In materia di misure di prevenzione patrimoniali

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 2 maggio 2019, n. 18231.

La massima estrapolata:

In materia di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini del decorso del termine di trenta giorni entro cui, a norma dell’art. 59, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i creditori esclusi possono proporre opposizione al decreto che rende esecutivo lo stato passivo formato all’esito della verifica dei crediti, è sufficiente la semplice comunicazione dell’avviso di deposito di detto decreto ad opera dell’amministratore giudiziario, senza necessità che alla stessa sia allegato lo stato passivo. (In motivazione, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 6, cit., nella parte in cui non prescrive l’invio anche dello stato passivo, rilevando come una tale semplificazione rispetto all’art. 97 legge fall., che invece nel fallimento lo prevede, non comprima i diritti del creditore, il quale può agevolmente tutelare le sue ragioni recandosi in cancelleria per accedere all’atto ed estrarne copia).

Sentenza 2 maggio 2019, n. 18231

Data udienza 26 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella – Presidente

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) SPA;
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 20/06/2018 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette le conclusioni del PG BIRRITTERI Luigi che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilita’ dei motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli ha rigettato le opposizioni proposte, nell’ambito del procedimento. contro (OMISSIS), da (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) avverso il decreto di ammissione allo stato passivo.
1.1. In ordine all’opposizione di (OMISSIS) ha rilevato la tardivita’ dell’opposizione, essendo stata proposta ben oltre il termine di trenta giorni dall’avviso di deposito in cancelleria dello stato passivo, avviso che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 59 non e’ accompagnato dall’allegazione dello stato passivo. Nel merito ha poi rilevato che i crediti relativi all’attivita’ professionale dell’opponente sono da ritenersi prescritti ai sensi dell’articolo 2956 c.c., perche’ le prestazioni in favore della (OMISSIS) s.r.l. furono fatte negli anni 2011 e 2012 e il sequestro preventivo e’ stato disposto in data 28 settembre 2016. Non risulta provato che le prestazioni si siano protratte sino al 2014.
1.2. In merito all’opposizione di (OMISSIS) s.p.a. il giudice ha rilevato l’assenza di elementi di novita’ rispetto a quanto gia’ valutato in sede d’esclusione del credito vantato da (OMISSIS) per un importo di Euro 802.372,86, derivante da contratto di mutuo ipotecario stipulato il 16 aprile 2009 per un ammontare di Euro 2.800.000,00.
L’istruttoria svolta per la concessione del mutuo fu lacunosa, in quanto:
il flusso di cassa della (OMISSIS) era praticamente nullo e comunque inidoneo a garantire un rimborso di Euro 200.000,00 annuo;
– dai bilanci della societa’ emergeva che la stessa non produceva redditi;
– i fideiussori, fatta eccezione per (OMISSIS), erano privi di reddito e la (OMISSIS), altro garante, chiuse il bilancio per l’anno 2005 con perdita di esercizio in misura pari a Euro 1759,00;
– i contratti preliminari di vendita di cinque unita’ immobiliari, in fase di costruzione, sono sospettabili di simulazione, atteso che furono sottoscritti tutti nello stesso periodo del mese di ottobre 2009 e registrati tutti nello stesso giorno, con versamento di caparra irrisoria (Euro 15000,00) a fronte del prezzo di acquisto di Euro 500000,00 per unita’ abitativa;
– la (OMISSIS) non aveva rapporti con la Banca erogante:
– la relazione del consulente (OMISSIS), promotore dell’operazione, non era supportata da alcuna documentazione attestante la capacita’ patrimoniale della societa’ e dei garanti, non essendoci cenno al modo di sostenibilita’ delle rate di mutuo semestrali dell’importo di Euro 100000,00.
(OMISSIS), pertanto, concesse il mutuo con superficialita’ e lacunosita’ dell’istruttoria, in violazione degli obblighi di verifica che gravano sugli istituti di credito al momento della concessione di finanziamenti.
2. Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso il difensore di (OMISSIS) s.p.a. e il difensore di (OMISSIS), entrambi articolando piu’ motivi.
