Impegno del fideiussore di garantire senza limiti di durata l’adempimento dell’obbligazione principale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 33860.

Impegno del fideiussore di garantire senza limiti di durata l’adempimento dell’obbligazione principale

In tema di fideiussione, la limitazione di responsabilità fissata dall’art. 1957 cod. civ. può essere implicitamente derogata attraverso l’impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l’adempimento dell’obbligazione principale, impegno che può desumersi dall’interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale

Ordinanza|| n. 33860. Impegno del fideiussore di garantire senza limiti di durata l’adempimento dell’obbligazione principale

Data udienza  20 ottobre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Appalto – Subappalto – Lettera di patronage – Garanzia – Qualificazione come fideiussione – Responsabilità ex art. 1957 c.c. – Deroga – Impegno assunto dal fideiussore di garantire l’adempimento dell’obbligazione principale – Interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere

Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18114/2020 R.G. proposto da:

(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS));

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO n. 39/2020 depositata il 07/03/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere PAOLO PORRECA.

Impegno del fideiussore di garantire senza limiti di durata l’adempimento dell’obbligazione principale

RILEVATO

Che:

(OMISSIS) s.p.a. ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 39 del 2020 della Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, esponendo che:

– alla (OMISSIS) s.r.l. era stata commissionata dalla Provincia di Viterbo la costruzione di un impianto di compostaggio e produzione di biogas ed energia elettrica;

– (OMISSIS) aveva poi affidato in appalto a (OMISSIS) s.p.a. i lavori, e quest’ultima societa’ aveva stipulato un contratto di subappalto al medesimo fine con la deducente;

– (OMISSIS) aveva rilasciato una lettera di “patronage” a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni di (OMISSIS) nei confronti della deducente;

– la deducente aveva quindi ottenuto due decreti ingiuntivi nei confronti di (OMISSIS) per il pagamento di somme di denaro in ragione del titolo in parola;

– le correlate e riunite opposizioni erano state definite dal Tribunale ricalcolando i minori importi ritenuti dovuti e in particolare osservando, per quanto qui ancora di utilita’, che:

– la lettera di “patronage” andava qualificata come fideiussione, con clausola di “solve et repete”, in deroga all’articolo 1945 c.c., e dunque impossibilita’ per la garante di opporre alla creditrice le eccezioni spettanti al debitore principale nei confronti di quella;

– era da rigettare l’eccezione d’indeterminatezza della garanzia, ex articolo 1938 c.c., per omessa indicazione dell’importo massimo garantito, stante la determinabilita’ dell’obbligazione nata da un preesistente rapporto di subappalto;

– era da rigettare l’eccezione di decadenza ex articolo 1957 c.c., non invocabile per la clausola “solve et repete”;

– era da rigettare l’eccezione di liberazione del garante ex articolo 1956 c.c., per insussistenza della presupposta concessione di ulteriore credito, atteso che l’intervenuto accordo integrativo stipulato tra la deducente e la (OMISSIS) aveva per oggetto una semplice rimodulazione delle prestazioni e delle relative condizioni di pagamento;

– la Corte territoriale aveva riformato parzialmente la decisione osservando in specie che:

– la fideiussione era stata rilasciata per una obbligazione in realta’ futura, perche’ esistente e definita non alla firma del contratto bensi’ con l’esecuzione dell’opera;

– la lettera di “patronage”, d’altro canto, aveva fatto esplicito rimando al subappalto, in cui era previsto un corrispettivo a corpo, e questo aveva reso comunque determinabile l’obbligazione medesima;

– il giudice di prime cure aveva correttamente e senza impugnazione qualificato la garanzia come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia, e la prevista “rinuncia a far valere qualsivoglia eccezione” come clausola “solve et repete” ex articolo 1462 c.c., senza che, pertanto, vi fosse incompatibilita’ con la liberazione dalla garanzia medesima nell’ipotesi ex articolo 1957 c.c., posto che quella poteva riferirsi a fattispecie connotate da un maggiore o minore vincolo di accessorieta’, mantenendo la funzione di protezione del garante dalla totale inerzia del garantito;

