Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 27 novembre 2019, n. 31033.
La massima estrapolata:
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione.
Ordinanza 27 novembre 2019, n. 31033
Data udienza 5 novembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di Sez.
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez.
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29407/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso la Dott.ssa (OMISSIS) – STUDIO COMMERCIALISTA (OMISSIS), rappresentato e difeso da se’ medesimo;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. (gia’ (OMISSIS) S.P.A. in liquidazione), (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, REGIONE CAMPANIA, (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A., COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE;
– intimati –
per correzione di errore materiale della sentenza n. 20686/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, emessa il 17/07/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/11/2019 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
RITENUTO
che, con ricorso per correzione di errore materiale ex articoli 391-bis e 287 c.p.c., l’avv. (OMISSIS) ha chiesto emendarsi la sentenza delle Sezioni Unite civili di questa Corte n. 20686 del 9 luglio 2018, per omessa distrazione delle spese in suo favore; spese liquidate in Euro 12.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie, agli esborsi in Euro 200,00 e agli accessori di legge, in favore dell’assistito Comune di Pignataro Maggiore, controricorrente nel giudizio definito con l’anzidetta sentenza;
che non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede gli intimati Comune di Pignataro Maggiore, (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, Regione Campania, (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.A.;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
CONSIDERATO
che il ricorso e’ manifestamente fondato;
che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile e’ costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali e il difensore e’ legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le altre, Cass. n. 3566/2016);
che l’avv. (OMISSIS), come risulta dal controricorso del Comune di Pignataro Maggiore nel giudizio definito dalla sentenza delle Sezioni Unite civili di questa Corte n. 20686 del 2018, ha chiesto la distrazione delle spese e delle competenze professionali, cosi’ da intendersi, chiaramente, le conclusioni ivi riportate: “Vittoria di spese ed onorario con attribuzione al sottoscritto Avvocato”;
che, del resto, la richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest’ultima puo’ ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle stesse spese (Cass. n. 8085/2006 e Cass. n. 20547/2009);
che, pertanto, la sentenza n. 20686 del 2018 va corretta, nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore del controricorrente Comune di Pignataro Maggiore devono essere distratte in favore dell’avv. (OMISSIS);
che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli articoli 287 e 391-bis c.p.c., non e’ ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013).
P.Q.M.
accoglie il ricorso e dispone che la sentenza di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 20686 del 9 luglio 2018, venga corretta, nel dispositivo, con l’aggiunta, dopo l’espressione “dette parti controricorrenti” e prima del punto, di quanto segue: con distrazione all’avv. (OMISSIS) di quelle relative al controricorrente Comune di Pignataro Maggiore”.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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