La responsabilità (contrattuale) della banca negoziatrice

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 13 agosto 2019, n. 21337.

Massima estrapolata:

La responsabilità (contrattuale) della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, richiede la prova del danno; tuttavia, tale danno, pur non dovendo derivare dalla prova del rinnovo del pagamento da parte dell’emittente consiste nella prova dell’addebito in conto dell’importo dell’assegno pagato a chi non era legittimato, senza corrispondente estinzione del debito verso il reale beneficiario.

Sentenza 13 agosto 2019, n. 21337

Data udienza 16 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 10639/2016 proposto da:
(OMISSIS) Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6032/2015 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 14/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2019 da Dott. SOLAINI LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per il ricorrente, che si riporta agli atti;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per il controricorrente, che ha chiesto il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La (OMISSIS) S.p.A. (oggi (OMISSIS) SPA) citava a comparire dinnanzi al Giudice di pace di Torino (OMISSIS) S.p.A., chiedendone la condanna al pagamento, in suo favore, di Euro 1350,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall’insorgere del diritto fino al saldo effettivo, esponendo che (OMISSIS) aveva pagato l’assegno n. (OMISSIS) a tale (OMISSIS), soggetto diverso dall’originario beneficiario dell’assegno di traenza, in violazione dell’articolo 43 Legge assegni.
A fondamento della propria domanda, La Fondiaria riteneva che il danno subito fosse in re ipsa, insito nella circostanza che dal proprio conto corrente fosse fuoriuscita una somma di denaro in favore di un soggetto non legittimato a riceverla, senza che fosse contestualmente estinta l’obbligazione nei confronti del reale beneficiario.
(OMISSIS) si costituiva sostenendo in particolare di avere posto in essere tutte le cautele richieste al fine di accertare la regolarita’ del titolo e che nel caso di specie doveva applicarsi il combinato disposto dell’articolo 1189 c.c., comma 2 e articolo 1992 c.c., comma 2, secondo cui il debitore che adempie, senza dolo o colpa grave, nei confronti del possessore del titolo e’ liberato anche se questi non e’ il titolare del diritto.
Evidenziava la medesima convenuta, inoltre, che il titolo era stato spedito al beneficiario per posta ordinaria, laddove la spedizione per posta assicurata avrebbe costituito comportamento diligente utile ad evitare, o almeno a ridurre il pericolo del lamentato danno del quale, peraltro, non risultava alcuna prova documentale.
Il Giudice di pace rigettava la domanda della (OMISSIS) SpA.
La stessa (OMISSIS) SpA proponeva gravame che il Tribunale di Torino, in funzione di giudice d’appello, respingeva con sentenza n. 6032/15 pubblicata il giorno 14.10.2015; l’appellante ribadiva la tesi del danno in re ipsa, a causa dell’illegittimo addebito di un importo non dovuto.
Da parte sua, a supporto della propria decisione di rigetto, il Tribunale torinese, confermava l’assunto che mancava la prova del danno.
In particolare, il giudice di seconde cure osservava che l’unico soggetto che appariva danneggiato, mancando la prova dell’anzidetto danno, era il reale beneficiario dell’assegno, dal momento che non constava agli atti l’emissione di un nuovo titolo in suo favore, ne’ la prova dell’addebito in conto corrente della somma pagata.
La (OMISSIS) ricorre per Cassazione sulla base di due motivi, mentre resiste con controricorso (OMISSIS) SpA.
Entrambe le parti hanno depositato memoria, ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la (OMISSIS) contesta la violazione degli articoli 1218, 1223, 1224, 2043, 2697 e 2702 c.c., nonche’ degli articoli 112, 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, in quanto, erroneamente, il Tribunale aveva confermato la sentenza di primo grado, sostenendo che mancasse la prova del danno, che era a carico dell’appellante, e consistente nella dimostrazione di aver effettuato un ulteriore pagamento all’originario avente diritto, mentre la prova del danno consisteva – ad avviso della ricorrente – nel pagamento delle somme negoziate con l’assegno di traenza, non trasferibile, in favore di soggetto non “titolato”, con illegittimo addebito a carico dell’assicurazione (circostanza pacifica perche’ non contestata, v. p. 16 del ricorso).
Con il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, si denuncia, da una parte, il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione e falsa applicazione degli articoli 2721 c.c. e 2726 c.c., anche in riferimento agli articoli 1218 e 2697 c.c., dall’altra, il vizio di nullita’ della sentenza per difetto di motivazione insufficienza e contraddittorieta’ della stessa, circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, in quanto, una volta ritenuta necessaria la prova del danno, il Tribunale avrebbe dovuto ammettere tutti i mezzi istruttori e i capitoli di prova dedotti anche in appello dalla ricorrente.
Con gli “altri motivi di ricorso” la ricorrente deduce sull’irrilevanza della colpa, nella fattispecie de qua attinente a fattispecie contrattuale, declinata sotto il profilo dell’onere probatorio, della prova liberatoria, del limite all’adempimento ed all’impossibilita’ di bene adempiere.
Il primo motivo di ricorso e’ infondato.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la responsabilita’ (contrattuale) della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’articolo 43 Legge assegni (Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736), l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilita’, a persona diversa dal beneficiario del titolo, richiede la prova del danno (Cass. sez. un. 14712/07); tuttavia, tale danno, pur non dovendo derivare dalla prova del rinnovo del pagamento da parte dell’emittente consiste nella prova dell’addebito in conto dell’importo dell’assegno pagato a chi non era legittimato, senza corrispondente estinzione del debito verso il reale beneficiario. Pertanto, nel caso di specie, il motivo e’ infondato, poiche’ la societa’ emittente non ha neppure dedotto che l’assegno le era stato addebitato dalla banca trattaria, ma ha sostenuto che il danno fosse in re ipsa, costituito dal solo illegittimo incasso, da parte di soggetto non legittimato.
Inoltre, in riferimento alla eccepita non contestazione da parte della banca ( (OMISSIS)) dell’addebito dell’importo dell’assegno sul conto corrente di Fondiaria, quest’ultima non ha specificato dove abbia proposto tale specifica deduzione, mentre, sulla sussistenza della prova presuntiva che cio’ fosse quello che era effettivamente accaduto, trattasi di deduzione di merito, non ammessa in sede di legittimita’.
Il secondo motivo e’ inammissibile, in quanto la societa’ ricorrente non ha espressamente censurato, in appello, la ratio decidendi della sentenza di primo grado di non ammissione della prova istruttoria sull’emissione di un secondo assegno, in favore del reale beneficiario, perche’ reputata generica e irrilevante, in quanto riferita alla sola emissione di un nuovo assegno in favore dell’avente diritto all’indennizzo e non anche al conseguente incasso del medesimo da parte sua (v. pp. 5 e 6 della sentenza impugnata).
Con riferimento agli “altri motivi”, gli stessi sono inammissibili perche’ consistenti in deduzioni generiche, slegate dalla concreta vicenda e, soprattutto da specifiche statuizioni della sentenza impugnata, delle quali costituiscano censure.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna la societa’ ricorrente a pagare a (OMISSIS) SpA le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 – bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *