In materia di danni da vaccinazioni obbligatorie

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 16 maggio 2019, n. 13206.

La massima estrapolata:

In materia di danni da vaccinazioni obbligatorie, l’art. 3 della l. n. 229 del 2005, nel prevedere un ulteriore indennizzo in favore dei soggetti che già usufruiscono dei benefici di cui alla l. n. 210 del 1992, ne subordina la corresponsione alla rinuncia, con atto formale, alla prosecuzione di ogni contenzioso giudiziale proposto ai sensi della medesima legge, ivi inclusi i giudizi concernenti il riconoscimento del diritto alla rivalutazione dell’indennità integrativa speciale, in qualsiasi stato e grado del procedimento si trovino, ivi compresa la fase esecutiva, con esclusione dei soli giudizi che concernono le ulteriori pretese risarcitorie avanzate dagli interessati per atto illecito, di cui all’ultimo periodo del primo comma dell’art. 1 della l. n. 229 del 2005.

Ordinanza 16 maggio 2019, n. 13206

Data udienza 21 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3517/2014 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), in qualita’ di madre e tutore del figlio interdetto (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1302/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 29/01/2013 R.G.N. 1557/2009.

RILEVATO

che:
1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 29 gennaio 2013, ha confermato il rigetto dell’opposizione svolta dal Ministero della Salute avverso il decreto ingiuntivo con cui (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente protutore e tutore del figlio interdetto (OMISSIS), titolare dell’indennizzo ex L. n. 210 del 1992, avevano ottenuto il decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di Euro 57.227,31 a titolo di assegno aggiuntivo ex L. n. 229 del 2005;
2. per la Corte di merito, la previsione della L. n. 229 citata, articolo 3, che prevede la rinuncia ai giudizi pendenti, non poteva essere interpretata nel senso che la legge imponesse la rinuncia alle domande per la puntuale applicazione della legge o per il risarcimento del danno, esorbitanti dai limiti previsti dalla legge stessa, quali le controversie concernenti l’esatto calcolo degli importi mensili degli assegni, gia’ formalmente riconosciuti dall’amministrazione, e tale interpretazione trovava conferma nel Decreto Legge n. 159 del 2007, articolo 33, convertito in L. n. 222 del 2007;
3. avverso la sentenza ricorre il Ministero della Salute;
4. resistono, con controricorso, (OMISSIS) e (OMISSIS), nella predetta qualita’.

