Esimente del diritto di critica

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 12 settembre 2019, n. 37864.

Massima estrapolata:

L’esimente del diritto di critica è configurabile quando il discorso critico abbia un contenuto prevalentemente valutativo e si sviluppi nell’alveo di una polemica intensa e dichiarata su temi di rilevanza sociale – senza trascendere in attacchi personali, finalizzati all’unico scopo di aggredire la sfera morale altrui – richiedendosi che il nucleo ed il profilo essenziale dei fatti non siano strumentalmente travisati e manipolati.

Sentenza 12 settembre 2019, n. 37864

Data udienza 23 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo – Presidente

Dott. BELMONTE Maria T. – rel. Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23/05/2018 della CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BELMONTE MARIA TERESA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LORI PERLA che ha concluso chiedendo;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’.
udito il difensore:
L’avv. (OMISSIS) chiede l’inammissibilita’ del ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione;
L’avv. (OMISSIS) espone alla Corte le censure mosse alla sentenza impugnata e insiste per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce confermava la pronuncia del Tribunale di quella citta’, che aveva riconosciuto (OMISSIS) colpevole del reato di diffamazione aggravata, perche’ faceva stampare e diffondere un volantino, nel quale, riferendosi, tra gli altri, al (OMISSIS), nella sua qualita’ di membro del Consiglio di Istituto di Scuola primaria, erano riportate le espressioni diffamatorie di cui al capo di imputazione, e lo condannava alla pena di Euro 600,00 di multa oltre alle spese, nonche’ al risarcimento dei danni morali, liquidati equitativamente in Euro 5000, e al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato con il ministero del difensore abilitato, il quale ne ha chiesto l’annullamento svolgendo tre motivi.
2.1. Violazione di legge processuale in relazione agli articoli 603 e 192 c.p.p., nonche’ correlato vizio della motivazione, con riferimento al rigetto della richiesta di integrazione probatoria documentale, formulata all’udienza del 23 maggio 2018 dinanzi alla Corte di Appello, che la respingeva ritenendola intempestiva, e, comunque, perche’ ritenuta relativa a prova non indispensabile ai fini della decisione. Deduce, invece, il ricorrente che la richiesta riguardava l’acquisizione dell’estratto di un articolo di giornale e una e-mail che davano conto dell’attivita’ politica svolta dalla persona offesa, a conferma del contesto politico nel quale era stato concepito il volantino incriminato.
2.2. Violazione di legge in relazione agli articoli 595 e 51 e 59 c.p., nonche’ all’articolo 21 Cost., e connesso vizio della motivazione per avere, la corte territoriale, erroneamente escluso la scriminante del diritto di critica politica, relegando il contesto politico, fondante la predetta scriminante, all’esercizio di attivita’ politica intesa in senso stretto. D’altro canto, in ogni caso, non risulta superato il limite della continenza. Il ricorrente ha espresso legittima, massima, disapprovazione verso il dissenso pubblicamente manifestato dal (OMISSIS), senza incorrere nella invettiva gratuita.
2.3. Violazione degli articoli 132 e 133 c.p., per avere omesso, la Corte di appello, di commisurare la pena nel minimo edittale, riconoscendo con giudizio di prevalenza le circostanze attenuanti generiche; si duole, altresi’, dell’ingiustificata individuazione dell’entita’ del danno, e della condanna alla pubblicazione della sentenza di condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata perche’ il fatto non sussiste.
2. La vicenda qui scrutinata attiene alle parole utilizzate dall’imputato attraverso un volantino fatto diffondere per la citta’ di cui era sindaco, (OMISSIS), per contraddire il deliberato del consiglio di istituto di una scuola primaria, situata all’interno di un fabbricato che, invece, l’amministrazione comunale intendeva destinare a poliambulatorio. Nello scritto, avente un piu’ ampio contenuto politico, e nel quale si affrontavano tre vicende di interesse pubblico, tra le quali il trasferimento del predetto lesso scolastico, l’imputato, rivolgendosi a due consiglieri di istituto, (OMISSIS) e (OMISSIS), affermava, come riportato in imputazione, che essi “anzi di perseguire, nel loro ruolo di rappresentanti dei genitori, l’interesse a un miglior andamento della scuola pubblica, cercano pavidamente, da quelle postazioni
di fare becera battaglia politica”, e li invitava a confrontarsi in luoghi pubblici piuttosto che continuare “a gettare fango. Evidentemente e’ quello l’ambiente in cui si trovano meglio”.
