Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 12 settembre 2019, n. 37761.
Massima estrapolata:
In materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l’idoneità tecnico – professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, dovendosi, peraltro, escludere che la non idoneità possa essere ritenuta per il solo fatto dell’avvenuto infortunio, in quanto il difetto di diligenza nella scelta dell’impresa esecutrice deve formare oggetto di specifica motivazione da parte del giudice.
Sentenza 12 settembre 2019, n. 37761
Data udienza 20 marzo 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MENICHETTI Carla – Presidente
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere
Dott. NARDIN Maura – Consigliere
Dott. ESPOSITO Aldo – rel. Consigliere
Dott. PICARDI Francesca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/05/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALDO ESPOSITO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. TAMPIERI LUCA, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di LIVORNO in difesa di (OMISSIS), che chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Livorno del 27 aprile 2016, emessa all’esito di giudizio abbreviato, con cui (OMISSIS) era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione per il reato di cui all’articolo 589 c.p., comma 2, perche’ nella sua qualita’ di legale rappresentante della societa’ (OMISSIS) s.r.l. per colpa generica e per inosservanza di leggi e regolamenti in violazione delle norme antifortunistiche e, in particolare, in violazione del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 90, comma 9, lettera A) e articolo 93, affidava alla ditta individuale (OMISSIS) (lavoratore autonomo) l’incarico per l’esecuzione dei lavori di riparazione dell’immobile suindicato, senza verificare l’idoneita’ tecnico professionale del lavoratore autonomo ed il rispetto delle norme di sicurezza in materia di caduta dall’alto, cagionando in tal modo lesioni gravissime (stato di coma e poli-trauma) in capo al predetto (OMISSIS), il quale stava effettuando lavori sulla copertura del fabbricato senza l’uso di dispositivi di protezione individuale, lesioni determinate dallo sfondamento di una lastra in fibrocemento della copertura del fabbricato con conseguente caduta dall’alto di (OMISSIS), lesioni che provocavano il decesso della persona offesa il 1 giugno 2013.
1.1. In ordine alla ricostruzione della vicenda, il 14 novembre 2008 (OMISSIS), titolare dell’omonima ditta individuale, stava effettuando alcune riparazioni in un fondo commerciale di proprieta’ della (OMISSIS) s.r.l., avendo ricevuto oralmente da (OMISSIS), all’epoca legale rappresentante di tale societa’, l’incarico di provvedere alla sostituzione dello scaldabagno elettrico, all’installazione di un impianto di climatizzazione e all’eliminazione di alcune infiltrazioni d’acqua, come previsto al punto 7 del contratto di locazione stipulato con la (OMISSIS) s.n.c..
(OMISSIS) doveva applicare con l’aiuto di un altro imprenditore della carta catramata sulle lastre di fibrocemento poste a copertura del fabbricato in questione, usando una bombola di gas propano liquido.
(OMISSIS) saliva con la piattaforma di un carro ponte noleggiato allo scopo fin sopra il tetto dell’immobile e, camminando lungo il perimetro dello stesso, raggiungeva il punto esatto del luogo dove doveva essere eseguita la riparazione, ma improvvisamente perdeva l’equilibrio, cadeva sulla copertura, sfondava le lastre e parte della controsoffittatura e atterrava malamente sulla scala interna sottostante. Ricoverato immediatamente al Pronto Soccorso, dove gli era diagnosticato uno stato di coma in politrauma, dopo un lungo periodo di permanenza in stato di incoscienza, decedeva dopo quattro anni e mezzo.
Dalla consulenza espletata dal pubblico ministero emergeva che (OMISSIS), in violazione del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 21, ometteva di usare idonei dispositivi di protezione delle cadute dall’alto, quali la cintura di sicurezza, che non veniva trovata addosso al lavoratore, sul luogo di lavoro e, in particolare, nel cestello della piattaforma. Peraltro, non erano stati neanche approntati ponteggi sottostanti alla copertura ovvero altre misure di prevenzione, come invece sarebbe stato necessario.
