In assenza di pattuizione del termine d’adempimento

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 23 agosto 2019, n. 21647.

Massima estrapolata:

In assenza di pattuizione del termine d’adempimento, la prestazione è immediatamente esigibile e non sono indispensabili né la diffida ad adempiere né il ricorso al giudice ex art. 1183, comma 2 c.c. Nel caso in cui il giudice sarà chiamato a dirimere la controversia insorta tra le parti in conseguenza dell’inadempimento, sarà tenuto a valutare la congruità del tempo trascorso tra la pattuizione e la pretesa dell’adempimento secondo il criterio i criteri stabiliti dall’art. 1183 c.c..

Sentenza 23 agosto 2019, n. 21647

Data udienza 15 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 15499-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2248/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI, che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine, per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ebbe a convenire in giudizio avanti il Tribunale di Roma (OMISSIS) al fine di sentir pronunziare sentenza, ex articolo 2932 c.c., di trasferimento in suo favore del diritto di proprieta’ su alloggio oggetto di contratto preliminare stipulato tra le parti e non adempiuto dal promittente venditore.
Resistette l’ (OMISSIS) contestando la pretesa attorea e rilevando come fu il (OMISSIS) a non aver osservato il suo invito ad adempiere, sicche’ chiedeva in via riconvenzionale la declaratoria di risoluzione del contratto preliminare per colpa del promissario acquirente ed il ristoro del conseguente danno.
Ad esito della trattazione istruttoria il Giudice romano ebbe a rigettare tutte le domande svolte in causa ed a compensare le spese della lite.
Avverso detta sentenza il (OMISSIS) propose gravame avanti la Corte d’Appello di Roma, ed anche l’ (OMISSIS) propose impugnazione incidentale.
All’esito il Collegio romano ha rigettato l’impugnazione incidentale, mossa dall’ (OMISSIS), ed accolto il gravame mosso dal (OMISSIS) pronunciando il chiesto trasferimento del bene immobile, ex articolo 2932 c.c.
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi, illustrati anche con nota difensiva.
(OMISSIS) s’e’ costituito ritualmente con controricorso.
All’odierna udienza pubblica, sentite le conclusioni del P.G. – rigetto del ricorso – e dei difensori delle parti, questo Collegio adottava soluzione siccome illustrata nella presente sentenza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da (OMISSIS) s’appalesa fondato e va accolto con riguardo al primo mezzo d’impugnazione, mentre le altre questioni agitate nelle restanti doglianze rimangono all’esito assorbite.
Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente denunzia violazione del disposto ex articoli 1183 e 1175 c.c. in quanto il Collegio romano ebbe ad escludere l’applicabilita’ nella specie della regola quod sine termine debetur statim debetur – articolo 1183 c.c., comma 1 – ritenendo invece applicabile la norma in comma 2 citato articolo in considerazione della circostanza che, espressamente, in contratto era dato atto che l’acquirente avrebbe pagato il prezzo ad esito della concessione di mutuo bancario.
Un tanto secondo parte ricorrente e’ contrario alla regola ex articolo 1175 c.c. sulla buona fede poiche’ l’obbligo di stipula del definitivo assunto con il preliminare appare obbligazione naturalmente soggetta al solo articolo 1183 c.c., comma 1.
La censura sviluppata coglie nel segno.
Difatti in assenza di termine concordato tra le parti per l’adempimento dell’obbligazione – nella specie la stipula del negozio definitivo – assunta con il contratto trova applicazione la disciplina ex articolo 1183 c.c., comma 1, sicche’ l’adempimento e’ dovuto immediatamente.
