In mancanza del tentativo di conciliazione il licenziamento è illegittimo.

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 20 luglio 2018, n. 19341.

Ordinanza 20 luglio 2018, n. 19341

Data udienza 9 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4157-2017 proposto da:
(OMISSIS) SRL persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Piazza Cavour, presso la Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) elettivamente domiciliata in Roma Piazza Cavour presso la Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1533/2016 della corte di Appello di BARI, depositata il 01/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. SPENA Francesco.

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza del 17 maggio – 1 agosto 2016 numero 1533 la Corte d’Appello di Bari rigettava l’appello proposto dalla societa’ (OMISSIS) Srl avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, che aveva accolto la domanda di (OMISSIS) per la dichiarazione di nullita’ del licenziamento intimatole durante il periodo di gravidanza;
che, per quanto in questa sede rileva, la Corte territoriale respingeva il motivo di appello con il quale la societa’ eccepiva preliminarmente l’improcedibilita’ della domanda giudiziaria per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, eccezione fondata sulla assenza della lavoratrice all’incontro fissato presso la Direzione Provinciale del lavoro di Foggia;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso la societa’ (OMISSIS) Srl, articolato in un unico motivo, al quale ha opposto difese (OMISSIS) con controricorso;
che la proposta del relatore e’ stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo la parte ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nonche’ violazione e falsa applicazione Decreto Legislativo n. 80 del 1998, articolo 36, impugnando il capo della sentenza che respingeva il motivo di appello con il quale si chiedeva dichiararsi la improcedibilita’ della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione. Ha dedotto che la statuizione della Corte territoriale era sorretta da motivazione apparente, perplessa ed affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in quanto da un lato si riconosceva che la lavoratrice non aveva presenziato all’incontro fissato per il tentativo di conciliazione, dall’altro si riteneva infondato l’appello sull’erroneo assunto che fosse sufficiente ai fini della procedibilita’ della domanda la mera proposizione della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione; il vizio della motivazione si tramutava in violazione di legge, in quanto attinente all’esistenza stessa della motivazione;
che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;
che quanto alla denunciata anomalia motivazionale non risulta alcuna incomprensibilita’ dell’iter argomentativo della sentenza che, con ragionamento lineare, ha ritenuto sufficiente ad assolvere l’adempimento di cui all’articolo 412 bis c.p.c., norma vigente ed applicabile alla data di introduzione dell’attuale giudizio, la mera presentazione della richiesta del tentativo di conciliazione e non anche la comparizione della parte istante all’incontro fissato dinanzi alla Commissione di Conciliazione.
In ogni caso appare dirimente il rilievo che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. lav. 14 ottobre 2009 n. 21797; 19.7.2004 n. 13394; 22 giugno 2004 n. 11629) cui in questa sede si intende assicurare continuita’, la questione della procedibilita’ della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio e’ sottratta alla disponibilita’ delle parti e rimessa al potere- dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi dell’articolo 443, c.p.c., comma 2, solo nella prima udienza di discussione; con la conseguenza che ove la improcedibilita’ della azione – ancorche’ ritualmente eccepita’ dal convenuto in memoria difensiva – non venga rilevata dal giudice entro tale termine la azione giudiziaria prosegue e la questione non puo’ essere riproposta nei successivi gradi di giudizio, in ossequio al principio del giusto processo di cui agli articoli 24 e 111 Cost..
che,pertanto, la sentenza impugnata appare nella statuizione conforme al diritto e deve essere corretta nella motivazione, in applicazione del principio di diritto qui ribadito, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., u.c..
che le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
che trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 (che ha aggiunto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2003, articolo 13, comma 1 quater) della sussistenza dell’obbliga di versamento da parie del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida il Euro 200 per spese ed Euro 1.000 per compensi professionali oltre spese tenera al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da patte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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