Clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 28 aprile 2020, n. 8268.

La massima estrapolata:

Nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest’ultimo l’efficacia della clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall’art. 1341 c.c., ma anche – a norma dell’art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 – allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal comma 5 del citato art. 34. (In applicazione di tale principio, la S.C., pronunciando su un’istanza di regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza del foro del consumatore considerando inefficace la clausola derogatoria della competenza territoriale contenuta in un contratto assicurativo, la quale, anche se specificamente approvata per iscritto, non risultava essere stata oggetto di trattativa individuale).

Ordinanza 28 aprile 2020, n. 8268

Data udienza 11 luglio 2019

Tag – parola chiave: Consumatore – Affitto sicuro – Regolamento di competenza – Competenza per territorio – Foro del consumatore – Presupposti di applicabilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2863-2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A.;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo, depositata il 30/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 luglio 2019 dal Consigliere Dott. D’Arrigo Cosimo;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cardino Alberto, che chiede che codesta Suprema Corte voglia dichiarare la competenza del Tribunale di Palermo, assumendo i provvedimenti di cui all’articolo 49 c.p.c., comma 2.

RITENUTO

(OMISSIS) ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo la (OMISSIS) s.p.a., chiedendone la condanna all’adempimento delle obbligazioni dalla stessa assunte con un contratto denominato “affitto sicuro”, stipulato in data 22 maggio 2013.
La societa’ convenuta ha eccepito, fra l’altro, l’esistenza di una clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale, contenuta nell’articolo 12 del menzionato contratto, specificatamente approvato ai sensi dell’articolo 1341 c.c., che prevede la competenza esclusiva, a seconda del valore, del Giudice di pace o del Tribunale di Cassino.
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 30 novembre 2018, ha ritenuto fondata tale eccezione, ritenendo che la clausola non potesse ritenersi abusiva ai sensi del Decreto Legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), in quanto aveva costituito oggetto di specifica negoziazione.
Avverso tale decisione la (OMISSIS) ha proposto ricorso per regolamento di competenza. La (OMISSIS) s.p.a. non ha svolto attivita’ difensiva.
CONSIDERATO
Il ricorso della (OMISSIS) e’ fondato e il regolamento di competenza deve essere risolto affermando la competenza territoriale del Tribunale di Palermo.
Infatti, la clausola derogativa dei criteri legali di individuazione del giudice territorialmente competente non e’ efficace.
Il Tribunale ne ha escluso la vessatorieta’ per il sol fatto che bene fosse stata approvata specificatamente per iscritto ai sensi dell’articolo 1341 c.c. In realta’, la disciplina delle condizioni generali di contratto di cui all’articolo 1341 c.c. non ha nulla a che vedere con la vessatorieta’ delle clausole regolamentata, per i contratti del consumatore, dall’articolo 33 cod. cons..
In particolare, l’articolo 33 cod. cons., comma 2, lettera u, prevede che si presume vessatoria, fino a prova contraria, la clausola che abbia l’effetto di stabilire come competente un foro diverso da quello di residenza o di domicilio elettivo del consumatore. L’articolo 4 cod. cons., comma 4, esclude la vessatorieta’ delle clausola che abbiano costituito oggetto di trattativa individuale, ma il successivo comma 5 precisa che, nel caso di contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposte, abbiano costituito oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
Pertanto, nel caso di contratti predisposti unilateralmente dal professionista, al requisito della diretta conoscenza della clausola derogatoria del foro, assicurato mediante la specifica approvazione per iscritto prevista dall’articolo 1341 c.c., si aggiunge quello della necessita’ di una apposita negoziazione, imposta quale condizione di efficacia dall’articolo 34 cod. cons., comma 4.
Il Tribunale, invece, ha sovrapposto i due istituti, confondendo la semplice approvazione specifica della clausola con la circostanza che essa abbia costituito oggetto di trattativa individuale.
Invero, in difetto dei requisiti di cui all’articolo 34 cod. cons., comma 4, la clausola contenuta nell’articolo 12 del contratto assicurativo, che prevede la competenza esclusiva, a seconda del valore, del Giudice di pace o del Tribunale di Cassino, e’ inefficace ai fini della determinazione della competenza.
Trova quindi applicazione il foro del consumatore e deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Palermo.
Alla ricorrente spetta il rimborso delle spese del regolamento, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, tenendo conto del valore indeterminabile della causa avente ad oggetto una questione di rilievo meramente processuale (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 504 del 14/01/2020, Rv. 656577 – 01).

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Palermo e condanna la parte intimata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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