Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 34787.
In genere contratto concluso da un soggetto a nome e nell’interesse della propria impresa individuale e Foro del consumatore
Il contratto sottoscritto da una parte nell’interesse o a nome della propria impresa individuale, che svolga un’attività non incompatibile con l’oggetto del contratto stesso, può ritenersi concluso per scopi professionali, sicché nelle relative controversie lo speciale foro del consumatore non è applicabile, salva prova contraria da parte del contraente interessato.
Ordinanza|| n. 34787.
Data udienza 13 ottobre 2023
Integrale
Tag/parola chiave:Competenza civile – Competenza per territorio – In genere contratto concluso da un soggetto a nome e nell’interesse della propria impresa individuale – Conclusione a scopi professionali – Configurabilità – Condizioni – Foro del consumatore – Esclusione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – Presidente
Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – rel. Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23877/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1814/2019, pubblicata in data 17 dicembre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina A. P. Condello.
In genere contratto concluso da un soggetto a nome e nell’interesse della propria impresa individuale e Foro del consumatore
Fatti di causa
1. (OMISSIS) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui il Giudice di pace di Brindisi gli aveva intimato il pagamento, in favore della (OMISSIS) s.r.l., della somma di Euro 709,23, quale corrispettivo dovuto a fronte di prestazione di manutenzione, assistenza e aggiornamento software per l’anno 2008, come da contratto del 21 dicembre 2006, eccependo l’incompetenza per territorio e l’incompetenza per valore del giudice adito e contestando nel merito la pretesa creditoria.
Il Giudice di pace rigettava l’opposizione e avverso la sentenza (OMISSIS) proponeva gravame dinanzi al Tribunale di Brindisi, riproponendo, tra l’altro, l’eccezione di incompetenza per valore e per territorio del giudice di primo grado.
Il giudice d’appello, disattesa l’eccezione di incompetenza, dichiarava inammissibili i restanti motivi di impugnazione.
Dando atto che per la determinazione del valore della controversia doveva aversi riguardo, vertendosi in ipotesi di causa avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro, all’importo originariamente richiesto alla data della domanda, il Tribunale ha osservato che la societa’ creditrice aveva chiesto il pagamento di Euro 709,23, oltre interessi nella misura legale dalla data di messa in mora fino al soddisfo e che, dovendosi cumulare a tale somma i soli interessi maturati prima della proposizione della domanda e non quelli successivi, il valore della causa non superava Euro 1.100,00, cosicche’ l’ammissibilita’ dell’appello era circoscritta ai motivi enucleati nell’articolo 339, comma 3, c.p.c..
Ha, pertanto, ritenuto ammissibili i primi due motivi di gravame, relativi a questioni di competenza (per territorio e per valore), spiegando che il corrispettivo spettante alla (OMISSIS) s.p.a. trovava titolo nel contratto del 21 dicembre 2006, cosicche’ doveva farsi applicazione dell’articolo 1182, comma 3, c.p.c. e affermarsi la competenza del Tribunale di Brindisi a conoscere della domanda, non potendo essere invocato il codice del consumo, dato che il (OMISSIS) aveva sottoscritto il contratto quale titolare dell’autocarrozzeria. Ha, inoltre, respinto l’eccezione di incompetenza per valore, alla stregua delle considerazioni svolte sui criteri di determinazione del valore della causa.
2. (OMISSIS) ricorre per la cassazione della suddetta decisone, sulla base di sei motivi.
(OMISSIS) s.r.l. non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
3. La trattazione e’ stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380-bis.1. cod. proc civ..
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
In genere contratto concluso da un soggetto a nome e nell’interesse della propria impresa individuale e Foro del consumatore
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo si denunzia, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 2, n. 3 e n. 5, c.p.c., (Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e sulla competenza, in relazione agli articoli 339 e 113 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto e sulla competenza nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio).
Assume il ricorrente che, erroneamente, il giudice d’appello ha ritenuto che la sentenza di primo grado dovesse essere gravata per mezzo di ricorso per cassazione anziche’ a mezzo appello, trascurando di considerare che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso sulla scorta di un contratto di prestazioni di servizi concluso mediante moduli e formulari, a norma dell’articolo 1342 c.c., cosicche’ il giudice non avrebbe potuto decidere secondo equita’.
1.1. La censura e’ inammissibile.
1.2. Varra’ osservare, preliminarmente, che l’articolo 113, comma 2, c.p.c. stabilisce che il Giudice di pace deve decidere secondo equita’ le cause di valore non eccedente Euro 1.100,00 salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita’ di cui all’articolo 1342 del codice civile.