CONSIDERATO

che:
5. il Ministero ricorrente denuncia violazione della L. n. 229 del 2005, articolo 3, rilevando che la formulazione ampia della norma – “contenziosi giudiziali…in qualsiasi stato e grado ivi compresa la fase esecutiva” – implica la concessione di ulteriori e rilevanti benefici in cambio della rinuncia ad ulteriori pretese con finalita’, in senso lato, transattiva;
6. il ricorso e’ da accogliere dovendo trovare conferma i principi gia’ affermati da questa Corte con la sentenza n. 8059 del 2014 e, piu’ di recente, con la sentenza 5 dicembre 2018, n. 31499;
7. vale richiamare il disposto della L. n. 229 del 2005, articolo 3, che recita: “1. I soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che usufruiscono dei benefici di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, aventi in corso contenziosi giudiziali, ai sensi della medesima legge, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, i quali intendono accedere ai benefici previsti dalla presente legge, debbono rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio”;
8. il legislatore del 2005 ha voluto sanare la disparita’ di trattamento tra soggetti lesi da vaccinazioni e soggetti lesi da trasfusioni, i primi titolari di un assegno ridotto, escludente il pregiudizio non patrimoniale, rispetto a quello dei secondi, incrementando, a favore dei primi, i benefici per pregiudizi non ancora indennizzati, alla stregua della L. n. 210 del 1992;
9. la disposizione e’ chiara nello stabilire che l’ulteriore indennizzo, previsto da detta legge, a favore di persona portatrice di danni irreversibili da vaccinazione obbligatoria e dei congiunti addetti alla sua assistenza continuativa, spetta ai soggetti che usufruiscono dei benefici di cui alla L. n. 210 del 1992 e che hanno in corso giudizi, ai sensi della predetta L. n. 210, concernenti il quantum debeatur;
10. l’ulteriore indennizzo del quale si tratta (definito, in sintesi, con Decreto Ministeriale Salute 6 ottobre 2006, che ne ha tratteggiato le modalita’ procedurali, “indennizzo aggiuntivo”) consiste, a norma della medesima L. n. 229, articolo 1, “in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi della L. 25 febbraio 1992, n. 210, articolo 2, per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava. Esso e’ corrisposto per la meta’ al soggetto danneggiato e per l’altra meta’ ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato e” minore di eta’ o incapace di intendere e di volere l’indennizzo e” corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al precedente periodo”;
11. il richiamato articolo 1, ha espressamente fatto salvo solo “il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito”, nel senso, dunque, che l’indennizzo non esclude il diritto al risarcimento per danno aquiliano e le relative azioni intraprese;
12. quanto alle altre tutele risarcitorie/indennitarie azionate (L. n. 229 cit., articolo 3) la norma ha espressamente condizionato l’indennizzo in parola alla rinuncia ai contenziosi giudiziali pendenti, ai sensi della L. n. 201 del 1992, in qualsiasi stato e grado del giudizio, dunque sia in sede di merito sia in sede di legittimita’, ivi compresa la fase esecutiva;
13. lo sbarramento per l’accesso alla prestazione indennitaria introdotta dal legislatore del 2005 e’ la rinuncia, con atto formale, alla prosecuzione del giudizio, anche in sede esecutiva;
14. tale rinuncia, per il tenore della norma, che la estende anche alla fase esecutiva, dunque anche a decisioni ormai irretrattabili poste in esecuzione dall’avente diritto, comprende, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, tutti i giudizi in cui si controverta della misura dei benefici di cui alla L. n. 210 del 1992, ivi compresi quelli concernenti il riconoscimento del diritto alla rivalutazione dell’indennita’ integrativa speciale quale componente dell’assegno mensile (L. n. 210 cit., articolo 2);
15. l’ampia dizione letterale della norma e l’intento transattivo ad essa sottesa, con l’erogazione di una somma predeterminata per legge, non lascia adito alla diversa interpretazione patrocinata dagli attuali intimati che non tiene conto dello scopo della richiamata L. n. 229 del 2005, volto ad una deflazione del contenzioso in atto proprio subordinando la corresponsione del beneficio alla rinuncia alle controversie pendenti secondo una ratio comune a numerosi provvedimenti nel quale l’interesse del cittadino viene bilanciato con quello della riduzione del contenzioso in atto, bilanciamento cui l’interessato – se lo ritiene iniquo – puo’ sempre non aderire (Cass. n. 8059 del 2014);
16. la tesi patrocinata dagli intimati, volta ad affermare che la titolarita’ dell’indennizzo aggiuntivo, nel caso di soggetti incapaci, sia in capo ai genitori o tutori del danneggiato e che, pertanto, non possano rinunciare a diritti o contenziosi arrecando un pregiudizio all’incapace, non coglie nel segno;
17. la fonte primaria e il gia’ richiamato decreto ministeriale, attuativo della L. n. 229, hanno contemplato le condizioni di incapacita’ giuridica del danneggiato, minore di eta’ o incapace di intendere e di volere, prevedendo la corresponsione, per intero, ai congiunti conviventi che prestano assistenza continuativa in maniera prevalente rispetto ad eventuali altri congiunti conviventi, in luogo della corresponsione per meta’ al soggetto danneggiato e per l’altra meta’ ai congiunti che prestano od abbiano prestato assistenza prevalente e continuativa;
18. l’incapacita’ giuridica del danneggiato comporta soltanto che non possa ricevere, all’evidenza, la corresponsione della meta’ della quota prevista dalla legge ma tanto non implica, come asseriscono gli attuali intimati, che al contenzioso possa rinunciare solo il danneggiato al quale l’indennizzo aggiuntivo sarebbe, poi, direttamente erogabile perche’ dotato di capacita’ giuridica;
19. all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa con l’accoglimento dell’opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda;
20. ricorrono i presupposti di legge per la compensazione delle spese
dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, asa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione, revoca il decreto opposto e rigetta la domanda; spese compensate dell’intero processo.

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