Recesso di un socio da una società in nome collettivo composta da due soli soci

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 33770.

Recesso di un socio da una società in nome collettivo composta da due soli soci

Nel caso di recesso di un socio da una società in nome collettivo composta da due soli soci, qualora quello superstite non abbia ricostituito la pluralità della compagine sociale decidendo al contempo di continuare l’attività aziendale come impresa individuale – così determinandosi lo scioglimento della società, a norma dell’art. 2272, n. 4, cod. civ. –, non si realizza una trasformazione societaria ai sensi dell’art. 2498 cod. civ., ma solo una successione tra soggetti distinti, ossia tra colui che conferisce l’azienda (la società di persone in liquidazione) e la persona fisica che ne è beneficiaria (il socio superstite)

Ordinanza|| n. 33770. Recesso di un socio da una società in nome collettivo composta da due soli soci

Data udienza  14 novembre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Società di persone – Società in nome collettivo – Recesso del socio – Unico socio superstite – Mancata ricostituzione della pluralità dei soci – Continuazione dell’attività aziendale da parte del socio superstite come impresa individuale – Trasformazione societaria ex art. 2498 c.c. – Esclusione – Successione tra soggetti distinti – Sussistenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente

Dott. CAVALLINO Linalisa – Consigliere

Dott. ROLFI Federico Vincenzo Amedeo – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22225/2020 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), nello studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 450/2020 della CORTE DI APPELLO di ANCONA, depositata il 13/05/2020;

udita la relazione della causa svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Oliva.

Recesso di un socio da una società in nome collettivo composta da due soli soci

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato (OMISSIS) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 453/2009, emesso dal Tribunale di Fermo, sezione distaccata di Sant’Elpidio a Mare, in virtu’ del quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 5.423,00 a favore di (OMISSIS), titolare dell’omonima ditta individuale, a titolo di saldo del corrispettivo per l’esecuzione di alcuni lavori edili. L’opponente lamentava in particolare che l’opera era inficiata da gravi vizi ed invocava, in via riconvenzionale, la condanna dell’opposto al risarcimento del correlato danno.

Nella resistenza dell’opposto il Tribunale, con sentenza n. 764/2014, accoglieva l’opposizione revocando il decreto e compensando le spese.

Con la sentenza impugnata, n. 450/2020, la Corte di Appello di Ancona riformava la decisione di prime cure e condannava l’opponente al pagamento, in favore di (OMISSIS), della somma di Euro 5.423 oltre accessori e spese, rigettando la domanda riconvenzionale proposta dal (OMISSIS).

Quest’ultimo propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia, affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso (OMISSIS).

In prossimita’ dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.

Recesso di un socio da una società in nome collettivo composta da due soli soci

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo e la violazione dell’articolo 2312 c.c., articoli 75, 81 e 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perche’ la Corte di Appello avrebbe omesso di rilevare la carenza di legittimazione attiva di (OMISSIS) ad esercitare la pretesa creditoria oggetto di causa. Ad avviso del ricorrente, poiche’ il contratto di appalto era stato concluso con la (OMISSIS), che poi era stata cancellata dal registro imprese a seguito della mancata ricomposizione della pluralita’ dei soci, (OMISSIS) non era legittimato ad agire in proprio per il pagamento del credito residuo.

La censura e’ infondata.