Le sentenze pronunciate secondo equita’ ex articolo 113 c.p.c. sono appellabili ma, ai sensi dell’articolo 339, comma 3, c.p.c., esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia (Cass., sez. U, 16/06/2006 n. 13917; Cass. 11/06/2012 n. 9432; Cass., 03/04/2012 n. 5287; Cass., 4/10/2013 n. 22759; Cass., 07/02/2013, n. 2966; Cass., 24/02/2015 n. 3715; Cass., sez. 6-2, 31/07/2017, n. 19050; Cass., sez. 6- 2, 28/05/2020, n. 10063).
1.3. Il Tribunale, facendo buon governo delle norme evocate, ha ritenuto che la decisione del Giudice di Pace fosse stata resa secondo equita’ e non secondo diritto sia in ragione del valore della controversia, sia in ragione del presupposto, implicito, del difetto di prova di un accordo contrattuale concluso mediante moduli prestampati predisposti da una delle parti, considerato, peraltro che la stessa parte ricorrente, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva disconosciuto il contratto allegato, sia nella forma che nel contenuto.
1.4. La doglianza in esame, peraltro, non si correla con la ratio decidendi della pronuncia la’ dove si assume che il Tribunale avrebbe affermato che per le questioni diverse da quelle di competenza sarebbe stato esperibile il ricorso per cassazione, dato che tale affermazione, di per se’ erronea (Cass., sez. 3, 04/06/2007, n. 13019), non si rinviene nella sentenza impugnata.
2. Con il secondo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e sulla competenza ex articolo 360, n. 2, 3 e 5 c.p.c., in relazione agli articoli 10 e 14 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto e sulla competenza nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la causa fosse di valore inferiore a Euro 1.100,00 ed ha respinto l’eccezione di incompetenza per valore del Giudice di pace.
Il ricorrente evidenzia che la (OMISSIS) s.r.l., con il ricorso monitorio, aveva avanzato piu’ domande, e precisamente una relativa al presunto mancato pagamento del canone, un’altra per il pagamento delle spese bancarie e postali, un’altra ancora per un presunto indennizzo ex articolo 11.7 del contratto di licenza e l’ultima domanda, di valore indeterminato, relativa agli interessi nella misura legale dalla data della messa in mora fino al saldo; con la conseguenza che la domanda doveva intendersi proposta per un totale di Euro 5.709,23. Tale eccezione, ad avviso del ricorrente, comportava l’ammissibilita’ dell’atto di appello anche in relazione all’eccezione di incompetenza per valore e determinava la nullita’ del decreto ingiuntivo per incompetenza per valore del giudice adito.
Il motivo e’ infondato.
Il Tribunale ha rilevato, a pag. 3 della motivazione della sentenza in questa sede gravata, che la societa’ creditrice, con il ricorso monitorio, aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di Euro 709,23, oltre interessi nella misura legale dalla data di messa in mora fino al soddisfo; ha poi richiamato il principio consolidato secondo cui, ai fini della determinazione per valore in ordine alla domanda relativa a somme di denaro, come nel caso de quo, deve tenersi conto, a norma dell’articolo 10 c.p.c., non solo del debito principale, ma anche degli interessi scaduti, dovendo intendersi per tali quelli maturati ante litem, prima della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado (Cass., sez. 3, 23/01/2002, n. 738; Cass., sez. U, 11/02/1998, n. 1441), ma non di quelli moratori scaduti che non formino oggetto di apposita istanza, ne’ di quelli genericamente richiesti, percio’ da intendersi come interessi successivi alla data di notifica dell’atto giudiziale introduttivo (Cass., sez. 6 -2, 19/07/2017, n. 17860).
Cumulando la sorte agli interessi, la Corte di merito ha, del tutto correttamente, escluso che il valore della causa fosse superiore ad Euro 1.100,00 e ritenuto che l’appello fosse ammissibile nei limiti individuati dall’articolo 339, comma 3, c.p.c..
Anche sotto tale profilo, pertanto, la sentenza sfugge alle censure ad essa rivolte.
3. Con il terzo motivo, censurando la sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e sulla competenza ex articolo 360 n. 2, 3 e 5 c.p.c. in relazione agli articoli 18 c.p.c. e al Decreto Legge n. 206 del 2005, 66-bis per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto e sulla competenza, nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l’incompetenza per territorio del giudice adito per essere applicabile il Decreto Legge n. 206 del 2006, articolo 66-bis ossia il foro del consumatore, non potendo farsi riferimento al contratto che era stato tempestivamente e formalmente disconosciuto, senza che fosse stata effettuata istanza di verificazione.