Risultava violato il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 90, comma 9, lettera a), per la mancata verifica dell’idoneita’ tecnico – professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare. Non essendo stato nominato un responsabile dei lavori, l’imputato, quale committente delle opere, era l’unico responsabile della corretta esecuzione e della sicurezza dei lavori. (OMISSIS) aveva omesso di verificare l’idoneita’ professionale di (OMISSIS), non avvedendosi del mancato possesso da parte del medesimo di idonei presidi di protezione dalle cadute dall’alto. La condotta di (OMISSIS) non costituiva un fattore idoneo ad interrompere il nesso eziologico, in quanto egli non si sganciava dalle protezioni, ma ne era totalmente sprovvisto.
Non era stato leso il diritto di difesa, in quanto la relazione di consulenza medica era confluita nel fascicolo del pubblico ministero, noto all’imputato, che non aveva chiesto una perizia ne’ aveva fatto espletare una consulenza tecnica.
1.2. Non poteva essere negata la qualita’ di committente dell’imputato, alla luce del punto 7 del contratto di locazione concluso tra la (OMISSIS) s.r.l., in persona di (OMISSIS), e la (OMISSIS) s.n.c., ove si precisava che spettavano alla societa’ proprietaria locatrice i lavori strutturali necessari per risolvere il problema delle infiltrazioni d’acqua. Non era un caso, quindi, che (OMISSIS) avesse contattato (OMISSIS) per eseguire tali lavori, restando del tutto estraneo all’esecuzione dei lavori interni. La mera deduzione dell’imputato di essersi limitato a porre in contatto l’impresa appaltatrice con la conduttrice dell’immobile appariva priva di fondamento.
La ditta individuale di (OMISSIS), regolarmente iscritta come impresa edile esercente attivita’ di piccole riparazioni edili e lavori di restauro, doveva essere inclusa nella categoria delle imprese esecutrici dell’appalto, assoggettate all’obbligo di verifica dell’idoneita’ tecnico – professionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 90, comma 9, lettera a).
Il proprietario committente, avendo affidato i lavori edili ad un lavoratore autonomo in assenza di qualsiasi apprestamento di presidi anticaduta, doveva ritenersi titolare di una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore; non si versava in ipotesi di esonero del committente dagli obblighi in materia antinfortunistica, perche’ le precauzioni non richiedevano una specifica competenza tecnica o specialistica nelle procedure da adottare o nelle lavorazioni da espletare. Il lavoro era affidato ad un’impresa individuale del tutto priva di mezzi, di dipendenti e di attrezzature per lavori ad alta quota e carente nei meccanismi di protezione, che a sua volta si era avvalsa dell’ausilio di un soggetto esterno.
Dalla relazione medico legale del Dott. (OMISSIS), emergeva come il lavoratore, caduto in coma per la caduta, era stato ricoverato in rianimazione, restando in stato vegetativo, con quadro nEurologico stazionario, finche’ intervenivano complicanze cardio-polmonari, tipiche di quel quadro patologico, dalle quali derivava la morte.
L’imputato non prospettava che l’evento letale fosse stato determinato da un’autonoma serie causale, non contestava la veridicita’ dei dati della relazione medica e non si attivava per acquisire documentazione sanitaria.
2. (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge in relazione ai doveri del committente.
Si deduce che, anche a volerlo ritenere committente, (OMISSIS) non avrebbe dovuto verificare l’idoneita’ tecnico professionale di (OMISSIS), perche’ quest’ultimo non aveva la qualifica di imprenditore individuale bensi’ quella di lavoratore autonomo specializzato in lavori edili. (OMISSIS) era stato chiamato esclusivamente per controllare gli interventi da effettuare sul tetto del capannone, al fine di eliminare delle infiltrazioni di acqua nei locali sottostanti. Nella fattispecie, non v’erano interferenze tra l’attivita’ di (OMISSIS) e quella del singolo lavoratore autonomo, per cui non occorreva coordinare nessuna informazione, aio’sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 26, comma 3. Il pericolo di caduta doveva essere collocato tra i rischi specifici delle attivita’ edili, per cui ad (OMISSIS) non poteva essere ascritta nessuna omissione dettata da una sua presunta posizione di garanzia. L’attivita’ di (OMISSIS) consisteva nel posizionare le lastre catramate con la fiaccola anche sui tetti, per cui doveva conoscere i rischi di caduta dall’alto.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la qualifica di committente di (OMISSIS) e’ ricavata unicamente da una pattuizione del contratto di locazione tra la (OMISSIS) s.r.l., proprietaria dell’immobile, di cui l’imputato era rappresentante legale all’epoca dei fatti e la (OMISSIS) s.n.c. conduttrice.
