In materia di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 21 settembre 2020, n. 19676.

La massima estrapolata:

In materia di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il termine per proporre ricorso innanzi al CNF, come previsto dall’art. 61 della L. n. 247/2012 si applica per i provvedimenti notificati successivamente al 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore del Regolamento del Cnf n. 2/2014.Il termine di 30 giorni previsto dall’art. 61 della L. 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) è riferibile esclusivamente alle impugnazioni verso le decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina, mentre per quelle pronunciate dal Consiglio dell’ordine degli avvocati si continua ad applicare il termine di 20 giorni come previsto dall’art. 50 del R.D. 1578/33 (ordinamento della professione di avvocato).

Sentenza 21 settembre 2020, n. 19676

Data udienza 15 settembre 2020

Tag/parola chiave: Avvocati – Disciplinare avvocati – Violazione dei doveri di lealtà, correttezza, probità e diligenza – Termine di impugnazione di 30 giorni – Provvedimenti notificati dopo il 1° novembre 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sez.

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez.

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al N.R.G. 33918/2019 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS) in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO;
– intimato –
e contro
PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimato –
per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense n. 95/2019, depositata il 7 ottobre 2019.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 15 settembre 2020 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. – L’avv. (OMISSIS), sottoposto a procedimento disciplinare per diversi capi di incolpazione per violazione dei doveri di lealta’, correttezza, probita’ e diligenza, e’ stato ritenuto responsabile dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano, in esito all’adunanza del 10 novembre 2014, e condannato alla sanzione della censura.
2. – Avverso tale decisione, notificata in data 3 marzo 2015, l’avv. (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto depositato il 27 marzo 2015.
3. – Il Consiglio nazionale forense, con sentenza resa pubblica mediante deposito in segreteria il 7 ottobre 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardivita’.
Il CNF ha rilevato che, mentre la decisione impugnata e’ stata notificata all’avv. (OMISSIS) in data 3 marzo 2015, il ricorso e’ stato depositato solo in data 27 marzo 2015, dunque quattro giorni dopo la scadenza del termine perentorio di venti giorni, verificatasi il 23 marzo 2015.
Secondo il giudice disciplinare, il termine di trenta giorni di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247, articolo 61 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) e’ riferibile esclusivamente alle impugnazioni avverso le decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina, mentre per quelle pronunciate dal Consiglio dell’ordine degli avvocati continua a trovare applicazione il termine di venti giorni previsto dal R.Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578, articolo 50 (Ordinamento della professione di avvocato), convertito, con modificazioni, nella L. 22 gennaio 1934, n. 36 e cio’ anche dopo l’entrata in vigore, il 1 gennaio 2015, del regolamento CNF 21 febbraio 2014, n. 2, sul nuovo procedimento disciplinare.
4. – Per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense il (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 7 e il 12 novembre 2019, sulla base di due motivi. Il ricorrente ha chiesto anche la sospensione dell’esecutorieta’ della decisione impugnata.
L’intimato Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
5. – In prossimita’ dell’udienza, il pubblico ministero ha depositato le proprie motivate conclusioni.
Il ricorrente, a sua volta, ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo l’avv. (OMISSIS) denuncia la violazione degli articoli 61 e 65 della Legge Professionale Forense, nonche’ dell’articolo 33 del regolamento disciplinare, avendo il Consiglio nazionale forense continuato ad applicare, benche’ abrogato, del R.Decreto Legge n. 1578 del 1933, articolo 50. Il ricorrente si duole che il CNF, nel dichiarare inammissibile il ricorso, abbia fatto illegittima applicazione delle norme abrogate della vecchia legge professionale circa i termini di impugnazione delle decisioni disciplinari.
Con il secondo motivo la difesa del (OMISSIS) sostiene che se avesse affrontato il merito dell’impugnazione, il CNF avrebbe dovuto constatare che la decisione del COA era carente di motivazione e di fondamento. In ogni caso, il giudice disciplinare avrebbe dovuto ridurre la sanzione inflitta, irrogandola, solo per gli addebiti effettivamente valutati come sussistenti, nel limiti dell’avvertimento.
2. – Il primo motivo e’ fondato.
2.1. – Ai sensi della L. n. 247 del 2012, articolo 61, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina e’ ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF. Il R.Decreto Legge n. 1578 del 1933, articolo 50, prevedeva invece che avverso le decisioni del consiglio dell’ordine degli avvocati l’impugnazione dinanzi al CNF dovesse essere proposta entro venti giorni dalla notificazione.
2.2. – Al fine di stabilire se l’atto di impugnazione proposto dall’avv. (OMISSIS) avverso la decisione del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano sia o meno tempestivo, occorre verificare quale dei due regimi suindicati sia ratione temporis applicabile al caso di specie.
2.3. – A tale riguardo, la giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha gia’ stabilito, con un orientamento al quale il Collegio intende dare ulteriore continuita’, che in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il termine per proporre ricorso avanti al CNF, previsto dalla L. n. 247 del 2012, articolo 61, trova applicazione per i provvedimenti notificati successivamente al 1 gennaio 2015, data di entrata in vigore del regolamento del CNF 21 febbraio 2014, n. 2; cio’ in quanto la regola transitoria dettata dall’articolo 65, comma 1, della citata Legge impedisce l’immediata applicazione delle disposizioni processuali sino al verificarsi dell’evento assunto della norma come rilevante, e cioe’ sino all’entrata in vigore del previsti regolamenti. Ne’ assume rilievo, rispetto a tale ricostruzione del sistema, la circostanza che la decisione sia stata pronunciata dal consiglio dell’ordine degli avvocati secondo il precedente ordinamento, anziche’ dal consiglio distrettuale di disciplina previsto dal nuovo ordinamento della professione forense (Cass., Sez. Un., 12 settembre 2017, n. 21113; Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2018, n. 27756; Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2018, n. 32360; Cass., Sez. Un., 17 luglio 2019, n. 19230; Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31026).
2.4. – Facendo applicazione dei menzionati principi al caso di specie, si trae la conclusione che l’impugnazione della decisione del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano doveva avvenire secondo le regole fissate dalla L. n. 247 del 2012.
Quella pronuncia, infatti, benche’ assunta il 10 novembre 2014, e’ stata notificata all’interessato soltanto in data 3 marzo 2015: in questa data, il termine per proporre il ricorso avanti al Consiglio nazionale forense era, dunque, quello di trenta giorni, previsto dalla L. n. 247 del 2012, articolo 61.
Ne deriva che il ricorso al CNF, depositato in data 27 marzo 2015, siccome proposto nel rispetto del termine di trenta giorni di cui al citato articolo 61, doveva essere ritenuto tempestivo.
3. – Resta assorbito l’esame del secondo motivo.
4. – Per effetto dell’accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata e’ cassata.
La causa deve essere rinviata al CNF, il quale provvedera’ ad esaminare il merito dell’impugnazione erroneamente dichiarata inammissibile per tardivita’.
5. – La cassazione della sentenza impugnata comporta altresi’ l’assorbimento dell’esame della richiesta di sospensione dell’esecutorieta’ della decisione.
6. – Le spese del giudizio di legittimita’ vanno compensate, in ragione della natura del procedimento e della questione decisa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo e l’istanza di sospensione; cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame al Consiglio nazionale forense, in diversa composizione; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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