3. Il difensore di (OMISSIS) s.p.a. ha articolato tre motivi.
3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. In violazione dei criteri che rendono legittima la motivazione per relationem, il giudice delegato ha prestato adesione acritica al decreto di esclusione dallo stato passivo e non ha tenuto conto dell’ampia ed esaustiva documentazione attestante lo svolgimento di un’istruttoria completa e conforme ai canoni di legge per la concessione del finanziamento alla societa’ (OMISSIS) s.r.l..
Ha ancora trascurato di considerare: – le relazioni notarili sul bene offerto in garanzia e sull’efficace apposizione di ipoteca; – la relazione tecnico-estimativa del Dott. (OMISSIS) del progetto edilizio che e’ giunta ad una valutazione cauzionale del valore del credito ipotecario ampiamente superiore alla somma mutuata; – le attestazioni relative allo stato di avanzamento dei lavori e la documentazione relativa agli adempimenti anti-riciclaggio svolti in seno all’istruttoria preventiva alla concessione del finanziamento.
La documentazione dimostra che la Banca mutuante svolse un’istruttoria diligente e puntuale, perfettamente idonea a riscontrare il merito creditizio della (OMISSIS) s.r.l., dei soci e fideiussori, nonche’ la bonta’ del progetto finanziato.
Il giudice delegato ha quindi errato nel ritenere che non sia stata provata la buona fede della Banca ricorrente. In nessun modo (OMISSIS) avrebbe potuto conoscere, pur avendo utilizzato la massima diligenza, il nesso di collegamento tra attivita’ illecita e credito al momento della stipula del negozio.
Il giudice, di contro, ha valorizzato circostanze emerse e giudizialmente accertare solo a seguito di dichiarazioni confessorie rese in epoca assai successiva rispetto alla concessione del finanziamento.
3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il giudice delegato non ha spiegato le ragioni per le quali un flusso di cassa particolarmente esiguo sia indice di un’istruttoria poco approfondita e lacunosa condotta da (OMISSIS), soprattutto quando il socio al 50% della societa’ mutuataria era societa’ dotata di un flusso di casa particolarmente rileva nte.
L’esiguo flusso di cassa della (OMISSIS) s.r.l., peraltro elemento fisiologico in ogni societa’ di recente costituzione, fu valutato, in sede di istruttoria per il finanziamento, alla luce dell’importante flusso che sarebbe stata capace di produrre con le vendite, nonche’ con quello della socia.
Il giudice delegato e’ poi incorso in un rilevante errore quando ha affermato che il mutuo prevedeva il versamento di una rata semestrale di Euro 100.000, dato che si era pattuito un piano di rimborso flessibile del finanziamento, per nulla legato a rigide scadenze e costruito in modo da adattarsi al concreto flusso di cassa. Non risponde poi al vero che la societa’ mutuataria non avesse rapporti con la Banca erogante perche’ fu previsto, all’atto di concessione del finanziamento, l’obbligo per la mutuataria di accensione di un rapporto di conto corrente presso la (OMISSIS), societa’ capogruppo, funzionale alla creazione di una riserva di cassa vincolata in favore della Banca mutuante.
3.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in merito all’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, circa la natura simulata dei cinque preliminari di vendita relativi ad unita’ abitative in fase di costruzione, anch’essi oggetto di diligente acquisizione in sede di istruttoria. Il giudice delegato ha motivato illogicamente ed ignorando le censure svolte in sede di opposizione. Le circostanze valorizzate dal giudice per asserire la sospetta simulazione sono invero indice dell’effettivita’ dei contratti. La dazione di una modesta caparra trova coerente giustificazione nel fatto che i contratti furono stipulati quando i lavori di costruzione erano appena iniziati; il giudice non ha poi considerato la clausola prevista nei contratti preliminari con la quale si pattuiva il versamento di una somma variabile tra i 40 e i 50 mila Euro a distanza di pochi mesi dalla stipula. Ulteriore illogico indice – dedotto nel provvedimento impugnato – di simulazione dei preliminari e’ che i promissari acquirenti, a seguito dell’esecuzione del sequestro preventivo, non hanno avanzato istanza di accertamento del credito. Si tratta pero’ di una circostanza sopravvenuta e non puo’ dunque costituire prova ex ante della natura solo simulata dei contratti preliminari. In ogni caso, non e’ stato neanche escluso che nell’arco di tempo tra la stipula dei contratti e la procedura in corso siano intervenute delle restituzioni, parziali o totali, degli importi versati.
4. Il difensore di (OMISSIS) ha articolato due motivi.
4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Il provvedimento di formazione dello stato passivo non e’ mai stato notificato, per cui l’opposizione deve essere ritenuta tempestiva. La comunicazione trasmessa, via PEC, dall’amministratore giudiziario e’ ininfluente e non idonea a produrre gli effetti temporali per la proposizione dell’opposizione allo stato passivo, in quanto incompleta e irrituale. La semplice notizia del fatto del deposito, senza trasferimento al destinatario, come statuito nell’articolo 45 disp. att. c.p.c., della comunicazione del contenuto del provvedimento non giova a far decorrere il termine di opposizione. Del resto, l’articolo 97 L.F. prevede che, dopo la dichiarazione di esecutivita’ dello stato passivo, il curatore ne da’ comunicazione trasmettendo una copia a tutti i creditori.
Se si ritiene, invece, di non poter pervenire a siffatta interpretazione, occorre sollevare la questione di costituzionalita’ del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 59, comma 3, per contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., in quanto realizza una irragionevole lesione dei diritti difensivi.
Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. L’amministratore giudiziario e quindi il giudice con il provvedimento ora impugnato hanno errato nel ritenere che l’attivita’ professionale del ricorrente si esauri’ negli anni 2011/2012, quando invece essa soltanto inizio’ in quel periodo, protraendosi sino alla fine del novembre 2014. Non si e’ verificata pertanto alcuna prescrizione del diritto di ottenere i compensi delle attivita’ professionali.
5. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilita’ dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da (OMISSIS) non merita considerazione per le ragioni di seguito esposte.
2. Il ricorrente ebbe avviso di deposito in cancelleria del decreto che rese esecutivo lo stato passivo, si’ come previsto dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 59.
Da quel momento ebbe a disposizione il termine di legge, pari a trenta giorni, per proporre opposizione, si’ come previsto dal comma 6, menzionato art..
Il giudice per le indagini preliminari ha dunque ben operato rilevando la tardivita’ dell’opposizione che fu proposta ben oltre lo spirare dell’indicato termine.
3. Il rilievo di ricorso con cui si prospetta la questione di costituzionalita’ della norma del Decreto Legislativo n. 159 del 2001, articolo 59, comma 3, nella parte in cui non prescrive l’invio, come allegato all’avviso di deposito, anche dello stato passivo, e’ manifestamente infondato. Si osserva, infatti, che la procedura prevista, seppure differente da quella indicata, per situazione omologa, dalla legge fallimentare che prescrive la trasmissione in copia ai destinatari dell’avviso anche di una copia dello stato passivo, non comprime alcun diritto del creditore, il quale mediante l’avviso, seppure non accompagnato dall’allegato, ha agevolmente modo di tutelare le sue ragioni sol recandosi nella cancelleria del giudice per li’ prendere visione, ed eventualmente estrarre copia, dello stato passivo.
Si tratta, a ben vedere, di una diversa modalita’ procedurale che, se rende piu’ agevole il lavoro dell’amministratore giudiziario nelle procedure di prevenzione patrimoniale e, per quel che ora interessa in quelle di gestione del sequestro preventivo, non comprime irragionevolmente le facolta’ di quanti hanno diritto di opposizione.
4. Il provvedimento impugnato non merita censure per la parte in cui ha rilevato la tardivita’ dell’opposizione e il relativo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato. Non v’e’ allora ragione di esame del secondo motivo, atteso che l’inammissibilita’ dell’opposizione e’ vizio radicale preclusivo di un esame nel merito della pretesa e quindi del motivo di ricorso avverso quella parte del provvedimento in cui, nonostante l’inammissibilita’, e’ stato esaminato anche il contenuto dell’opposizione.