Si rileva che appariva manifestamente illogico ritenere che la proprieta’ avesse eseguito solo i lavori volti a eliminare le infiltrazioni d’acqua. La proprieta’ non disponeva piu’ dell’immobile dall’agosto 2008. L’utilizzazione da parte di (OMISSIS) della piattaforma mobile come mezzo per accedere al tetto privo di ponteggi e non correttamente come mezzo dal quale eseguire il lavoro di riparazione, costituiva un elemento del tutto imprevedibile, idoneo ad interrompere il nesso di causalita’. La presenza o meno della cintura di sicurezza sulla piattaforma non rilevava, perche’ (OMISSIS) non cadeva per essersi sporto dalla piattaforma, bensi’ per il non contemplato sbarco sul tetto.
Non sussisteva il nesso causale tra la condotta colposa dell’imputato e la morte del lavoratore (avvenuta quattro anni e mezzo dopo l’incidente), in quanto il fascicolo non conteneva una certificazione medica attestante l’entita’ e la tipologia delle lesioni. A differenza di quanto riportato in sentenza, non esistevano dati clinici obiettivi ne’ essi erano ricavabili dalla relazione del Dott. (OMISSIS), medico specialista in medicina del lavoro e non medico – legale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
Con la sentenza impugnata (OMISSIS) e’ stato condannato per omicidio colposo per aver cagionato la morte di (OMISSIS), lavoratore autonomo titolare di ditta individuale, caduto dall’alto senza protezioni nel corso dell’esecuzione dei lavori commissionati di riparazione di un immobile. (OMISSIS) doveva applicare della carta catramata sulle lastre di fibrocemento poste a copertura del fabbricato in questione; saliva con la piattaforma di un carro – ponte noleggiato allo scopo fin sopra il tetto dell’immobile e, camminando lungo il perimetro dello stesso, raggiungeva il punto esatto del luogo dove doveva essere eseguita la riparazione, ma improvvisamente perdeva l’equilibrio, cadeva sulla copertura, sfondava le lastre e parte della contro-soffittatura e atterrava malamente sulla scala interna sottostante.
Ad (OMISSIS) e’ imputata la responsabilita’ a titolo colposo per imprudenza, negligenza, imperizia e inosservanza di leggi e regolamenti in violazione delle norme antifortunistiche e, in particolare, delle due seguenti disposizioni:
– Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 90, comma 9, lettera A), che prevede “Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un lavoratore autonomo: a) verifica l’idoneita’ tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita’ di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entita’ presunta e’ inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita’ contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII; (…)”;
– Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 93, che stabilisce “1. Il committente e’ esonerato dalle responsabilita’ connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. 2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilita’ connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 91, comma 1 e articolo 92, comma 1, lettera a), b), c) d) ed e)”.
2. In via preliminare, va esaminato il primo motivo di ricorso con cui (OMISSIS) sostiene la tesi dell’assenza di un proprio obbligo di verifica dell’idoneita’ tecnico professionale di (OMISSIS), in quanto quest’ultimo era privo della qualifica di imprenditore individuale, trattandosi di lavoratore autonomo specializzato in lavori edili.
L’affermazione del ricorrente circa l’inesistenza del suindicato obbligo di verifica va disattesa. Al riguardo, questa Corte ha altresi’ affermato il principio secondo cui la definizione di “lavoratore”, di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 2, comma 1, lettera a), fa leva sullo svolgimento dell’attivita’ lavorativa nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ed e’ definizione piu’ ampia di quelle previste dalla normativa pregressa, che si riferivano invece al “lavoratore subordinato” (Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 3) e alla “persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro” (Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 2, comma 1, lettera a); ne consegue che, ai fini dell’applicazione delle norme incriminatrici previste nel decreto citato, rileva l’oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell’impresa (anche eventualmente a titolo di favore) nel luogo deputato e su richiesta dell’imprenditore, a prescindere dal fatto che il “lavoratore” possa o meno essere titolare di impresa artigiana ovvero lavoratore autonomo (Sez. 3, n. 18396 del 15/03/2017, Cojocaru, Rv. 269637).
