In ipotesi di assunzione frazionata della prova testimoniale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 gennaio 2021| n. 1926.

In ipotesi di assunzione frazionata della prova testimoniale, la decadenza per mancata comparizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104 disp. att. c.p.c. e 208 c.p.c., non si estende a tutta la prova già ammessa ma opera unicamente in relazione all’udienza nella quale in concreto la prova stessa doveva essere assunta e limitatamente alle attività ivi previste. (Nella specie, è stata ritenuta illegittima la pronuncia con cui la parte non comparente all’udienza fissata per l’escussione di un teste per parte era stata dichiarata decaduta da tutta la prova richiesta ed ammessa, non avendo il giudice ridotto la lista testimoniale bensì solo limitato e disciplinato l’assunzione).

Ordinanza|28 gennaio 2021| n. 1926

Data udienza 14 luglio 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Impiego privatizzato – Inquadramento superiore – Differenze retributive – Decadenza dalla prova per mancata comparizione del difensore ex art. 208 cpc – Rilevanza solo per il giorno di escussione dei testimoni – Divieto di decadenza dalla prova a tutto lo svolgimento in diverse udienze – Rinuncia implicita del lavoratore – Insussistenza – Rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19950/2016 proposto da:
(OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS).
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS).
– intimata –
avverso la sentenza n. 177/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 18/02/2016 R.G.N. 663/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

RILEVATO

Che:
1. La Corte di appello di L’Aquila, con la sentenza n. 177 del 2016, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Teramo in data 24.6.2015 con la quale era stata respinta la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti delle eredi di (OMISSIS), titolare dell’omonima ditta individuale esercente l’attivita’ di vendita di tabacchi e generi alimentari – alle cui dipendenze aveva lavorato nel periodo dal 20.8.2000 al 5 giugno 2006, peraltro con formale assunzione part-time solo dal 4 aprile 2001, quale impiegata al V livello del CCNL Commercio, volta al riconoscimento del superiore inquadramento quale impiegata al IV livello e al pagamento delle relative differenze retributive, nonche’ di quelle maturate a titolo di lavoro supplementare, ferie non godute, ROL, 13 e 14.
2. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) il primo giudice aveva fatto corretta applicazione dell’articolo 208 c.p.c., dichiarando parte ricorrente decaduta dalla prova per non essere il procuratore comparso all’udienza dell’11 luglio 2012, a seguito di un rinvio di ufficio di quella del 18 gennaio 2012, di cui era stato fatto avviso in data 10.1.2012; b) non rilevava la circostanza che quella udienza fosse fissata per l’audizione solo di alcuni testi perche’ in ogni caso la ricorrente, non comparendo, non aveva potuto neppure chiedere l’escussione degli altri, c) l’interrogatorio formale chiesto dalla (OMISSIS) era irrilevante perche’ la titolare della ditta datrice di lavoro era deceduta e non risultava che le due eredi (OMISSIS) e (OMISSIS) fossero a conoscenza dei fatti di causa; d) ai fini probatori non assumeva rilevanza il verbale ispettivo che si basava su asserite dichiarazioni testimoniali di cui non vi era traccia agli atti e sulle dichiarazioni rese dalla stessa lavoratrice; e) analogamente, per le ragioni sopra indicate, la (OMISSIS) non aveva potuto dare prova adeguata -in ragione della decadenza anzidetta – neppure in ordine all’espletamento delle superiori mansioni rivendicate.
3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), ammessa al gratuito patrocinio, affidato a sette motivi, illustrati con memoria.
4. (OMISSIS) ha resistito con controricorso mentre (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva.
5. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