– nel caso, non era stata espressamente pattuita la rinuncia al beneficio regolato dall’articolo 1957 c.c., non potendosi ritenere a tal fine sufficiente l’espressione dell’impegno ad “adempiere in ogni momento alle obbligazioni tutte”, stante la sua genericita’;

– pur avendo l’articolo 28 della scrittura di subappalto previsto il rilascio, entro trenta giorni, di una lettera di “patronage” secondo il testo allegato al contratto, con garanzia che avrebbe dovuto restare “valida ed efficace sino al pagamento integrale dell’importo” dovuto, integrando una deroga implicita all’articolo 1957 c.c., il testo infine allegato al negozio principale, pertanto conosciuto o conoscibile, non aveva riportato l’inciso, ma solo quello, prima richiamato, con la locuzione “in ogni momento”, fermo rimanendo che (OMISSIS) non era stata parte dell’accordo di tra (OMISSIS) e la deducente;

– la deducente aveva inviato due raccomandate con cui aveva segnalato a (OMISSIS) il mancato pagamento delle fatture successive alla prima, correlate al raggiungimento dei primi stadi di lavorazione, definiti “pietre miliari”, e solo successivamente aveva esercitato una tutela giudiziaria con un ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di (OMISSIS) depositato nell’ottobre 2016, con cui aveva previamente perfezionato un accordo integrativo, con termini di pagamento dilazionati, cui (OMISSIS) era rimasta estranea, dovendosi ritenere irrilevante la firma ivi apposta, senza specifiche, da parte del legale rappresentante della s.p.a. (OMISSIS), definita socio di maggioranza della committente;

– era quindi intervenuta decadenza ex articolo 1957 c.c., rispetto alle fatture scadute nel 2015;

– era da respingere l’eccezione di liberazione del fideiussore ex articolo 1956 c.c., per avere la deducente accordato la suddetta dilazione dei pagamenti a (OMISSIS), senza la previa autorizzazione del garante, posto che quest’ultimo era risultato essere a conoscenza del peggioramento dell’esposizione della societa’ debitrice, e aver caldeggiato l’accordo modificativo in chiave transattiva, per il suo interesse a veder ultimato e consegnato un lavoro gia’ ritenuto sostanzialmente completato, tranne marginali opere conclusive, per non risultare inadempiente con l’ente pubblico, sicche’, posto che la “ratio” della discussa norma era quella di non esporre il fideiussore a imprevedibili dilatazioni del rischio assunto, nel caso la previa autorizzazione non era stata necessaria;

resiste con controricorso (OMISSIS) s.r.l., incorporante per fusione (OMISSIS) s.r.l.;

le parti hanno depositato memorie.

Impegno del fideiussore di garantire senza limiti di durata l’adempimento dell’obbligazione principale

RILEVATO

Che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 324 c.p.c., articoli 1462, 1957 e 2909 c.c., poiche’ la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente un giudicato interno sulla qualificazione del negozio quale fideiussione e non contratto autonomo di garanzia, con conseguente affermazione dell’applicabilita’ dell’articolo 1957 c.c., atteso che il suddetto vincolo non poteva essersi formato sulla mera qualificazione giuridica in parola, e posto che la correlata qualifica della clausola di “rinuncia a qualsivoglia eccezione” come mero “solve et repete” non era mai stata condivisa dalla deducente, che sul punto aveva riproposto le medesime difese svolte in prime cure;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e ss. e 1957 c.c., poiche’ la Corte di appello avrebbe errato interpretando la menzionata clausola di rinuncia solo alla luce del testo della lettera di “patronage”, invece che tenendo conto delle complessive fonti contrattuali e, dunque, anche del richiamato negozio di subappalto, da cui emergeva, a detta dello stesso giudice di seconde cure, una deroga al beneficio di liberazione in esame, riportandosi altresi’ la dicitura per cui la garanzia sarebbe restata valida ed efficace fino all’integrale pagamento dell’importo del contratto principale;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1957 c.c., articolo 1665 c.c., u.c., articolo 1666 c.c., comma 2, e l’apparenza o insanabile contraddittorieta’ motivazionale, poiche’ la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il diritto al corrispettivo dell’appaltatore, come pure da specifiche pattuizioni di cui era stato omesso l’esame, non era nato alla scadenza delle fatture per i semplici acconti, che non avevano potuto assumere valenza autonoma, mentre sarebbe maturato solo con l’accettazione dell’opera da parte del committente, sicche’ solamente da quel momento avrebbe potuto considerarsi decorrere il termine per il beneficio di liberazione, risultando cosi’ tempestiva l’iniziativa giudiziale dell’ottobre 2016;