La Corte capitolina ha rilevato l’inapplicabilita’ della diffida ex articolo 1454 c.c., con fissazione di un termine entro cui adempiere e conseguente risoluzione per il mancato adempimento, rimessa dall’ (OMISSIS) poiche’ le parti non avevano stabilito termine per l’adempimento, non era stato richiesto e fissato dal Giudice il termine ex articolo 1183 c.c., comma 2, era escluso, proprio dalle pattuizioni di contratto – pagamento dell’assai rilevante saldo prezzo con accensione di mutuo -, che fosse stato concordato tra le parti l’immediato adempimento delle prestazioni previste dal patto.
Un tanto, pero’, non consentiva di ritenere priva dell’effetto giuridico proprio la diffida ad adempiere formulata dall’ (OMISSIS) qualificandola siccome mero invito a concordare un termine, non accolto dalla contro parte, siccome opinato dal Collegio romano.
Difatti dall’insegnamento di questo Supremo Collegio – Cass. n 2700/1956, Cass. sez. 3 n 19414/10, Cass. sez. 3 n 15796/09 -, si ricava la consolidata regola iuris che in assenza di pattuito termine d’adempimento la prestazione e’ immediatamente esigibile e per esigerla non sono indispensabili ne’ la diffida ad adempiere ne’ il ricorso al Giudice ex articolo 1183 c.c., comma 2, poiche’ ben potra’ il Giudice, chiamato a dirimere la controversia insorta tra le parti in conseguenza dell’inadempimento,apprezzare ex post la congruita’ del tempo scorso tra la pattuizione e la pretesa d’adempimento.
Apprezzamento – Cass. n 1588/72 – da effettuare alla luce del criterio direttivo ex articolo 1183 c.c., comma 2, ossia il tempo scorso deve esser oggettivamente congruo rispetto ai parametri fattuali indicati nella citata norma applicati nello specifico rapporto pattizio.
La Corte capitolina non s’e’ attenuta a detta regola iuris poiche’ ha erroneamente ritenuto che in assenza di termine concordato ed in presenza di situazione fattuale, sussumibile in uno dei criteri previsti nell’articolo 1183 c.c., comma 2 fosse necessario, previamente, procedere al ricorso al Giudice per la fissazione del termine ad adempiere per potersi configurare situazione di inadempienza del debitore.
Come visto, invece, cio’ che ha esclusivo rilievo e’ la congruita’ del tempo scorso tra la pattuizione senza apposizione di termine concordato e la pretesa d’adempimento, situazione apprezzabile ex post dal Giudice del contenzioso, poiche’ lo scorrere di detto adeguato lasso temporale configura, ex se, situazione d’inadempimento.
Dunque la diffida ad adempiere rimessa dall’ (OMISSIS) sviluppera’ gli effetti previsti dall’articolo 1454 c.c. una volta che il Giudice del merito di questa controversia riterra’ congruo, in base ad uno dei criteri ex articolo 1183 c.c., comma 2, il su ricordato lasso temporale scorso nel rapporto contrattuale oggetto di causa.
Quindi il Collegio capitolino in forza delle emergenze di fatto provate in causa aveva l’onere d’apprezzare la congruita’ del tempo scorso, tra la stipula del preliminare senza la fissazione di apposito termine per l’adempimento e la data della diffida adempiere.
A tele regola altra sezione della Corte d’Appello di Roma s’atterra’ nel nuovo esame della questione a seguito della cassazione della sentenza impugnata.
Le altre censure mosse dall’ (OMISSIS) ossia la violazione delle regole circa l’interpretazione dei contratti poiche’ la Corte territoriale ha opinato che le parti, con relazione al pagamento del prezzo avessero fatto riferimento a mutuo da “contrarre” mentre letteralmente era scritto “contratto” ossia termine linguistico che lumeggiava come detto mutuo era stato gia’ stipulato, e la violazione del disposto ex ad 1454 c.c., poiche’ il Collegio romano non ha considerato che la diffida ad adempiere poteva anche riferirsi all’obbligo dell’acquirente di definire la pratica bancaria di concessione del mutuo, stante il termine congruo assegnato, sono da considerare assorbite poiche’ questioni da esaminare nel corso della nuova valutazione del merito rimessa al Giudice di rinvio,che anche provvedera’ a regolare le spese di questa lite di legittimita’, ex articolo 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, che anche provvedera’ sulle spese di questo giudizio di legittimita’.

 

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