3. L’imputato invoca la scriminante del diritto di critica politica, riconducendo i fatti a un confronto di quel genere in considerazione della circostanza che, fin da giovane, il (OMISSIS) avesse svolto notoriamente attivita’ politica.
4. Giova premettere che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione puo’ conoscere e valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione perche’ e’ compito del giudice di legittimita’ procedere, in primo luogo, a considerare la sussistenza o meno della materialita’ della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell’imputato. (Cass., Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, Travaglio, Rv. 233749; conf. Sez. 5 n. 41869 del 14.2.2013, Rv. 256706; Sez. 5 n. 48698 del 19/09/2014. Rv. 261484).
5. Ed e’ bene ricordare che, secondo l’elaborazione della giurisprudenza di legittimita’, il bene giuridico tutelato dall’articolo 595 c.p., e’ l’onore nel suo riflesso in termini di valutazione sociale (la reputazione intesa quale patrimonio di stima, di fiducia, di credito accumulato dal singolo nella societa’ e, in particolare, nell’ambiente in cui quotidianamente vive e opera) di ciascuna persona; come e’ stato affermato, secondo quella che viene comunemente identificata come concezione fattuale dell’onore, cio’ che e’ tutelato attraverso l’incriminazione in parola, e’ l’opinione sociale del “valore” della persona offesa dal reato, distinguendosi la lesione della reputazione da quella dell’identita’ personale, che, secondo la definizione di autorevole dottrina, corrisponde al diritto dell’individuo alla rappresentazione della propria personalita’ agli altri senza alterazioni e travisamenti. Interesse che puo’ essere violato anche attraverso rappresentazioni offensive dell’onore ma che, al di fuori di tale evenienza, non ha autonoma rilevanza penale, integrando la lesione esclusivamente un illecito civile. (Sez. 5 n. 849 del 6/11/1992, dep. 1993, Rv. 193494). Pertanto, la condotta tipica consiste nell’offesa alla reputazione, nel senso che e’ necessario che, attraverso la comunicazione, scritta o orale, le parole o il segno utilizzati siano oggettivamente idonei a ledere la reputazione del soggetto passivo. L’evento del reato di diffamazione e’ costituito dalla comunicazione e dalla correlata percezione o percepibilita’, da parte di almeno due consociati, di un segno (parola, scritto, disegno) lesivo, che sia diretto, non in astratto, ma concretamente, a incidere sulla reputazione di uno specifico cittadino (tra le tante, Sez. 5 n. 5654 del 19/10/2012). Si tratta di evento, non fisico, ma, psicologico, consistente nella percezione sensoriale e intellettiva, da parte di terzi, dell’espressione offensiva (Cass. Sez. 5 n. 47175 del 04/07/2013, Rv. 257704).
6. Quanto poi alla nozione di “critica”, quale espressione della libera manifestazione del pensiero, oramai ammessa senza dubbio dall’elaborazione giurisprudenziale, e che viene in rilievo nella fattispecie scrutinata, essa rimanda non solo all’area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo, anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all’oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore. I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale e’ quello previsto dall’articolo 2 Cost., onde non e’ consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell’espressione, ne’ trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico. (Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866 Vesicchelli). A differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, la critica si concretizza nella manifestazione di un’opinione (di un giudizio valutativo). E’ vero che essa presuppone, in ogni caso, un fatto che e’ assunto a oggetto o a spunto del discorso critico, ma il giudizio valutativo, in quanto tale, e’ diverso dal fatto da cui trae spunto e, a differenza di questo, non puo’ pretendersi che sia “obiettivo” e neppure, in linea astratta, “vero” o “falso”. La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioe’, normalmente, un contenuto di veridicita’ limitato all’oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534), ma non puo’ pretendersi che si esaurisca in essi. In altri termini, come rimarca la giurisprudenza CEDU, la liberta’ di esprimere giudizi critici, cioe’ “giudizi di valore”, trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un “sufficiente riscontro fattuale” (Corte EdU, sent. del 27.10.2005 caso Wirtshafts – Trend Zeitschriften – Verlags Gmbh c. Austria rie. n 58547/00, nonche’ sent. del 29.11.2005, caso Rodrigues c. Portogallo, ric. n 75088/01), ma, al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, e’ sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perche’, se la materialita’ dei fatti puo’ essere provata, l’esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EDU, sent. del 1.7.1997 caso Oberschlick c/Austria par. 33).
