In caso di guida sotto l’effetto di alcool

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|25 gennaio 2021| n. 2878.

In caso di guida sotto l’effetto di alcool, se la vettura è di proprietà dell’indagato non si può procedere al raddoppio della sospensione della patente, ma deve disporsi la confisca del veicolo.

Sentenza|25 gennaio 2021| n. 2878

Data udienza 8 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Comportamento alla guida – Incidente stradale – Art. 186 Cds – Sospensione condizionale della pena – Confisca del veicolo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Consigliere

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere

Dott. BRUNO Mariarosar – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/12/2019 del TRIBUNALE di RAVENNA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Ravenna, con sentenza di patteggiamento emessa in data 12/12/2019, ha applicato a (OMISSIS) la pena di mesi quattro di arresto ed Euro 1.000 di ammenda per il reato di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2 lettera c), commesso in (OMISSIS).
Ha inoltre applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni tre.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, chiedendone l’annullamento limitatamente alla parte in cui e’ stata disposta la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida nella misura di anni tre.
L’esponente rappresenta, allegando documentazione a sostegno, che il veicolo condotto dall’imputato (Peugeot 207 tg. (OMISSIS)) e’ di sua proprieta’. Pertanto, il giudice non avrebbe dovuto fare luogo al raddoppio della durata della sanzione amministrativa.
Il P.G., con requisitoria scritta ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, da rideterminarsi in anni uno e mesi sei.
2. Il ricorso e’ fondato e deve essere accolto. Occorre tuttavia procedere a talune necessarie precisazioni.
In primis deve essere risolto positivamente il quesito riguardante la possibilita’ di impugnare, innanzi alla Corte di Cassazione, la sentenza di patteggiamento, pure a seguito della entrata in vigore (in data 3 agosto 2017) dell’articolo 448 c.p.p., comma 2 bis, introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”.
L’articolo 448 c.p.p., comma 2 bis, recita: “Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volonta’ dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalita’ della pena o della misura di sicurezza”.
Cio’ posto, la questione riguardante la possibilita’ di proporre ricorso per Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, in relazione all’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, e’ stata positivamente risolta dalla Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, Rv. 279349: “E’ ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., nei confronti della sentenza di “patteggiamento” con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative”).
3. Venendo al caso in esame, il giudice ha ritenuto che il veicolo appartenesse a persona estranea al reato, provvedendo al raddoppio ex articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c).
In motivazione, sul punto, si legge: “All’accertamento di responsabilita’ penale consegue la determinazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da quantificarsi in ragione del tasso alcolemico riscontrato e delle modalita’ con cui si e’ svolto il fatto nonche’ della personalita’ dell’imputato gravato da precedenti anche specifici in anni uno e mesi sei, raddoppiati a anni tre ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera C, non essendovi prova della titolarita’ del veicolo in capo al (OMISSIS)”.
Poiche’ risulta dagli atti allegati al ricorso (cfr. in particolare consultazione sistema informativo ACI) che il veicolo appartiene al ricorrente a far data dal 17/11/2017, il giudice e’ incorso nell’errore lamentato.
Deve aggiungersi che il Tribunale avrebbe dovuto disporre la confisca del veicolo. Invero, l’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c), ultimo periodo prevede: “Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, e’ sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e’ stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224 ter”. In assenza di richiesta del P.M. il provvedimento non puo’ essere adottato.
Pertanto la sentenza impugnata e’ annullata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Ravenna per le necessarie determinazioni.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e rinvia per le necessarie determinazioni al Tribunale di Ravenna.
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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