Dalla stessa prospettazione del ricorrente risulta che il contratto di appalto era stato concluso dalla societa’ (OMISSIS) Snc (OMISSIS); che quest’ultima era stata cancellata dal registro imprese in data (OMISSIS); che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla (OMISSIS) in data 14.9.2009. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge altresi’ che l’attivita’ della disciolta societa’ in nome collettivo “… a seguito del recesso del socio (OMISSIS), avvenuto in data (OMISSIS), fu proseguita per ulteriori sei mesi attraverso il socio superstite (OMISSIS) e successivamente, non essendosi ricostituita la compagine sociale e procedutosi alla cancellazione della societa’ dal registro imprese senza messa in liquidazione con conseguente relativa estinzione, da (OMISSIS) quale titolare dell’omonima (OMISSIS). La successione della societa’ alla ditta individuale senza soluzione di continuita’ e’ attestata, oltre che dalla dichiarazione presentata alla Agenzia delle Entrate, contenente nel quadro E l’opzione relativa a “modificazioni di societa’ in ditta individuale”, dal mantenimento da parte di quest’ultima della medesima partita iva della cessata societa’, dalle medesime scritture contabili e dagli stessi beni strumentali, nonche’ dalla significativa circostanza dell’essere rimasti invariati la natura dell’attivita’ prestata, i soggetti coinvolti (unico socio della s.n.c.) e la sede sociale” (cfr. pag. 6 della sentenza).

Sussiste la legittimazione ad agire del socio superstite per l’esercizio del credito della societa’ in nome collettivo estintasi, e dunque cancellata dal registro imprese, per mancata ricomposizione della pluralita’ dei soci nel termine di sei mesi previsto dall’articolo 2272 c.c., n. 4, dovendosi ribadire, sul punto, il principio secondo cui “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della societa’, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla societa’ estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtu’ del quale: a) l’obbligazione della societa’ non si estingue, cio’ che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della societa’ estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarita’ o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorche’ azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attivita’ ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la societa’ vi abbia rinunciato, a favore di una piu’ rapida conclusione del procedimento estintivo” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 6070 del 12/03/2013, Rv. 625323; conf. Cass. Sez. U., Sentenza n. 6071 del 12/03/2013, Rv. 625326). Il principio e’ stato successivamente ribadito anche nel caso in cui La societa’ sia dichiarata estinta nella pendenza di un giudizio: in tale ipotesi, infatti, si e’ affermato che “L’estinzione di una societa’ conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l’estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volonta’ di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9464 del 22/05/2020, Rv. 657639, con la quale questa Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto dovute agli ex soci di una societa’ di capitali, estintasi nel corso della causa, le somme inizialmente pretese dalla medesima; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25974 del 24/12/2015, Rv. 638288).

Va infine evidenziato che lo scioglimento della societa’ di persone per mancanza del requisito della pluralita’ dei soci e la continuazione dell’attivita’ aziendale da parte del socio superstite da’ luogo ad un fenomeno di successione del socio rimasto nel patrimonio della societa’, nel cui ambito rientrano i crediti che, come nel caso di specie, risultano iscritti nei libri contabili della societa’ (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Sul punto, va data continuita’ al principio per cui “Nel caso di recesso di un socio da una societa’ in nome collettivo composta da due soli soci, qualora quello superstite non abbia ricostituito la pluralita’ della compagine sociale decidendo al contempo di continuare l’attivita’ aziendale come impresa individuale – cosi’ determinandosi lo scioglimento della societa’, a norma dell’articolo 2272 c.c., n. 4 – non si realizza una trasformazione societaria a norma dell’articolo 2498 c.c., ma solo una successione tra soggetti distinti, ossia tra colui che conferisce l’azienda (la societa’ di persone in liquidazione) e la persona fisica che ne e’ beneficiaria (il socio superstite)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 496 del 14/01/2015, Rv. 634154).

Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia l’omesso esame di fatto decisivo e la violazione dell’articolo 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perche’ la Corte di Appello non avrebbe rilevato che il credito, in quanto contestato, costituiva una mera pretesa e, come tale, non era suscettibile di essere trasferito al socio superstite.

La censura e’ infondata.