3.1. Anche il terzo motivo va rigettato sotto entrambi i profili denunciati.
3.2. Va, anzitutto, esclusa la dedotta violazione del Decreto Legge n. 206 del 2006, articolo 66-bis in quanto il contratto sottoscritto da una parte nell’interesse o a nome della propria impresa individuale, che svolga un’attivita’ non incompatibile con l’oggetto del contratto stesso, puo’ ritenersi concluso per scopi professionali, sicche’ nelle relative controversie lo speciale foro del consumatore non e’ applicabile, salva prova contraria da parte del contraente interessato (Cass., sez. 6 – 3, n. 15391 del 26/07/2016).
Il Tribunale ha accertato che l’odierno ricorrente ha concluso il contratto quale titolare dell’autocarrozzeria e, quindi, per motivi strettamente attinenti alla propria attivita’ imprenditoriale e cio’ esclude che possa essere invocato il codice del consumo.
3.3. Deve pure disattendersi la tesi di parte ricorrente laddove sostiene che la competenza per territorio doveva essere individuata a norma degli articoli 18 e 20 c.p.c., risultando la decisione del Tribunale conforme all’orientamento di legittimita’, secondo cui qualora la parte, convenuta in giudizio per l’adempimento di un contratto, eccepisca l’incompetenza territoriale del giudice adito, affermando che il contratto in contestazione non si e’ concluso ovvero e’ nullo, e che, ammesso che si sia concluso, si sarebbe perfezionato e avrebbe dovuto avere esecuzione in un luogo diverso, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell’attore, attenendo al merito l’accertamento relativo all’effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullita’. Non possono al riguardo avere quindi rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti dallo stesso avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, con la conseguenza che sulla determinazione del forum contractus, con riferimento all’articolo 20 c.p.c., non puo’ influire l’eccezione del convenuto che neghi l’esistenza del contratto ovvero deduca la sua conclusione in altro luogo, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall’attore ai fini della determinazione della competenza essendo l’eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge (Cass., sez. 6 – 3, 23/05/2012, n. 8189; Cass., sez. 6-1, 18/04/2014, n. 9028).
In genere contratto concluso da un soggetto a nome e nell’interesse della propria impresa individuale e Foro del consumatore
4. Con il quarto motivo si prospetta violazione e falsa applicazione ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione agli articoli 214 e segg. c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti.
Il ricorrente ribadisce che il contratto non era utilizzabile ai fini della decisione in ragione del disconoscimento non seguito da istanza di verificazione.
5. Con il quinto motivo, il ricorrente denunzia Violazione e falsa applicazione ex articolo c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione agli articoli 116 e 213 e segg. c.p.c. nonche’ articolo 1341 c.c. per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e lamenta che i giudici del merito non hanno correttamente valutato le risultanze istruttorie.
Il quarto ed il quinto motivo, strettamente connessi, possono essere scrutinati congiuntamente e sono inammissibili, in quanto non si confrontano con la ratio decidendi della pronuncia che ha dichiarato inammissibile, stante l’inappellabilita’ della sentenza di primo grado sul punto, il terzo motivo di gravame attinente alla erronea valutazione degli elementi istruttori compiuta dal primo giudice.
6. Con il sesto motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione al Libro II, Titolo III, articolo 331 c.p.c. e articolo 335 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, il ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui il Tribunale ha evidenziato che le lagnanze mosse dall’appellante erano tre di cui due per le quali l’appello era ammissibile ed una per la quale l’appello non era ammissibile, essendo consentito soltanto il ricorso per cassazione. Sostiene che non e’ possibile proporre per una parte della sentenza ricorso per cassazione e per le altre l’appello.
La censura e’ inammissibile, in quanto, oltre ad evocare disposizioni normative non pertinenti, non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia; il Tribunale, in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 339 c.p.c., ha ritenuto che soltanto le doglianze concernenti le questioni di competenza, ossia afferenti a violazioni di norme sul procedimento, potessero essere fatte valere con l’appello e non anche quelle attinenti ad una presunta erronea valutazione degli elementi istruttori.
7. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla deve disporsi in merito alle spese del giudizio di legittimita’, in difetto di attivita’ difensiva della (OMISSIS) s.r.l., che e’ rimasta intimata.
In genere contratto concluso da un soggetto a nome e nell’interesse della propria impresa individuale e Foro del consumatore
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.
Leave a Reply