In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 9 luglio 2020, n. 14466.

La massima estrapolata:

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del d. Igs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile

Ordinanza 9 luglio 2020, n. 14466

Data udienza 20 febbraio 2020

Tag/parola chiave: Assicurazione – Veicoli – Circolazione – Assicurazione obbligatoria – Risarcimento del danno – Procedura risarcimento diretto promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore – Art. 149 dlgs 209/2005 – Litisconsorzio necessario nei confronti del danneggiante responsabile – Sussistenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26021/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);
– controricorrente –
e nei confronti di:
(OMISSIS);
– intimato –
nonche’ sul ricorso successivamente proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);
– controricorrente –
e nei confronti di:
(OMISSIS) S.r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, n. 33/2018, depositata il 23 gennaio 2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2020 dal Consigliere Emilio Iannello.

RILEVATO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato in data 1/3/2013 (OMISSIS) convenne in giudizio davanti al Giudice di Pace di Civitavecchia la (OMISSIS) S.p.A. e la (OMISSIS) S.r.l. chiedendo che – previo accertamento della sussistenza e della consistenza, nei confronti della compagnia assicuratrice, di un credito risarcitorio per i danni subiti a seguito di sinistro stradale; della legittimita’ della cessione parziale di tale credito operata in favore della (OMISSIS) S.r.l., fino alla concorrenza dell’importo di Euro 870 a questa spettante per il noleggio di una autovettura; della capienza di tale sua posizione creditoria in relazione alla quota ceduta – (OMISSIS) S.p.A. fosse condannata al pagamento, in favore della cessionaria, del predetto importo oggetto di cessione, oltre che al risarcimento, in favore di esso istante, del danno derivato dall’inadempimento degli obblighi nascenti, a carico della compagnia assicuratrice, dalla cessione medesima.
Si costituirono entrambe le convenute: la prima eccependo l’inammissibilita’ della domanda per difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire e, comunque, nel merito, l’intervenuta prescrizione del credito risarcitorio, la sua estinzione per l’intervenuto integrale risarcimento di tutti i danni, l’inopponibilita’ della cessione; la seconda aderendo invece alle domande dell’attore.
Il Giudice di pace dichiaro’ improcedibile la domanda “per indeterminatezza del petitum”.
2. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Civitavecchia ha rigettato i gravami interposti dall’ (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) S.r.l., rilevando: quanto al primo, che il credito risarcitorio, al momento della cessione, non era ancora “attuale ne’ esigibile”, per non essere stato a quella data accertato ne’ liquidato, e che pertanto detta cessione aveva avuto efficacia meramente obbligatoria nel rapporto tra cedente e cessionario ed era inopponibile alla pretesa debitrice ceduta; quanto alla seconda, l’improcedibilita’ della domanda, poiche’ gia’ avanzata in altro processo, allora ancora pendente in primo grado.
3. Avverso tale sentenza propongono separati ricorsi per cassazione la (OMISSIS) S.r.l. e l’ (OMISSIS), entrambi affidati a due motivi, cui resiste la (OMISSIS) S.p.A., depositando controricorsi.
4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che e’ stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
L’ (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.p.a. hanno depositato memorie ex articolo 380-bis c.p.c., comma 2.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I due ricorsi, ai sensi dell’articolo 335 c.p.c., in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattati unitariamente; quello dell’ (OMISSIS), essendo cronologicamente successivo, deve considerarsi, anche se come tale non espressamente denominato, alla stregua di ricorso incidentale (v. Cass. 03/07/1997, n. 5993; 23/06/1999, n. 6400; 08/03/2006, n. 4980)
2. Con il primo motivo del proprio ricorso l’ (OMISSIS) S.r.l. denuncia, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, “violazione del principio informatore in materia di libera circolazione dei crediti, secondo il quale il debitore che paga al cedente non e’ liberato se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione; violazione degli articoli 1260, 1261, 1263 e 1264 c.c.”.
Rileva che, diversamente da quanto postulato in sentenza, il credito risarcitorio e’ attuale ed esigibile dal giorno del fatto illecito, in quanto sorge nel momento in cui si verifica la lesione della sfera giuridica del danneggiato, ed e’ pertanto anche un diritto patrimoniale disponibile e cedibile da tale data.