In ordine agli ulteriori profili di censura, va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in materia di infortuni sul lavoro, il committente ha l’obbligo di verificare l’idoneita’ tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosita’ dei lavori affidati (Sez. 3, n. 35185 del 26/04/2016, Marangio, Rv. 267744, in fattispecie analoga relativa alla morte di un lavoratore edile precipitato al suolo dall’alto della copertura di un fabbricato, nella quale e’ stata ritenuta la responsabilita’ per il reato di omicidio colposo dei committenti, che, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, si erano rivolti ad un artigiano, ben sapendo che questi non era dotato di una struttura organizzativa di impresa, che gli consentisse di lavorare in sicurezza).
In base all’attuale quadro normativo, la responsabilita’ del committente e’ stata configurata per la violazione di alcuni obblighi specifici, quali l’informazione sui rischi dell’ambiente di lavoro e la cooperazione nell’apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, ritenendosi che resti ferma la responsabilita’ dell’appaltatore per l’inosservanza degli obblighi prevenzionali su di lui gravanti (Sez. 3, n. 6884 del 18/11/2008, dep. 2009, Rappa, Rv. 242735). Il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, sussiste tanto in capo al datore di lavoro (di regola l’appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche) che del committente, pur richiamandosi l’esigenza di non applicare tale principio in via automatica, “non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori”. Ai fini della configurazione della responsabilita’ del committente, pertanto, “occorre verificare in concreto l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacita’ organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificita’ dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonche’ alla agevole ed immediata percepibilita’ da parte del committente di situazioni di pericolo” (Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012 cit.).
Cio’ posto sui principi operanti in materia, deve osservarsi che, nella fattispecie in esame, il difetto di diligenza nella scelta dell’impresa cui affidare i lavori costituisce sostanzialmente l’unico profilo di addebito ad (OMISSIS) formulato nel capo di imputazione.
La culpa in eligendo e’ stata ricavata essenzialmente dalle modalita’ del sinistro e dalla mancata adozione delle opportune precauzioni atte ad impedire la caduta del lavoratore. Tale affermazione, tuttavia, e’ priva di qualsivoglia giustificazione; l’inidoneita’ dell’impresa non puo’ essere valutata ex post solo in base alla dinamica dell’incidente.
Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha statuito che, in materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l’idoneita’ tecnico – professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, dovendosi, peraltro, escludere che la non idoneita’ possa essere ritenuta per il solo fatto dell’avvenuto infortunio, in quanto il difetto di diligenza nella scelta dell’impresa esecutrice deve formare oggetto di specifica motivazione da parte del giudice (Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Heqimi, Rv. 264975). Questa Corte ha altresi’ affermato che l’idoneita’ tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, puo’ essere verificata anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato ma non esclusivamente in tal modo (Sez. 4, n. 8589 del 14/01/2008, Speckenhauser, Rv. 238965).
Occorre quindi che l’affermazione di una scelta non diligente della impresa esecutrice sia motivata, mentre nel caso che occupa manca del tutto l’apparato argomentativo sul punto in questione.
La necessita’ di tale accertamento deriva anche dalla circostanza che nella stessa sentenza impugnata (pag. 6) e’ precisato che la ditta individuale di (OMISSIS) era regolarmente iscritta come impresa edile esercitante “attivita’ di piccole riparazioni edili e lavori di restauro”, aspetto che lascia presupporre che il soggetto incaricato all’esecuzione dei lavori risultasse almeno formalmente in regola coi requisiti richiesti.
La suddetta carenza motivazionale impone l’annullamento della sentenza impugnata.
Resta assorbito l’ulteriore motivo di ricorso.
3. Per tali ragioni, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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