7. In realta’, secondo il consolidato canone ermeneutico di questa Corte, occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio – temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall’agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere (Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Rv. 273573). Cosi’, si e’ ravvisato il requisito della continenza, in relazione a espressioni inquadrate in un “botta e risposta” giornalistico, che tollera limiti piu’ ampi alla tutela della reputazione (Sez. 5 n. 4853 del 18/11/2016, Rv. 269093; Sez. 1 n. 36045 del 13/06/2014 Rv. 26112)
8. Il requisito della continenza delle espressioni attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero, con la parola o qualunque altro mezzo di diffusione, di rilevanza e tutela costituzionali (ex articolo 21 Cost.), postula una forma espositiva corretta della critica – e cioe’ astrattamente funzionale alla finalita’ di disapprovazione – e che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell’altrui reputazione. D’altro canto, esso non e’ incompatibile con l’uso di termini che, pure oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, per non esservi adeguati equivalenti.
9. Compito del giudice e’, dunque, di verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell’ambito di un contesto critico, e funzionale all’argomentazione, cosi’ da escludere la invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario (Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Rv. 264442), con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti (Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174). Il contesto dialettico nel quale si realizza la condotta puo’, dunque, essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilita’ delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, ma non puo’ mai scriminare l’uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest’ultimo in quanto tale (Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866 Vesicchelli). Si e’ cosi’ affermato, per esempio, che esula dai limiti del diritto di critica l’accostamento della persona offesa a cose o concetti ritenuti ripugnanti, osceni, o disgustosi, considerata la centralita’ che i diritti della persona hanno nell’ordinamento costituzionale(Sez. 5 n. 50187 del 10/05/2017, Rv. 27143).
10. E’ utile, altresi’, ricordare che, secondo la giurisprudenza convenzionale, la liberta’ di dibattito di questioni di pubblico interesse e’ il cuore della democrazia, e rispetto ad essa il margine di apprezzamento degli Stati e’ ristretto, (ex plurimis, Morice c. Francia (GC), n. 29369/10, § 125, CEDU 2015), vigendo, pertanto, un livello massimo di tutela, tanto che rispetto a essa la Corte Edu, per assicurare che tale dibattito si svolga il piu’ liberamente possibile, ammette il ricorso ad affermazioni esagerate, provocatorie e persino smodate. La Corte Edu considera la liberta’ di espressione come “uno degli essenziali fondamenti di una societa’ democratica”, conferendole un riconoscimento assai ampio, e che applica non solo a informazioni o idee che sono accolte favorevolmente o considerate come inoffensive o neutre, ma anche a quelle che offendono, disturbano o creano shock. Inoltre, le eccezioni alle quali tale liberta’ e’ soggetta in base all’articolo 10 par. 2 devono essere interpretate restrittivamente (Kaperzynski c. Polonia (43206/07),3 aprile 2012, par. 54), sebbene l’espansione potenzialmente illimitata della liberta’ di espressione incontri un limite nel divieto di abuso dei diritti (articolo 17 CEDU).Tra le varie modalita’ di manifestazione della liberta’ di espressione individuate dalla Corte sovranazionale, e soggette ciascuna a una specifica tutela, viene in rilievo, per quanto qui rileva, la liberta’ di opinione, che non e’ un diritto a diffondere informazioni, ma ad esprimere opinioni e a trasmettere idee (articolo 10, par. 1), concetto che e’ alla base della distinzione fra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, e che implica il divieto, per il legislatore nazionale, di richiedere la prova della verita’ per le affermazioni che consistono in meri giudizi di valore, pur richiedendosi, comunque, che non siano del tutto svincolati da qualsiasi base fattuale.