3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce poi, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, “violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articoli 145 e 146, (Codice delle assicurazioni private) nonche’ degli articoli 102 e 354 c.p.c., comma 1”, per avere il giudice a quo omesso di rilevare la non integrita’ del contraddittorio nel giudizio di primo grado e per non avere conseguentemente dichiarato la nullita’ della sentenza con rimessione della causa al primo giudice: cio’ per non essere stato evocato il responsabile del sinistro all’origine del credito risarcitorio oggetto di cessione – da considerarsi litisconsorte necessario anche in ipotesi, nella specie ricorrente, di azione diretta ex articolo 149 cod. ass., promossa dal danneggiato nei confronti della propria compagnia assicuratrice.
4. Pienamente sovrapponibili a quelli sopra esposti sono i motivi posti a fondamento del ricorso incidentale proposto dall’ (OMISSIS).
5. Nei propri controricorsi (anch’essi l’uno all’altro sovrapponibili) (OMISSIS) S.p.A. ha preliminarmente eccepito l’inammissibilita’ di entrambi i ricorsi per cessata materia del contendere, rilevando che il giudizio separatamente promosso, davanti al Giudice di Pace di Civitavecchia, dalla (OMISSIS) S.r.l., nei confronti di essa compagnia assicuratrice e dell’ (OMISSIS), per ottenere le somme oggetto di cessione ed il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento, e’ stato definito con sentenza n. 939/2018, non impugnata, che, confermando l’ordinanza ex articolo 186-ter c.p.c., emessa in corso di causa per il pagamento del predetto importo di Euro 870, e preso atto del relativo adempimento, ha dichiarato cessata la materia del contendere.
Ha inoltre evidenziato che, proprio per essere tale separato giudizio allora pendente, la sentenza impugnata ha rilevato l’improcedibilita’ dell’appello proposto da (OMISSIS) S.r.l. e che tale ratio decidendi non risultava investita da specifico motivo di ricorso.
6. E’ fondato il secondo motivo posto a fondamento di entrambi i ricorsi, di rilievo pregiudiziale rispetto a ogni altra questione.
Il giudizio promosso dall’ (OMISSIS) non verte esclusivamente sulla opponibilita’ della cessione del credito risarcitorio ma comprende nel suo oggetto anche l’an e il quantum di tale pretesa, volta che, come s’e’ gia’ evidenziato nella parte narrativa della presente ordinanza, la domanda introduttiva era diretta anche, e anzi in via preliminare, all’accertamento della sussistenza e della consistenza del credito.
Cio’ rendeva necessaria la partecipazione al giudizio anche del responsabile del danno (da sinistro stradale) ad origine della pretesa risarcitoria, a tanto non ostando il fatto che essa fosse diretta, ai sensi dell’articolo 149 cod. ass., nei confronti della societa’ assicuratrice dello stesso danneggiato.
Ed invero, anche nella procedura di indennizzo diretto disciplinata dalla richiamata norma, il responsabile civile deve essere convenuto in giudizio, quale litisconsorte necessario.
In tal senso si e’ gia’ espressamente pronunciata questa Corte -con diversi precedenti alle cui motivazioni, qui condivise, puo’ farsi integrale rimando (Cass. 20/09/2017, n. 21896 e, da ultimo, Cass. 13/04/2018, n. 9188; 13/06/2018, n. 15404) – affermando il principio secondo cui “in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dal cit. decreto, articolo 144, comma 3”.
Non essendo stata rilevata la non integrita’ del contraddittorio, ne’ dal giudice di primo grado, che non ha disposto la integrazione del contraddittorio, ne’ da quello di appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’articolo 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l’intero procedimento e si impone, in sede di giudizio per cassazione, l’annullamento anche di ufficio, delle pronunce emesse e il rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell’articolo 383 c.p.c., u.c., (v. Cass. 25/05/2004, n. 10034; 07/07/1987, n. 5903).
Resta conseguentemente assorbito l’esame del primo motivo posto a fondamento di entrambi i ricorsi.
E’ appena il caso inoltre di rilevare che non si pone nemmeno il problema del rilievo da attribuirsi alla sentenza resa a conclusione del menzionato separato processo, non essendo stato dimostrato e nemmeno per vero allegato il suo passaggio in cosa giudicata.
Al giudice di rinvio va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di entrambi i ricorsi, assorbiti i restanti;
cassa l’impugnata sentenza, nonche’ quella di primo grado, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro giudice di pace di Civitavecchia.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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