In materia di Iva

Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, Sentenza 29 aprile 2020, n. 8340.

La massima estrapolata:

In materia di Iva, la Pubblica amministrazione in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, sulla base di presunzioni semplici purché gravi, i compensi non dichiarati.

Sentenza 29 aprile 2020, n. 8340

Data udienza 17 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Iva – Contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile – Antieconomicità del comportamento del contribuente – Desumibilità in via induttiva – Presunzioni semplici purché gravi – Accertamento della pubblica amministrazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente

Dott. D’Angiolella Rosita – rel. Consigliere

Dott. CATALDI Michele – Consigliere

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere

Dott. CENNICOLA Aldo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6020/2012 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., rappresentata e difesa dall’avv.to (OMISSIS) presso il quale e’ elettivamente domiciliata in (OMISSIS), in virtu’ di procura in margine al ricorso.
Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
Controricorrente
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 149/9/11 della Campania, depositata il 09/03/2011, non notificata;
udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 17/01/2020, dal Consigliere Dott.ssa Rosita D’Angiolella;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha concluso per come da ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con avviso di accertamento, per l’anno 2004, l’Agenzia delle entrate accertava, in capo alla societa’ (OMISSIS) s.r.l., maggiori imposte’/tini Ires, Irap ed Iva, oltre interessi e sanzioni. L’avviso di accertamento scaturiva dal processo verbale di constatazione con il quale si rilevava l’omessa indicazione di ricavi imponibili per Euro 1.062.464,00 e costi fittizi per Euro 225.957,00, per un reddito netto accertato pari ad Euro 1.414.912,00.
La societa’ contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale deducendo l’illegittimita’ e l’erroneita’ dell’avviso, in quanto contenente motivazione per relationem ed in quanto basato su di una serie di presunzioni e prove logiche infondate. In tale giudizio, l’Amministrazione controdeduceva che l’accertamento era del tutto legittimo, oltre che fondato, stante la totale inattendibilita’ della contabilita’ della societa’. La Commissione tributaria provinciale di Salerno, con la sentenza n. 145/01/09, rigettava il ricorso della societa’ contribuente.
La societa’ impugnava la predetta sentenza innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, che, con la sentenza in epigrafe, respingeva integralmente l’appello.
La societa’ ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza deducendo sei motivi.
Resiste con controricorso l’Amministrazione finanziaria.
La societa’ ricorrente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’articolo 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la societa’ ricorrente deduce l’omessa o insufficiente motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul punto controverso e decisivo per il giudizio consistente nella mancata motivazione e prova del presupposto di inattendibilita’ delle scritture contabili idonee a legittimare l’Ufficio a porre in essere l’accertamento presuntivo dei redditi del contribuente.
Con il secondo, deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 39, comma 1, lettera d), per mancata motivazione e prova, da parte dell’Ufficio, dei presupposti di esperibilita’ dell’accertamento e per aver la Commissione tributaria regionale ritenuto la legittimita’ dell’accertamento operato dall’Ufficio sulla base della inattendibilita’ delle scritture contabili della societa’
contribuente.
Con il terzo motivo, denuncia l’omessa ed insufficiente motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul punto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella rilevanza meramente finanziaria delle somme riprese a tassazione quali ricavi non dichiarati.
Con il quarto, denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 42 e dell’articolo 2696 c.c., per omessa prova della ripresa a tassazione di ricavi non dichiarati per Euro 1.062.464,00.
Con il quinto motivo, lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nell’esistenza delle operazioni sottese alla fatture passive emesse dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l. e riprese a tassazione dall’Ufficio quali fatture relative ad operazioni asseritamente inesistenti.
Con il sesto ed ultimo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione, sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’articolo 2697 c.c., per omessa prova della ripresa a tassazione della detrazione Iva relativa alle fatture passive ricevute per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
I motivi sono tutti infondati per le ragioni qui di seguito esposte.
Va premesso che l’accertamento fiscale da cui muove la presente controversia, e’ un accertamento di tipo analitico induttivo, accertamento che origina dall’analisi dei costi sostenuti ed esposti in contabilita’ dall’impresa per giungere a ritenere insufficienti i ricavi dichiarati (nella specie relativi all’anno 2004) e cio’ anche sulla base dei ricavi e delle spese applicati in esercizi consimili relativi a diverse annualita’.
Orbene, il ragionamento seguito dai secondi Giudici e’ immune dalle censure prospettate in quanto il complesso della motivazione della gravata sentenza risulta in linea con i principi affermati in materia da questa Corte che ha da tempo chiarito che “l’accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorche’ di rilevante importo, e’ consentito, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 39, comma 1, lettera d), pure in presenza di contabilita’ formalmente tenuta, giacche’ la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedelta’ della contabilita’ esaminata” (cfr., ex
plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 20060 del 24/09/2014,