5. Il ricorso e’ pertanto inammissibile. Alla declaratoria d’inammissibilita’ consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo.
6. Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) s.p.a. e’ invece fondato, per le ragioni che ora si illustrano.
7. Va anzitutto chiarito che il ricorso per cassazione nella materia delle opposizioni allo stato passivo, come regolata dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 59 non e’ limitato alla sola violazione di legge, come invece e’ per i ricorsi nei confronti dei provvedimenti di prevenzione, personale e patrimoniale. La Corte di cassazione ha gia’ avuto modo di rilevare che l’articolo 59, comma 9, menzionato Decreto Legislativo prevede la ricorribilita’ per cassazione, senza null’altra precisazione circa limiti di deducibilita’ dei vizi, avverso le decisioni sulle opposizioni allo stato passivo – v. Sez. 1, n. 39148 del 13/04/2017, De Luca, Rv. 271190 -.
8. Cio’ premesso, si rileva che il provvedimento impugnato si e’ soffermato soltanto su un aspetto della vicenda, quello relativo all’inadempimento degli oneri di diligenza nella concessione del credito, confermando il giudizio di inadeguatezza dell’istruttoria svolta dall’Istituto.
Non ha invece affrontato l’altro essenziale aspetto, costituito dal collegamento tra la concessione del credito e l’attivita’ criminosa posta in essere da (OMISSIS).
Con l’atto di opposizione il ricorrente aveva lamentato la mancanza di considerazione circa l’impossibilita’ che, al momento della stipula del contratto di mutuo, fossero conosciute o conoscibili, con la diligenza richiesta dal caso concreto, le attivita’ illecite di (OMISSIS), che – si disse – erano emerse soltanto anni dopo in sede di accertamento processuale e a seguito di dichiarazioni confessorie.
Su questo profilo il provvedimento impugnato non ha argomentato, limitandosi a condividere la conclusione, tratta in sede di esclusione del credito, che “anche il credito ottenuto da (OMISSIS) aveva una funzione oggettivamente strumentale rispetto alle attivita’ illecite e al reimpiego di esse”.
Nei termini in cui e’ strutturato, il provvedimento impugnato ha affidato la dimostrazione della oggettiva strumentalita’ del credito ad una presunzione, nel senso che dalla ritenuta superficialita’ dell’istruttoria ha fatto discendere, senza null’altro approfondimento, la conclusione sul punto.
Non ha quindi tenuto conto del principio di diritto, statuito nel settore della prevenzione patrimoniale ma estensibile alla materia ora in rilievo attesa l’identita’ della disciplina sulla tutela dei diritti dei terzi, secondo cui “per escludere l’ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro, il tribunale e’ tenuto a fornire analitica dimostrazione che il credito e’ strumentale all’attivita’ illecita del soggetto pericoloso o a quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, salvo che, una volta dimostrato tale nesso, il creditore non provi di averlo ignorato in buona fede. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato il provvedimento di rigetto dell’opposizione allo stato passivo che aveva negato l’iscrizione del credito derivante da un contratto di mutuo ipotecario vantato da un istituto bancario, ritenendone non provata la buona fede per l’omessa acquisizione, in fase istruttoria, della dichiarazione dei redditi del mutuatario e dei garanti, senza alcuna valutazione in ordine al nesso di strumentalita’ del credito ne’, nella prospettiva della buona fede del creditore, della circostanza che la pericolosita’ del proposto si era manifestata a notevole distanza di tempo dalla concessione del finanziamento) – Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017, (OMISSIS) S.c.p.a., Rv. 272232 -.
9. Pertanto, il provvedimento impugnato, nella parte in cui ha rigettato l’opposizione di (OMISSIS) s.p.a., va annullato con rinvio per nuovo esame ad opera del Tribunale di Napoli – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari in conformita’ all’indicato principio di diritto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS) e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla Cassa delle ammende.
In accoglimento del ricorso proposto da (OMISSIS) s.p.a., in persona del suo procuratore speciale, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari.

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