche con riguardo al periodo precedente all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 207 del 2008, articolo 35, comma 5, conv. dalla L. n. 14 del 2009, il quale – disponendo che nelle parole “esercizio diretto di attivita’ sportive dilettantistiche” contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 67, comma 1, lettera m), T.U.I.R., sono ricom prese “la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza” all’attivita’ sportiva dilettantistica – ha natura di norma di interpretazione autentica del predetto articolo 67, con portata chiarificatrice della nozione ivi contenuta.
16. La condizione affinche’ detti redditi possano essere considerati tali, espressamente prevista dal primo inciso dell’articolo 67, e’ che essi non siano “conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice, ne’ in relazione alla qualita’ di lavoratore dipendente”, intendendosi per esercizio di arti e professioni, ai sensi dell’articolo 53 del TUIR “l’esercizio per professione abituale, ancorche’ non esclusiva, di attivita’ di lavoro autonomo” diversa dall’attivita’ di impresa.
17. La sussistenza di tale condizione ostativa e’ stata nel caso accertata dal giudice di merito, che ha argomentato a p. 7 della sentenza che l’attivita’ degli istruttori di tennis, di lavoro autonomo e natura professionale, era svolta con abitualita’, come si ricavava dal verbale di accertamento.
18. Accertamento fattuale che non e’ qui censurabile al di la’ dei limiti oggi delineati dall’articolo 360 c.p.c., n. 5, ne’ in tal senso adeguatamente censurato.
19. Il terzo motivo di ricorso e’ parimenti infondato, in quanto e’ incontestato che la prestazione sia stata resa dagli istruttori di tennis in favore del (OMISSIS), e tanto e’ bastato alla Corte territoriale per individuare il suo obbligo contributivo. Non osta a tale soluzione il fatto che il (OMISSIS) potesse non essere titolare della proprieta’ degli impianti, considerato che per essere titolare dell’obbligazione contributiva dei soggetti con i quali ha convenuto l’attivita’ di istruttori di tennis e’ sufficiente che ne avesse comunque facolta’ di utilizzo.
20. In merito al quarto motivo, occorre qui rilevare che il reddito percepito puo’ costituire un indice del carattere professionale (o meno) dell’attivita’ svolta, potendo deporre nel senso della sua mera occasionalita’, come del resto e’ ritenuto anche nella circolare dell’Enpals valorizzata nel corpo del motivo.
21. Nel caso, tuttavia, all’esito della valutazione del compendio fattuale, tale elemento e’ stato ritenuto dalla Corte di merito secondario rispetto all’abitualita’ dello svolgimento dell’attivita’ di istruttore.
22. Il quinto motivo formula una critica del tutto generica all’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito, che ha valorizzato il contenuto del verbale di accertamento senza neppure indicare quali sarebbero gli incombenti istruttori ai quali avrebbe dovuto dare spazio.
23. In proposito, l’analisi della Corte d’appello e’ stata quindi svolta sulla base delle emergenze processuali, ed in coerenza con il principio secondo il quale il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonche’ alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, anche se la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante ne’ ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verita’ si siano convinti in virtu’ di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. n. 23800 del 07/11/2014). Pur non essendo forniti di efficacia probatoria privilegiata in ordine alle circostanze di fatto che essi segnalino di aver accertato nel corso dell’inchiesta per averle apprese da terzi, ne’ in ordine alla veridicita’ del contenuto di quanto agli ispettori riferito, i verbali dei pubblici ufficiali possono comunque fornire utili elementi di valutazione anche sotto tale aspetto nell’eventuale successivo giudizio di opposizione, costituendo elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi (Cass. n. 15208 del 03/07/2014).
24. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
25. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis ove dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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