CONSIDERATO

Che:
1. I motivi possono essere cosi’ sintetizzati.
2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. (disponibilita’ delle prove), articolo 116 c.p.c. (valutazione delle prove), articolo 245 c.p.c. (ammissione della prova per testi), articolo 208 c.p.c. (decadenza della prova testi) nonche’ l’omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, per omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie ex articolo 360 c.p.c., n. 5. Si lamenta l’erroneita’ della statuizione dei giudici del merito che avevano dichiarato decaduta dalla prova la ricorrente, quando, invece, essendo stata ammessa in prime cure la prova per testi frazionata, non poteva essere dichiarata la decadenza dell’intera prova testimoniale, ma solo del teste citato.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’articolo 420 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per non avere il giudice di prime cure provveduto all’ammissione e alla immediata assunzione della prova per testi alla prima udienza di discussione o al massimo non oltre 10 giorni successivi.
4. Con il terzo motivo la (OMISSIS) deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. (disponibilita’ delle prove), articolo 116 c.p.c. (valutazione delle prove), articolo 245 c.p.c. (ammissione della prova per testi), articolo 208 c.p.c. (decadenza della prova testi) nonche’ l’omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, per omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie ex articolo 360 c.p.c., n. 5, per avere omesso di considerare i giudici del merito che la mancata comparizione di parte ricorrente all’udienza fissata per l’assunzione della prova era derivata da una non rituale notifica della comunicazione dell’ordinanza del rinvio di ufficio.
5. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 421 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ l’omessa decisione su un punto decisivo della controversia in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, per non avere motivato la Corte territoriale sul mancato esercizio dei poteri istruttori ex articolo 421 c.p.c., sollevato in sede di appello e, quindi, sull’ammissione della prova testimoniale oggetto di decadenza ovvero di estenderla agli ispettori verbalizzanti.
6. Con il quinto motivo la (OMISSIS) si duole della violazione e falsa applicazione degli articoli 230 e 231 c.p.c., dell’articolo 115 c.p.c. (disponibilita’ delle prove), articolo 116 c.p.c. (valutazione delle prove), articolo 2727 c.c. (presunzioni), articolo 2729 c.c. (presunzioni semplici, articoli 2730 c.c. e segg., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per non avere la Corte di merito ammesso l’interrogatorio formale delle resistenti.
7. Con il sesto motivo si eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. (disponibilita’ delle prove), articolo 116 c.p.c. (valutazione delle prove) e degli articoli 2697 c.c. e segg. (onere della prova) nonche’ l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., n. 5, per non avere riconosciuto i giudici di seconde cure piena valenza probatoria, idonea a confermare le pretese azionate, al verbale ispettivo.
8. Con il settimo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 c.p.c. nonche’ degli articoli 2697 c.c. e segg., nonche’ l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte di merito ritenuto non provate le pretese avanzate dalla ricorrente, nonostante la documentazione da essa prodotta.
9. Per motivi di pregiudizialita’ logico-giuridica deve essere esaminato preliminarmente il secondo motivo.
10. Esso e’ inammissibile in quanto la dedotta questione sulla violazione dell’articolo 420 c.p.c., nella parte in cui impone l’ammissione e la immediata assunzione della prova testi (e in generale delle prove orali) alla prima udienza di discussione o al massimo non oltre 10 giorni successivi, e’ stata prospettata per la prima volta in questa sede.
11. Di tale problematica, infatti, la impugnata sentenza non ne parla e la ricorrente non ha specificato il “dove”, il “come” ed il “quando” l’abbia sottoposta ai giudici del merito.
12. La censura e’, pertanto, inammissibile in quanto alle parti e’ preclusa la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di valutazione in primo grado e di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello (cfr. Cass. n. 9812/2002; n. 13819/1999).
13. E’, invece, fondato il primo motivo limitatamente alle denunciate violazioni degli articoli 245 e 208 c.p.c..
14. E’ opportuno precisare, per una migliore comprensione dei fatti di causa, le circostanze processuali che hanno portato alla pronuncia di decadenza dell’intera prova testimoniale articolata dalla ricorrente.
