Imprenditore ed ausiliari e rappresentanti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 luglio 2021| n. 19247.

Imprenditore ed ausiliari e rappresentanti.

Quando l’imprenditore si avvale per la propria attività di un apparato organizzato di mezzi e di personale, anche l’ausiliare subordinato, come il direttore degli acquisti, cui sia affidata nell’ambito dell’impresa la conclusione di affari per l’imprenditore stesso, con implicita “contemplatio domini”, impegna la responsabilità dell’impresa per gli atti che rientrino nell’esercizio delle sue funzioni. Ne consegue che il terzo contraente può ritenere concluso nel nome e nell’interesse del titolare dell’impresa il negozio stipulato dall’ausiliare a prescindere dal conferimento della rappresentanza, salve le limitazioni contenute nell’atto di conferimento dell’incarico, opponibile ai terzi ai sensi degli artt. 2206, 2207 e 2209 cod. civ.

Ordinanza|7 luglio 2021| n. 19247. Imprenditore ed ausiliari e rappresentanti

Data udienza 12 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Impresa – Imprenditore – Ausiliari e rappresentanti – Possibilità di concludere affari per l’imprenditore con implicita contemplatio domini – Condizioni – Conseguente responsabilità dell’impresa – Affidamento del terzo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19050/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., – (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
e contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 13/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/01/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Imprenditore ed ausiliari e rappresentanti

FATTI DI CAUSA

1. Il Presidente del Tribunale di Cagliari, con ordinanza pubblicata il 13 febbraio 2016, ha rigettato l’opposizione Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2001, ex articolo 170 (T.U.S.G.) proposta da (OMISSIS) s.p.a. – (OMISSIS) avverso i provvedimenti del Tribunale di Cagliari in data 17 giugno 2015 e 10 luglio 2015, e nei confronti del Ministero della giustizia.
1.1. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di liquidazione di compensi per l’attivita’ di custodia di merce sottoposta a sequestro giudiziario sul rilievo che si era trattato di affidamenti in custodia gratuita, come risultava dai verbali di affidamento.
2. Il giudice dell’opposizione ha confermato la decisione, essendo rimasta sfornita di prova la tesi della societa’ ricorrente, secondo cui il responsabile del magazzino di temporanea custodia che aveva accettato la merce in custodia gratuita non era fornito dei potere di impegnare la societa’.
Era emerso, al contrario, che in data 9 giugno 2003 la (OMISSIS) aveva comunicato ufficialmente alla Direzione Circoscrizionale Doganale di Cagliari i nominativi dei responsabili del magazzino, senza evidenziare limitazioni dei poteri di gestione.
Per altro verso, neppure poteva ritenersi che l’accettazione di custodia giudiziaria gratuita costituisse atto eccedente l’ordinaria amministrazione, tenuto conto del contesto di riferimento (specificita’ della prestazione richiesta, del suo oggetto, del soggetto richiedente, del numero e della frequenza dei detti affidamenti).
3. (OMISSIS) s.p.a. – (OMISSIS) ricorre per la cassazione del provvedimento, sulla base di cinque motivi.
Non ha svolto difese in questa sede il Ministero della giustizia.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, che denuncia violazione dell’articolo 2210 c.c., comma 1, si assume l’erroneita’ dell’affermazione secondo cui non esisteva tra la societa’ ed il dipendente (OMISSIS) un rapporto di mandato ne’ una procura.
2. Con il secondo motivo, che denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 2203, 2209, 2697 c.c. e articolo 115 c.p.c., si lamenta che, in assenza di prova, il giudice dell’opposizione aveva ritenuto che il dipendente (OMISSIS) fosse stato preposto al magazzino, in qualita’ di institore o procuratore.
3. Con il terzo motivo, che denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., articoli 2697, 1767, 2210 c.c., articoli 58 e 59 TUSG, la parte ricorrente contesta che l’accettazione di depositi a titolo gratuito costituisca attivita’ non eccedente l’ordinaria amministrazione.
4. Con il quarto motivo, che denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 2210 e 2697 c.c., la parte ricorrente contesta che i limiti al potere rappresentativo conferito al dipendente-commesso non fossero opponibili ai terzi in assenza di espressa comunicazione. Al contrario, ai sensi dell’articolo 2210, comma 2, ad dover essere esternati sono i poteri “eccedenti” attribuiti al commesso.
5. Con il quinto motivo e’ denunciato, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, e si contesta che non vi era la prova di una precedente accettazione di merce in custodia giudiziale gratuita da parte dell’amministratore delegato della societa’, in quanto il verbale del 29 dicembre 2005 al quale aveva fatto riferimento il Ministero della giustizia non era stato rinvenuto tra gli atti prodotti in giudizio.
6. I primi quattro motivi, da esaminare congiuntamente per l’evidente connessione, sono infondati.
6.1. Il giudice dell’opposizione, all’esito dell’esame delle elementi acquisiti e valutato il contesto di riferimento, ha rilevato che era provato che la societa’ si fosse avvalsa del dipendente (OMISSIS) affidandogli la responsabilita’ del magazzino, senza limitazioni, ed ha concluso che cio’ comportava che i contratti stipulati di volta in volta con la Pubblica amministrazione – che aveva proceduto per lungo tempo ad affidare in custodia merci sottoposte a sequestro penale – impegnavano direttamente la societa’.
La decisione, che nella parte in cui contiene apprezzamenti in fatto non e’ sindacabile in sede di legittimita’, risulta conforme al principio piu’ volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui quando l’imprenditore si avvale per la propria attivita’ di un apparato organizzato di mezzi e di personale, anche l’ausiliare subordinato, come il direttore degli acquisti, cui sia affidata nell’ambito dell’impresa la conclusione di affari per l’imprenditore stesso, con implicita contemplatio domini”, impegna la responsabilita’ dell’impresa per gli atti che rientrino nell’esercizio delle sue funzioni, con la conseguenza che il terzo contraente puo’ ritenere concluso nel nome e nell’interesse del titolare dell’impresa il negozio stipulato dall’ausiliare a prescindere dal conferimento della rappresentanza, salve le limitazioni contenute nell’atto di conferimento dell’incarico, opponibile ai terzi ai sensi degli articoli 2206, 2207 e 2209 c.c. (ex plurimis, Cass. 13/06/2014, n. 13539; Cass. 18/10/1991, n. 11039).
7. Il quinto motivo di ricorso e’ inammissibile.
Come riferisce la stessa parte ricorrente, il giudice dell’opposizione ha dato atto che il verbale in data 29 dicembre 2005 richiamato dal resistente Ministero non era presente tra i documenti prodotti, con la conseguenza che l’argomento difensivo prospettato dal Ministero con riferimento al suddetto verbale era rimasto sfornito di prova.
Il fatto allegato dal Ministero ma non provato non ha avuto alcuna incidenza sulla decisione qui impugnata, sicche’ in assenza di pregiudizio per la parte odierna ricorrente il motivo difetta di interesse (ex plurimis, Cass. 25/06/2020, n. 12678).
8. Il ricorso e’ rigettato senza pronuncia sulle spese, in assenza di attivita’ difensiva dell’Amministrazione rimasta intimata.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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