con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1956 e 1957 c.c., poiche’ la Corte di appello avrebbe errato, e motivato in modo irresolubilmente contraddittorio, da una parte affermando che non era stata necessaria la previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 1956 c.c., dall’altro escludendo che il sostegno del garante all’accordo di dilazione avesse comportato univocamente la rinuncia al beneficio di liberazione per difetto sopravvenuto dell’interesse alla tempestiva proposizione d’istanze di recupero giudiziale del credito;

con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e articoli 1957 e 1944 c.c., poiche’ la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l’eccezione di decadenza del creditore dalla garanzia ovvero di estinzione di questa non era stata formulata per tempo dalla controparte, come osservato nella memoria conclusionale di prime cure, e nuovamente allegato nella comparsa di costituzione in appello mediante il richiamo alle deduzioni in parola, fermo restando che la solidarieta’ dell’obbligazione del garante rendeva sufficiente l’iniziativa nei confronti del garante.

Considerato che:

il primo motivo di ricorso e’ infondato;

dev’essere infatti rammentato che il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data all’azione dal giudice, e quindi a maggior ragione sulla qualificazione di atti e fatti, “quando tale qualificazione abbia condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di impugnarla in appello” (Cass., 12/06/2023, n. 16603, pag. 20; la stessa pronuncia richiamata da parte ricorrente sul punto, Cass., 21/06/2018, n. 16329, pag. 8, aveva riguardo alla qualificazione dell’azione);

al contempo, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, quando s’intenda censurare l’interpretazione data dal giudice di merito a un contratto, si ha l’onere di specificare i canoni che in concreto si assuma essere stati violati, e in particolare il punto e il modo in cui il giudicante si sia dagli stessi discostato, non potendo inoltre le censure risolversi, in sede di legittimita’, nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiche’ quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicche’, quando di un accordo negoziale sono possibili due o piu’ interpretazioni, non e’ consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi davanti a questa Corte del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass., 28/11/2017, n. 28319, e succ. conf.);

pertanto, quando l’interpretazione del patto data dal giudice di merito e’ una di quelle plausibili, la contrapposizione a questa di altra parimenti tale si risolve in una specifica richiesta di un diverso sindacato di merito, estraneo, infine, in questa misura, al giudizio di legittimita’;

se ne puo’ ulteriormente desumere che quando il giudice di merito di prime cure ha ricostruito la volonta’ delle parti di un contratto in un certo modo e ha per questo dato una specifica veste giuridica all’accordo, qualora s’intenda chiederne una revisione al giudice di merito di seconde cure, necessaria alle differenti conclusioni da trarre in ordine alla portata delle clausole che compongono quello, e’ necessario impugnare specificatamente la prima statuizione, salve poi le successive e piu’ limitate censure suscettibili di essere svolte sul punto davanti a questa Corte;

il giudicato interno si forma, dunque, proprio perche’ la qualificazione condiziona “l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito” (Cass., n. 16603 del 2023, cit.), in particolare nell’ermeneutica negoziale, i cui appositi canoni legali hanno per oggetto il metodo ricostruttivo della complessiva volonta’ manifestata in fatto dalle parti;