Rv. 632351-01). In materia di Iva, e’ stato soggiunto che “l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilita’ formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicita’ del comportamento del contribuente, puo’ desumere in via induttiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma 1, lettera d), e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54, commi 2 e 3, sulla base di presunzioni semplici, purche’ gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attivita’ svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni” (cfr., Sez. 6- 5, Ordinanza n. 26036 del 30/12/2015, Rv. 638202-01; eadem, Sez. 5. Ordinanza n. 25217 dell’11/10//2018).
E’ stato altresi’ affermato che nel giudizio tributario, una volta contestata dall’Erario l’antieconomicita’ di un’operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, perche’ basata su contabilita’ complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceita’ fiscale della suddetta operazione ed il giudice tributario non puo’, al riguardo, limitarsi a constatare la regolarita’ della documentazione cartacea. Infatti, e’ consentito al fisco dubitare della veridicita’ delle operazioni dichiarate e desumere minori costi, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare la regolarita’ delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicita’ (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 14941 del 14/06/2013, Rv. 627156-01; Sez. 5, Ordinanza n. 25257 del 25/10/2017, Rv. 645975- 01).
Tenuto conto di tali principi, a fronte delle argomentazioni con le quali i secondi giudici hanno rigettato l’appello del contribuente, risultano inammissibili, prima ancora che infondati, i motivi primo, terzo e quinto con i quali si denuncia il vizio di motivazione (in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vecchia formulazione, in quanto oggetto di impugnazione e’ una sentenza pubblicata in data 09/03/2011 e, quindi, in epoca precedente al 12 settembre 2012, data dalla quale e’ entrato in vigore il nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5) sul presupposto dell’inattendibilita’ delle scritture contabili idonee a legittimare l’Ufficio a porre in essere l’accertamento presuntivo dei redditi del contribuente (primo motivo), sulla rilevanza meramente finanziaria delle somme riprese a tassazione quali ricavi non dichiarati (terzo motivo) e sulla l’esistenza delle operazioni sottese alla fatture passive emesse dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l. (quinto motivo). Ed invero, su tutti tali fatti, la Commissione tributaria regionale ha argomentato in maniera adeguata indicando l’iter logico e giuridico in base al quale ha ritenuto non veridiche le operazioni dichiarate, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente circa la regolarita’ delle operazioni effettuate. Ne’ integra il vizio denunciato la circostanza che la Commissione regionale non si sia soffermata specificamente sulla inattendibilita’ delle scritture, con esame analitico delle singole voci di bilancio, posto che tale inattendibilita’ si ricava per pura logica dall’esame degli elementi in fatto – esplicitato in sentenza in base ai quali i secondi giudici hanno ritenuto di confermare l’accertamento dell’Ufficio (v. pagine 2, 3, 4 della motivazione, ove la Commissione spiega, attraverso puntuali riscontri documentali – quali il contratto stilato tra la societa’ (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS), il contratto di leasing tra (OMISSIS) e (OMISSIS) e il contratto la (OMISSIS) e (OMISSIS), fattire e note di credito tra le parti – l’infondatezza della tesi della societa’
contribuente circa l’esistenza di semplici operazioni finanziarie, nonche’ la soggettiva inesistenza dell’operazione di leasing, per essere la societa’ (OMISSIS) – emittente di tre fatture di vendita nei confronti della (OMISSIS) per Euro 891.380,00 per cessione di attrezzature poi oggetto di tre contratti di leasing strumentale con la societa’ (OMISSIS) priva di capacita’ tecnica e professionale)
Anche i motivi secondo, quarto e sesto, con i quali la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, sono infondati. La Commissione tributaria regionale non ha violato alcune delle disposizioni normative invocate dalla ricorrente (Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 39 e 42, articoli 2626 e 2697 c.c., Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1973, articolo 54) e non si e’ affatto discostata dai principi di diritto su riportati in quanto, con apprezzamento insindacabile in questa sede, ha fondato il suo ragionamento sulla prova logica afferente al tipo di accertamento analitico-induttivo, ritenendo, in base agli elementi acquisti, l’inverosimiglianza delle operazioni dichiarate dalla contribuente. Ne’, d’altro canto, il contribuente, nonostante la lunga esposizione del ricorso, ha in qualche modo dedotto (e tanto meno allegato) di aver fornito prova contraria ai rilievi formulati dall’Ufficio poi avallati dal giudice di merito o comunque di aver indicato qualche elemento di prova idoneo a porre in dubbio il convincimento cui sono pervenuti i giudici didi secondo grado.
Per giunta, va evidenziato che in tale sede non e’ ammissibile introdurre una nuova valutazione dei fatti oggetto del giudizio di merito, come sembra richiedere, surrettiziamente, la ricorrente societa’ nella parte in cui assume che una corretta valutazione degli elementi circostanziali emergenti nella fattispecie avrebbe dovuto portare la Commissione a concludere per l’infondatezza dell’avviso di accertamento e per la regolarita’ della gestione economica d’impresa. All’uopo si rammentano i principi affermati da questa Corte secondo cui: “Con la proposizione del ricorso per cassazione, il
ricorrente non puo’ rimettere in discussione,
contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in se’ coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove e’ sottratto al sindacato di legittimita’, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non e’ conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilita’ e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.” (cosi’, Sez. 6- 5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792-01; adde Sez. 6-3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690-01). Il ricorso va, dunque, integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza della societa’ ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente che liquida in complessivi 10.000,00 oltre spese prenotate a debito.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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