11. Nell’ambito di tale perimetro valutativo, i giudici della Corte di Appello hanno relegato le espressioni utilizzate dall’imputato nell’area di quelle non dotate di continenza, con valutazione che il Collegio non condivide. Le espressioni utilizzate dall’imputato nel volantino da lui predisposto, valutando il complessivo contenuto dello stesso, nel quale, come si e’ premesso, l’autore affrontava piu’ questioni di pubblico interesse di quella comunita’, non possono valere – oggettivamente e con i connotati del dolo di chi scrive tale espressione – a ledere la reputazione e, quindi, la considerazione sociale del soggetto passivo. Non puo’ ravvisarsi, cioe’, la gratuita’ e l’idoneita’ a esporre allo scherno e al ludibrio pubblico il destinatario di tali espressioni – in quanto trattasi di espressioni non dirette alla persona, ma piuttosto, e chiaramente, rivolte alla attivita’ pubblicistica, svolta dal (OMISSIS) all’interno del Consiglio di istituto che concorreva a comporre, e che, nella vicenda specifica, aveva adottato un deliberato che andava a interfacciarsi, criticamente, con l’amministrazione comunale e con il suo sindaco. L’attacco contenuto nel volantino incriminato era diretto a censurare l’esercizio, rectius, le modalita’ di esercizio della funzione pubblicistica svolta dalla persona offesa, e quella, e solo quella, l’autore ha avuto di mira, ritenendo che il deliberato del Consiglio di istituto avesse trasmodato dai limiti propri di quella funzione. L’esimente del diritto di critica e’ configurabile, secondo i richiamati principi giurisprudenziali, quando il discorso critico abbia un contenuto prevalentemente valutativo e si sviluppi nell’alveo di una polemica intensa e dichiarata su temi di rilevanza sociale – come e’ quello ravvisabile nel caso di specie, trattandosi di un giudizio che attingeva la destinazione da dare a una struttura pubblica di quella citta’ – senza trascendere in attacchi personali, finalizzati all’unico scopo di aggredire la sfera morale altrui, richiedendosi che il nucleo ed il profilo essenziale dei fatti non siano strumentalmente travisati e manipolati.
12. Nel caso in esame, la Corte territoriale non ha fatto buon uso dei predetti principi, poiche’ nel volantino fatto stampare dall’imputato, nella qualita’ di sindaco della citta’, si affrontavano tre questioni di interesse pubblico, una delle quali riguardava la realizzazione di un poliambulatorio, scelta contrastata dai consiglieri di istituto (OMISSIS) e (OMISSIS), che venivano attinti dalle espressioni sopra riportate, le quali, tuttavia, non presentano la carica offensiva dell’altrui reputazione richiesta per la integrazione della fattispecie. Cio’ che integra, infatti, l’abuso del diritto e’ la gratuita’ delle modalita’ del suo esercizio, non inerenti al tema apparentemente in discussione, che risultano finalizzate a ledere esclusivamente la reputazione del soggetto interessato. (Sez. 5 n. 42643 del 12/10/2004 Rv. 230066 -). Cio’ non e’ nel caso in scrutinio, dove le parole del sindaco imputato sono chiaramente espressive del suo dissenso verso l’azione svolta, nell’esercizio di una funzione amministrativa, attraverso i verbali del consiglio di istituto, dai predetti consiglieri. La critica e’ stata legittimamente esposta e contenuta nei limiti di un linguaggio che non aggredisce la sfera personale dei destinatari della critica, poiche’, come si ripete, essa si e’ limitata a una censura dell’operato amministrativo, e delle sue modalita’ concrete, e non attinge la persona, il suo onore e la sua reputazione.
13. L’epilogo del presente giudizio di legittimita’ e’ l’annullamento della sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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