nel caso, l’affermazione dell’accessorieta’ o meno della garanzia e’ un presupposto indispensabile, perche’ necessario e potenzialmente dirimente, del giudizio sull’applicabilita’ o meno, al negozio stesso, del beneficio di cui all’articolo 1957 c.c., oggetto di controversia, dal che la formazione progressiva del giudicato al riguardo in caso di statuizione espressa e omessa impugnazione;

questa Corte ha sul punto precisato che il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l’assenza di accessorieta’ dell’obbligazione del garante rispetto a quella dell’ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensi’ a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore; ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilita’ a tale contratto del disposto dell’articolo 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purche’ compatibile con le restanti clausole contrattuali (Cass., 28/3/2017, n. 7883);

il quinto motivo, da esaminare prioritariamente rispetto ai restanti per ragioni logiche, e’ infondato;

come riportato in ricorso (a pag. 6), riferendo il contenuto della sentenza di seconde cure, e pertanto nella cornice di ammissibilita’ ovvero specificita’ di cui all’articolo 366 c.p.c., nn. 3 e 6, (cfr., Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469), il Tribunale aveva espressamente ritenuto utilmente proposta l’eccezione ex articolo 1957 c.c., senza (che vengano invece riferite ritenute) limitazioni di sorta quanto a uno solo dei due giudizi di originaria opposizione a decreto ingiuntivo;

cio’ posto, come pure eccepito in controricorso (a pag. 20), la parte oggi ricorrente avrebbe dovuto proporre appello incidentale condizionato al riguardo, neppure potendo limitarsi a richiamare in appello, nella comparsa di costituzione, la deduzione svolta davanti al giudice di prime cure solo nelle memorie illustrative finali;

infatti, la sussistenza di una statuizione del giudice di prime cure, implicitamente quanto univocamente estesa a tutte le pretese (cfr. pag. 6 del ricorso, secondo capoverso), imponeva l’argomentata censura incidentale non essendo sufficiente, percio’, la riferita mera riproposizione ex articolo 346 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. U., 12/05/2017, n. 11799, punto 9.3.3.1);

va poi precisato che le iniziative richieste dall’articolo 1957, c.c. sono, testualmente, quelle nei confronti del debitore principale (distintamente individuato rispetto al “fideiussore” stesso nel tessuto letterale del precetto), essendo nella logica normativa escludere un incremento dell’esposizione del garante per inerzia nei confronti quindi del garantito (arg. ex Cass., 26/05/2020, n. 9862); il secondo motivo e’ fondato;

in tema di fideiussione, non e’ revocato in dubbio che la limitazione di responsabilita’ fissata dall’articolo 1957 c.c. possa essere implicitamente derogata attraverso l’impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l’adempimento dell’obbligazione principale, impegno che puo’ desumersi dall’interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale (Cass., 03/12/2019, n. 31569, Cass., 11/06/2012, n. 9455);

in altre parole, una sostenibile interpretazione della clausola, la quale non si limiti alla singola letteralita’ (articolo 1362 c.c.), non puo’ prescindere dal negozio principale, in piena coerenza con la sopra richiamata accessorieta’, sicche’ l’atomismo fatto proprio dalla Corte territoriale si palesa illegittimo e del resto in contrasto evidente con lo stesso richiamo del contratto di subappalto manifestato dalle parti, quale accertato e sottolineato in specie per affermare la determinabilita’ dell’obbligazione qualificata futura, a mente dell’articolo 1938 c.c., nello scrutinio del primo motivo di appello;

ed e’ la stessa Corte territoriale ad affermare (a pag. 25 della sentenza gravata) che la previsione, di cui all’articolo 28 del contratto di subappalto, secondo cui la garanzia doveva “restare valida ed efficace fino al pagamento integrale dell’importo del contratto”, integrava la deroga implicita all’articolo 1957 c.c.;

il terzo e quarto motivo sono logicamente assorbiti;

spese al giudice del rinvio.

Impegno del fideiussore di garantire senza limiti di durata l’adempimento dell’obbligazione principale

P.Q.M.

rigetta il primo e quinto motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbiti il terzo e il quarto, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Trento perche’, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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