In materia di trasporto aereo internazionale e pretesa di risarcimento dei danni nei confronti della Aeroflot Russian Airlines S.p.A.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 34776.

In materia di trasporto aereo internazionale e pretesa di risarcimento dei danni nei confronti della Aeroflot Russian Airlines S.p.A.

In materia di trasporto aereo internazionale, alla pretesa di risarcimento dei danni nei confronti della Aeroflot Russian Airlines S.p.A. (società aperta di diritto russo) non sono applicabili né la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, in quanto non ancora ratificata dalla Federazione Russa, né il Regolamento CE n. 261/2004, non essendo Federazione Russa parte dell’UE, bensì la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva applicato la Convenzione di Montreal in relazione ad una domanda di risarcimento del danno da smarrimento del bagaglio nel corso di un volo aereo multi-tratta da Aktu, in Kazakistan, a Palermo, in quanto il luogo di partenza e quello di destinazione del trasporto si trovavano in due diversi Stati contraenti).

Ordinanza|| n. 34776. In materia di trasporto aereo internazionale e pretesa di risarcimento dei danni nei confronti della Aeroflot Russian Airlines S.p.A.

Integrale

Tag/parola chiave: Trasporti – Marittimi ed aerei – Trasporto aereo – Di persone e bagagli (rinvio alle norme sul trasporto marittimo) – Responsabilita’ del vettore – Ritardo o inadempimento trasporto internazionale – Compagnia aeroflot – Convenzione di montreal del 1999 e regolamento ce n. 261/04 – Applicabilità – Esclusione – Ragioni – Convenzione di varsavia del 12 ottobre 1929 – Applicabilità – Sussistenza – Fattispecie.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28881/2020 proposto da:

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonche’ contro

(OMISSIS) S.P.A.;

– intimata –

avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 3058/2020 depositata il 11/02/2020;

udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio del 25/05/2023, dal Consigliere Relatore Dott. VALLE Cristiano, osserva quanto segue.

In materia di trasporto aereo internazionale e pretesa di risarcimento dei danni nei confronti della Aeroflot Russian Airlines S.p.A.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha citato in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Roma, la compagnia aerea (OMISSIS), lamentando lo smarrimento del bagaglio da stiva nel corso di un volo aereo multi-tratta da (OMISSIS), iniziato il 14/04/2017 e con scali a (OMISSIS), nonche’ chiedendo il risarcimento dei conseguentemente subiti danni patrimoniali e non patrimoniali.

La societa’ (OMISSIS) s.p.a. (societa’ aperta di diritto russo) si e’ costituita in giudizio deducendo che l’ultima tratta del volo era stata effettuata dall’Alitalia, pure evocata in giudizio.

Il Giudice di pace ha accolto la domanda nei confronti dell’ (OMISSIS), liquidando in favore del (OMISSIS) oltre millequattrocento Euro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente e del danno non patrimoniale.

La societa’ (OMISSIS) S.p.a. ha interposto gravame e, nel ricostituito contraddittorio delle parti, il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello con sentenza n. 3058 dell’11/2/2020.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello la (OMISSIS) propone ora ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

Resiste con controricorso il (OMISSIS).

(OMISSIS) S.p.a. non ha svolto attivita’ difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della Convenzione di Montreal del 28/05/1999, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si duole che il giudice del gravame abbia ritenuto applicabile la detta Convenzione anche alla Federazione Russa, benche’ all’epoca della vicenda in argomento non l’avesse ancora ratificata.

Il motivo e’ fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Il giudice dell’appello ha affermato trovare nella specie applicazione la c.d. Convenzione di Montreal (Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999).

L’assunto e’ erroneo.

Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare (Cass. n. 10178 del 17/04/2023 (con riferimento ad evento consistito in un ritardo nel volo di rientro dalla Russia, nel gennaio dell’anno 2018, v. Cass. n. 10178 del 17/04/2023) all’ (OMISSIS) non e’ applicabile ne’ la Convenzione di Montreal del 1999 (in quanto non ratificata dalla Federazione Russa) ne’ il Regolamento CE n. 261/04, non facendo la Federazione Russa parte dell’UE, occorrendo fare viceversa applicazione della Convenzione di Varsavia del 1929, che all’articolo 19 prevede la responsabilita’ del vettore per il ritardo nel trasporto dettando un limite massimo del danno risarcibile (articolo 22) senza determinare tuttavia i criteri utili per la relativa liquidazione, rinviando a tal fine alla legge nazionale del vettore. Principio cui il Collegio intende fare anche nella specie applicazione, e che e’ stato viceversa disatteso dal giudice del gravame nell’impugnata sentenza laddove ha affermato “che nella presente controversia e’ applicabile la Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale fatta il 28 maggio 1999 dal momento che il luogo fi partenza e quello di destinazione del trasporto si trovano in due diversi Stati contraenti (Aktau si trova in Kazakistan, Stato che ha ratificato la Convenzione nell’agosto 2015, e Palermo si trova in Italia, stato che ha ratificato la Convenzione con L. n. 12 del 2004); cio’ che determina appunto l’applicabilita’ del detto strumento convenzionale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, dello stesso (sull’applicabilita’ della Convenzione di Montreal anche alla Compagnia aerea (OMISSIS) S.p.a., indipendentemente dal fatto che la Federazione Russa non l’abbia ratificata”.

All’accoglimento del 1 motivo di ricorso nei suindicati termini e limiti consegue, assorbiti gli altri motivi (con i quali la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 30 della Convenzione di Varsavia del 12/10/1929 (2 motivo); dell’articolo 22 della Convenzione di Varsavia del 12/10/1929 (3 motivo); degli articoli 1223, 1226, 2059 c.c., e dell’articolo 113 c.p.c. (4 motivo); dell’articolo 132 c.p.c. (5 motivo); dell’articolo 2697 c.c. (6 motivo)), la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza e il rinvio al Tribunale di Roma, che in diversa composizione procedera’ a nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri. Cassa in relazione l’impugnata la sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in diversa composizione.
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