In tema di patrocinio a spese dello Stato

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 29 aprile 2020, n. 8359.

La massima estrapolata:

In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il difensore d’ufficio non può ottenere la liquidazione dell’onorario a carico dell’erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso l’emissione del decreto ingiuntivo, l’intimazione dell’atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l’impossidenza dell’assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all’istituto della difesa d’ufficio.

Sentenza 29 aprile 2020, n. 8359

Data udienza 13 novembre 2019

Tag – parola chiave: Avvocato – Liquidazione di compensi professionale – Opposizione ex art. 170 dpr n. 115/2002 – Onere di dimostrazione dell’infruttuosa ricerca dei beni del reo – Esclusione dell’onere della prova di una impossidenza assoluta del reo – Art. 116 dpr n. 115/2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 5381/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, UFFICIO DI PROCURA DI REGGIO CALABRIA;
– intimato –
avverso l’ordinanza N. RG. 3495/2017 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 15/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo, assorbito il resto;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Presidente designato, con ordinanza resa il 15 gennaio 2018 e notificata a mezzo pec il 17 gennaio 2018, ha rigettato l’opposizione proposta dall’avv. (OMISSIS) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2001, articolo 170, avverso il decreto del G.O.T. in data 12 settembre 2017, di rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi per l’attivita’ espletata dal predetto professionista quale difensore d’ufficio di (OMISSIS), nell’ambito di procedimento penale dinanzi al Tribunale monocratico di Reggio Calabria.
2. Il giudice dell’opposizione, pur avendo escluso l’obbligatorieta’ del preventivo espletamento della procedura prevista dall’articolo 492-bis c.p.c., ha confermato il rigetto della domanda di liquidazione dei compensi a carico dello Stato.
2.1. Il giudice dell’opposizione ha rilevato che l’avv. (OMISSIS) aveva esperito il procedimento monitorio, in esito al quale aveva ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti dell’assistito, e quindi aveva intimato atto di precetto, e tuttavia non aveva completato il pignoramento mobiliare, ne’ aveva allegato visura della Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per il luogo di residenza dell’imputato ovvero del PRA, sicche’, in definitiva, non aveva dimostrato l’infruttuosita’ dell’esecuzione mobiliare ne’ l’impossidenza dell’imputato quanto a beni immobili ed a ragioni di credito verso terzi.
3. L’avv. (OMISSIS) ricorre per la cassazione dell’ordinanza sulla base di due motivi. L’intimato Ministero della giustizia non ha svolto difese in questa sede. Il ricorso, notificato anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, e’ stato rimesso alla pubblica udienza dalla Camera di consiglio del 12 giugno 2019. Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo e’ denunciata o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 116 e 82, per contestare l’affermazione del Tribunale secondo cui, ai fini della liquidazione del compenso da parte dell’Erario, il difensore nominato ai sensi dell’articolo 97 c.p., comma 4, sarebbe tenuto ad attivare tutti gli strumenti di recupero coattivo, per dimostrare l’impossidenza della persona assistita legalmente.
2. Con il secondo motivo e’ denunciato omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla precedente pronuncia del medesimo giudicante, di segno opposto, in un giudizio di identico contenuto.
3. Il primo motivo e’ fondato.
3.1. La decisione impugnata propugna una interpretazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 116, in tema di liquidazione degli onorari e delle spese al difensore di ufficio, non coerente con la ratio della norma.
La previsione contenuta nell’articolo 116 citato, secondo cui “1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalita’ previste dall’articolo 82, ed e’ ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d’ufficio non chiede ed ottiene l’ammissione al patrocinio”, configura un sistema di anticipazione, da parte dell’Erario, del compenso spettante al difensore d’ufficio il quale abbia tentato infruttuosamente di recuperare il credito professionale nei confronti dell’assistito.
Nella prospettiva anticipatoria, come gia’ affermato da questa Corte regolatrice (ex plurimis e da ultimo, Cass. 21/03/2018, n. 7063; Cass. 07/02/2019, n. 3673), il difensore deve dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero – come avvenuto nella specie, con l’emissione del decreto ingiuntivo, l’intimazione dell’atto di precetto ed il verbale di pignoramento mobiliare negativo non anche provare l’impossidenza dell’assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo per il difensore, non funzionale all’istituto della difesa d’ufficio.
4. All’accoglimento del primo motivo di ricorso, che assorbe il secondo motivo, segue la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale provvedera’ anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato.

 

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