Ne’ la sentenza impugnata, ne’ i motivi di ricorso, evidenziano che il committente (OMISSIS) abbia mai contestato l’esistenza del rapporto contrattuale oggetto di causa e l’esecuzione dei lavori in esso previsti. Lo stesso, infatti, ha fatto valere, come causa di esclusione della propria debenza, l’esistenza di vizi nell’opera eseguita dall’appaltatore. La pretesa creditoria di quest’ultimo, dunque, pur non certa nel suo ammontare, non poteva essere degradata a mera pretesa, a fronte di una contestazione limitata sostanzialmente al quantum, e non anche all’an, del debito, e considerato comunque che, come gia’ visto in relazione allo scrutinio del primo motivo di ricorso, il credito dell’appaltatore risultava regolarmente iscritto nei libri contabili della societa’ originariamente incaricata di eseguire le opere di cui e’ causa.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2312 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la Corte di Appello avrebbe dovuto rilevare che il credito non era suscettibile di essere azionato in sede monitoria e che la successione nello stesso del socio superstite della societa’ in nome collettivo estinta non poteva operare, in assenza di una causa pendente al momento dell’estinzione dell’originario soggetto creditore.

La censura e’ inammissibile, in quanto alla dedotta non azionabilita’ del credito in sede monitoria, poiche’ l’opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel corso del quale il creditore e’ comunque tenuto a fornire la prova del proprio credito. Di conseguenza, non riveste alcuna rilevanza il fatto che il decreto sia stato emesso in carenza dei presupposti previsti dalla legge, ne’ l’opponente ha alcun interesse concreto alla deduzione del relativo vizio, proprio in considerazione della plena cognitio che caratterizza la fase di opposizione da lui stesso introdotta.

E’ invece infondata nella parte in cui il ricorrente asserisce che la successione nel credito opererebbe soltanto nella pendenza di una causa: il presupposto della successione, infatti, non e’ l’esistenza di un giudizio in corso, ma la dimostrazione che, in concreto, l’attivita’ aziendale sia stata proseguita, e dunque i lavori portati a termine, dal socio superstite. Nella specie, la Corte di Appello ha ritenuto conseguita la prova della continuita’ aziendale tra la disciolta societa’ in nome collettivo e la ditta individuale del (OMISSIS), e dunque la vicenda successoria si e’ configurata. Il ricorrente attinge dunque la valutazione che il giudice di merito ha svolto in punto di fatto, peraltro conformandosi ai principi affermati da questa Corte (si rinvia, sul punto, a quanto dedotto in relazione ai primi due motivi di ricorso). Il ricorrente, sotto questo profilo, non considera che il motivo di ricorso non puo’ mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Ne’ e’ possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonche’ la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilita’ dei testi e sulla credibilita’ di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo e la violazione o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perche’ la Corte di Appello non avrebbe preso in considerazione la domanda riconvenzionale proposta dal (OMISSIS), volta a far accertare l’esistenza di gravi vizi nelle opere eseguite dall’appaltatore.

La censura e’ fondata, limitatamente al profilo concernente l’occlusione della fognatura.

La Corte di Appello ha infatti esaminato la domanda riconvenzionale formulata dal (OMISSIS), rigettandola perche’ la fessurazione riscontrata in sede di A.T.P. era stata definita dall’ausiliario come “fessurazione dinamica di assestamento” e perche’ lo stesso tecnico aveva “escluso in modo certo un difetto di esecuzione dell’opera” anche in sede di C.T.U., all’esito delle piu’ approfondite indagini condotte in corso di causa (cfr. pag. 7 della sentenza), senza tuttavia considerare che il (OMISSIS) aveva instato anche per il risarcimento del danno derivante dall’occlusione della rete fognaria conseguente ai lavori di cui e’ causa. La pretesa del ricorrente, dunque, e’ stata esaminata e rigettata solo in parte, per mancato conseguimento della prova dei vizi dell’opera eseguita dall’appaltatore, ma non e’ stata scrutinata invece in alcun modo per la parte concernente l’occlusione della fognatura.

In definitiva, va accolto il quarto motivo, vanno rigettati il primo ed il secondo e va dichiarato inammissibile il terzo. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Ancona, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, affinche’ sia esaminata nel merito anche la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da otturazione della fognatura formulata dal (OMISSIS).

Recesso di un socio da una società in nome collettivo composta da due soli soci

P.Q.M.

la Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo motivo e dichiara inammissibile il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di Appello di Ancona, in differente composizione.

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