15. Con il ricorso introduttivo (OMISSIS) articolo’, tra l’altro, a fondamento delle circostanze di cui alla pretesa, la prova testimoniale indicando otto testi.
16. Il provvedimento del giudice di 1 grado, reso all’esito della udienza del 12.1.2011, fu del seguente tenore: “rinvia all’udienza del 18.1.2012 h. 10.15 per sentire un teste per parte sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5 del ricorso; 1, 2, e 3 della memoria”.
17. L’udienza del 18.1.2012 fu rinviata di ufficio a quella dell’11.7.2012 e il procuratore della (OMISSIS), pur avendo avuto comunicazione, non compari’ all’udienza stessa di talche’ il Tribunale emise il seguente provvedimento: “dato atto, dichiara parte ricorrente decaduta dalla prova e rinvia all’udienza del 3.4.2013 per la escussione di un testimone di parte resistente, invitando parte ricorrente alla produzione del ricorso originale ai fini della declaratoria di contumacia di (OMISSIS)”.
18. All’udienza successiva del 24.4.2013 parte ricorrente, comparendo, fece presente che vi erano gli altri testi indicati in ricorso di cui chiedeva l’audizione, ma l’istanza non fu accolta.
19. Orbene, dal tenore dei provvedimenti adottati devono trarsi le seguenti conclusioni: a) con il primo provvedimento il giudice non ha ridotto la lista testimoniale della ricorrente, ma ha solo limitato e disciplinato l’assunzione: in caso contrario, avrebbe dovuto specificare la non ammissione di tutti i testi indicati, per esempio, per la superfluita’ di tutti quelli indicati nella lista; b) fino al 24.4.2013, la fase istruttoria non era stata ancora chiusa.
20. Ne consegue, pertanto, in virtu’ del combinato disposto dell’articolo 104 disp. att. c.p.c. e articolo 208 c.p.c., applicabili anche al rito del lavoro (Cass. n. 18478 del 2014), che il provvedimento di decadenza della prova andava”messo in relazione all’udienza nella quale in concreto la prova stessa doveva essere assunta e limitatamente alle attivita’ ivi previste.
21. La decadenza della prova per mancata comparizione, in una ipotesi in cui l’assunzione di essa e’ stata frazionata, non puo’, infatti, estendersi a tutta la prova gia’ ammessa se, ad una successiva udienza, comunque fissata per il prosieguo della prova di controparte, la parte dichiarata decaduta abbia consentito la comparizione dei restanti propri testi da escutere in relazione ai quali il giudice, nell’ambito dei suoi poteri di direzione, deve verificare quello/i in relazione ai quali puo’ dirsi avvenuta la decadenza.
22. Non e’, quindi, un problema, come ritenuto dalla Corte di merito, connesso alla mancata comparizione della parte che non ha comunque consentito di richiedere l’audizione degli ulteriori testi, ma la questione concerneva la individuazione dei soggetti da escutere che non erano rientrati nella pronuncia di decadenza, la quale non avrebbe potuto estendersi, in una ipotesi di assunzione frazionata, per l’intera prova gia’ ammessa.
23. E’ opportuno, altresi’, sottolineare che il semplice silenzio serbato dalla parte richiedente dopo l’ammissione, non costituisce rinuncia implicita atteso che la legge non prevede un obbligo per la parte di “insistere” per l’assunzione di una prova regolarmente indicata e ammessa.
24. La Corte territoriale non ha, quindi, applicato correttamente l’articolo 208 c.p.c., che, invece, deve interpretarsi, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimita’ (Cass. n. 9766 del 2005 e n. 4900 del 1977) nel senso che la decadenza dal diritto di far assumere la prova, prevista dall’articolo 208 c.p.c., opera per il caso di mancata comparizione della parte nel giorno fissata per l’inizio o la prosecuzione della prova medesima e, pertanto, postula che il giudice, nello espletamento dei suoi doveri di ufficio, abbia determinato il tempo ed il luogo dell’assunzione del mezzo istruttorio, a norma dell’articolo 202 c.p.c.; tale decadenza non puo’, conseguentemente, trovare applicazione per la diversa ipotesi in cui il giudice non abbia fissato detta udienza.
25. Nella fattispecie in esame, pertanto, l’unica decadenza rilevabile avrebbe dovuto riguardare il teste citato o scelto da escutere per l’udienza del luglio 2012, ma non anche gli altri, gia’ ammessi, per i quali l’udienza non era stata ancora fissata.
26. La censura e’, pertanto, nei termini sopra esposti, meritevole di accoglimento.
27. La trattazione degli altri motivi e delle altre censure resta, conseguentemente, assorbita.
28. La sentenza impugnata dovra’, quindi, essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterra’ ai principi sopra illustrati e provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo nei sensi di cui in motivazione, inammissibile il secondo e assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

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